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DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2008, n. 159

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 5/11/2008
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 5-11-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre  2005,
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai
fini del riconoscimento dello status di rifugiato; 
  Vista la legge 6 febbraio  2007,  n.  13,  ed  in  particolare  gli
articoli 1, comma 5, e 12; 
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  concernente
l'attuazione  della  direttiva  2004/83/CE   recante   norme   minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,  recante  norme
urgenti in materia di asilo politico, di  ingresso  e  soggiorno  dei
cittadini  extracomunitari  e  di  regolarizzazione   dei   cittadini
extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n. 303,  recante  il  regolamento  relativo  alle  procedure  per  il
riconoscimento dello status di rifugiato; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 2008; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 settembre 2008; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari  esteri,  della
giustizia, dell'economia e delle finanze e per le pari opportunita'; 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  4,  comma  3,  le  parole:  «con  decreto   del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'interno» sono  sostituite  con  le  seguenti  «con  decreto  del
Ministro dell'interno»  e  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il
seguente: «In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno  nomina
il rappresentante dell'ente locale, su indicazione  del  sindaco  del
comune presso cui ha sede  la  commissione  territoriale,  e  ne  da'
tempestiva comunicazione alla Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali.»; 
    b) all'articolo 7,  comma  1,  e'  aggiunto  infine  il  seguente
periodo: «Il prefetto competente stabilisce un luogo di  residenza  o
un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare.»; 
    c) all'articolo 11 il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Il
richiedente  asilo  ha  l'obbligo,   se   convocato,   di   comparire
personalmente davanti  alla  Commissione  territoriale.  Ha  altresi'
l'obbligo di consegnare i documenti in  suo  possesso  pertinenti  ai
fini della domanda, incluso il passaporto.»; 
    d) all'articolo 20, comma 2, la lettera d) e' soppressa; 
    e) all'articolo 21, comma 1,  lettera  c),  dopo  le  parole  «di
espulsione» sono inserite le seguenti: «o di  respingimento»  e  sono
soppresse le seguenti: «, salvo i  casi  previsti  dall'articolo  20,
comma 2, lettera d)»; 
    f) all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b)  e'  inserita  la
seguente: «b-bis)  rigetta  la  domanda  per  manifesta  infondatezza
quando risulta la palese insussistenza dei presupposti  previsti  dal
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero  quando  risulta
che la domanda e' stata presentata  al  solo  scopo  di  ritardare  o
impedire  l'esecuzione  di   un   provvedimento   di   espulsione   o
respingimento.»; 
    g) all'articolo  32,  comma  4,  le  parole:  «lettera  b)»  sono
sostituite dalle seguenti «lettere b) e b-bis)»; 
    h) all'articolo 35, comma 1, quarto periodo, le parole: «Nei soli
casi di  trattenimento  disposto  ai  sensi  dell'articolo  21»  sono
sostituite dalle seguenti: «Nei casi di accoglienza  o  trattenimento
disposti ai sensi degli articoli 20 e 21»; 
    i) all'articolo 35, comma 7, dopo le parole:  «dell'articolo  22,
comma 2,» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo  32,  comma  1,
lettera b-bis),»; 
    l) all'articolo 35, comma 8, primo periodo, le  parole:  «di  cui
agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 21»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui agli articoli 20, comma 2, lettere b) e c), e 21» e
al  medesimo  comma,  secondo   periodo,   le   parole:   «ai   sensi
dell'articolo  20,  comma  2,  lettera  d)»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere b) e c)»; 
    m)  all'articolo  35,  comma  14,  le  parole:  «comma  6»   sono
sostituite dalle seguenti «comma 5». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2008 
                             NAPOLITANO 
 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                                    Ronchi, Ministro per le politiche 
                              europee 
                              Maroni, Ministro dell'interno 
                              Frattini, Ministro degli affari esteri 
                              Alfano, Ministro della giustizia 
                                   Tremonti, Ministro dell'economia e 
                              delle finanze 
                                       Carfagna, Ministro per le pari 
                              opportunita' 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
    

           Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

    
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              -  La  direttiva  2005/85/CE  del  Consiglio,  del   1°
          dicembre 2005, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 13
          dicembre 2005, n. 326. 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 12 della legge
          6 febbraio 2007, n. 13 (Disposizioni per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee -  Legge  comunitaria  2006),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro il termine di dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   legge,   i   decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle direttive comprese negli elenchi di cui agli  allegati
          A e B. Per le direttive il cui termine di  recepimento  sia
          gia' scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data
          di entrata in vigore della presente legge, il  termine  per
          l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma
          e' ridotto a sei mesi. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato  A  sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere  dei
          competenti organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza del parere. Qualora il termine  per  l'espressione
          del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero  i
          diversi termini previsti dai  commi  4  e  9,  scadano  nei
          trenta  giorni  che  precedono  la  scadenza  dei   termini
          previsti ai commi 1 o 5 o  successivamente,  questi  ultimi
          sono prorogati di novanta giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportano   conseguenze
          finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica  di  cui
          all'art. 11-ter, comma 2, della legge  5  agosto  1978,  n.
