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DECRETO-LEGGE 2 ottobre 2008, n. 151

Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/10/2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 2008, n. 186 (in G.U. 01/12/2008, n.281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 2-12-2008
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  evitare
pregiudizi all'attivita' di accertamento e repressione dei reati, che
potrebbero  derivare  dalla  perdita  definitiva di dati del traffico
telematico,  anche  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 109;
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni  volte  a  incrementare  l'attivita'  di  contrasto alla
criminalita' organizzata e all'immigrazione clandestina;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 settembre 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell'interno,  del  Ministro della giustizia e del Ministro
della   difesa,   di   concerto   con  i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                                Art 1
       Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109

  1.  All'articolo  6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al comma 3 le parole: "ha effetto decorsi tre mesi dalla data
di  entrata  in  vigore del presente decreto.", sono sostituite dalle
seguenti: "ha effetto a decorrere dal (( 31 marzo 2009 )).";
    b) al comma 5:
      1)  le  parole:  "entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto."  sono  sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dal (( 31 marzo 2009 )).";
      2)  dopo  il  primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"Fino  al  ((  31  marzo 2009 )) i predetti fornitori di servizi sono
autorizzati  a  conservare  i  dati  del  traffico telematico, di cui
all'articolo  6,  comma  1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in
deroga  a  quanto  previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non
ancora cancellati.".