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DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2008, n. 173

Attuazione della direttiva 2006/46/CE che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative, rispettivamente, ai conti: annuali di taluni tipi di società, consolidati, annuali e consolidati delle banche, degli altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/2008
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 21-11-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2006/46/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del  14 giugno  2006,  che  modifica  le  direttive  del
Consiglio  78/660/CEE,  relativa  ai  conti annuali di taluni tipi di
societa',  83/349/CEE,  relativa  ai  conti  consolidati, 86/635/CEE,
relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli
altri  istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e
ai conti consolidati delle imprese di assicurazione;
  Vista  la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante: «Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge comunitaria 2007)», e in particolare
gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 aprile  1991,  n.  127, recante:
«Attuazione  delle  direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE  in  materia
societaria,  relative  ai  conti  annuali  e  consolidati,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69»;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 87, recante:
«Attuazione  della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali
e   ai   conti  consolidati  delle  banche  e  degli  altri  istituti
finanziari,  e  della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi
in  materia  di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali,
stabilite  in  uno  Stato  membro,  di  enti  creditizi  ed  istituti
finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro»;
  Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni   in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli articoli 8 e 21 della
legge   6 febbraio  1996,  n.  52,  di  cui  al  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto  il  decreto  legislativo  7 settembre 2005, n. 209, recante:
«Codice delle assicurazioni private»;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 agosto 2008;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 2008;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
      Modifiche al titolo V del libro quinto del codice civile

  1.  All'articolo 2427,  primo  comma,  del  codice  civile, dopo il
numero 22 sono aggiunti i seguenti:
  «22-bis)  le  operazioni realizzate con parti correlate, precisando
l'importo,   la   natura  del  rapporto  e  ogni  altra  informazione
necessaria   per   la  comprensione  del  bilancio  relativa  a  tali
operazioni,  qualora  le  stesse  siano  rilevanti  e non siano state
concluse  a  normali  condizioni di mercato. Le informazioni relative
alle  singole  operazioni  possono  essere  aggregate secondo la loro
natura,  salvo  quando la loro separata evidenziazione sia necessaria
per   comprendere   gli   effetti  delle  operazioni  medesime  sulla
situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della
societa';
  22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti
dallo   stato   patrimoniale,   con   indicazione  del  loro  effetto
patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i
benefici  da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli
stessi  sia  necessaria  per  valutare  la  situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico della societa'.».
  2.  Dopo  il  primo  comma dell'articolo 2427 del codice civile, e'
aggiunto il seguente:
  «Ai  fini  dell'applicazione  del  primo  comma,  numeri  22-bis) e
22-ter),  e  degli  articoli 2427-bis  e  2428,  terzo  comma, numero
6-bis),  per  le  definizioni  di "strumento finanziario", "strumento
finanziario  derivato",  "fair value", "parte correlata" e "modello e
tecnica  di  valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai
principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.».
  3.  Il  quinto  comma dell'articolo 2427-bis  del  codice civile e'
abrogato.
  4.  Al  primo  comma dell'articolo 2435-bis  del  codice  civile, i
numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
  «1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
  2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;».
  5. All'articolo 2435-bis del codice civile, dopo il quinto comma e'
inserito il seguente:
  «Le  societa'  possono  limitare  l'informativa  richiesta ai sensi
dell'articolo 2427,  primo  comma,  numero  22-bis,  alle  operazioni
realizzate   direttamente   o  indirettamente  con  i  loro  maggiori
azionisti  ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e
controllo,  nonche' limitare alla natura e all'obiettivo economico le
informazioni  richieste  ai  sensi  dell'articolo 2427,  primo comma,
numero 22-ter».
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La direttiva 2006/46/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          16 agosto 2006, n. L. 224.
              -  La direttiva 78/660/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          14 agosto 1978, n. L. 222.
              -  La direttiva 83/349/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          18 luglio 1983, n. L. 193.
              -  La direttiva 86/635/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          31 dicembre 1986, n. L. 372.
              -  La direttiva 91/674/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          31 dicembre 1991, n. L. 374.
              -  Gli  articoli 1  e  2  e  l'allegato  B  della legge
          25 febbraio   2008,   n.   34,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56 S.O., cosi' recitano:
              «Art.   1 (Delega   al   Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1. Il  Governo  e' delegato ad
          adottare,  entro  la  scadenza  del  termine di recepimento
          fissato  dalle  singole  direttive,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.  Per  le  direttive elencate negli allegati A e B il cui
          termine  di  recepimento  sia gia' scaduto ovvero scada nei
          tre  mesi  successivi  alla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare i
          decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge.  Per  le direttive elencate negli allegati A e B che
          non  prevedono  un  termine  di  recepimento, il Governo e'
          delegato  ad  adottare  i decreti legislativi di attuazione
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge.
              2. I  decreti  legislativi  sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche  europee  e  del  Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3. Gli   schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          sessanta giorni.
              4. Gli   schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione   delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie  sono  corredati della relazione tecnica di cui
          all'art.  11-ter,  comma 2,  della  legge 5 agosto 1978, n.