          468, e successive modificazioni. Su di  essi  e'  richiesto
          anche il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili  finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
          conformarsi  alle  condizioni  formulate  con   riferimento
          all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81,  quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione, per i  pareri  definitivi  delle  Commissioni
          competenti per i  profili  finanziari,  che  devono  essere
          espressi  entro  venti  giorni.  La  procedura  di  cui  al
          presente comma si applica in ogni caso per gli  schemi  dei
          decreti legislativi  recanti  attuazione  delle  direttive:
          2005/32/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  6
          luglio  2005;  2005/33/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 6 luglio  2005;  2005/35/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 7 settembre  2005;  2005/47/CE
          del  Consiglio,  del  18  luglio   2005;   2005/56/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  26  ottobre  2005;
          2005/61/CE  della  Commissione,  del  30  settembre   2005;
          2005/62/CE  della  Commissione,  del  30  settembre   2005;
          2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
          ottobre 2005; 2005/71/CE  del  Consiglio,  del  12  ottobre
          2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28  novembre  2005;
          2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005;  2005/94/CE
          del  Consiglio,  del  20  dicembre  2005;  2006/54/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006. 
              5 . Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1,  nel
          rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati  dalla
          presente legge, il Governo puo' emanare, con  la  procedura
          indicata nei commi 2, 3 e  4,  disposizioni  integrative  e
          correttive dei decreti legislativi adottati  ai  sensi  del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 
              6. Entro tre anni dalla data di entrata in  vigore  dei
          decreti legislativi di cui al  comma  1,  adottati  per  il
          recepimento  di  direttive  per  le  quali  la  Commissione
          europea  si  sia  riservata  di  adottare  disposizioni  di
          attuazione,  il  Governo  e'  autorizzato,   qualora   tali
          disposizioni  siano  state   effettivamente   adottate,   a
          recepirle  nell'ordinamento   nazionale   con   regolamento
          emanato ai sensi dell'art. 17,  comma  1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,  secondo
          quanto disposto  dagli  articoli  9  e  11  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste. 
              7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma, della Costituzione e dall'art. 16,  comma  3,  della
          legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le  disposizioni
          di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
          2005. 
              8. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto
          dalla direttiva  per  la  sua  attuazione,  trasmette  alla
          Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica  una
          relazione che da' conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia   a
          giustificazione del ritardo. Il Ministro per  le  politiche
          europee ogni  sei  mesi  informa  altresi'  la  Camera  dei
          deputati e  il  Senato  della  Repubblica  sullo  stato  di
          attuazione delle direttive da parte delle regioni  e  delle
          province autonome nelle materie di loro competenza. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive comprese negli  elenchi  di  cui
          agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni  i  testi  alla  Camera   dei
          deputati e  al  Senato  della  Repubblica.  Decorsi  trenta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono  adottati
          anche in mancanza di nuovo parere.». 
