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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2008, n. 140

Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/9/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2013)
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Testo in vigore dal: 24-9-2008
al: 11-11-2013
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 21  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59, recante
«Delega  al  Governo  per  il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa»;
  Visto  l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante  «Norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo
unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia di istruzione» e
successive modificazioni;
  Visto  l'articolo 1,  comma 618,  della  legge 27 dicembre 2006, n.
296,  recante  «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;
  Visto  l'articolo 17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Visto  l'articolo 1,  comma 6-sexies  del decreto-legge 28 dicembre
2006,  n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007,  n.  17,  recante  «Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.»;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 17 dicembre 2007
e del 31 marzo 2008;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2008;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della   ricerca,   di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione  e  l'innovazione  e  con il Ministro dell'economia e
delle finanze;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.    Il    presente   regolamento   e'   emanato   in   attuazione
dell'articolo 1,  comma 618,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
definisce   le   modalita'   delle   procedure   concorsuali  per  il
reclutamento  dei  dirigenti  scolastici  nei  ruoli regionali di cui
all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:

              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              -  Il  testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  recante  «Delega  al  Governo  per  il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa» e' il seguente:
              «Art.   21.   -   1.   L'autonomia   delle  istituzioni
          scolastiche  e  degli  istituti  educativi si inserisce nel
          processo   di   realizzazione   della   autonomia  e  della
          riorganizzazione  dell'intero  sistema  formativo.  Ai fini
          della   realizzazione  della  autonomia  delle  istituzioni
          scolastiche  le  funzioni  dell'Amministrazione  centrale e
          periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
          del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli
          unitari  e  nazionali  di fruizione del diritto allo studio
          nonche'  gli  elementi comuni all'intero sistema scolastico
          pubblico  in  materia di gestione e programmazione definiti
          dallo   Stato,   sono   progressivamente   attribuite  alle
          istituzioni   scolastiche,   attuando   a  tal  fine  anche
          l'estensione  ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
          scuole  e  agli  istituti  di  istruzione secondaria, della
          personalita'    giuridica    degli   istituti   tecnici   e
          professionali   e   degli   istituti  d'arte  ed  ampliando
          l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di
          istruzione,  anche  in deroga alle norme vigenti in materia
          di  contabilita'  dello Stato. Le disposizioni del presente
          articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
          conto delle loro specificita' ordinamentali.
              2.  Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
          con  uno  o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
          17,  comma 2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400, nel
          termine  di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, sulla base dei criteri generali e principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente   articolo.   Sugli   schemi   di  regolamento  e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di   Stato,   il   parere   delle   competenti  Commissioni
          parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni dalla richiesta di
          parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque  emanati.  Con i regolamenti predetti sono dettate
          disposizioni  per  armonizzare le norme di cui all'art. 355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, con quelle della presente legge.
              3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della   personalita'   giuridica   e   dell'autonomia  alle
          istituzioni  scolastiche  di cui al comma 1, anche tra loro
          unificate  nell'ottica  di  garantire  agli utenti una piu'
          agevole  fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
          dimensionali   in   relazione   a   particolari  situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze  e  alla  varieta'  delle situazioni locali e alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione   scolastica.   Le   deroghe  dimensionali
          saranno  automaticamente  concesse  nelle  province  il cui
          territorio  e'  per  almeno  un  terzo  montano,  in cui le
          condizioni   di  viabilita'  statale  e  provinciale  siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi.
              4.   La   personalita'  giuridica  e  l'autonomia  sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al  comma 3  attraverso piani di dimensionamento della rete
          scolastica,  e  comunque  non  oltre  il  31 dicembre  2000
          contestualmente   alla   gestione   di  tutte  le  funzioni
          amministrative   che   per   loro   natura  possono  essere
          esercitate  dalle  istituzioni  autonome.  In  ogni caso il
          passaggio  al  nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
          da  apposite iniziative di formazione del personale, da una
          analisi  delle  realta' territoriali, sociali ed economiche
          delle  singole  istituzioni  scolastiche per l'adozione dei
          conseguenti   interventi  perequativi  e  sara'  realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse.
