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DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2008, n. 160

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 5/11/2008
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Testo in vigore dal: 5-11-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativa al diritto al ricongiungimento familiare; 
  Vista la legge 18 aprile 2005,  n.  62,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004,  ed  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133,  di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  gennaio  2007,  n.  5,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/86/CE  relativa  al   diritto   di
ricongiungimento familiare; 
    Vista la preliminare deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 2008; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 settembre 2008; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari  esteri,  della
giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e
delle politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
 
  1. All'articolo 29 del testo unico delle  disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dal decreto legislativo 8  gennaio  2007,  n.  5,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/86/CE  relativa  al   diritto   di
ricongiungimento familiare, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Lo  straniero  puo'  chiedere  il  ricongiungimento  per  i
seguenti familiari: 
        a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai
diciotto anni; 
        b)  figli  minori,  anche  del  coniuge  o  nati  fuori   del
matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso; 
        c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni  oggettive
non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze  di  vita
in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale; 
        d) genitori a carico, qualora non  abbiano  altri  figli  nel
Paese   di   origine    o    di    provenienza,    ovvero    genitori
ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati
al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute."; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      "1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c)  e  d),
non possano essere documentati in modo certo mediante  certificati  o
attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione
della mancanza  di  una  autorita'  riconosciuta  o  comunque  quando
sussistano  fondati   dubbi   sulla   autenticita'   della   predetta
documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono
al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  200,  sulla  base
dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico),  effettuato  a  spese
degli interessati."; 
    c) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      "b) di un reddito minimo annuo derivante da  fonti  lecite  non
inferiore all'importo  annuo  dell'assegno  sociale  aumentato  della
meta'  dell'importo  dell'assegno  sociale  per  ogni  familiare   da
ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu'  figli  di  eta'
inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due
o piu' familiari dei titolari dello status di protezione  sussidiaria
e' richiesto, in ogni  caso,  un  reddito  non  inferiore  al  doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione
del reddito si tiene conto anche del reddito  annuo  complessivo  dei
familiari conviventi con il richiedente."; 
    d) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
      "b-bis) di  una  assicurazione  sanitaria  o  di  altro  titolo
idoneo, a garantire la copertura di tutti  i  rischi  nel  territorio
nazionale  a  favore  dell'ascendente  ultrasessantacinquenne  ovvero
della  sua  iscrizione  al  Servizio  sanitario   nazionale,   previo
pagamento di un contributo il cui  importo  e'  da  determinarsi  con
decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da  aggiornarsi  con  cadenza
biennale, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"; 
    e) al comma 8 le parole: "novanta giorni" sono  sostituite  dalle
seguenti: "centottanta giorni". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2008 
                             NAPOLITANO 
 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                                    Ronchi, Ministro per le politiche 
                              europee 
                              Maroni, Ministro dell'interno 
                              Frattini, Ministro degli affari esteri 
                              Alfano, Ministro della giustizia 
                                  Tremonti, Ministro del-l'economia e 
                              delle finanze 
                                  Sacconi, Ministro del lavoro, della 
                              salute e delle politiche sociali 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativa al diritto al ricongiungimento familiare; 
  Vista la legge 18 aprile 2005,  n.  62,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004,  ed  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133,  di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  gennaio  2007,  n.  5,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/86/CE  relativa  al   diritto   di
ricongiungimento familiare; 
    Vista la preliminare deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 2008; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 settembre 2008; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari  esteri,  della
giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e
delle politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
 
  1. All'articolo 29 del testo unico delle  disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dal decreto legislativo 8  gennaio  2007,  n.  5,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/86/CE  relativa  al   diritto   di
ricongiungimento familiare, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Lo  straniero  puo'  chiedere  il  ricongiungimento  per  i
seguenti familiari: 
        a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai
diciotto anni; 
        b)  figli  minori,  anche  del  coniuge  o  nati  fuori   del
matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso; 
        c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni  oggettive
non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze  di  vita
in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale; 
        d) genitori a carico, qualora non  abbiano  altri  figli  nel
Paese   di   origine    o    di    provenienza,    ovvero    genitori
ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati
al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute."; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      "1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c)  e  d),
non possano essere documentati in modo certo mediante  certificati  o
attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione
della mancanza  di  una  autorita'  riconosciuta  o  comunque  quando
sussistano  fondati   dubbi   sulla   autenticita'   della   predetta
documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono
al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  200,  sulla  base
dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico),  effettuato  a  spese
degli interessati."; 
    c) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      "b) di un reddito minimo annuo derivante da  fonti  lecite  non
inferiore all'importo  annuo  dell'assegno  sociale  aumentato  della
meta'  dell'importo  dell'assegno  sociale  per  ogni  familiare   da
ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu'  figli  di  eta'
inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due
o piu' familiari dei titolari dello status di protezione  sussidiaria
e' richiesto, in ogni  caso,  un  reddito  non  inferiore  al  doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione
del reddito si tiene conto anche del reddito  annuo  complessivo  dei
familiari conviventi con il richiedente."; 
    d) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
      "b-bis) di  una  assicurazione  sanitaria  o  di  altro  titolo
idoneo, a garantire la copertura di tutti  i  rischi  nel  territorio
nazionale  a  favore  dell'ascendente  ultrasessantacinquenne  ovvero
della  sua  iscrizione  al  Servizio  sanitario   nazionale,   previo
pagamento di un contributo il cui  importo  e'  da  determinarsi  con
decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da  aggiornarsi  con  cadenza
biennale, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"; 
    e) al comma 8 le parole: "novanta giorni" sono  sostituite  dalle
seguenti: "centottanta giorni". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2008 
                             NAPOLITANO 
 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                                    Ronchi, Ministro per le politiche 
                              europee 
                              Maroni, Ministro dell'interno 
                              Frattini, Ministro degli affari esteri 
                              Alfano, Ministro della giustizia 
                                  Tremonti, Ministro del-l'economia e 
                              delle finanze 
                                  Sacconi, Ministro del lavoro, della 
                              salute e delle politiche sociali 
Visto, il Guardasigilli: Alfano