              «Art. 12 (Attuazione  della  direttiva  2005/85/CE  del
          Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme  minime  per
          le procedure applicate  negli  Stati  membri  ai  fini  del
          riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato). -
          1.  Nella  predisposizione  del  decreto  legislativo   per
          l'attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio,  del
          1° dicembre 2005, recante norme  minime  per  le  procedure
          applicate negli Stati membri ai fini del  riconoscimento  e
          della revoca dello  status  di  rifugiato,  il  Governo  e'
          tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  di
          cui all'art. 2, anche il  seguente:  nel  caso  in  cui  il
          richiedente asilo sia cittadino di un Paese  terzo  sicuro,
          ovvero, se apolide,  vi  abbia  in  precedenza  soggiornato
          abitualmente,  ovvero  provenga  da  un  Paese  di  origine
          sicuro, prevedere che la domanda  di  asilo  e'  dichiarata
          infondata, salvo che siano invocati gravi  motivi  per  non
          ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche  in
          cui si trova il richiedente. Tra  i  gravi  motivi  possono
          essere comprese  gravi  discriminazioni  e  repressioni  di
          comportamenti  riferiti  al  richiedente  e  che  risultano
          oggettivamente  perseguiti  nel  Paese   d'origine   o   di
          provenienza  e  non  costituenti  reato  per  l'ordinamento
          italiano». 
              -  Il  decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25
          (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
          per le procedure applicate negli Stati membri ai  fini  del
          riconoscimento e della revoca dello status  di  rifugiato),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2008, n.
          40. 
              - Il decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251
          (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante nome  minime
          sull'attribuzione, a cittadini di Paesi  terzi  o  apolidi,
          della qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti
          bisognosa  di  protezione  internazionale,  nonche'   norme
          minime sul contenuto  della  protezione  riconosciuta),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2008, n. 3. 
              -  Il  decreto-legge  30   dicembre   1989,   n.   416,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1990, n. 39, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          dicembre 1989, n. 303. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   16
          settembre  2004,  n.  303,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 dicembre 2004, n. 299. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 7, 11, 20,  21,
          32 e 35 del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.  25,
          come modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 4 (Commissioni territoriali per il riconoscimento
          della  protezione  internazionale).  -  1.  Le  Commissioni
          territoriali  per  il  riconoscimento   dello   status   di
          rifugiato, di cui all'art. 1-quater  del  decreto-legge  30
          dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 1990, n. 39,  assumono  la  denominazione
          di: "Commissioni territoriali per il  riconoscimento  della
          protezione  internazionale",   di   seguito:   "Commissioni
          territoriali", e si avvalgono del supporto organizzativo  e
          logistico  del  Dipartimento  per  le  liberta'  civili   e
          l'immigrazione del Ministero dell'interno. 
              2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel  numero
          massimo di dieci. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno
          sono individuate le sedi e le  circoscrizioni  territoriali
          in cui operano le commissioni. 
              3.  Le  Commissioni  territoriali  sono  nominate   con
          decreto del Ministro dell'interno,  e  sono  composte,  nel
          rispetto del principio  di  equilibrio  di  genere,  da  un
          funzionario della carriera  prefettizia,  con  funzioni  di
          presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un
          rappresentante di  un  ente  territoriale  designato  dalla
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e  da   un
          rappresentante dell'ACNUR. In  situazioni  di  urgenza,  il
          Ministro dell'interno nomina  il  rappresentante  dell'ente
          locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha
          sede  la  commissione  territoriale,  e  ne  da  tempestiva
          comunicazione alla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. Per ciascun componente sono  nominati  uno  o  piu'
          componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed  e'
          rinnovabile. Le  Commissioni  territoriali  possono  essere
          integrate, su richiesta del  presidente  della  Commissione
          nazionale per il diritto di asilo, da  un  funzionario  del
          Ministero  degli  affari  esteri  con   la   qualifica   di
          componente  a  tutti  gli  effetti,  ogni  volta  che   sia
          necessario,  in  relazione  a   particolari   afflussi   di
          richiedenti  protezione  internazionale,  in  ordine   alle
          domande  per  le  quali  occorre  disporre  di  particolari
          elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi
          di provenienza di competenza  del  Ministero  degli  affari
          esteri. 
