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DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2008, n. 145

Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/10/2008
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vigente al 30/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-10-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio  1997,  n.  52, recante
attuazione  della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione,
imballaggio   ed   etichettatura   delle  sostanze  pericolose,  come
modificato  con  decreto  legislativo  25 febbraio 1998, n. 90, ed in
particolare l'articolo 37, comma 2;
  Visto  l'articolo 1,  commi 1  e  3,  e  l'allegato  B  della legge
25 febbraio  2008,  n.  34, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi   derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
europee (legge comunitaria 2007);
  Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 28 aprile 1997,
e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 1997;
  Vista  la  direttiva  2006/121/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE
del  Consiglio,  concernente  il  ravvicinamento  delle  disposizioni
legislative,    regolamentari   ed   amministrative   relative   alla
classificazione,  all'imballaggio  e all'etichettatura delle sostanze
pericolose per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente
la  registrazione,  la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione
delle  sostanze  chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea
per le sostanze chimiche;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1° aprile 2008;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nella seduta del 10 luglio 2008;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 luglio 2008;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri  degli  affari  esteri,  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio e del mare, dell'interno, della giustizia, dell'economia e
delle  finanze,  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca,
delle  politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con
le regioni;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Modifiche  all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
                                 52

  1.  All'articolo 1  del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.  Il presente decreto disciplina, relativamente alle sostanze di
cui  all'articolo 2,  comma 1, lettere a) e b), anche se contenute in
preparati,   allorche'   tali  sostanze  siano  immesse  sul  mercato
comunitario:  la  classificazione,  l'imballaggio  e  l'etichettatura
delle sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente.».
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE):
          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il   testo   dell'art.  37  del  decreto  legislativo
          3 febbraio 1997, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          11 marzo   1997,   n.  58,  supplemento  ordinario,  e'  il
          seguente:
              «Art. 37 (Adempimenti successivi). - 1. Con decreto del
          Ministro  della  sanita',  da  emanarsi  entro il 30 aprile
          1997,   si   provvede   al   recepimento   delle  direttive
          91/632/CEE,  92/37/CEE,  92/69/CEE,  93/21/CEE,  93/72/CEE,
          93/101/CE  e  94/69/CE,  della Commissione, rispettivamente
          del  28 ottobre  1991,  del  30 aprile  1992, del 31 luglio
          1992,  del  27 aprile  1993,  del  1° settembre  1993,  del
          1° novembre   1993,   e   del   19 dicembre   1994  e  alla
          pubblicazione integrale degli allegati da I a IX.
              2.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita', previa
          comunicazione  al  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  e  al Ministro dell'ambiente, si provvede
          al  recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica
          degli  allegati;  il  decreto e' emanato di concerto con il
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          con  il  Ministro  dell'ambiente  ogni  qualvolta  la nuova
          direttiva  preveda  poteri  discrezionali  per  il  proprio
          recepimento.
              3.  I  decreti  di  cui  ai  commi 1 e 2, salvo che sia
          diversamente  indicato  dalle  direttive  che  con  essi si
          recepiscono,  concedono  sei  mesi per lo smaltimento delle
          sostanze  pericolose  gia'  immesse  sul  mercato alla data
          della  loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica   italiana,  non  conformi,  nell'imballaggio  e
          nell'etichettatura,    alle    disposizioni   dei   decreti
          medesimi.».
              -  Il  decreto  legislativo  25 febbraio  1998,  n. 90,
          recante: «Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997,
          n.   52,   recante  attuazione  della  direttiva  92/32/CEE
          concernente  classificazione,  imballaggio ed etichettatura
          delle  sostanze  pericolose»  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 10 aprile 1998, n. 84.
              - Il  testo dell'art. 1, commi 1 e 3, e dell'allegato B
          della  legge  25 febbraio  2008,  n.  34,  pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   6 marzo  2008,  n.  56,  supplemento
          ordinario e' il seguente:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  la  scadenza  del  termine di recepimento
          fissato  dalle  singole  direttive,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.  Per  le  direttive elencate negli allegati A e B il cui
          termine  di  recepimento  sia gia' scaduto ovvero scada nei
          tre  mesi  successivi  alla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare i
          decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge.  Per  le direttive elencate negli allegati A e B che
          non  prevedono  un  termine  di  recepimento, il Governo e'
          delegato  ad  adottare  i decreti legislativi di attuazione
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge.
              (Omissis).
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          sessanta giorni.».
              (Omissis).

                                                          «Allegato B
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)

