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DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2008, n. 154

Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-10-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189 (in G.U. 06/12/2008, n.286).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal: 7-12-2008
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni  in  materia di gestione commissariale delle regioni che
non  rispettino  gli  adempimenti  previsti  dai piani di rientro dai
deficit   sanitari,   al   fine  di  assicurare  il  risanamento,  il
riequilibrio  economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema
sanitario   regionale,   anche  sotto  il  profilo  amministrativo  e
contabile, tali da tutelare l'unita' economica e i livelli essenziali
delle prestazioni;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
adottare  disposizioni  in  materia di contabilita' degli enti locali
per consentire l'ordinaria gestione contabile in considerazione della
scadenza  del termine per l'approvazione del bilancio di assestamento
dei medesimi enti;
  Ravvisata,  infine,  la  necessita'  e l'urgenza di provvedere alla
riprogrammazione  delle  risorse  di  cui  alla  delibera CIPE del 30
settembre  2008,  per  consentire l'accelerazione dell'utilizzo delle
risorse  medesime, in funzione degli interventi previsti dalla stessa
delibera e del relativo possibile differente utilizzo anche per spese
di natura corrente;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 ottobre 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
del  lavoro,  della  salute e delle politiche sociali, per i rapporti
con le regioni e dello sviluppo economico;
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                Disposizioni in materia di attuazione
              dei piani di rientro dai deficit sanitari

  1.  Al  comma  2  dell'articolo  4 del ((decreto-legge)) 1° ottobre
2007,  n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nel  primo  periodo  le parole da: ", con la facolta" fino a:
"delle aziende ospedaliere" sono soppresse;
    b)  dopo  il  primo periodo sono inseriti i seguenti: "Al fine di
assicurare  la puntuale attuazione del piano di rientro, il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e delle
politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
puo'  nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno
o  piu'  subcomissari di qualificate e comprovate professionalita' ed
esperienza  in  materia  di  gestione  sanitaria,  con  il compito di
affiancare   il   commissario   ad  acta  nella  predisposizione  dei
provvedimenti  da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale.
Il  commissario puo' avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti
attuatori  e puo' motivatamente disporre, nei confronti dei direttori
generali  delle  aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,
degli  istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e
delle   aziende   ospedaliere   universitarie,   fermo   restando  il
trattamento  economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in
atto,  che  possono  essere  affidate  a  un  soggetto  attuatore,  e
l'assegnazione  ad  altro  incarico  fino  alla  durata  massima  del
commissariamento  ovvero  alla  naturale  scadenza  del  rapporto con
l'ente del servizio sanitario.";
    c)   l'ultimo   periodo  e'  sostituito  ((dai  seguenti)):  "Gli
eventuali  oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico
della  regione  interessata,  che  mette  altresi' a disposizione del
commissario   il   personale,   gli   uffici   e  i  mezzi  necessari
all'espletamento    dell'incarico.    Con    decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il Ministro del
lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali, sono determinati i
compensi  degli  organi  della  gestione  commissariale.  Le  regioni
provvedono   ai   predetti   adempimenti   utilizzando   le   risorse
finanziarie,   umane   e   strumentali   disponibili  a  legislazione
vigente.".
  2.  In  favore  delle  regioni  che  hanno  sottoscritto accordi in
applicazione  dell'articolo  1,  comma  180,  della legge 30 dicembre
2004,  n.  311,  e  successive modificazioni, e nelle quali, ai sensi
dell'articolo   4   del   decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
e'  stato  nominato il commissario ad acta per l'attuazione del piano
di  rientro, puo' essere autorizzata, con deliberazione del Consiglio
dei  Ministri,  l'erogazione,  in  tutto  o  in  parte,  del  maggior
finanziamento  condizionato alla verifica positiva degli adempimenti,
in  deroga  a  quanto  stabilito  dall'articolo  8 dell'intesa tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del
23  marzo  2005, pubblicata ((nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  105  del  7  maggio  2005)), e dallo specifico accordo
sottoscritto fra lo Stato e la singola regione. L'autorizzazione puo'
essere deliberata qualora si siano verificate le seguenti condizioni:
    a)  si  sia  manifestata, in conseguenza della mancata erogazione
del  maggior  finanziamento condizionato alla verifica positiva degli
adempimenti,  una  situazione di emergenza finanziaria regionale tale
da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa,
nonche'  l'ordinato  svolgimento del sistema dei pagamenti regionale,
con possibili gravi ripercussioni sistemiche;
    b)  siano stati adottati, da parte del commissario ad acta, entro
il  termine  indicato  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,
provvedimenti  significativi  in  termini  di effettiva e strutturale
correzione  degli  andamenti della spesa, da verificarsi da parte del
tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la
verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente
agli articoli 9 e 12 della citata intesa del 23 marzo 2005.
  3.  Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 2 si intendono
erogate  a  titolo  di  anticipazione  e  sono oggetto di recupero, a
valere  su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non
attui  il  piano  di  rientro  nella dimensione finanziaria stabilita
nello  stesso.  Con  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri sono
stabiliti  l'entita',  la  tempistica  e  le  modalita'  del predetto
recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.
  4.  Al  decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, il comma 4 e' abrogato;
    b) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
      "1-bis.  Restano  ferme  le  funzioni  e  la  composizione  del
consiglio  di  amministrazione  dell'istituto  "Giannina  Gaslini" di
Genova,  di  cui  all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 269.".
  5. Limitatamente all'anno 2009, ai fini della copertura degli oneri
derivanti  dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61,
comma  19,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008, n. 133, il livello del
finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  al quale concorre
ordinariamente  lo  Stato  e'  incrementato  di  434 milioni di euro;
conseguentemente  le  misure  indicate  ai commi 20 e 21 del medesimo
articolo 61 operano con effetto dall'anno 2010.