          Ove necessario,  le  Commissioni  possono  essere  composte
          anche da personale in posizione di collocamento a riposo da
          non oltre due anni appartenente alle amministrazioni o agli
          enti rappresentati nella Commissione. Al presidente  ed  ai
          componenti effettivi o supplenti, per  ogni  partecipazione
          alle sedute della Commissione, e' corrisposto un gettone di
          presenza.  L'ammontare   del   gettone   di   presenza   e'
          determinato  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              4.  Le  Commissioni   territoriali   sono   validamente
          costituite con la presenza della maggioranza dei componenti
          e  deliberano  con  il  voto  favorevole  di   almeno   tre
          componenti.  In  caso  di  parita'  prevale  il  voto   del
          presidente. 
              5.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  7  del  decreto
          legislativo 30 maggio 2005, n.  140,  la  competenza  delle
          Commissioni territoriali e' determinata  sulla  base  della
          circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda
          ai sensi dell'art. 26, comma 1.  Nel  caso  di  richiedenti
          accolti o trattenuti ai sensi degli articoli  20  e  21  la
          competenza  e'  determinata  in  base  alla  circoscrizione
          territoriale in cui e' collocato il centro. 
              6. Le attivita'  di  supporto  delle  commissioni  sono
          svolte dal personale  in  servizio  appartenente  ai  ruoli
          dell'Amministrazione civile dell'interno.». 
              «Art. 7 (Diritto di rimanere nel territorio dello Stato
          durante l'esame della domanda).  -  1.  Il  richiedente  e'
          autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai  fini
          esclusivi della  procedura,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'art. 11 del decreto legislativo  30  maggio  2005,  n.
          140, fino alla decisione della Commissione territoriale  in
          ordine alla domanda, a  norma  dell'art.  32.  Il  prefetto
          competente stabilisce  un  luogo  di  residenza  o  un'area
          geografica ove i richiedenti asilo possano circolare. 
              2. La previsione di cui al comma 1  non  si  applica  a
          coloro che debbano essere: 
                a) estradati verso un altro  Stato  in  virtu'  degli
          obblighi previsti da un mandato di arresto europeo; 
                b) consegnati ad una Corte o ad un  Tribunale  penale
          internazionale; 
                c)  avviati  verso   un   altro   Stato   dell'Unione
          competente   per   l'esame   dell'istanza   di   protezione
          internazionale.». 
              «Art. 11 (Oblighi  del  richiedente  asilo).  -  1.  Il
          richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di  comparire
          personalmente davanti  alla  Commissione  territoriale.  Ha
          altresi'  l'obbligo  di  consegnare  i  documenti  in   suo
          possesso pertinenti  ai  fini  della  domanda,  incluso  il
          passaporto. 
              2. Il richiedente e' tenuto  ad  informare  l'autorita'
          competente in ordine ad ogni suo mutamento di  residenza  o
          domicilio. 
              3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al
          comma   2,   eventuali   comunicazioni    concernenti    il
          procedimento si  intendono  validamente  effettuate  presso
          l'ultimo domicilio del richiedente. 
              4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente  e'
          tenuto  ad  agevolare  il  compimento  degli   accertamenti
          previsti  dalla  legislazione  in   materia   di   pubblica
          sicurezza». 
              «Art. 20 (Casi di accoglienza). - 1. Il richiedente non
          puo' essere trattenuto al solo fine  di  esaminare  la  sua
          domanda. 
              2.  Il  richiedente  e'  ospitato  in  un   centro   di
          accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi: 
                a) quando e' necessario verificare o  determinare  la
          sua nazionalita' o identita', ove  lo  stesso  non  sia  in
          possesso dei documenti di viaggio o di identita', ovvero al
          suo arrivo nel  territorio  dello  Stato  abbia  presentato
          documenti risultati falsi o contraffatti; 
                b) quando ha presentato la domanda dopo essere  stato
          fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di
          frontiera o subito dopo; 
                c) quando ha presentato la domanda dopo essere  stato
          fermato in condizioni di soggiorno irregolare; 
                d) (soppressa). 
