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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2008, n. 161

Regolamento concernente l'istituzione della Direzione marittima di Olbia e l'elevazione a Capitaneria di porto dell'Ufficio circondariale marittimo di Corigliano Calabro.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-11-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2009)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 6-11-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  16  del  codice della navigazione, approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visti  gli  articoli 1  e  2  del  regolamento per l'esecuzione del
codice  della  navigazione  (navigazione  marittima),  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  Vista  la  tabella  delle circoscrizioni territoriali marittime del
Ministero  dei  trasporti  e della navigazione, approvata con decreto
del   Presidente  della  Repubblica  18 aprile  2000,  n.  135,  come
modificata  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 agosto
2001,  n.  365,  dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo
2005,  n.  51,  e,  da  ultimo,  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° febbraio 2006, n. 89;
  Visto  l'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233;
  Visto  l'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 16 maggio 2008,
n.  85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
121;
  Ritenuta  la  necessita',  al  fine  di  assicurare  un ottimale ed
efficace    assetto    funzionale    dell'articolazione    periferica
dell'amministrazione  marittima  adeguando le relative strutture alle
effettive necessita' marittime ed alle esigenze locali, di modificare
la circoscrizione territoriale dei compartimenti marittimi di Olbia e
di Reggio Calabria;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 14 luglio 2008;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 agosto 2008;
  Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di   concerto   con  i  Ministri  della  giustizia,  della  difesa  e
dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                     Uffici marittimi periferici
  1. E' istituita la Direzione marittima di Olbia.
  2.  L'Ufficio  circondariale  marittimo  di  Corigliano  Calabro e'
elevato  a  Capitaneria  di  porto,  assumendo  la  denominazione  di
Capitaneria di porto di Corigliano Calabro.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il  comma  1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'  il
          seguente:
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.».
              - L'art.  16  del  regio  decreto 30 marzo 1942, n. 327
          (Codice   della  navigazione),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  18  aprile  1942,  n.  93,  Ediz.  Spec.,  e' il
          seguente:
              «Art.    16    (Circoscrizione   del   litorale   della
          Repubblica). - 1. Il litorale della Repubblica e' diviso in
          zone  marittime;  le zone sono suddivise in compartimenti e
          questi in circondari.
              2.  Alla  zona  e'  preposto un direttore marittimo, al
          compartimento  un capo del compartimento, al circondario un
          capo  del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui
          ha  sede  l'ufficio della direzione marittima, il direttore
          marittimo  e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del
          circondario  in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il
          capo del compartimento e' anche capo del circondario.
              3.  Negli  approdi  di  maggiore  importanza in cui non
          hanno  sede  ne'  l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio
          del  circondario  sono  istituiti  uffici locali di porto o
          delegazioni    di    spiaggia,    dipendenti   dall'ufficio
          circondariale.
              4. Il capo del compartimento, il capo del circondario e
          i   capi  degli  altri  uffici  marittimi  dipendenti  sono
          comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.».
              - Il  testo  degli  articoli  1 e 2 del regolamento per
          l'esecuzione    del   codice   della   navigazione   (parte
          marittima),  approvato  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  15  febbraio  1952,  n.  328,  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  21  aprile  1952,  n.  94, supplemento
          ordinario, e' il seguente:
              «Art.  1 (Circoscrizioni). - 1. La determinazione delle
          circoscrizioni  marittime  di  cui all'art. 16 del codice e
          della  loro estensione territoriale lungo il litorale dello
          Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
              2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica e'
          altresi'  stabilita,  agli effetti previsti dal codice e da
          altre  leggi  o regolamenti, la ripartizione del territorio
          interno    dello   Stato   rispetto   alle   circoscrizioni
          marittime.».
              «Art.  2  (Denominazione  degli uffici marittimi). - 1.
          L'ufficio  della  zona  marittima  e'  denominato direzione
          marittima,   l'ufficio  del  compartimento  capitaneria  di
          porto,  l'ufficio  del  circondario  ufficio  circondariale
          marittimo.