              5.    La   dotazione   finanziaria   essenziale   delle
          istituzioni  scolastiche  gia'  in possesso di personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'   costituita   dall'assegnazione   dello  Stato  per  il
          funzionamento  amministrativo e didattico, che si suddivide
          in  assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
          dotazione  finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
          destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e  di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e di
          ciascun  indirizzo  di scuola. L'attribuzione senza vincoli
          di  destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione
          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
          destinazioni  in  corso  d'anno.  Con  decreto del Ministro
          della  pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          sentito    il   parere   delle   commissioni   parlamentari
          competenti, sono individuati i parametri per la definizione
          della  dotazione  finanziaria ordinaria delle scuole. Detta
          dotazione   ordinaria   e'  stabilita  in  misura  tale  da
          consentire   l'acquisizione   da  parte  delle  istituzioni
          scolastiche  dei  beni di consumo e strumentali necessari a
          garantire       l'efficacia       del      processo      di
          insegnamento-apprendimento   nei  vari  gradi  e  tipologie
          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
          possono   confluire   anche   i  finanziamenti  attualmente
          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
          funzionamento   amministrativo   e   didattico,   e'  spesa
          obbligatoria  ed  e'  rivalutata annualmente sulla base del
          tasso   di   inflazione   programmata.  In  sede  di  prima
          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
          dalle  disponibilita'  finanziarie  residue sui capitoli di
          bilancio   riferiti   alle   istituzioni   scolastiche  non
          assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione
          perequativa  e'  rideterminata  annualmente  sulla base del
          tasso    di   inflazione   programmata   e   di   parametri
          socio-economici  e  ambientali  individuati di concerto dai
          Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il
          parere delle commissioni parlamentari competenti.
              6.   Sono   abrogate   le  disposizioni  che  prevedono
          autorizzazioni  preventive per l'accettazione di donazioni,
          eredita'  e  legati da parte delle istituzioni scolastiche,
          ivi   compresi   gli   istituti   superiori  di  istruzione
          artistica,  delle  fondazioni  o  altre  istituzioni aventi
          finalita'  di  educazione  o di assistenza scolastica. Sono
          fatte   salve   le  vigenti  disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento  in  materia  di  avviso  ai  successibili. Sui
          cespiti  ereditari  e  su quelli ricevuti per donazione non
          sono  dovute  le  imposte in vigore per le successioni e le
          donazioni.
              7.  Le  istituzioni  scolastiche che abbiano conseguito
          personalita'  giuridica  e autonomia ai sensi del comma 1 e
          le  istituzioni  scolastiche  gia' dotate di personalita' e
          autonomia,  previa  realizzazione  anche  per queste ultime
          delle  operazioni  di  dimensionamento  di  cui al comma 4,
          hanno  autonomia  organizzativa  e  didattica, nel rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale.
              8.   L'autonomia   organizzativa  e'  finalizzata  alla
          realizzazione  della flessibilita', della diversificazione,
          dell'efficienza  e  dell'efficacia del servizio scolastico,
          alla  integrazione  e  al  miglior utilizzo delle risorse e
          delle  strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
          e  al  coordinamento  con il contesto territoriale. Essa si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del  gruppo  classe  e  delle modalita' di organizzazione e
          impiego  dei  docenti,  secondo finalita' di ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali,  fermi  restando i giorni di attivita' didattica
          annuale  previsti  a  livello  nazionale,  la distribuzione
          dell'attivita'  didattica  in  non  meno  di  cinque giorni
          settimanali,  il  rispetto dei complessivi obblighi annuali
          di  servizio  dei docenti previsti dai contratti collettivi
          che  possono  essere  assolti  invece  che in cinque giorni
          settimanali  anche sulla base di un'apposita programmazione
          plurisettimanale.
              9.    L'autonomia    didattica    e'   finalizzata   al
          perseguimento   degli   obiettivi   generali   del  sistema
          nazionale  di  istruzione,  nel  rispetto della liberta' di
          insegnamento,  della  liberta' di scelta educativa da parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche,  e in ogni iniziativa che sia espressione di
          liberta'   progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta  di
          insegnamenti  opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e nel
          rispetto  delle  esigenze  formative  degli studenti. A tal
          fine,  sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
          per   la   determinazione   degli  organici  funzionali  di
          istituto,   fermi   restando   il   monte   annuale  orario
          complessivo   previsto  per  ciascun  curriculum  e  quello
          previsto   per   ciascuna  delle  discipline  ed  attivita'
          indicate  come  fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
          studi  e  l'obbligo  di  adottare  procedure e strumenti di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi.
