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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 settembre 2008, n. 156

Regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato «biodiesel», ai sensi dell'articolo 22-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/10/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/2015)
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Testo in vigore dal: 12-10-2008
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

                           di concerto con

                I MINISTRI DELLO SVILUPPO ECONOMICO,
                    DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
        DEL TERRITORIO E DEL MARE E DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte  sulla  produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504  e  successive  modificazioni ed in particolare l'articolo 21,
comma 3,  che  prevede,  tra l'altro, la sottoposizione ad accisa del
biodiesel  usato  come  carburante  per motori, come combustibile per
riscaldamento ovvero messo in vendita per i medesimi utilizzi;
  Visto  l'articolo 22-bis,  comma 1,  del predetto testo unico, come
modificato    da    ultimo,    dall'articolo 26,   comma 4-ter,   del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che prevede l'applicazione, per
il biodiesel destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con
il  gasolio,  di un'aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella
applicata  al  gasolio  usato  come  carburante,  nell'ambito  di  un
programma   pluriennale,   con  decorrenza  dal  1° gennaio  2007  al
31 dicembre  2010  e  nel limite di un contingente annuale di 250.000
tonnellate  di  biodiesel,  demandando  ad  un  decreto  del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri dello
sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare   e   delle   politiche   agricole  alimentari  e  forestali  la
determinazione  dei  requisiti  che  gli  operatori  e  i  rispettivi
impianti  di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per
partecipare  al programma pluriennale, le caratteristiche fiscali del
prodotto   con   i  relativi  metodi  di  prova,  le  percentuali  di
miscelazione   consentite,   i   criteri   per   l'assegnazione   dei
quantitativi  agevolati  agli  operatori  su  base pluriennale, dando
priorita' al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti
quadro  nonche'  le modalita' per la contabilizzazione e la fruizione
del beneficio fiscale;
  Visto  l'articolo 1,  comma 374,  della  legge  n. 296 del 2006 che
prevede,  per  l'anno 2007, l'incremento del contingente di biodiesel
di  cui  all'articolo 22-bis del testo unico in misura corrispondente
alla somma di euro 16.726.523;
  Visto l'articolo 1, comma 376, della predetta legge n. 296 del 2006
che   prevede   che  gli  importi  annui  previsti  dall'articolo 21,
comma 6-ter,   del   predetto  testo  unico  n. 504  del  1995,  come
modificato  dal  comma 520  dell'articolo 1  della  legge 30 dicembre
2004,  n. 311,  eventualmente  non utilizzati negli anni 2005 e 2006,
sono  destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  all'incremento  del
contingente  di  biodiesel  di  cui all'articolo 22-bis, comma 1, del
medesimo testo unico per gli anni 2007-2010;
  Visto l'articolo 1, comma 379, della predetta legge n. 296 del 2006
che  precisa  che,  ai  fini del presente regolamento, per «intesa di
filiera» e «contratto quadro» si intende quanto stabilito dal decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
  Visto  il  regolamento concernente le modalita' di applicazione del
trattamento  agevolato  per  il biodiesel e i criteri di ripartizione
del  contingente  agevolato,  adottato  con  il  decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256;
  Visto   l'articolo 3  della  direttiva  2003/30/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003, che dispone che gli Stati
membri provvedono ad immettere nei rispettivi mercati una percentuale
minima di biocarburante e di altri carburanti rinnovabili;
  Visto  il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, di attuazione
della predetta direttiva 2003/30/CE;
  Visto  il  decreto  legislativo 21 marzo 2005, n. 66, di attuazione
della  direttiva  2003/17/CE,  relativa alla qualita' della benzina e
del combustibile diesel;
  Vista  la  circolare  dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
prot.  ACIU.2007.25  del  19 gennaio  2007, che individua i dati e le
modalita'  operative sulla base dei quali la medesima Agenzia procede
alla verifica della conformita' dei contratti di coltivazione di semi
oleosi  con  i  contratti  quadro  e  delle quantita' di olio di semi
ottenibili destinate alla produzione di biodiesel;
  Vista  la  normativa  tecnica  predisposta  in materia di biodiesel
dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);
  Ritenuta  la  necessita'  di individuare le caratteristiche fiscali
