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DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2008, n. 160

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 5/11/2008
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 5-11-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativa al diritto al ricongiungimento familiare; 
  Vista la legge 18 aprile 2005,  n.  62,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004,  ed  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133,  di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  gennaio  2007,  n.  5,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/86/CE  relativa  al   diritto   di
ricongiungimento familiare; 
    Vista la preliminare deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 2008; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 settembre 2008; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari  esteri,  della
giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e
delle politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
 
  1. All'articolo 29 del testo unico delle  disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dal decreto legislativo 8  gennaio  2007,  n.  5,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/86/CE  relativa  al   diritto   di
ricongiungimento familiare, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Lo  straniero  puo'  chiedere  il  ricongiungimento  per  i
seguenti familiari: 
        a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai
diciotto anni; 
        b)  figli  minori,  anche  del  coniuge  o  nati  fuori   del
matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso; 
        c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni  oggettive
non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze  di  vita
in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale; 
        d) genitori a carico, qualora non  abbiano  altri  figli  nel
Paese   di   origine    o    di    provenienza,    ovvero    genitori
ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati
al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute."; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      "1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c)  e  d),
non possano essere documentati in modo certo mediante  certificati  o
attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione
della mancanza  di  una  autorita'  riconosciuta  o  comunque  quando
sussistano  fondati   dubbi   sulla   autenticita'   della   predetta
documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono
al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  200,  sulla  base
dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico),  effettuato  a  spese
degli interessati."; 
    c) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      "b) di un reddito minimo annuo derivante da  fonti  lecite  non
inferiore all'importo  annuo  dell'assegno  sociale  aumentato  della
meta'  dell'importo  dell'assegno  sociale  per  ogni  familiare   da
ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu'  figli  di  eta'
inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due
o piu' familiari dei titolari dello status di protezione  sussidiaria
e' richiesto, in ogni  caso,  un  reddito  non  inferiore  al  doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione
del reddito si tiene conto anche del reddito  annuo  complessivo  dei
familiari conviventi con il richiedente."; 
    d) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
      "b-bis) di  una  assicurazione  sanitaria  o  di  altro  titolo
idoneo, a garantire la copertura di tutti  i  rischi  nel  territorio
nazionale  a  favore  dell'ascendente  ultrasessantacinquenne  ovvero
della  sua  iscrizione  al  Servizio  sanitario   nazionale,   previo
pagamento di un contributo il cui  importo  e'  da  determinarsi  con
decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da  aggiornarsi  con  cadenza
biennale, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"; 
    e) al comma 8 le parole: "novanta giorni" sono  sostituite  dalle
seguenti: "centottanta giorni". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2008 
                             NAPOLITANO 
 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                                    Ronchi, Ministro per le politiche 
                              europee 
                              Maroni, Ministro dell'interno 
                              Frattini, Ministro degli affari esteri 
                              Alfano, Ministro della giustizia 
                                  Tremonti, Ministro del-l'economia e 
                              delle finanze 
                                  Sacconi, Ministro del lavoro, della 
                              salute e delle politiche sociali 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
    

            Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

    
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2003/86/CE, e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee, n. L 251 del  3  ottobre
          2003. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  18
          aprile 2005, n. 62 (Disposizioni generali sui  procedimenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  comunitari   -   legge
          comunitaria 2004). 
              "Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   legge,   i   decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle direttive comprese negli elenchi di cui agli  allegati
          A e B. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per le politiche comunitarie e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive elencate nell'allegato A,  sono  trasmessi,  dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          perche' su di essi sia espresso il  parere  dei  competenti
          organi parlamentari. 
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma, ovvero i diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 8, scadano nei trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza  dei  termini  previsti  ai  commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono  prorogati  di  novanta
          giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  della  direttiva  2003/10/CE,  della  direttiva
          2003/20/CE, della  direttiva  2003/35/CE,  della  direttiva
          2003/42/CE, della  direttiva  2003/59/CE,  della  direttiva
          2003/85/CE, della  direttiva  2003/87/CE,  della  direttiva
          2003/99/CE,   della   direttiva   2003/122/Euratom,   della
          direttiva  2004/8/CE,  della  direttiva  2004/12/CE,  della
          direttiva 2004/17/CE,  della  direttiva  2004/18/CE,  della
          direttiva 2004/22/CE,  della  direttiva  2004/25/CE,  della
          direttiva 2004/35/CE,  della  direttiva  2004/38/CE,  della
          direttiva 2004/39/CE, della direttiva  2004/67/CE  e  della
          direttiva  2004/101/CE  sono  corredati   della   relazione
          tecnica di cui all'art. 11-ter,  comma  2,  della  legge  5
          agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi
          e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari
          competenti per i profili finanziari. Il  Governo,  ove  non
          intenda   conformarsi   alle   condizioni   formulate   con
          riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art.