              2.  Gli  uffici  che  sono  istituiti  negli approdi di
          maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del
          compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati
          ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          2000,  n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione della
          nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime),
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2000, n.
          121.      - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 20
          agosto  2001,  n. 365 (Regolamento concernente l'elevazione
          degli  uffici  circondariali  marittimi  di  Pozzallo  e La
          Maddalena  a  Capitaneria  di  porto),  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2001, n. 233.     - Il decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  1°  marzo  2005,  n. 51
          (Regolamento  recante  ridefinizione di uffici marittimi in
          Abruzzo,  Sicilia  ed  Emilia-Romagna), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2005, n. 88.
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  1°
          febbraio  2006, n. 89 (Regolamento recante ridefinizione di
          uffici  marittimi),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          14 marzo 2006, n. 61.
              - Si riporta il testo dei commi 1, 3, 4 e 5 dell'art. 1
          del  decreto-legge  18  maggio  2006,  n. 181 (Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  riordino delle attribuzioni della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri e dei Ministeri),
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
          n. 114:
              «Art. 1. - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300, il comma 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
                "1. I Ministeri sono i seguenti:
                   1) Ministero degli affari esteri;
                   2) Ministero dell'interno;
                   3) Ministero della giustizia;
                   4) Ministero della difesa;
                   5) Ministero dell'economia e delle finanze;
                   6) Ministero dello sviluppo economico;
                   7) Ministero del commercio internazionale;
                   8) Ministero delle comunicazioni;
                   9) Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali;
                  10) Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare;
                  11) Ministero delle infrastrutture;
                  12) Ministero dei trasporti;
                  13) Ministero   del   lavoro   e  della  previdenza
          sociale;
                  14) Ministero della salute;
                  15) Ministero della pubblica istruzione;
                  16) Ministero dell'universita' e della ricerca;
                  17) Ministero per i beni e le attivita' culturali;
                  18) Ministero della solidarieta' sociale.".
              2.-2-quinquies (omissis).
              3. E'    istituito    il    Ministero   del   commercio
          internazionale.  A  detto Ministero sono trasferite, con le
          inerenti  risorse  finanziarie, strumentali e di personale,
          le   funzioni   attribuite  al  Ministero  delle  attivita'
          produttive  dall'art.  27,  comma  2,  lettera  a), e comma
          2-bis,  lettere  b),  e) e, per quanto attiene alla lettera
          a),   le   competenze   svolte   in  relazione  al  livello
          internazionale,  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300.
              4. E'  istituito  il  Ministero delle infrastrutture. A
          detto  Ministero  sono  trasferite, con le inerenti risorse
          finanziarie,   strumentali  e  di  personale,  le  funzioni
          attribuite   al   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  dall'art.  42,  comma 1, lettere a), b), d-ter),
          d-quater)  e,  per quanto di competenza, lettera d-bis) del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
              5. E'  istituito  il  Ministero  dei trasporti. A detto
          Ministero   sono   trasferite,   con  le  inerenti  risorse
          finanziarie,   strumentali  e  di  personale,  le  funzioni
          attribuite   al   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  dall'art.  42,  comma  1,  lettere c), d) e, per
          quanto   di   competenza,   lettera   d-bis),  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300.  Il  Ministero dei
          trasporti  propone,  di  concerto  con  il  Ministero delle
          infrastrutture,  il  piano  generale  dei trasporti e della
          logistica  e i piani di settore per i trasporti, compresi i
          piani  urbani  di  mobilita',  ed  esprime,  per  quanto di
          competenza,  il concerto sugli atti di programmazione degli
          interventi    di    competenza    del    Ministero    delle
          infrastrutture.  All'art.  42,  comma  1,  lettera  a), del
          decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, le parole: ";
          integrazione  modale  fra  i  sistemi  di  trasporto"  sono
          soppresse.».