              3.  Nel  caso  in  cui  al  comma  2,  lettera  a),  il
          richiedente  e'  ospitato   nel   centro   per   il   tempo
          strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in
          ogni caso, per un periodo non  superiore  a  venti  giorni.
          Negli altri casi il richiedente e' ospitato nel centro  per
          il tempo strettamente necessario  all'esame  della  domanda
          innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso,  per
          un  periodo  non  superiore  a  trentacinque  giorni.  Allo
          scadere  del  periodo  di  accoglienza  al  richiedente  e'
          rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo  valido  tre
          mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda. 
              4. La residenza nel centro  non  incide  sull'esercizio
          delle garanzie inerenti alla sua domanda, ne'  sulla  sfera
          della sua vita  privata,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
          regole di convivenza previste nel  regolamento  di  cui  al
          comma 5, che garantiscono comunque la  facolta'  di  uscire
          dal centro nelle ore diurne. Il richiedente  puo'  chiedere
          al prefetto un permesso temporaneo  di  allontanamento  dal
          centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello
          di uscita, per rilevanti  motivi  personali  o  per  motivi
          attinenti  all'esame  della   domanda,   fatta   salva   la
          compatibilita' con i  tempi  della  procedura  per  l'esame
          della domanda. Il provvedimento di diniego sulla  richiesta
          di  autorizzazione   all'allontanamento   e'   motivato   e
          comunicato all'interessato ai sensi dell'art. 10, comma 4. 
              5. Con il regolamento di cui all'art. 38 sono  fissate,
          le caratteristiche e le modalita'  di  gestione,  anche  in
          collaborazione con l'ente locale, dei centri di accoglienza
          richiedenti asilo, che devono garantire al richiedente  una
          ospitalita' che garantisca  la  dignita'  della  persona  e
          l'unita' del nucleo familiare. Il regolamento  tiene  conto
          degli atti adottati dall'ACNUR, dal  Consiglio  d'Europa  e
          dall'Unione europea. L'accesso alle strutture  e'  comunque
          consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli  avvocati  ed
          agli  organismi  ed  enti  di  tutela  dei  rifugiati   con
          esperienza  consolidata  nel   settore,   autorizzati   dal
          Ministero dell'interno». 
              «Art. 21 (Casi di trattenimento). - 1. E'  disposto  il
          trattenimento, nei centri di cui all'art.  14  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente: 
                a) che si trova nelle condizioni  previste  dall'art.
          1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra; 
                b) che e' stato condannato  in  Italia  per  uno  dei
          delitti indicati dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice  di
          procedura  penale,   ovvero   per   reati   inerenti   agli
          stupefacenti, alla liberta'  sessuale,  al  favoreggiamento
          dell'immigrazione    clandestina    verso    l'Italia     e
          dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati,
          o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
          alla prostituzione o allo sfruttamento della  prostituzione
          o di minori da impiegare in attivita' illecite; 
                c)  che  e'  destinatario  di  un  provvedimento   di
          espulsione o di respingimento. 
              2. Il provvedimento di trattenimento  e'  adottato  dal
          questore con le modalita' di cui all'art.  14  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando e' gia' in corso
          il  trattenimento,  il  questore  chiede  al  tribunale  in
          composizione  monocratica  la  proroga   del   periodo   di
          trattenimento per ulteriori trenta  giorni  per  consentire
          l'espletamento della procedura di cui all'art. 28. 
              3. L'accesso ai centri di identificazione ed espulsione
          e' comunque garantito ai  rappresentanti  dell'ACNUR,  agli
          avvocati ed agli organismi  di  tutela  dei  rifugiati  con
          esperienza  consolidata   nel   settore   autorizzati   dal
          Ministero dell'interno». 