              2006/22/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 marzo  2006,  sulle  norme minime per l'applicazione dei
          regolamenti  n.  3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio
          relativi  a disposizioni in materia sociale nel settore dei
          trasporti  su  strada  e che abroga la direttiva 88/599/CEE
          del Consiglio.
              2006/43/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17 maggio  2006,  relativa  alle revisioni legali dei conti
          annuali  e dei conti consolidati, che modifica le direttive
          78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
          84/253/CEE del Consiglio.
              2006/46/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 giugno  2006,  che  modifica  le direttive del Consiglio
          78/660/CEE,  relativa  ai  conti  annuali di taluni tipi di
          societa',   83/349/CEE,   relativa  ai  conti  consolidati,
          86/635/CEE,   relativa   ai   conti   annuali  e  ai  conti
          consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
          e   91/674/CEE,  relativa  ai  conti  annuali  e  ai  conti
          consolidati delle imprese di assicurazione.
              2006/66/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 settembre  2006,  relativa  a  pile  e  accumulatori e ai
          rifiuti  di  pile  e accumulatori e che abroga la direttiva
          91/157/CEE.
              2006/68/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 settembre  2006,  che modifica la direttiva 77/91/CEE del
          Consiglio  relativamente  alla  costituzione delle societa'
          per  azioni  nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni
          del loro capitale sociale.
              2006/69/CE  del  Consiglio,  del  24 luglio  2006,  che
          modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune
          misure  aventi  lo  scopo  di  semplificare  la riscossione
          dell'imposta   sul  valore  aggiunto  e  di  contribuire  a
          contrastare  la  frode  o  l'evasione  fiscale e che abroga
          talune decisioni che autorizzano misure derogatorie.
              2006/86/CE  della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
          attua  la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  per  quanto  riguarda le prescrizioni in tema di
          rintracciabilita',   la  notifica  di  reazioni  ed  eventi
          avversi  gravi  e  determinate prescrizioni tecniche per la
          codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
          la distribuzione di tessuti e cellule umani.
              2006/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi
          della   navigazione  interna  e  che  abroga  la  direttiva
          82/714/CEE del Consiglio.
              2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa
          alle  condizioni  di  polizia  sanitaria  applicabili  alle
          specie  animali  d'acquacoltura  e  ai  relativi  prodotti,
          nonche'  alla  prevenzione di talune malattie degli animali
          acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.
              2006/93/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli
          aerei    di   cui   all'allegato   16   della   convenzione
          sull'aviazione  civile  internazionale, volume 1, parte II,
          capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata).
              2006/112/CE   del   Consiglio,  del  28 novembre  2006,
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
              2006/117/EURATOM  del  Consiglio, del 20 novembre 2006,
          relativa  alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni
          di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.
              2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 dicembre  2006, sulla protezione delle acque sotterranee
          dall'inquinamento e dal deterioramento.
              2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 dicembre  2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del
          Consiglio  concernente il ravvicinamento delle disposizioni
          legislative,  regolamentari ed amministrative relative alla
          classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura delle
          sostanze  pericolose  per  adattarla al regolamento (CE) n.
          1907/2006  concernente  la  registrazione,  la valutazione,
          l'autorizzazione  e  la restrizione delle sostanze chimiche
          (REACH)  e  istituisce  un'Agenzia  europea per le sostanze
          chimiche.
              2007/16/CE   della   Commissione,  del  19 marzo  2007,
          recante  modalita' di esecuzione della direttiva 85/611/CEE
          del    Consiglio   concernente   il   coordinamento   delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari ed amministrative
          in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in
          valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento
          di talune definizioni.».
              - Il  decreto  del Ministro della sanita' del 28 aprile
          1997,  recante:  Attuazione  dell'art. 37, commi 1 e 2, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1997,  n. 52, concernente
          classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   delle
          sostanze pericolose, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          19 agosto 1997, n. 192, supplemento ordinario.
              - La direttiva 2006/121/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          30 dicembre 2006, n. L 396.
              - La  direttiva  67/548/CEE  e'  pubblicata  nella GUCE
          16 agosto 1967, n. 196.
              - Il  regolamento (CE) n. 1907/2006 e' pubblicato nella
          GUCE 31 maggio 2008, n. L 141.
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 1 del citato
          decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come modificato
          dal presente decreto:
              «Art.  1  (Campo  di  applicazione).  -  1. Il presente
          decreto  disciplina,  relativamente  alle  sostanze  di cui
          all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), anche se contenute in
          preparati,   allorche'  tali  sostanze  siano  immesse  sul
          mercato  comunitario:  la  classificazione, l'imballaggio e
          l'etichettatura  delle sostanze pericolose per l'uomo e per
          l'ambiente.
              2.  Le norme del presente decreto non si applicano alle
          sostanze  ed  ai preparati seguenti che, allo stato finito,
          sono destinati all'utilizzatore finale:
                a) specialita'  medicinali  ad  uso  umano  o  ad uso
          veterinario;
                b) prodotti cosmetici;
                c) miscele di sostanze in forma di rifiuti;
                d) prodotti alimentari;
                e) alimenti per animali;
                f) antiparassitari;
                g) sostanze radioattive;
                h) altre  sostanze  o  preparati per i quali esistono
          procedure  comunitarie  di notifica o di approvazione sulla
          base  di  requisiti  equivalenti  a  quelli  stabiliti  dal
          presente decreto.
              3. Il presente decreto non si applica altresi':
                a) al trasporto delle sostanze e preparati pericolosi
          per  ferrovia,  su  strada,  per  via fluviale, marittima o
          aerea;
                b) alle  sostanze  e preparati in transito soggetti a
          controllo  doganale quando non siano oggetto di trattamento
          o trasformazione.
              4.   Le   norme  del  presente  decreto  si  applicano,
          limitatamente   alle   operazioni   di   cui   al  comma 1,
          lettera c),  anche  in  caso  di  passaggio  delle sostanze
          pericolose  da  una ad altra unita' produttiva della stessa
          impresa,  ferma  restando  l'applicazione  delle  ulteriori
          prescrizioni,  per  l'utilizzazione  di  dette  sostanze  e
          preparati  da  parte  dei  lavoratori  subordinati  che  il
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
          decreto,  sentita  la Commissione consultiva permanente per
          la  prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, puo'
          stabilire  ai  sensi  del  decreto legislativo 19 settembre
          1994, n. 626, e successive modificazioni.».