          468,  e  successive  modificazioni. Su di essi e' richiesto
          anche  il  parere delle commissioni parlamentari competenti
          per  i  profili  finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda
          conformarsi   alle  condizioni  formulate  con  riferimento
          all'esigenza  di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati    dei    necessari   elementi   integrativi   di
          informazione,  per  i  pareri  definitivi delle commissioni
          competenti  per  i  profili  finanziari,  che devono essere
          espressi entro venti giorni.
              5. Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore  di  ciascuno  dei  decreti  legislativi  di  cui al
          comma 1,  nel  rispetto  dei  principi  e criteri direttivi
          fissati  dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con
          la  procedura  indicata  nei  commi 2,  3 e 4, disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi  del  comma 1,  fatto salvo quanto previsto dall'art.
          11-bis  della  legge  4 febbraio  2005,  n.  11, introdotto
          dall'art. 6 della presente legge.
              6. I  decreti  legislativi,  relativi alle direttive di
          cui  agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117,
          quinto   comma,   della   Costituzione,  nelle  materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,   si  applicano  alle  condizioni  e  secondo  le
          procedure   di   cui  all'art.  11,  comma 8,  della  legge
          4 febbraio 2005, n. 11.
              7. Il  Ministro  per  le politiche europee, nel caso in
          cui  una  o  piu'  deleghe  di cui al comma 1 non risultino
          esercitate  alla  scadenza  del previsto termine, trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
          relazione che da' conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          europee  ogni  sei  mesi  informa  altresi'  la  Camera dei
          deputati  e  il  Senato  della  Repubblica  sullo  stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
          modalita'  di  individuazione delle stesse, da definire con
          accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano.
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
          ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni  i testi alla Camera dei deputati e al Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  venti  giorni  dalla  data  di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.».
              «Art.  2  (Principi  e criteri direttivi generali della
          delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  stabiliti  dalle disposizioni di cui ai
          capi  II  e  III,  ed  in aggiunta a quelli contenuti nelle
          direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
          1  sono  informati ai seguenti principi e criteri direttivi
          generali:
                a)   le   amministrazioni   direttamente  interessate
          provvedono  all'attuazione  dei  decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline  vigenti per i singoli settori interessati dalla
          normativa   da   attuare,  sono  introdotte  le  occorrenti
          modificazioni   alle  discipline  stesse,  fatte  salve  le
          materie  oggetto  di  delegificazione ovvero i procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa;
                c) al  di  fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti,  ove  necessario per assicurare l'osservanza delle
          disposizioni   contenute   nei  decreti  legislativi,  sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda fino a 150.000
          euro  e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano  o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
          protetti.  In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
          alternativa  all'arresto  per le infrazioni che espongano a
          pericolo   o   danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena
          dell'arresto   congiunta   a  quella  dell'ammenda  per  le
          infrazioni  che  rechino  un danno di particolare gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda,  possono  essere  previste  anche le sanzioni
          alternative  di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
          legislativo   28 agosto   2000,   n.  274,  e  la  relativa
          competenza  del giudice di pace. La sanzione amministrativa
          del  pagamento  di una somma non inferiore a 150 euro e non
          superiore  a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
          ledano  o  espongano a pericolo interessi diversi da quelli
          sopra  indicati.  Nell'ambito  dei  limiti minimi e massimi
          previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella
          loro  entita',  tenendo  conto  della diversa potenzialita'
          lesiva  dell'interesse  protetto  che  ciascuna  infrazione
          presenta  in astratto, di specifiche qualita' personali del
          colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri
          di   prevenzione,   controllo   o  vigilanza,  nonche'  del
          vantaggio  patrimoniale  che  l'infrazione  puo'  recare al
          colpevole  o alla persona o all'ente nel cui interesse egli
          agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste
          sanzioni  identiche  a  quelle eventualmente gia' comminate
          dalle  leggi  vigenti  per le violazioni omogenee e di pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti  legislativi.  Le somme derivanti dalle sanzioni di
          nuova  istituzione,  stabilite con i provvedimenti adottati
          in   attuazione   della   presente   legge,   sono  versate
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  alle  amministrazioni  competenti all'irrogazione
          delle stesse;
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei  decreti  legislativi  recanti  le norme necessarie per
          dare  attuazione  alle direttive nei soli limiti occorrenti
          per   l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle
          direttive  stesse;  alla  relativa  copertura, nonche' alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione   delle   direttive,   in  quanto  non  sia
          possibile  fare  fronte  con  i  fondi  gia' assegnati alle
          competenti  amministrazioni, si provvede a carico del fondo
          di  rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
          n. 183;
                e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia' attuate con legge o con decreto
          legislativo  si  procede,  se la modificazione non comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti   modificazioni  alla  legge  o  al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
                f) nella  stesura  dei  decreti  legislativi si tiene
          conto   delle   eventuali   modificazioni  delle  direttive
          comunitarie    comunque   intervenute   fino   al   momento
          dell'esercizio della delega;
                g) quando    si    verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze  fra  amministrazioni  diverse  o comunque siano
          coinvolte  le competenze di piu' amministrazioni statali, i
          decreti   legislativi   individuano,   attraverso  le  piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',   differenziazione,   adeguatezza  e  leale
          collaborazione  e le competenze delle regioni e degli altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta'  dei processi decisionali, la trasparenza, la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa  e  la  chiara  individuazione  dei soggetti
          responsabili;
                h) qualora  non siano d'ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono attuate con unico decreto legislativo
          le  direttive  che  riguardano le stesse materie o comunque
          comportano modifiche degli stessi atti normativi.».