del prodotto ed i relativi metodi di prova;
  Visto  l'articolo 17,  commi 3  e  4,  della  legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Vista   la   decisione  C(2008)850  def  dell'11 marzo  2008  della
Commissione  europea,  con la quale e' stato autorizzato il regime di
aiuto N 326/2007 relativo al biodiesel;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2008;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 3-4672 del 18 aprile 2008;

Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Campo di applicazione e definizioni

  1. Ai  fini  del  presente  regolamento  si  applicano  le seguenti
definizioni:
    a) testo  unico:  il  testo  unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni   penali   e   amministrative,   approvato  con  il  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni;
    b) programma:   il   programma   pluriennale  1° gennaio  2007  -
31 dicembre  2010  di  agevolazione  del  biodiesel  nel  limite  del
contingente  annuale  previsto,  di cui all'articolo 22-bis, comma 1,
del testo unico;
    c) contingente  annuale:  il  quantitativo  annuale  di biodiesel
previsto dal programma;
    d) accordi:  le intese di filiera ed i contratti quadro di cui al
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
    e) competente  Ufficio:  l'Ufficio  tecnico  di  finanza,  ovvero
l'Ufficio delle dogane ove istituito, competente per territorio;
    f) rete:  l'insieme degli impianti di distribuzione di carburanti
per  autotrazione,  accessibili  al  pubblico,  ubicati lungo la rete
stradale ordinaria e lungo le autostrade;
    g) extra-rete:  l'insieme  degli  impianti  di  distribuzione  di
carburanti diversi da quelli di cui al punto f);
    h) DAA  e  DAS:  i  documenti  di  accompagnamento  previsti  dal
regolamento  adottato  con  il  decreto  del  Ministro  delle finanze
25 marzo  1996,  n. 210,  per le spedizioni di prodotti sottoposti ad
accisa rispettivamente in regime sospensivo e ad accisa assolta;
    i) Ufficio  incaricato:  l'Area  verifiche  e  controlli  tributi
doganali e accise - laboratori chimici - dell'Agenzia delle dogane;
    l) aliquota  ridotta del programma: il 20 per cento dell'aliquota
di  accisa di cui all'allegato I del testo unico applicata al gasolio
usato  come  carburante  ovvero  la misura percentuale della predetta
aliquota  rideterminata  ai  sensi dell'articolo 22-bis, comma 3, del
medesimo testo unico;
    m) cancello  di ingresso: deposito fiscale ubicato nel territorio
nazionale,  attraverso  il  quale gli impianti situati in altri Paesi
comunitari  introducono  il  biodiesel  del  programma nel territorio
nazionale;
    n) biodiesel  del  programma destinato all'immissione in consumo:
il  biodiesel, rientrante nel programma, che il soggetto assegnatario
ha  provveduto, dopo la produzione, a miscelare con il gasolio ovvero
a   trasferire   a  depositi  fiscali  nazionali  per  la  successiva
miscelazione  ovvero  a immettere in consumo direttamente dal proprio
stabilimento di produzione.
  2. Nell'ambito  del  programma, al biodiesel (codice NC 3824 90 99)
ottenuto  dalla  esterificazione  di  oli  vegetali,  rientrante  nel
contingente   annuale  e  rispondente  alle  caratteristiche  di  cui
all'allegato 1,   d'ora   in  avanti  indicato  come  «biodiesel  del
programma»,  impiegato  tal  quale  o  in  miscela con il gasolio, e'
applicata,  una  aliquota  di  accisa  pari  all'aliquota ridotta del
programma.  La  classificazione  del biodiesel si riferisce ai codici
della  nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001
della  Commissione  del  6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del
regolamento  (CEE)  n. 2658/87  del  Consiglio,  del  23 luglio 1987,
relativo  alla  nomenclatura  tariffaria e statistica ed alla tariffa
doganale comune.
Avvertenza:
    Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'  stato  redatto
dall'amministrazione  competente  per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana, approvato
con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura  delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.

Note alle premesse:

    - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 21 del testo unico
delle   disposizioni   legislative   concernenti   le  imposte  sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato  con  il  decreto  legislativo  26  ottobre  1995, n. 504 e
successive modificazioni:
    «3.  I  prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al
comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale. Qualora siano utilizzati,
o  destinati  ad  essere  utilizzati,  come  carburanti  per motori o
combustibili  per  riscaldamento  ovvero siano messi in vendita per i
medesimi  utilizzi, i medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in
relazione  al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante
per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente».
    - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 22-bis, del testo
unico  delle  disposizioni  legislative  concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
    «1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1°
gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo
di  250.000 tonnellate, al fine di compensare i maggiori costi legati
alla  produzione,  al  biodiesel,  destinato  ad essere impiegato tal
quale  o  in  miscela  con  il  gasolio, e' applicata una aliquota di
accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come
carburante  di  cui  all'allegato  I;  al  fine  della  fruizione del
beneficio  spettante  per  i quantitativi di biodiesel rientranti nel
contingente  e  miscelati  con  il  gasolio,  e'  contabilizzato,  in
detrazione,  nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta dal
titolare  del  deposito  fiscale  dove  e'  avvenuta la miscelazione,
l'ammontare  dell'imposta  derivante  dalla differenza tra l'aliquota
applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota
ridotta,  come  eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri  dello  sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare  e  delle  politiche  agricole  alimentari e
forestali,  da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  disposizione,  sono  determinati i requisiti che gli
operatori   e  i  rispettivi  impianti  di  produzione,  nazionali  e
comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale
nonche' le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi
di  prova,  le  percentuali di miscelazione consentite, i criteri per
l'assegnazione  dei  quantitativi  agevolati  agli  operatori su base
pluriennale  dando  priorita'  al  prodotto  proveniente da intese di
filiera  o da contratti quadro, le modalita' per la contabilizzazione
e  la  fruizione  del  beneficio  fiscale. Con lo stesso decreto sono
stabilite  le  forme  di  garanzia  che i soggetti che partecipano al
programma  pluriennale  devono  fornire  per  il versamento del 5 per
cento  della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati che, al
termine  dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati
con   il   gasolio  ovvero  non  ancora  trasferiti  ad  impianti  di
miscelazione  nazionali  ovvero, per il biodiesel destinato ad essere
usato  tal  quale,  non  ancora  immessi in consumo. Per ogni anno di
validita'   del   programma   i   quantitativi  del  contingente  che
risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il
gasolio  ovvero  non  ancora  trasferiti  ad impianti di miscelazione
nazionali  ovvero,  per  il  biodiesel  destinato ad essere usato tal
quale,  non  ancora  immessi  in  consumo,  sono  ripartiti  tra  gli
operatori   proporzionalmente   alle   quote   loro  assegnate;  tali
quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti
ad  impianti  di  miscelazione  nazionali  ovvero,  per  il biodiesel
destinato  ad  essere  usato  tal quale, immessi in consumo, entro il
successivo  30 giugno.  In  caso di rinuncia, totale o parziale, alle
quote   risultanti   dalla  predetta  ripartizione  da  parte  di  un
beneficiano,  le  stesse  sono  distribuite,  proporzionalmente  alle
relative   assegnazioni,   fra  gli  altri  beneficiari.  Nelle  more
dell'entrata  in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in
quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del  Ministro  dell'economia  e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256.
L'efficacia   della   disposizione   di   cui  al  presente  comma e'
subordinata,  ai  sensi  dell'art.  88,  paragrafo  3,  del  Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione da
parte della Commissione europea».
    - Si  riporta  il  testo  del  comma 374, dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296:
    «374. Per l'anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui
all'art.  22-bis,  comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  26  ottobre 1995, n. 504, assegnato secondo le modalita'
di  cui  all'art.  22-bis, comma 2, primo periodo, e' incrementata in
misura  corrispondente  alla  somma  di  euro 16.726.523. Al relativo
onere  si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del
bilancio  dello  Stato  della somma di euro 16.726.523 a valere sulle
disponibilita'   del   Fondo   per  le  iniziative  a  vantaggio  dei
consumatori di cui all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero dello sviluppo
economico,   relativamente   alle   disponibilita'  recate  ai  sensi
dell'art.  4,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro delle attivita'
produttive  28  ottobre  2005.  Il  Ministero  dell'economia  e delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti variazioni di
bilancio».