              «Art. 32 (Decisione). - 1. Fatto salvo quanto  previsto
          dagli articoli 23, 29  e  30  la  Commissione  territoriale
          adotta una delle seguenti decisioni: 
                a) riconosce lo status di rifugiato o  la  protezione
          sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17
          del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
                b)  rigetta  la  domanda  qualora  non  sussistano  i
          presupposti  per   il   riconoscimento   della   protezione
          internazionale fissati dal decreto legislativo 19  novembre
          2007, n. 251, o ricorra una delle  cause  di  cessazione  o
          esclusione dalla  protezione  internazionale  previste  dal
          medesimo  decreto  legislativo,   ovvero   il   richiedente
          provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia  addotto
          i gravi motivi di cui al comma 2; 
                b-bis) rigetta la domanda per manifesta  infondatezza
          quando risulta  la  palese  insussistenza  dei  presupposti
          previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251,
          ovvero quando risulta che la domanda e' stata presentata al
          solo scopo di  ritardare  o  impedire  l'esecuzione  di  un
          provvedimento di espulsione o respingimento. 
              2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un  Paese
          di origine sicuro ed abbia addotto  gravi  motivi  per  non
          ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche  in
          cui egli si trova, la  Commissione  non  puo'  pronunciarsi
          sulla domanda senza previo esame, svolto in conformita'  ai
          principi ed alle  garanzie  fondamentali  di  cui  al  capo
          secondo. Tra i gravi motivi possono essere  comprese  gravi
          discriminazioni  e   repressioni   di   comportamenti   non
          costituenti reato per l'ordinamento italiano,  riferiti  al
          richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel
          Paese di origine sicuro. 
              3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
          internazionale  e  ritenga  che  possano  sussistere  gravi
          motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale
          trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del
          permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5,  comma  6,  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
              4. La decisione di cui al comma 1, lettera b)e  b-bis),
          ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli  23
          e   29   comportano   alla   scadenza   del   termine   per
          l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare  il
          territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un
          permesso di soggiorno ad  altro  titolo.  A  tale  fine  si
          provvede ai  sensi  dell'art.  13,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  nei  confronti  dei
          soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20  e
          21 e ai sensi dell'art. 13, comma 5, del  medesimo  decreto
          legislativo nei confronti dei soggetti ai quali  era  stato
          rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo». 
              «Art. 35 (Impugnazione).  -  1.  Avverso  la  decisione
          della Commissione territoriale e' ammesso  ricorso  dinanzi
          al tribunale che ha sede  nel  capoluogo  di  distretto  di
          Corte d'appello in cui ha sede la Commissione  territoriale
          che ha pronunciato il provvedimento. Il ricorso e'  ammesso
          anche nel caso in  cui  l'interessato  abbia  richiesto  il
          riconoscimento dello status di rifugiato e  la  Commissione
          territoriale   lo   abbia   ammesso   esclusivamente   alla
          protezione sussidiaria. Il ricorso e proposto,  a  pena  di
          inammissibilita',  nei  trenta   giorni   successivi   alla
          comunicazione del provvedimento; allo  stesso  e'  allegata
          copia del provvedimento impugnato. Nei casi di  accoglienza
          o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20  e  21,
          il ricorso e' proposto, a  pena  di  inammissibilita',  nei
          quindici   giorni   successivi   alla   comunicazione   del
          provvedimento  dinanzi  al  tribunale  che  ha   sede   nel
          capoluogo di distretto di Corte d'appello in cui ha sede il
          centro. 
              2. Avverso la  decisione  della  Commissione  nazionale
          sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o
          di persona cui e' accordata la protezione  sussidiaria,  e'
          ammesso  ricorso  dinanzi  al   tribunale   competente   in
          relazione alla Commissione territoriale che  ha  emesso  il
          provvedimento che ha riconosciuto lo status di cui e' stata
          dichiarata la revoca o la cessazione. 
              3. Tutte le comunicazioni e notificazioni  si  eseguono
          presso l'avvocato del ricorrente mediante avviso di deposto
          in cancelleria. 
              4. Il procedimento si svolge dinanzi  al  tribunale  in
          composizione monocratica con le modalita' dei  procedimenti
          in camera di consiglio. 