              «Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3):
                2006/22/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del  15 marzo  2006,  sulle norme minime per l'applicazione
          dei   regolamenti  n.  3820/85/CEE  e  n.  3821/85/CEE  del
          Consiglio  relativi  a  disposizioni in materia sociale nel
          settore  dei  trasporti su strada e che abroga la direttiva
          88/599/CEE del Consiglio;
                2006/43/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del  17 maggio  2006,  relativa  alle  revisioni legali dei
          conti  annuali  e  dei  conti  consolidati, che modifica le
          direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la
          direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
                2006/46/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio
          78/660/CEE,  relativa  ai  conti  annuali di taluni tipi di
          societa',   83/349/CEE,   relativa  ai  conti  consolidati,
          86/635/CEE,   relativa   ai   conti   annuali  e  ai  conti
          consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
          e   91/674/CEE,  relativa  ai  conti  annuali  e  ai  conti
          consolidati delle imprese di assicurazione;
                2006/66/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del  6 settembre  2006, relativa a pile e accumulatori e ai
          rifiuti  di  pile  e accumulatori e che abroga la direttiva
          91/157/CEE;
                2006/68/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del  6 settembre  2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE
          del   Consiglio   relativamente   alla  costituzione  delle
          societa'  per  azioni  nonche'  alla  salvaguardia  e  alle
          modificazioni del loro capitale sociale;
                2006/69/CE  del  Consiglio,  del  24 luglio 2006, che
          modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune
          misure  aventi  lo  scopo  di  semplificare  la riscossione
          dell'imposta   sul  valore  aggiunto  e  di  contribuire  a
          contrastare  la  frode  o  l'evasione  fiscale e che abroga
          talune decisioni che autorizzano misure derogatorie;
                2006/86/CE  della  Commissione,  del 24 ottobre 2006,
          che  attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e
          del  Consiglio  per quanto riguarda le prescrizioni in tema
          di  rintracciabilita',  la  notifica  di reazioni ed eventi
          avversi  gravi  e  determinate prescrizioni tecniche per la
          codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
          la distribuzione di tessuti e cellule umani;
                2006/87/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del  12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le
          navi  della  navigazione  interna e che abroga la direttiva
          82/714/CEE del Consiglio;
                2006/88/CE   del   Consiglio,  del  24 ottobre  2006,
          relativa  alle  condizioni di polizia sanitaria applicabili
          alle  specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti,
          nonche'  alla  prevenzione di talune malattie degli animali
          acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie;
                2006/93/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del  12 dicembre  2006, sulla disciplina dell'utilizzazione
          degli  aerei  di  cui  all'allegato  16  della  convenzione
          sull'aviazione  civile  internazionale, volume 1, parte II,
          capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata);
                2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28 novembre  2006,
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
                2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006,
          relativa  alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni
          di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;
                2006/118/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio,
          del   12 dicembre   2006,   sulla  protezione  delle  acque
          sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;
                2006/121/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio,
          del  18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE
          del   Consiglio   concernente   il   ravvicinamento   delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari ed amministrative
          relative    alla    classificazione,    all'imballaggio   e
          all'etichettatura  delle  sostanze pericolose per adattarla
          al   regolamento   (CE)   n.   1907/2006   concernente   la
          registrazione,   la   valutazione,  l'autorizzazione  e  la
          restrizione  delle  sostanze  chimiche (REACH) e istituisce
          un'Agenzia europea per le sostanze chimiche;
                2007/16/CE  della  Commissione,  del  19 marzo  2007,
          recante  modalita' di esecuzione della direttiva 85/611/CEE
          del    Consiglio   concernente   il   coordinamento   delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari ed amministrative
          in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in
          valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento
          di talune definizioni.».
              - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  4 aprile  1942,  n.  79,  ediz.
          straord.
              -  Il  decreto  legislativo  9 aprile  1991, n. 127, e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1991, n. 90,
          S.O.
              -  Il  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 87, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 14 febbraio 1992, n.
          37, S.O.
              -  La direttiva 86/335/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          3 ottobre 1969, n. L 249.
              -  La direttiva 89/117/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          16 febbraio 1989, n. L 44.
              -  Il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71
          S.O.
              - Si riporta il testo degli articoli 8 e 21 della legge
          6 febbraio   1996,   n.   52,  recante:  «Disposizioni  per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1994».
              «Art.   8   (Riordinamento   normativo   nelle  materie
          interessate  dalle  direttive comunitarie). - 1. Il Governo
          e'  delegato  ad  emanare,  entro  due  anni  dalla data di
          entrata  in  vigore della presente legge, testi unici delle
          disposizioni  dettate  in  attuazione della delega prevista
          dall'art.  1,  coordinandovi  le norme vigenti nelle stesse
          materie  ed  apportando  alle  medesime  le  integrazioni e
          modificazioni necessarie al predetto coordinamento.
