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DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008, n. 148

Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonchè alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/9/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
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  • Articoli
  • Oggetto, campo di applicazione e definizioni
  • 1
  • 2
  • 3
  • Imprese di acquacoltura e stabilimenti di lavorazione autorizzati
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • Norme di polizia sanitaria relative all'immissione sul mercato
    degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti

    Sezione I
    DISPOSIZIONI GENERALI
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • ANIMALI D'ACQUACOLTURA DESTINATI ALL'ALLEVAMENTO E AL RIPOPOLAMENTO
  • 16
  • 17
  • 18
  • ANIMALI D'ACQUACOLTURA E RELATIVI PRODOTTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO
  • 19
  • 20
  • ANIMALI ACQUATICI SELVATICI
  • 21
  • ANIMALI ACQUATICI ORNAMENTALI
  • 22
  • Introduzione di animali d'acquacoltura e relativi prodotti
    provenienti da Paesi terzi
  • 23
  • 24
  • 25
  • Procedura di denuncia e misure minime di lotta contro le malattie
    degli animali acquatici

    Sezione I
    DENUNCIA DELLA MALATTIA
  • 26
  • 27
  • SOSPETTA PRESENZA DI UNA DELLE MALATTIE COMPRESE NELL'ELENCO INDAGINE EPIDEMIOLOGICA
  • 28
  • 29
  • 30
  • MISURE DI LOTTA MINIME IN CASO DI CONFERMA DELLA PRESENZA DI MALATTIE
    ESOTICHE NEGLI ANIMALI D'ACQUACOLTURA
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • MISURE DI LOTTA MINIME IN CASO DI CONFERMA DI MALATTIE NON ESOTICHE
    NEGLI ANIMALI D'ACQUACOLTURA
  • 36
  • 37
  • MISURE DI LOTTA MINIME IN CASO DI CONFERMATA PRESENZA NEGLI ANIMALI
    ACQUATICI SELVATICI DI UNA DELLE MALATTIE ELENCATE NELL'ALLEGATO IV,
    PARTE II
  • 38
  • MISURE DI LOTTA IN CASO DI MALATTIE EMERGENTI
  • 39
  • MISURE ALTERNATIVE E DISPOSIZIONI NAZIONALI
  • 40
  • Programmi di lotta e vaccinazione

    Sezione I
    PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA ED ERADICAZIONE
  • 41
  • 42
  • 43
  • PROGRAMMA DI INTERVENTO PER MALATTIE EMERGENTI ED ESOTICHE
  • 44
  • VACCINAZIONE
  • 45
  • Riconoscimento di indennità da malattia
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • Ispezioni, gestione elettronica ed autorità competenti e laboratori
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • Sanzioni
  • 55
  • 56
  • Disposizioni transitorie e finali
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-9-2008
al: 26-9-2022
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione; 
  Vista  la  legge  25  febbraio  2008,  n.  34,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; 
  Vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24  ottobre  2006,
relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie
animali  d'acquacoltura  e  ai  relativi   prodotti,   nonche'   alla
prevenzione di talune malattie degli animali acquatici ed alle misure
di lotta contro tali malattie; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1992,
n. 555, recante regolamento concernente  attuazione  della  direttiva
91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di
acquacoltura; 
  Visto Il  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  146,  recante
attuazione della direttiva 98/58/CE relativa  alla  protezione  degli
animali negli allevamenti; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 giugno 2008; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  del
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 1° agosto 2008; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e  delle
finanze, delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  dello
sviluppo economico e per i rapporti con le regioni; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
  1. Le disposizioni del presente decreto legislativo stabiliscono: 
    a) le norme di polizia sanitaria  che  disciplinano  l'immissione
sul   mercato,   l'importazione   e   il   transito   degli   animali
d'acquacoltura e dei relativi prodotti; 
    b) le misure preventive minime intese ad accrescere il livello di
sensibilizzazione  e  di  preparazione  delle   autorita'   sanitarie
competenti, dei responsabili delle imprese di acquacoltura e di altri
operatori del settore nei  confronti  delle  malattie  negli  animali
d'acquacoltura; 
    c) le misure minime di lotta da applicarsi in  caso  di  presenza
sospetta o conclamata di un focolaio di talune malattie degli animali
acquatici. 
  2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche  sociali
conserva la facolta' di adottare misure  piu'  rigorose  nel  settore
oggetto dell'articolo 14 e  del  capo  V,  purche'  tali  misure  non
inficino gli scambi commerciali con altri Stati membri. 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione; 
  Vista  la  legge  25  febbraio  2008,  n.  34,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; 
  Vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24  ottobre  2006,
relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie
animali  d'acquacoltura  e  ai  relativi   prodotti,   nonche'   alla
prevenzione di talune malattie degli animali acquatici ed alle misure
di lotta contro tali malattie; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1992,
n. 555, recante regolamento concernente  attuazione  della  direttiva
91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di
acquacoltura; 
  Visto Il  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  146,  recante
attuazione della direttiva 98/58/CE relativa  alla  protezione  degli
animali negli allevamenti; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 giugno 2008; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  del
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 1° agosto 2008; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e  delle
finanze, delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  dello
sviluppo economico e per i rapporti con le regioni; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
  1. Le disposizioni del presente decreto legislativo stabiliscono: 
    a) le norme di polizia sanitaria  che  disciplinano  l'immissione
sul   mercato,   l'importazione   e   il   transito   degli   animali
d'acquacoltura e dei relativi prodotti; 
    b) le misure preventive minime intese ad accrescere il livello di
sensibilizzazione  e  di  preparazione  delle   autorita'   sanitarie
competenti, dei responsabili delle imprese di acquacoltura e di altri
operatori del settore nei  confronti  delle  malattie  negli  animali
d'acquacoltura; 
    c) le misure minime di lotta da applicarsi in  caso  di  presenza
sospetta o conclamata di un focolaio di talune malattie degli animali
acquatici. 
  2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche  sociali
conserva la facolta' di adottare misure  piu'  rigorose  nel  settore
oggetto dell'articolo 14 e  del  capo  V,  purche'  tali  misure  non
inficino gli scambi commerciali con altri Stati membri.