    - Si  riporta  il  testo  dell'art.  22-bis del testo unico delle
disposizioni  legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e
sui  consumi  e  relative sanzioni penali e amministrative, approvato
con  il  decreto  legislativo  26  ottobre  1995, n. 504 e successive
modificazioni:
    «Art. 22-bis (Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed
alcuni  prodotti  derivati  dalla  biomassa).  - 1. Nell'ambito di un
programma   pluriennale   con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2007  al
31 dicembre  2010  e  nel  limite  di un contingente annuo di 250.000
tonnellate,  al  fine  di  compensare  i  maggiori  costi legati alla
produzione,  al  biodiesel, destinato ad essere impiegato tal quale o
in  miscela  con il gasolio, e' applicata una aliquota di accisa pari
al  20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante
di  cui  all'allegato  I;  al  fine  della  fruizione  del  beneficio
spettante  per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente
e  miscelati  con il gasolio, e' contabilizzato, in detrazione, nelle
scritture  contabili  inerenti  all'accisa  dovuta  dal  titolare del
deposito  fiscale  dove  e'  avvenuta  la  miscelazione,  l'ammontare
dell'imposta  derivante  dalla differenza tra l'aliquota applicata al
gasolio  impiegato  come  carburante  e la predetta aliquota ridotta,
come  eventualmente  rideterminata  ai sensi del comma 3. Con decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con i
Ministri  dello  sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare  e  delle  politiche  agricole  alimentari e
forestali,  da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  disposizione,  sono  determinati i requisiti che gli
operatori   e  i  rispettivi  impianti  di  produzione,  nazionali  e
comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale
nonche' le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi
di  prova,  le  percentuali di miscelazione consentite, i criteri per
l'assegnazione  dei  quantitativi  agevolati  agli  operatori su base
pluriennale  dando  priorita'  al  prodotto  proveniente da intese di
filiera  o da contratti quadro, le modalita' per la contabilizzazione
e  la  fruizione  del  beneficio  fiscale. Con lo stesso decreto sono
stabilite  le  forme  di  garanzia  che i soggetti che partecipano al
programma  pluriennale  devono  fornire  per  il versamento del 5 per
cento  della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati che, al
termine  dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati
con   il   gasolio  ovvero  non  ancora  trasferiti  ad  impianti  di
miscelazione  nazionali  ovvero, per il biodiesel destinato ad essere
usato  tal  quale,  non  ancora  immessi in consumo. Per ogni anno di
validita'   del   programma   i   quantitativi  del  contingente  che
risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati con il
gasolio  ovvero  non  ancora  trasferiti  ad impianti di miscelazione
nazionali  ovvero,  per  il  biodiesel  destinato ad essere usato tal
quale,  non  ancora  immessi  in  consumo,  sono  ripartiti  tra  gli
operatori   proporzionalmente   alle   quote   loro  assegnate;  tali
quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti
ad  impianti  di  miscelazione  nazionali  ovvero,  per  il biodiesel
destinato  ad  essere  usato  tal quale, immessi in consumo, entro il
successivo  30  giugno.  In caso di rinuncia, totale o parziale, alle
quote   risultanti   dalla  predetta  ripartizione  da  parte  di  un
beneficiario,  le  stesse  sono ridistribuite, proporzionalmente alle
relative   assegnazioni,   fra  gli  altri  beneficiari.  Nelle  more
dell'entrata  in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in
quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del  Ministro  dell'economia  e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256.
L'efficacia   della   disposizione   di   cui  al  presente  comma e'
subordinata,  ai  sensi  dell'art.  88,  paragrafo  3,  del  Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione da
parte della Commissione europea.
    2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e
dell'entrata  in  vigore  del decreto di cui al medesimo comma 1, per
l'anno  2007,  una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate e'
assegnata,  con  i  criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del
2003,  dall'Agenzia  delle dogane agli operatori che devono garantire
il  pagamento  della  maggiore  accisa  gravante  sui quantitativi di
biodiesel    rispettivamente    assegnati.   In   caso   di   mancata
autorizzazione  comunitaria  di cui al comma 1 i soggetti assegnatari
del  predetto  quantitativo  di  180.000  tonnellate  sono  tenuti al
versamento dell'accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso
in consumo.
    2-bis.   Per   l'anno   2007,   nelle   more  dell'autorizzazione
comunitaria  di  cui  al  comma 1, la parte del contingente di cui al
medesimo comma 1 che residua dopo l'assegnazione di cui al comma 2 e'
assegnata,   dall'Agenzia  delle  dogane,  previa  comunicazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai
produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione
realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e alle
relative  quantita'  di  biodiesel  ottenibili  dalle  materie  prime
oggetto   dei   contratti   sottoscritti,  proporzionalmente  a  tali
quantita'.   In   considerazione  della  pendente  valutazione  della
Commissione  europea  in  merito  alla  compatibilita'  del programma
pluriennale  di  cui  al comma 1 con il quadro normativo comunitario,
l'assegnazione    di    cui    al    presente   comma e'   effettuata
subordinatamente  alla  prestazione,  da parte degli operatori, della
garanzia  relativa  al  pagamento  della maggiore accisa gravante sui
quantitativi  di biodiesel rispettivamente assegnati; nel caso in cui
le autorita' comunitarie, nell'ambito della loro competenza esclusiva
in materia, non ritengano di autorizzare il programma di cui al comma
1,  i  soggetti assegnatari di quantitativi di biodiesel ai sensi del
presente   comma sono  tenuti  al  pagamento  della  maggiore  accisa
gravante   sul  biodiesel  rispettivamente  assegnato  e  immesso  in
consumo.