              2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera
          dei   deputati   e   al   Senato   della   Repubblica   per
          l'acquisizione  del parere delle commissioni competenti per
          materia.   Decorsi  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
          trasmissione.».
              «Art.  21 (Servizi  di  investimento  nel  settore  dei
          valori  mobiliari  e adeguatezza patrimoniale delle imprese
          di  investimento  mobiliare e degli enti creditizi: criteri
          di delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio
          93/6/CEE e 93/22/CEE sara' informata ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) prevedere  che  la  prestazione  a terzi, a titolo
          professionale,  dei  servizi  d'investimento indicati nella
          sezione   A  dell'allegato  alla  direttiva  93/22/CEE  sia
          riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che
          gli  agenti di cambio continuino ad esercitare le attivita'
          loro consentite dall'ordinamento vigente;
                b) prevedere   che   le   imprese   di   investimento
          autorizzate in conformita' alla direttiva 93/22/CEE possano
          prestare  in  Italia  i  servizi  di  cui all'allegato alla
          direttiva  stessa  in  libera  prestazione  ovvero  per  il
          tramite   di   succursali;   stabilire,  altresi',  che  la
          vigilanza  sulle  imprese  autorizzate sia esercitata dalle
          autorita'  che  hanno  rilasciato  l'autorizzazione, mentre
          restano  ferme  le  attribuzioni  delle  autorita' italiane
          competenti  in materia di elaborazione e applicazione delle
          norme  di  comportamento, di politica monetaria, nonche' di
          costituzione,   funzionamento   e   controllo   di  mercati
          regolamentati;
                c) definire  la  ripartizione  delle  competenze  tra
          Banca d'Italia e Commissione nazionale per le societa' e la
          borsa  (CONSOB),  ispirandola  ai criteri gia' previsti nel
          titolo  I  della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando
          uniformita'  di  disciplina in relazione a servizi prestati
          ed  evitando  duplicazioni  di compiti nell'esercizio delle
          funzioni di controllo;
                d) prevedere  che  le  autorita' italiane collaborino
          tra  loro  e  con  le  autorita'  degli  altri Stati membri
          dell'Unione  europea, degli Stati dell'Associazione europea
          di  libero  scambio  (EFTA),  ai quali si applica l'Accordo
          sullo  spazio  economico  europeo  e,  mediante  accordi  a
          condizione  di  reciprocita',  con le autorita' degli Stati
          terzi  preposte  alla  vigilanza  sugli  intermediari  e  i
          mercati finanziari e sulle imprese assicurative;
                e) stabilire le condizioni di accesso all'attivita' e
          la   disciplina  delle  partecipazioni  al  capitale  delle
          imprese  di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e
          garantendo  in  ogni caso la sana e prudente gestione delle
          imprese d'investimento;
                f) stabilire  che  l'esercizio  dei poteri attribuiti
          alle  autorita' competenti si esplichi avendo riguardo alla
          trasparenza  e  alla  correttezza  dei  comportamenti degli
          intermediari,   alla   tutela   degli   investitori,   alla
          stabilita',  alla  competitivita'  ed al buon funzionamento
          del  sistema  finanziario,  nonche'  alla  sana  e prudente
          gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra
          gli  intermediari  ammessi  allo  svolgimento di uno o piu'
          servizi di investimento;
                g) prevedere   forme   di   vigilanza  regolamentare,
          informativa    e   ispettiva,   riguardanti   l'adeguatezza
          patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse
          configurazioni,      le      partecipazioni     detenibili,
          l'organizzazione  amministrativa  e  contabile, i controlli
          interni,  le  norme  di  comportamento,  l'informazione, la
          correttezza  e  la  regolarita' delle negoziazioni. Dovra',
          inoltre,  essere  prevista  la  riduzione  al  minimo  e la
          trasparenza dei conflitti di interesse;
                h) stabilire  la  disciplina  di  comportamento degli
          intermediari,    ispirandola    ai    principi    di   cura
          dell'interesse  del  cliente e dell'integrita' del mercato,
          di  diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equita'.