              5. Entro cinque giorni dal  deposito  del  ricorso,  il
          tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso,  fissa
          l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e  il  decreto
          di fissazione dell'udienza sono notificati  all'interessato
          e comunicati  al  pubblico  ministero  e  alla  Commissione
          nazionale ovvero alla competente Commissione territoriale. 
              6. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento
          che rigetta la domanda di riconoscimento  dello  status  di
          rifugiato o di  persona  cui  e'  accordata  la  protezione
          sussidiaria ai sensi dei commi 1 e 2  sospende  l'efficacia
          del provvedimento impugnato. 
              7. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento
          che dichiara inammissibile  la  domanda  di  riconoscimento
          dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata  la
          protezione sussidiaria ovvero avverso la decisione adottata
          dalla Commissione territoriale ai sensi dell'art. 22, comma
          2, e dell'art. 32, comma 1, lettera  b-bis),  non  sospende
          l'efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorrente puo'
          tuttavia chiedere al tribunale, contestualmente al deposito
          del  ricorso,  la  sospensione  del  provvedimento   quando
          ricorrano  gravi  e  fondati  motivi.  In  tale   caso   il
          tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide
          con ordinanza non impugnabile, anche apposta  in  calce  al
          decreto di fissazione dell'udienza. Nel caso di sospensione
          del provvedimento impugnato al richiedente e' rilasciato un
          permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed e' disposta
          l'accoglienza nei centri di cui all'art. 20. 
              8. La procedura di cui al comma 7 si applica,  in  ogni
          caso, al ricorso presentato dal  richiedente  di  cui  agli
          articoli 20, comma 2, lettere b), e c) e 21. Il richiedente
          ospitato nei centri di accoglienza ai sensi  dell'art.  20,
          comma 2, lettere b) e c) o trattenuto ai sensi dell'art. 21
          permane nel centro in  cui  si  trova  fino  alla  adozione
          dell'ordinanza di cui al comma 7. 
              9.  All'udienza  puo'  intervenire  un   rappresentante
          designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha
          adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata  puo'
          in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti  gli
          atti e la documentazione  che  ritiene  necessari  ai  fini
          dell'istruttoria. 
              10. Il tribunale, sentite le parti e  assunti  tutti  i
          mezzi di prova necessari, decide  con  sentenza  entro  tre
          mesi dalla presentazione del ricorso, con  cui  rigetta  il
          ricorso  ovvero  riconosce  al  ricorrente  lo  status   di
          rifugiato o di  persona  cui  e'  accordata  la  protezione
          sussidiaria; la sentenza viene notificata al  ricorrente  e
          comunicata  al  pubblico  ministero  e   alla   Commissione
          interessata. 
              11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del  comma
          10 il ricorrente ed il pubblico ministero possono  proporre
          reclamo alla Corte d'appello, con  ricorso  da  depositarsi
          nella  cancelleria  della  Corte  d'appello,  a   pena   di
          decadenza,  entro  dieci  giorni  dalla   notificazione   o
          comunicazione della sentenza. 
              12. Il reclamo non sospende gli effetti della  sentenza
          impugnata; tuttavia la  Corte  d'appello,  su  istanza  del
          ricorrente, puo' disporre con ordinanza non impugnabile che
          l'esecuzione sia sospesa quando ricorrano gravi  e  fondati
          motivi. 
              13. Nel procedimento dinanzi alla Corte d'appello,  che
          si svolge in camera di consiglio, si applicano i commi 5, 9
          e 10. 
              14.  Avverso  la  sentenza  pronunciata   dalla   Corte
          d'appello puo' essere proposto ricorso per  cassazione.  Il
          ricorso deve essere proposto, a pena  di  decadenza,  entro
          trenta giorni  dalla  notificazione  della  sentenza.  Esso
          viene notificato ai soggetti di cui al comma 5, assieme  al
          decreto di fissazione dell'udienza in camera di  consiglio,
          a  cura  della  cancelleria.  La  Corte  di  cassazione  si
          pronuncia in camera di consiglio  ai  sensi  dell'art.  375
          c.p.c.».