    2-ter.   Per   ogni   anno   del  programma  l'eventuale  mancata
realizzazione  delle  produzioni  dei  singoli  operatori previste in
attuazione  dei  contratti  quadro  e  intese di filiera, nonche' dai
relativi  contratti  di coltivazione con gli agricoltori, comporta la
decadenza  dall'accesso  al  contingente  agevolato  per i volumi non
realizzati  e  determina la riduzione di pari volume del quantitativo
assegnato  all'operatore  nell'ambito del programma pluriennale per i
due anni successivi.
    3  . Entro il 1° marzo di ogni anno di validita' del programma di
cui  al  comma  1,  i  Ministeri  dello  sviluppo  economico  e delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali comunicano al Ministero
dell'economia  e  delle finanze i costi industriali medi del gasolio,
del  biodiesel  e delle materie prime necessarie alla sua produzione,
rilevati  nell'anno  solare  precedente.  Sulla  base  delle suddette
rilevazioni,  al  fine  di  evitare  la  sovracompensazione dei costi
addizionali   legati   alla  produzione,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri dello
sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare  e  delle  politiche agricole alimentari e forestali, da emanare
entro  il 30 aprile di ogni anno di validita' del programma di cui al
comma 1,  e'  rideterminata  la  misura  dell'agevolazione  di cui al
medesimo comma 1.
    4.  A  seguito  della  eventuale  rideterminazione  della  misura
dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1
e' conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l'erario, a
partire dall'anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora
la  misura dell'aumento del contingente risultante dalle disposizioni
di  cui  al  presente  comma richieda la preventiva autorizzazione ai
sensi  dell'art.  88,  paragrafo  3,  del  Trattato  istitutivo della
Comunita'  europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente
comma e' subordinata all'autorizzazione stessa.
    5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che
determinino  un  ridotto impatto ambientale e' stabilita, nell'ambito
di un programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa
ridotta,  secondo  le  aliquote  di seguito indicate, applicabile sui
seguenti  prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con
oli minerali:
      a) bioetanolo  derivato  da  prodotti di origine agricola: euro
289,22 per 1.000 litri;
      b) etere  etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine
agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;
      c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
        1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;
        2) per  gasolio,  escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000
litri.
    5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  i  Ministri  dello sviluppo economico, dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e del mare e delle politiche agricole
alimentari  e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di
spesa  di  73  milioni  di  euro  annui, comprensivo dell'imposta sul
valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista
dal  comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori,
le  caratteristiche  tecniche  dei  prodotti singoli e delle relative
miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita'
di  verifica  della  loro  idoneita' ad abbattere i principali agenti
inquinanti,   valutata   sull'intero   ciclo  di  vita.  Con  cadenza
semestrale  dall'inizio  del programma triennale di cui al comma 5, i
Ministeri   dello  sviluppo  economico  e  delle  politiche  agricole
alimentari  e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze  i  costi  industriali  medi dei prodotti agevolati di cui al
comma  5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base
delle  suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione
dei  costi  addizionali  legati  alla  produzione,  con  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare  e  delle  politiche agricole alimentari e forestali, da
emanare   entro   sessanta   giorni   dalla  fine  del  semestre,  e'
eventualmente  rideterminata  la  misura  dell'agevolazione di cui al
medesimo comma 5.
    5-ter.  In  caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine
di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di cui
al  comma  5,  lettera b), e' conseguentemente aumentata nella misura
del   53   per   cento   della  aliquota  di  accisa  sulle  benzine,
coerentemente  con  quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 2, lettera
f),   della   direttiva  2003/30/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  8 maggio 2003, relativa alla promozione dell'uso dei
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.
    5-quater. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al
primo  periodo  del  comma  5-bis  trovano  applicazione,  in  quanto
compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  di  cui  all'art. 21, comma 6-ter, del presente testo
unico nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006».