          Nella  applicazione  dei principi si dovra' altresi' tenere
          conto della esperienza professionale degli investitori;
                i) nell'applicazione  dei  principi  si  dovra' tener
          conto  della  professionalita'  dei  promotori  finanziari,
          anche   al   fine  della  consulenza  relativa  ai  servizi
          finanziari    e   ai   valori   mobiliari   oggetto   della
          sollecitazione fuori sede;
                l) prevedere  che  i  diritti  degli  investitori sui
          fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano
          servizi  di  investimento  siano  distinti  da quelli delle
          imprese  affidatarie  ed  adeguatamente salvaguardati anche
          attraverso  l'eventuale  affidamento dei fondi e dei valori
          mobiliari  a soggetti depositari terzi. La disciplina delle
          crisi   dovra'   essere   uniforme  per  tutti  i  soggetti
          autorizzati  all'attivita'  di  intermediazione  in  valori
          mobiliari,  in particolare mediante l'assoggettamento delle
          imprese  di  investimento  a  provvedimenti  cautelari,  ad
          amministrazione   straordinaria,   nonche'  a  liquidazione
          coatta amministrativa;
                m) prevedere  il potere delle autorita' competenti di
          disciplinare,  in  conformita' alla direttiva 93/22/CEE, le
          ipotesi  in  cui  le  transazioni  relative  agli strumenti
          finanziari  negoziati  nei  mercati  regolamentati italiani
          devono essere eseguite nei mercati stessi;
                n) prevedere la possibilita' di accesso delle imprese
          di  investimento  e  delle  banche ai mercati regolamentati
          secondo  scadenze  temporali  che non penalizzino le banche
          italiane  rispetto  agli  altri  operatori.  Tali  soggetti
          potranno  acquistare  la  qualita' di membri dei sistemi di
          compensazione  e  liquidazione,  nel rispetto dei criteri e
          delle procedure fissati dalle autorita' competenti;
                o) disciplinare   gli  obblighi  di  dichiarazione  e
          informazione   in  modo  da  contemperare  le  esigenze  di
          trasparenza  ed  efficienza  dei mercati regolamentati e il
          diritto  dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento
          le condizioni di svolgimento dei servizi;
                p) le   disposizioni  necessarie  per  adeguare  alle
          direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo
          svolgimento   dei  servizi  di  investimento,  per  la  cui
          adozione  non  si debba provvedere con atti aventi forza di
          legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia,
          secondo le rispettive competenze normativamente previste;
                q) disciplinare,   secondo   linee   omogenee   e  in
          un'ottica      di      semplificazione,      l'istituzione,
          l'organizzazione    e    il   funzionamento   dei   mercati
          regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica,
          che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli
          mercati   e   siano   dotati   di   poteri   di   gestione,
          autoregolamentazione  e  intervento,  nonche'  disciplinare
          l'articolazione,  le  competenze  e  il coordinamento delle
          autorita'  di  controllo,  tenendo  conto  dei  principi in
          materia  di  vigilanza  sui  mercati  contenuti nella legge
          2 gennaio   1991,   n.  1,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica
          29 dicembre   1987,   n.   556,   e  relative  disposizioni
          attuative;
                r) prevedere  che,  fermo  restando  quanto stabilito
          dall'art. 3, comma 1, lettera c), della presente legge, nel
          definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per
          assicurare  l'osservanza delle norme di recepimento e delle
          disposizioni  generali  o particolari emanate sulla base di
          esse  si  tenga  conto dei principi della legge 24 novembre
          1981,  n.  689, e successive modificazioni, con particolare
          riguardo  all'applicazione  delle  sanzioni  nei  confronti
          delle   persone   fisiche.   Dovra'   essere   sancita   la
          responsabilita'  delle  imprese di investimento, alle quali
          appartengono   i  responsabili  delle  violazioni,  per  il
          pagamento  delle  sanzioni e per l'esercizio del diritto di
          regresso  verso  i  predetti responsabili, nonche' adottata
          ogni  altra  disposizione  necessaria  per  razionalizzare,
          sotto  il  profilo  sia  sostanziale  che  procedurale,  il
          sistema   dei  provvedimenti  cautelari  e  delle  sanzioni
          amministrative  applicabili alle violazioni di disposizioni
          in materia di servizi di investimento.
              2.  In  deroga al termine indicato all'art. 1, comma 1,
          i decreti  legislativi di attuazione delle direttive di cui
          al   presente   articolo dovranno   essere   emanati  entro
          centoventi  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge,  al  fine  di  dare  pronta  attuazione ai
          principi    della    parita'   concorrenziale,   del   buon
          funzionamento dei mercati e della tutela degli investitori,
          contenuti nelle direttive stesse.
              3.  In  sede  di  riordinamento normativo delle materie
          concernenti   gli  intermediari,  i  mercati  finanziari  e
          mobiliari  e  gli  altri  aspetti comunque connessi, cui si
          provvedera'    ai    sensi   dell'art.   8,   le   sanzioni
          amministrative  e  penali  potranno  essere  coordinate con
          quelle  gia' comminate da leggi vigenti in materia bancaria
          e  creditizia  per  violazioni che siano omogenee e di pari
          offensivita'.   A   tal  fine  potra'  stabilirsi  che  non
          costituiscono   reato   e   sono  assoggettate  a  sanzioni
          amministrative  pecuniarie,  sulla  base dei principi della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
          e  fino  ad  un ammontare massimo di lire trecento milioni,
          violazioni  per  le quali e' prevista, in via alternativa o
          congiunta,  la  pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un
          anno,  con  esclusione  delle  condotte volte ad ostacolare
          l'attivita' delle autorita' di vigilanza ovvero consistenti
          nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che
          offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato.