          81, quarto  comma,  della  Costituzione,  ritrasmette  alle
          Camere  i   testi,   corredati   dei   necessari   elementi
          integrativi di informazione, per i pareri definitivi  delle
          Commissioni competenti per i profili finanziari che  devono
          essere espressi entro venti giorni. 
              5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore
          di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1,  nel
          rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati  dalla
          presente legge, il Governo puo' emanare, con  la  procedura
          indicata nei commi 2, 3 e  4,  disposizioni  integrative  e
          correttive dei decreti legislativi  emanati  ai  sensi  del
          comma 1. 
              6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,   della   Costituzione,   i   decreti    legislativi
          eventualmente  adottati   nelle   materie   di   competenza
          legislativa delle regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e  le
          province autonome nelle quali non sia ancora in  vigore  la
          propria normativa di attuazione, alla data di scadenza  del
          termine  stabilito   per   l'attuazione   della   normativa
          comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere  dalla
          data di entrata in vigore  della  normativa  di  attuazione
          adottata da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e, nelle materie di competenza  concorrente,  dei  principi
          fondamentali stabiliti dalla legislazione  dello  Stato.  A
          tale  fine  i  decreti   legislativi   recano   l'esplicita
          indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
          disposizioni in essi contenute. 
              7. Il Ministro per le politiche comunitarie,  nel  caso
          in cui una o piu' deleghe di cui al  comma  i  non  risulti
          ancora  esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal   termine
          previsto dalla direttiva per la sua  attuazione,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia   a
          giustificazione del ritardo. Il Ministro per  le  politiche
          comunitarie ogni quattro mesi informa  altresi'  la  Camera
          dei deputati e il Senato della Repubblica  sullo  stato  di
          attuazione delle direttive da parte delle regioni  e  delle
          province autonome. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive comprese negli allegati A  e  B,
          ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con   eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
          della Repubblica per il parere definitivo che  deve  essere
          espresso entro venti giorni.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
          6 agosto 2008, n. 133, riguardante la conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
          112,  recante  disposizioni   urgenti   per   lo   sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  21  agosto
          2008, n. 195. 
              "3. Il termine di cui all'articolo  1,  comma  5  della
          legge 18 aprile 2005, n. 62, per l'esercizio  della  delega
          integrativa  e  correttiva  del  decreto   legislativo   di
          attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22
          settembre 2003, relativa  al  diritto  al  ricongiungimento
          familiare, nonche' del decreto  legislativo  di  attuazione
          della direttiva 2004/38/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 29 aprile  2004,  relativa  al  diritto  dei
          cittadini dell'Unione  europea  e  dei  loro  familiari  di
          circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
          Stati membri, e' prorogato di tre mesi.". 
              - Il decreto legislativo  8  gennaio  2007,  n.  5,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2007, n. 25. 
          Nota all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  29  del   decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello  straniero),  come  modificato
          dal presente decreto legislativo: 
              "Art.  29  (Ricongiungimento  familiare).   -   1.   Lo
          straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i  seguenti
          familiari: 
                 a) coniuge non legalmente separato  e  di  eta'  non
          inferiore ai diciotto anni; 
                 b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori  del
          matrimonio,  non  coniugati,  a  condizione   che   l'altro
          genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; 
                 c) figli maggiorenni a carico, qualora  per  ragioni
          oggettive   non    possano    provvedere    alle    proprie
          indispensabili esigenze di vita in ragione del  loro  stato
          di salute che comporti invalidita' totale; 
                 d) genitori a  carico,  qualora  non  abbiano  altri
          figli  nel  Paese  di  origine  o  di  provenienza,  ovvero
          genitori ultrasessantacinquenni, qualora  gli  altri  figli
          siano   impossibilitati   al   loro    sostentamento    per
          documentati, gravi motivi di salute."; 
              1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b),  c)
          e d) non pos-sano essere documentati in modo certo mediante
          certificati  o  attestazioni   rilasciati   da   competenti
          autorita' straniere,  in  ragione  della  mancanza  di  una
          autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati
          dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione,  le
          rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  provvedono   al
          rilascio di  certificazioni,  ai  sensi  dell'art.  49  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          200,    sulla    base    dell'esame    del    DNA    (acido
          desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati; 
              2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i
          figli di eta' inferiore a diciotto anni  al  momento  della
          presentazione dell'istanza di  ricongiungimento.  I  minori
          adottati o affidati o sottoposti a tutela  sono  equiparati
          ai figli. 
