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DECRETO-LEGGE 9 ottobre 2008, n. 155

Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-10-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2008, n. 190 (in G.U. 06/12/2008, n.286).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2011)
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal: 7-12-2008
aggiornamenti all'articolo
           Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  47  e  117,  secondo comma, lettera e), della
Costituzione;
  Visto  il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni   in  materia  di
intermediazione   finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58;
  Considerate  le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008
sui  principi  comuni  dell'Unione europea per l'adozione di risposte
immediate alle turbolenze dei mercati finanziari;
  Valutata  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di garantire la
stabilita'  del  sistema  creditizio e la continuita' nell'erogazione
del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di
crisi dei mercati finanziari internazionali;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di prevedere un
programma  di  interventi  per la protezione del pubblico risparmio e
per la tutela della stabilita' finanziaria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 ottobre 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1. ((Fino al 31 dicembre 2009,)) il Ministero dell'economia e delle
finanze  e' autorizzato ((. . .)) a sottoscrivere o garantire aumenti
di   capitale  deliberati  da  banche  italiane  che  presentano  una
situazione   di  inadeguatezza  patrimoniale  accertata  dalla  Banca
d'Italia. Tale sottoscrizione puo' essere effettuata a condizione che
l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di
entrata  in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di
stabilizzazione  e rafforzamento della banca interessata della durata
minima  di  36 mesi. ((Le operazioni di cui al presente articolo sono
effettuate  tenendo  conto  delle  condizioni di mercato. Le predette
operazioni  possono  essere  effettuate, alle stesse condizioni e con
gli  stessi presupposti, anche con riferimento ad aumenti di capitale
di societa' capogruppo di gruppi bancari italiani.))
  2. ((La sottoscrizione e la prestazione di garanzia di cui al comma
1 sono effettuate)) sulla base della valutazione da parte della Banca
d'Italia dei seguenti elementi:
a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) l'adeguatezza  del  piano di stabilizzazione e rafforzamento della
   banca presentato per la deliberazione dell'aumento di capitale;
c) le  politiche  dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca
   richiedente,   per   il   periodo   di  durata  del  programma  di
   stabilizzazione e rafforzamento.
  3.  Le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze,
dalla data di sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione ((:
a) sono prive del diritto di voto;
b) sono  privilegiate  nella  distribuzione  dei dividendi rispetto a
   tutte le altre categorie di azioni;
c) non  sono  computate  nel limite di cui all'articolo 2351, secondo
   comma, ultimo periodo, del codice civile;
d) sono  riscattabili  da  parte  dell'emittente  a condizione che la
   Banca   d'Italia   attesti  che  l'operazione  non  pregiudica  le
   condizioni  finanziarie  e  di  solvibilita'  della banca, ne' del
   gruppo bancario di appartenenza.
  3-bis.  Con  i decreti di cui all'articolo 5 sono definite, secondo
criteri  omogenei,  le  modalita' con cui il Ministro dell'economia e
delle  finanze  esercita,  in  qualita'  di  azionista, gli ulteriori
diritti  connessi  alle  azioni  di  cui  al  comma  3  del  presente
articolo.))
  4.  Fino  alla  data  di  cessione  delle  azioni  sottoscritte dal
Ministero dell'economia e delle finanze, le variazioni sostanziali al
programma  di  stabilizzazione e rafforzamento di cui al comma 1 sono
soggette  alla  preventiva approvazione del Ministero dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
  5.  Alle  partecipazioni  acquisite  dal  Ministero dell'economia e
delle  finanze  ai  sensi  del presente articolo, non si applicano le
limitazioni  alla  partecipazione  al  capitale  di cui al capo V del
titolo  II  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia,  di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni. La qualita' di socio di banca popolare e'
acquisita  dalla  data  di  sottoscrizione  delle  azioni.  ((PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 4 DICEMBRE 2008, N. 190.))
  6.  ((Alle  partecipazioni  acquisite dal Ministero dell'economia e
delle  finanze  ai  sensi del presente articolo non si applicano)) le
disposizioni  degli  articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del testo
unico  delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di  cui  al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
  7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
per  ciascuna  operazione  di  cui  al  presente  articolo le risorse
necessarie  per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse,
da  iscrivere  in  apposito  capitolo  dello  stato di previsione del
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze,  sono  individuate  in
relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione  lineare  delle  dotazioni  finanziarie,  a legislazione
   vigente,  delle  missioni  di  spesa  di  ciascun  Ministero,  con
   esclusione  delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse
   a  stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per
   interessi;  alle  poste  correttive  e compensative delle entrate,
   comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti
   a  favore  degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del
   fondo  ordinario  delle  universita'; delle risorse destinate alla
   ricerca;  delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille
   delle  imposte  sui  redditi delle persone fisiche; nonche' quelle
   dipendenti  da  parametri  stabiliti  dalla  legge  o derivanti da
   accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo   mediante   versamento   in  entrata  di  disponibilita'
   esistenti   sulle  contabilita'  speciali  nonche'  sui  conti  di
   tesoreria  intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici
   nazionali  con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni
   territoriali   con   corrispondente   riduzione   delle   relative
   autorizzazioni  di  spesa e contestuale riassegnazione al predetto
   capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
  ((7-bis.  Gli  schemi  dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri  di  cui  al  comma  7, corredati di relazione tecnica, sono
trasmessi  alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
competenti  per  i  profili  di  carattere finanziario. I pareri sono
espressi  entro  quindici  giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Il
Governo,  ove  non  intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi
di   decreto,   corredati   dei  necessari  elementi  integrativi  di
informazione,  per  i  pareri definitivi delle Commissioni competenti
per  i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data
di  trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei
pareri, i decreti possono essere comunque adottati.))
  8.  I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione
di   bilancio   sono  trasmessi  con  immediatezza  al  Parlamento  e
comunicati alla Corte dei conti.