              4.  In  sede  di  riordinamento normativo delle materie
          concernenti   gli  intermediari,  i  mercati  finanziari  e
          mobiliari  e  gli  altri  aspetti  comunque connessi potra'
          essere  altresi'  modificata  la  disciplina  relativa alle
          societa'  emittenti  titoli  sui mercati regolamentati, con
          particolare  riferimento  al  collegio sindacale, ai poteri
          delle  minoranze,  ai  sindacati  di  voto e ai rapporti di
          gruppo,  secondo  criteri  che  rafforzino  la  tutela  del
          risparmio e degli azionisti di minoranza.».
              -  Il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239
          S.O.
          Note all'art. 1:
              - Il testo dell'art. 2427 del codice civile, cosi' come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.  2427  (Contenuto  della  nota integrativa). - La
          nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da
          altre disposizioni:
                1)  i  criteri applicati nella valutazione delle voci
          del   bilancio,   nelle   rettifiche   di  valore  e  nella
          conversione  dei  valori non espressi all'origine in moneta
          avente corso legale nello Stato;
                2)  i  movimenti delle immobilizzazioni, specificando
          per  ciascuna  voce: il costo; le precedenti rivalutazioni,
          ammortamenti   e   svalutazioni;   le   acquisizioni,   gli
          spostamenti  da  una ad altra voce, le alienazioni avvenuti
          nell'esercizio;  le  rivalutazioni,  gli  ammortamenti e le
          svalutazioni  effettuati  nell'esercizio;  il  totale delle
          rivalutazioni  riguardanti  le  immobilizzazioni  esistenti
          alla chiusura dell'esercizio;
                3)  la  composizione delle voci: «costi di impianto e
          di  ampliamento»  e:  «costi  di  ricerca, di sviluppo e di
          pubblicita',  nonche'  le  ragioni  della  iscrizione  ed i
          rispettivi criteri di ammortamento»;
                3-bis)  la misura e le motivazioni delle riduzioni di
          valore   applicate   alle   immobilizzazioni   materiali  e
          immateriali,  facendo  a  tal fine esplicito riferimento al
          loro   concorso   alla   futura   produzione  di  risultati
          economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto
          rilevante,  al  loro valore di mercato, segnalando altresi'
          le  differenze  rispetto  a  quelle  operate negli esercizi
          precedenti  ed evidenziando la loro influenza sui risultati
          economici dell'esercizio;
                4)  le variazioni intervenute nella consistenza delle
          altre  voci  dell'attivo e del passivo; in particolare, per
          le  voci  del  patrimonio  netto,  per  i  fondi  e  per il
          trattamento   di   fine   rapporto,   la  formazione  e  le
          utilizzazioni;
                5)    l'elenco    delle   partecipazioni,   possedute
          direttamente  o  per  tramite  di societa' fiduciaria o per
          interposta  persona,  in  imprese  controllate e collegate,
          indicando  per  ciascuna  la  denominazione,  la  sede,  il
          capitale,  l'importo  del  patrimonio  netto,  l'utile o la
          perdita  dell'ultimo  esercizio,  la  quota  posseduta e il
          valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
                6)  distintamente  per ciascuna voce, l'ammontare dei
          crediti  e  dei debiti di durata residua superiore a cinque
          anni,  e  dei  debiti  assistiti  da garanzie reali su beni
          sociali,  con  specifica  indicazione  della  natura  delle
          garanzie  e  con  specifica  ripartizione  secondo  le aree
          geografiche;
                6-bis)    eventuali   effetti   significativi   delle
          variazioni  nei cambi valutari verificatesi successivamente
          alla chiusura dell'esercizio;
                6-ter)  distintamente  per ciascuna voce, l'ammontare
          dei  crediti  e  dei  debiti  relativi  ad  operazioni  che
          prevedono  l'obbligo  per  l'acquirente  di retrocessione a
          termine;
                7)  la  composizione  delle  voci  «ratei  e risconti
          attivi»  e  «ratei  e risconti passivi» e della voce «altri
          fondi»  dello  stato patrimoniale, quando il loro ammontare
          sia apprezzabile, nonche' la composizione della voce «altre
          riserve»;
                7-bis)  le  voci  di  patrimonio  netto devono essere
          analiticamente  indicate,  con  specificazione  in appositi
          prospetti della loro origine, possibilita' di utilizzazione
          e    distribuibilita',    nonche'   della   loro   avvenuta
          utilizzazione nei precedenti esercizi;
                8)   l'ammontare   degli  oneri  finanziari  imputati
          nell'esercizio  ai  valori iscritti nell'attivo dello stato
          patrimoniale, distintamente per ogni voce;
                9)   gli   impegni   non   risultanti   dallo   stato
          patrimoniale;  le  notizie  sulla  composizione e natura di
          tali  impegni  e  dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia
          utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria
          della  societa',  specificando  quelli  relativi  a imprese
          controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte
          al controllo di queste ultime;
                10)  se  significativa,  la  ripartizione  dei ricavi
          delle  vendite  e  delle  prestazioni  secondo categorie di
          attivita' e secondo aree geografiche;
                11)   l'ammontare  dei  proventi  da  partecipazioni,
          indicati nell'art. 2425, numero 15), diversi dai dividendi;
                12)  la  suddivisione  degli interessi ed altri oneri
          finanziari,  indicati  nell'art.  2425,  n. 17), relativi a
          prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
                13)    la    composizione   delle   voci:   «proventi
          straordinari»  e: «oneri straordinari» del conto economico,
          quando il loro ammontare sia apprezzabile;
                14) un apposito prospetto contenente:
                  a) la  descrizione  delle differenze temporanee che