              3. Salvo quanto previsto dall'art. 29-bis, lo straniero
          che  richiede  il  ricongiungimento  deve   dimostrare   la
          disponibilita': 
                a) di un alloggio che rientri  nei  parametri  minimi
          previsti dalla legge regionale per gli alloggi di  edilizia
          residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti
          di  idoneita'  igienico-sanitaria  accertati   dall'Azienda
          unita' sanitaria locale competente per territorio. Nel caso
          di un figlio di eta' inferiore  agli  anni  quattordici  al
          seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del
          titolare dell'alloggio nel quale il  minore  effettivamente
          dimorera'; 
                 b) di un reddito minimo  annuo  derivante  da  fonti
          lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale
          aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per
          ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di
          due o piu' figli di eta' inferiore  agli  anni  quattordici
          ovvero per il ricongiungimento di due o piu' familiari  dei
          titolari  dello  status  di   protezione   sussidiaria   e'
          richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio
          dell'importo annuo  dell'assegno  sociale.  Ai  fini  della
          determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
          annuo  complessivo  dei   familiari   conviventi   con   il
          richiedente; 
                b-bis) di una assicurazione  sanitaria,  o  di  altro
          titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti  i  rischi
          nel   territorio   nazionale   a   favore   dell'ascendente
          ultrasessantacinquenne  ovvero  della  sua  iscrizione   al
          Servizio  sanitario  nazionale  previo  pagamento   di   un
          contributo il cui importo e' da  determinarsi  con  decreto
          del Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche
          sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, da  adottarsi  entro  il  30  ottobre  2008  e  da
          aggiornarsi con cadenza  biennale,  sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano. 
              4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero
          titolare di carta di soggiorno o di un  visto  di  ingresso
          per lavoro subordinato relativo a contratto di  durata  non
          inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
          ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con
          i  quali  e'  possibile  attuare  il  ricongiungimento,   a
          condizione che ricorrano i requisiti di  disponibilita'  di
          alloggio e di reddito di cui al comma 3. 
              5. Salvo quanto  disposto  dall'art.  4,  comma  6,  e'
          consentito  l'ingresso,  per  ricongiungimento  al   figlio
          minore regolarmente soggiornante in  Italia,  del  genitore
          naturale che  dimostri,  entro  un  anno  dall'ingresso  in
          Italia, il possesso  dei  requisiti  di  disponibilita'  di
          alloggio e di reddito di cui al comma 3. 
              6. Al familiare autorizzato  all'ingresso  ovvero  alla
          permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'art.  31,
          comma  3,  e'  rilascito,  in  deroga  a  quanto   previsto
          dall'art.  5,  comma  3-bis,  un  permesso  per  assistenza
          minore, rinnovabile,  di  durata  corrispondente  a  quella
          stabilita dal Tribunale per i  minorenni.  Il  permesso  di
          soggiorno consente di svolgere attivita' lavorativa ma  non
          puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro. 
              7.  La  domanda  di  nulla  osta  al   ricongiungimento
          familiare,  corredata  della  documentazione  relativa   ai
          requisiti di cui al comma 3, e' presentata  allo  sportello
          unico  per  l'immigrazione  presso  la   prefettura-ufficio
          territoriale del governo competente per il luogo di  dimora
          del richiedente, il quale ne rilascia copia  contrassegnata
          con timbro datano e sigla  del  dipendente  incaricato  del
          ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il  parere
          sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso  dello
          straniero nel territorio  nazionale,  di  cui  all'art.  4,
          comma 3,  ultimo  periodo,  e  verificata  l'esistenza  dei
          requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta  ovvero
          un provvedimento di diniego dello stesso. Il  rilascio  del
          visto nei confronti del familiare per  il  quale  e'  stato
          rilasciato  il   predetto   nulla   osta   e'   subordinato
          all'effettivo  accertamento  dell'autenticita',  da   parte
          dell'autorita'  consolare  italiana,  della  documentazione
          comprovante i presupposti di  parentela,  coniugio,  minore
          eta' o stato di salute. 
              8. Trascorsi centottanta  giorni  dalla  richiesta  del
          nulla  osta,  l'interessato  puo'  ottenere  il  visto   di
          ingresso direttamente dalle rappresentanze  diplomatiche  e
          consolari italiane, dietro  esibizione  della  copia  degli
          atti   contrassegnata    dallo    sportello    unico    per
          l'immigrazione, da cui risulti  la  data  di  presentazione
          della domanda e della relativa documentazione. 
              9.  La  richiesta  di  ricongiungimento  familiare   e'
          respinta se e' accertato che  il  matrimonio  o  l'adozione
          hanno  avuto  luogo  allo  scopo  esclusivo  di  consentire
          all'interessato di entrare  o  soggiornare  nel  territorio
          dello Stato. 
              10. Le disposizioni di cui al presente articolo non  si
          applicano: 
                a) quando il soggiornante  chiede  il  riconoscimento
          dello status di rifugiato e la sua domanda  non  e'  ancora
          stata oggetto di una decisione definitiva; 
                b)  agli  stranieri  destinatari  delle   misure   di
          protezione  temporanea,  disposte  ai  sensi  del   decreto
          legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero  delle  misure  di
          cui all'art. 20; 
                c) nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 6".