    - Si  riporta  il  testo  del  comma 376 dell'art. 1, della legge
27 dicembre 2006, n. 296:
    «376.  Gli  importi annui previsti dall'art. 21, comma 6-ter, del
testo  unico  di  cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
come  modificato  dal  comma  520 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004,  n. 311,  eventualmente  non utilizzati negli anni 2005 e 2006,
sono  destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  all'incremento  del
contingente  di  biodiesel di cui all'art. 22-bis, comma 1, del testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo n. 504 del 1995 per gli anni
2007-2010.  Il  restante  50  per  cento e' assegnato al Fondo di cui
all'art.  1,  comma  422,  della  legge  23  dicembre  2005,  n. 266,
destinando  l'importo  di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e
sperimentazione  del  Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali nel campo bioenergetico».
    - Si  riporta  il  testo  del  comma 379 dell'art. 1, della legge
27 dicembre 2006, n. 296:
    «379.  Senza  comportare restrizioni alla concorrenza, ai fini di
quanto  disposto  dai  commi da  367 a 378, per "intesa di filiera" e
"contratto   quadro"   si   intende   quanto  stabilito  dal  decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 102».
    - Si  riporta il testo dell'art. 3 della direttiva 2003/30/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 8 maggio 2003:
    «Art.  3. - 1.a) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinche'
una  percentuale  minima  di  biocarburanti  e  di  altri  carburanti
rinnovabili  sia  immessa  sui loro mercati e a tal fine stabiliscono
obiettivi indicativi nazionali;
      b) i)  il valore di riferimento per questi obiettivi e' pari al
2%, calcolato sulla base del tenore energetico, di tutta la benzina e
del  diesel  per  trasporti  immessi  sui  loro  mercati  entro il 31
dicembre 2005;
        ii)  il valore di riferimento per questi obiettivi e' pari al
5,75%,  calcolato  sulla  base  del  tenore  energetico,  di tutta la
benzina  e del diesel per trasporti immessi sui loro mercati entro il
31 dicembre 2010.
    2.  I  biocarburanti  possono essere resi disponibili nelle forme
seguenti:
      a) biocarburanti  puri  o  diluiti con derivati dal petrolio in
miscele  ad  elevato  tenore, conformi a norme specifiche di qualita'
per l'utilizzo del trasporto;
      b) biocarburanti   in   miscela   con  derivati  del  petrolio,
conformemente   alle   opportune  norme  europee  che  descrivono  le
specifiche tecniche per i carburanti da trasporto (EN 228 e EN 590);
      c) liquidi    derivati    dai   biocarburanti,   quale   l'ETBE
(etil-terziariobutil-etere), per i quali la percentuale da computarsi
come biocarburante e' precisata all'art. 2, paragrafo 2.
    3.   Gli   Stati   membri   controllano  l'effetto  dell'uso  dei
biocarburanti  in  miscele  diesel  superiori  al  5%  in veicoli non
adattati  e,  se  del caso, prendono misure per garantire il rispetto
della pertinente normativa comunitaria sulle emissioni standard.
    4.  Tra  le  misure  che  adottano,  gli  Stati membri dovrebbero
considerare  il  clima generale e il bilancio ecologico dei vari tipi
di   biocarburanti  e  di  altri  carburanti  rinnovabili  e  possono
promuovere  innanzi  tutto  i  carburanti  che presentano un bilancio
ecologico  economicamente molto efficiente, tenendo conto allo stesso
tempo della competitivita' e della sicurezza dell'approvvigionamento.
    5.  Gli  Stati  membri  assicurano  che al pubblico siano fornite
informazioni  sulla  disponibilita'  dei  biocarburanti  e  di  altri
carburanti  rinnovabili.  Per  le  percentuali  di  biocarburanti  in
miscela  con  derivati del petrolio che superano il valore limite del
5%  di  esteri  metilici  degli  acidi  grassi  (FAME)  o  del  5% di
bioetanolo  e'  richiesta  un'etichettatura  specifica  nei  punti di
vendita.
    - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400:
    «3.  Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle  materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate
al  Ministro,  quando  la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere  adottati  con  decreti  interministeriali,  ferma restando la
necessita'  di  apposita  autorizzazione  da  parte  della  legge.  I
regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali  non possono dettare
norme  contrarie  a  quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono  essere  comunicati  al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.
    4.  I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali
ed   interministeriali,   che   devono  recare  la  denominazione  di
«regolamento»,  sono  adottati  previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti  al  visto  ed  alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».
Nota all'art. 1:
    -  Per  il  testo  dell'art.  22-bis, commi l e 3 del testo unico
delle   disposizioni   legislative   concernenti   le  imposte  sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato  con  il  decreto  legislativo  26 ottobre  1995,  n. 504 e
successive modificazioni, si vedano le note alle premesse.