          hanno  comportato  la  rilevazione  di  imposte differite e
          anticipate,   specificando   l'aliquota   applicata   e  le
          variazioni  rispetto  all'esercizio precedente, gli importi
          accreditati   o  addebitati  a  conto  economico  oppure  a
          patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative
          motivazioni;
                  b) l'ammontare     delle     imposte     anticipate
          contabilizzato    in    bilancio    attinenti   a   perdite
          dell'esercizio  o  di  esercizi precedenti e le motivazioni
          dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le
          motivazioni della mancata iscrizione;
                15)  il  numero  medio  dei dipendenti, ripartito per
          categoria;
                16)   l'ammontare   dei   compensi   spettanti   agli
          amministratori  ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna
          categoria;
                17)  il  numero  e  il  valore  nominale  di ciascuna
          categoria  di azioni della societa' e il numero e il valore
          nominale  delle  nuove  azioni  della societa' sottoscritte
          durante l'esercizio;
                18)   le   azioni   di   godimento,  le  obbligazioni
          convertibili  in  azioni  e i titoli o valori simili emessi
          dalla societa', specificando il loro numero e i diritti che
          essi attribuiscono;
                19)  il  numero  e  le  caratteristiche  degli  altri
          strumenti    finanziari    emessi   dalla   societa',   con
          l'indicazione  dei diritti patrimoniali e partecipativi che
          conferiscono   e  delle  principali  caratteristiche  delle
          operazioni relative;
                19-bis)  i  finanziamenti  effettuati  dai  soci alla
          societa',   ripartiti   per  scadenze  e  con  la  separata
          indicazione   di   quelli  con  clausola  di  postergazione
          rispetto agli altri creditori;
                20)   i  dati  richiesti  dal  terzo  comma dell'art.
          2447-septies  con riferimento ai patrimoni destinati ad uno
          specifico  affare  ai  sensi  della  lettera a)  del  primo
          comma dell'art. 2447-bis;
                21)  i  dati  richiesti dall'art. 2447-decies, ottavo
          comma;
                22)   le  operazioni  di  locazione  finanziaria  che
          comportano   il  trasferimento  al  locatario  della  parte
          prevalente  dei  rischi e dei benefici inerenti ai beni che
          ne   costituiscono  oggetto,  sulla  base  di  un  apposito
          prospetto  sulla  base  di  un apposito prospetto dal quale
          risulti  il valore attuale delle rate di canone non scadute
          quale  determinato  utilizzando  tassi  di  interesse  pari
          all'onere   finanziario   effettivo   inerenti   i  singoli
          contratti,  l'onere  finanziario  effettivo attribuibile ad
          essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al
          quale  i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti
          alla  data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati
          considerati  immobilizzazioni,  con separata indicazione di
          ammortamenti,  rettifiche e riprese di valore che sarebbero
          stati inerenti all'esercizio;
                22-bis)   le   operazioni  realizzate  con  le  parti
          correlate,  precisando  l'importo, la natura del rapporto e
          ogni  altra informazione necessaria per la comprensione del
          bilancio  relativa  a  tali  operazioni,  qualora le stesse
          siano  rilevanti  e  non  siano  state  concluse  a normali
          condizioni   di  mercato.  Le  informazioni  relative  alle
          singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro
          natura,  salvo  quando  la loro separata evidenziazione sia
          necessaria  per  comprendere  gli  effetti delle operazioni
          medesime  sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul
          risultato economico della societa';
                22-ter)  la natura e l'obiettivo economico di accordi
          non  risultanti  dallo  stato patrimoniale, con indicazione
          del  loro  effetto patrimoniale finanziario ed economico, a
          condizione  che  i  rischi  e  i benefici da essi derivanti
          siano   significativi  e  l'indicazione  degli  stessi  sia
          necessaria   per  valutare  la  situazione  patrimoniale  e
          finanziaria e il risultato economico della societa'.
              Ai  fini  dell'applicazione  del  primo  comma,  numeri
          22-bis)  e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo
          comma,  numero  6-bis),  per  le definizioni di « strumento
          finanziario»,  «strumento  finanziario  derivato»",  « fair
          value»",  «  parte  correlata»"  e  «"modello  e tecnica di
          valutazione  generalmente  accettato»" si fa riferimento ai
          principi   contabili  internazionali  adottati  dall'Unione
          europea.».
              - Il  testo dell'art. 2427-bis del codice civile, cosi'
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.  2427-bis  (Informazioni  relative al valore equo
          «fair  value»  degli strumenti finanziari). - 1. Nella nota
          integrativa sono indicati:
                1)  per  ciascuna  categoria  di strumenti finanziari
          derivati:
                  a) il loro fair value;
                  b) informazioni  sulla  loro  entita'  e sulla loro
          natura;
                2)  per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un
          valore  superiore  al loro fair value, con esclusione delle
          partecipazioni in societa' controllate e collegate ai sensi
          dell'art. 2359 e delle partecipazioni in joint venture:
                  a) il  valore  contabile  e  il  fair  value  delle
          singole  attivita', o di appropriati raggruppamenti di tali
          attivita';
                  b) i  motivi per i quali il valore contabile non e'
          stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali
          sui  quali  si  basa il convincimento che tale valore possa
          essere recuperato.
