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DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008, n. 144

Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/10/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2023)
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Testo in vigore dal: 2-10-2008
al: 20-3-2023
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge  comunitaria  2007  -  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  nuovo
codice della strada, e successive modificazioni; 
  Visto il  regolamento  (CEE)  n.  3821/85  del  Consiglio,  del  20
dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore  dei
trasporti su strada; 
  Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione  di  alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e  (CE)  n.
2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento (CEE)  n.  3820/85  del
Consiglio; 
  Vista  la  direttiva  2006/22/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme  minime  per  l'applicazione
dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE)  n.  3821/85  del  Consiglio
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei  trasporti
su strada e che abroga e  sostituisce  la  direttiva  88/599/CEE  del
Consiglio; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 giugno 2008; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 10 luglio 2008; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1° agosto 2008; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle  finanze,
dell'interno, del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  e
per i rapporti con le regioni; 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina i controlli  sui  conducenti,  le
imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto che  rientrano
nel campo di  applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  3821/85  del
Consiglio,  del  20  dicembre  1985,  relativo   all'apparecchio   di
controllo nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento (CE)
n. 561/2006 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15  marzo
2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni  in  materia
sociale nel  settore  dei  trasporti  su  strada  e  che  modifica  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga
e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio,  del  20
dicembre 1985. 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, e dell'allegato  B
          della legge 25  febbraio  2008,  n.  34,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  6  marzo  2008,  n.  56,  S.O.  e'  il
          seguente: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro la  scadenza  del  termine  di  recepimento
          fissato dalle  singole  direttive,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese negli elenchi di cui agli Allegati  A  e
          B. Per le direttive elencate negli Allegati A e  B  il  cui
          termine di recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei
          tre mesi successivi alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge. Per le direttive elencate negli Allegati A e  B  che
          non prevedono un termine  di  recepimento,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare i decreti  legislativi  di  attuazione
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              (Omissis). 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'Allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive elencate nell'Allegato A,  sono  trasmessi,  dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          perche' su di essi sia espresso il  parere  dei  competenti
          organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data  di
          trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza  del
          parere. Qualora il termine  per  l'espressione  del  parere
          parlamentare di cui al presente  comma,  ovvero  i  diversi
          termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          sessanta giorni.». 
              «Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3). 
              2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          15 marzo 2006, sulle norme minime  per  l'applicazione  dei
          regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE  del  Consiglio
          relativi a disposizioni in materia sociale nel settore  dei
          trasporti su strada e che abroga  la  direttiva  88/599/CEE
          del Consiglio. 
              2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 maggio 2006, relativa alle revisioni  legali  dei  conti
          annuali e dei conti consolidati, che modifica le  direttive
          78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
          84/253/CEE del Consiglio. 
              2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          14 giugno 2006, che modifica  le  direttive  del  Consiglio
          78/660/CEE, relativa ai conti annuali  di  taluni  tipi  di
          societa',  83/349/CEE,  relativa  ai   conti   consolidati,
          86/635/CEE,  relativa  ai  conti   annuali   e   ai   conti
          consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
          e  91/674/CEE,  relativa  ai  conti  annuali  e  ai   conti
          consolidati delle imprese di assicurazione. 
              2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          6 settembre 2006, relativa  a  pile  e  accumulatori  e  ai
          rifiuti di pile e accumulatori e che  abroga  la  direttiva
          91/157/CEE. 
              2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          6 settembre 2006, che modifica la direttiva  77/91/CEE  del
          Consiglio relativamente alla  costituzione  delle  societa'
          per azioni nonche' alla salvaguardia e  alle  modificazioni
          del loro capitale sociale. 
              2006/69/CE del  Consiglio,  del  24  luglio  2006,  che
          modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune
          misure aventi  lo  scopo  di  semplificare  la  riscossione
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  di  contribuire   a
          contrastare la frode o  l'evasione  fiscale  e  che  abroga
          talune decisioni che autorizzano misure derogatorie. 
              2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006,  che
          attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni  in  tema  di
          rintracciabilita',  la  notifica  di  reazioni  ed   eventi
          avversi gravi e determinate prescrizioni  tecniche  per  la
          codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
          la distribuzione di tessuti e cellule umani. 
              2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi
          della  navigazione  interna  e  che  abroga  la   direttiva
          82/714/CEE del Consiglio. 
              2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa
          alle  condizioni  di  polizia  sanitaria  applicabili  alle
          specie  animali  d'acquacoltura  e  ai  relativi  prodotti,
          nonche' alla prevenzione di talune malattie  degli  animali
          acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie. 
              2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli
          aerei   di   cui   all'allegato   16   della    convenzione
          sull'aviazione civile internazionale, volume 1,  parte  II,
          capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata). 
              2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28  novembre   2006,
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. 
              2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20  novembre  2006,
          relativa alla sorveglianza e al controllo delle  spedizioni
          di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. 
              2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque  sotterranee
          dall'inquinamento e dal deterioramento. 
              2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE  del
          Consiglio concernente il ravvicinamento delle  disposizioni
          legislative, regolamentari ed amministrative relative  alla
          classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura  delle
          sostanze pericolose per adattarla al  regolamento  (CE)  n.
          1907/2006 concernente  la  registrazione,  la  valutazione,
          l'autorizzazione e la restrizione delle  sostanze  chimiche
          (REACH) e istituisce un'Agenzia  europea  per  le  sostanze
          chimiche. 
              2007/16/CE  della  Commissione,  del  19  marzo   2007,
          recante modalita' di esecuzione della direttiva  85/611/CEE
          del   Consiglio   concernente   il   coordinamento    delle
          disposizioni legislative, regolamentari  ed  amministrative
          in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in
          valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento
          di talune definizioni.». 
              - Il decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992,  n.
          114, S.O. 
              - Il regolamento CEE n.  3821/85  e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 370. 
              - Il regolamento CEE n.  3820/85  e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 370. 
              - Il regolamento CE n.  561/2006  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 11 aprile 2006, n. L 102. 
              - La direttiva 2006/22/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          11 aprile 2006, n. L 102. 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al regolamento CEE n.  3821/85,  al
          regolamento CEE n. 3820/85 e al regolamento CE n.  561/2006
          si vedano le note alle premesse. 
              - Il regolamento CE  n.  2135/98  e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. 9 ottobre 1998, n. L 274.