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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 settembre 2008, n. 170

Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2017)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-12-2017
aggiornamenti all'articolo
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante "Semplificazione e
riassetto normativo per l'anno 2005", e successive  modificazioni  e,
in particolare, l'articolo 14, comma 5,  il  quale  prevede  che  con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
definiti: 
    a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa  la  fase
della consultazione; 
    b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di  esclusione
dell'AIR; 
    c) i criteri generali e le  procedure,  nonche'  l'individuazione
dei casi di effettuazione della VIR; 
    d)  i  criteri  ed  i  contenuti  generali  della  relazione   al
Parlamento di cui al comma 10; 
  Visto l'articolo 5, comma 2, della  legge  8  marzo  1999,  n.  50,
recante  "Delegificazione  e  testi  unici   di   norme   concernenti
procedimenti amministrativi  -  Legge  di  semplificazione  1998",  e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,
recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Viste le direttive del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27
marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23  maggio
2000, e 21 settembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249
del 25 ottobre 2001; 
  Visto l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio  2002,  n.  137,
recante "Delega per la  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  di   enti
pubblici", e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23
luglio 2002, recante  "Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare  l'articolo
17; 
  Visto il decreto-legge 10  gennaio  2006,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9  marzo  2006,  n.  80,  recante  "Misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento  della  pubblica
amministrazione" e, in particolare, l'articolo  1,  che  ha  previsto
l'istituzione del Comitato interministeriale  di  indirizzo  e  guida
strategica per le politiche di semplificazione e  la  qualita'  della
regolazione; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", e  successive
modificazioni, e in particolare l'articolo 1, comma  22-bis,  che  ha
previsto  l'istituzione  dell'Unita'  per  la  semplificazione  e  la
qualita' della regolazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  12
settembre 2006, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  255  del  2
novembre  2006,  con  il  quale  e'  stato  costituito  il   Comitato
interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di
semplificazione e la qualita' della regolazione; 
  Visti  i  successivi  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 12 settembre  2006  e  5  dicembre  2006,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007, con i  quali  e'  stata
costituita l'Unita'  per  la  semplificazione  e  la  qualita'  della
regolazione, denominata "Unita"; 
  Visto il Piano di azione per la semplificazione e la qualita' della
regolazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del  15
giugno 2007; 
  Vista  la  Relazione  al  Parlamento  sullo  stato  di   attuazione
dell'AIR, trasmessa dal Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  al
Parlamento il 13 luglio 2007, ai sensi dell'articolo  14,  comma  10,
della legge n. 246 del 2005; 
  Considerate le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Unita', ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006; 
  Vista la deliberazione del Comitato interministeriale di  indirizzo
e guida strategica per le politiche di semplificazione e la  qualita'
della regolazione, adottata nella riunione del 29 novembre 2007; 
  Esperita  la  consultazione  delle  categorie   produttive,   delle
associazioni di utenti e consumatori, delle regioni, delle  province,
dei comuni e delle comunita' montane, presso il Tavolo permanente per
la semplificazione, costituito con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  Ministri  8  marzo  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2007, riunitosi in sede  plenaria  per
l'esame dello schema di regolamento lo scorso 4 dicembre 2007; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 aprile 2008; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento, adottato  ai  sensi  dell'articolo  14,
comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, contiene la disciplina
attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). 
                                                                ((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 ha disposto (con  l'art.  20,
comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 1) che  tale  abrogazione
si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della
direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1 del medesimo D.P.C.M.