              2.  Ai  fini  dell'applicazione  delle disposizioni del
          comma 1,  sono  considerati  strumenti  finanziari derivati
          anche  quelli  collegati a merci che conferiscono all'una o
          all'altra  parte  contraente  il  diritto di procedere alla
          liquidazione  del  contratto  per contanti o mediante altri
          strumenti  finanziari,  ad  eccezione  del  caso  in cui si
          verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
                a) il  contratto  sia  stato concluso e sia mantenuto
          per  soddisfare  le  esigenze  previste  dalla societa' che
          redige  il  bilancio  di acquisto, di vendita o di utilizzo
          delle merci;
                b) il  contratto sia stato destinato a tale scopo fin
          dalla sua conclusione;
                c) si  prevede che il contratto sia eseguito mediante
          consegna della merce.
              3. Il fair value e' determinato con riferimento:
                a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari
          per  i quali e' possibile individuare facilmente un mercato
          attivo;  qualora  il  valore  di mercato non sia facilmente
          individuabile   per   uno   strumento,   ma   possa  essere
          individuato  per  i  suoi  componenti  o  per uno strumento
          analogo,  il  valore  di  mercato  puo'  essere derivato da
          quello dei componenti o dello strumento analogo;
                b) al  valore  che  risulta  da modelli e tecniche di
          valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i
          quali  non  sia possibile individuare facilmente un mercato
          attivo;  tali  modelli  e  tecniche  di  valutazione devono
          assicurare  una  ragionevole  approssimazione  al valore di
          mercato.
              4.  Il  fair value non e' determinato se l'applicazione
          dei   criteri  indicati  al  comma precedente  non  da'  un
          risultato attendibile.
              5. (Abrogato).».
              -  Il testo dell'art. 2435-bis del codice civile, cosi'
          come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              «Art.  2435-bis  (Bilancio  in  forma abbreviata). - Le
          societa',  che  non  abbiano  emesso  titoli  negoziati  in
          mercati  regolamentati,  possono  redigere  il  bilancio in
          forma   abbreviata   quando,   nel   primo   esercizio   o,
          successivamente,  per due esercizi consecutivi, non abbiano
          superato due dei seguenti limiti:
                1)   totale   dell'attivo  dello  stato  patrimoniale
          4.400.000 euro;
                2)   ricavi   delle   vendite  e  delle  prestazioni:
          8.800.000 euro;
                3)  dipendenti occupati in media durante l'esercizio:
          50 unita'.
              Nel  bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale
          comprende  solo  le  voci contrassegnate nell'art. 2424 con
          lettere  maiuscole  e  con  numeri  romani;  le  voci A e D
          dell'attivo  possono  essere comprese nella voce CII; dalle
          voci  BI  e BII dell'attivo devono essere detratti in forma
          esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del
          passivo  puo'  essere compresa nella voce D; nelle voci CII
          dell'attivo  e  D  del  passivo devono essere separatamente
          indicati  i  crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio
          successivo.
              Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le
          seguenti  voci  previste  dall'art. 2425 possono essere tra
          loro raggruppate:
                voci A2 e A3;
                voci B9(c), B9(d), B9(e);
                voci B10(a), B10(b),B10(c);
                voci C16(b) e C16(c);
                voci D18(a), D18(b), D18(c);
                voci D19(a), D19(b), D19(c).
              Nel  conto  economico  del bilancio in forma abbreviata
          nella  voce  E20  non  e' richiesta la separata indicazione
          delle  plusvalenze  e  nella  voce  E21 non e' richiesta la
          separata  indicazione  delle  minusvalenze  e delle imposte
          relative a esercizi precedenti.
              Nella  nota  integrativa  sono  omesse  le  indicazioni
          richieste dal numero 10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3),
          7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427 e
          dal   numero   1)   del   comma 1  dell'art.  2427-bis;  le
          indicazioni  richieste  dal  numero  6) dell'art. 2427 sono
          riferite   all'importo   globale  dei  debiti  iscritti  in
          bilancio
              Le societa' possono limitare l'informativa richiesta ai
          sensi  dell'art.  2427,  primo  comma,  numero 22-bis, alle
          operazioni  realizzate  direttamente o indirettamente con i
          loro  maggiori  azionisti  ed  a  quelle con i membri degli
          organi  di  amministrazione  e  controllo, nonche' limitare
          alla  natura  e  all'obiettivo  economico  le  informazioni
          richieste  ai  sensi  dell'art.  2427,  primo comma, numero
          22-ter.
              Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano
          nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri
          3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione
          della relazione sulla gestione.
              Le  societa' che a norma del presente articolo redigono
          il  bilancio  in forma abbreviata devono redigerlo in forma
          ordinaria  quando  per  il  secondo  esercizio  consecutivo
          abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.».