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DECRETO-LEGGE 13 ottobre 2008, n. 157

Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2008.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/2008)
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Testo in vigore dal: 13-10-2008
al: 6-12-2008
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  47  e  117,  secondo comma, lettera e), della
Costituzione;
  Visto  il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni   in  materia  di
intermediazione   finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58;
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e in particolare l'articolo 3;
  Considerate  le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008
sui  principi  comuni  dell'Unione europea per l'adozione di risposte
immediate alle turbolenze dei mercati finanziari;
  Considerato  l'accordo  raggiunto  il  12  ottobre 2008 dai Capi di
Stato  e  di  Governo  dei  Paesi dell'area Euro su un piano d'azione
concertato per fare fronte alla crisi finanziaria;
  Valutata  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza di garantire la
stabilita'  del  sistema  creditizio e la continuita' nell'erogazione
del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di
crisi dei mercati finanziari internazionali;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza di integrare il
programma  per  la  protezione del pubblico risparmio e per la tutela
della stabilita' finanziaria, definito con il decreto-legge 9 ottobre
2008, n. 155;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 ottobre 2008;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre
2009,   e'  autorizzato  a  concedere  la  garanzia  dello  Stato,  a
condizioni  di  mercato,  sulle passivita' delle banche italiane, con
scadenza  fino  a  cinque anni e di emissione successiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  2.  Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre
2009,  e'  autorizzato ad effettuare operazioni temporanee di scambio
tra  titoli  di  Stato  e  strumenti finanziari detenuti dalle banche
italiane  o  passivita'  delle  banche  italiane  controparti  aventi
scadenza  fino  a  cinque anni e di emissione successiva alla data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto. Le emissioni di titoli di
Stato  relative  a  tali  operazioni  e  quelle  effettuate  ai sensi
dell'articolo  1,  comma  7,  lettera d), del decreto-legge 9 ottobre
2008,  n. 155, possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti
al  riguardo  dalla  legislazione vigente. L'onere di tali operazioni
per  le  banche controparti e' definito tenuto conto delle condizioni
di mercato.
  3.  Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre
2009,   e'  autorizzato  a  concedere  la  garanzia  dello  Stato,  a
condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane,
al   fine   di   ottenere  la  temporanea  disponibilita'  di  titoli
utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.
  4. I crediti del Ministero dell'economia e delle finanze rivenienti
dalle  operazioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  sono assistiti da
privilegio  generale sui beni mobili ed immobili, che prevale su ogni
altro privilegio.
  5.  Le  operazioni  di  cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate sulla
base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza
della  patrimonializzazione  della  banca  richiedente  e  della  sua
capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte.
  6.  Il  Ministero  dell'economia e delle finanze puo' effettuare le
operazioni  di cui ai commi 1, 2 e 3 anche nei confronti delle banche
delle   quali   ha   sottoscritto   aumenti   di  capitale  ai  sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155.