              10.   Nell'esercizio   dell'autonomia  organizzativa  e
          didattica   le   istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia
          singolarmente   che   in   forme  consorziate,  ampliamenti
          dell'offerta   formativa   che   prevedano  anche  percorsi
          formativi   per   gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione
          dell'abbandono  e  della dispersione scolastica, iniziative
          di  utilizzazione  delle strutture e delle tecnologie anche
          in  orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
          del   lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a  programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra  le  regioni  e  l'amministrazione scolastica, percorsi
          integrati  tra  diversi  sistemi  formativi. Le istituzioni
          scolastiche  autonome  hanno  anche  autonomia  di ricerca,
          sperimentazione   e   sviluppo   nei  limiti  del  proficuo
          esercizio  dell'autonomia  didattica  e  organizzativa. Gli
          istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la  Biblioteca  di documentazione pedagogica e le scuole ed
          istituti  a  carattere  atipico di cui alla parte I, titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, sono riformati come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome.
              11.  Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle  Accademie  di belle arti, agli Istituti superiori per
          le  industrie  artistiche,  ai Conservatori di musica, alle
          Accademie  nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
          i  principi  contenuti  nei  commi 8,  9  e  10  e  con gli
          adattamenti  resi  necessari  dalle specificita' proprie di
          tali istituzioni.
              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare  convenzioni  allo scopo di favorire attivita' di
          aggiornamento,  di  ricerca  e di orientamento scolastico e
          universitario.
              13.  Con  effetto dalla data di entrata in vigore delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni   vigenti   con  esse  incompatibili,  la  cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.
              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono emanate le
          istruzioni   generali   per  l'autonoma  allocazione  delle
          risorse,  per  la  formazione  dei bilanci, per la gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei  servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per le
          modalita'  del  riscontro  delle gestioni delle istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti  di  cui  al  comma 2.  E'  abrogato il comma 9
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
              15.  Entro  il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
          emanare  un  decreto  legislativo  di  riforma degli organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico  che  tenga conto della specificita' del settore
          scolastico,  valorizzando  l'autonomo apporto delle diverse
          componenti  e  delle  minoranze  linguistiche riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri:
                a) armonizzazione         della         composizione,
          dell'organizzazione  e  delle funzioni dei nuovi organi con
          le  competenze  dell'amministrazione  centrale e periferica
          come  ridefinita a norma degli articolo 12 e 13 nonche' con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
                b) razionalizzazione  degli  organi a norma dell'art.
          12, com-ma 1, lettera p);
                c) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali,  secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
          lettera g);
                d) valorizzazione  del  collegamento con le comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
                e) attuazione  delle  disposizioni di cui all'art. 59
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive  modificazioni, nella salvaguardia del principio
          della liberta' di insegnamento.
              16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure  professionali del personale docente, ferma restando
          l'unicita'  della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
          la   qualifica  dirigenziale  contestualmente  all'acquisto
          della  personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da parte
          delle  singole  istituzioni  scolastiche.  I contenuti e le
          specificita'  della qualifica dirigenziale sono individuati
          con  decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  da  emanare  entro  un  anno  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, sulla base dei
          seguenti criteri:
                a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
          organi   collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti  di
          direzione,  di coordinamento e valorizzazione delle risorse
          umane,  di  gestione  di risorse finanziarie e strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
                b) il   raccordo   tra   i   compiti  previsti  dalla
          lettera a)    e    l'organizzazione   e   le   attribuzioni
          dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
          ai sensi dell'art. 13, comma 1;
                c) la   revisione   del   sistema   di  reclutamento,
          riservato  al  personale docente con adeguata anzianita' di
          servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                d) l'attribuzione  della dirigenza ai capi d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica  autonoma,  che frequentino un apposito corso di
          formazione.
              17.  Il  rapporto  di  lavoro  dei dirigenti scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree.
              18.  Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
          la  riforma  degli  uffici  periferici  del Ministero della
          pubblica    istruzione   e'   realizzata   armonizzando   e
          coordinando   i   compiti   e  le  funzioni  amministrative
          attribuiti  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche in
          materia  di  programmazione  e  riorganizzazione della rete
          scolastica.
              19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro   anni   al  Parlamento,  a  decorrere  dall'inizio
          dell'attuazione   dell'autonomia   prevista   nel  presente
          articolo,  una relazione sui risultati conseguiti, anche al
          fine  di  apportare  eventuali  modifiche  normative che si
          rendano necessarie.
              20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano disciplinano con propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei  limiti  dei  propri  statuti e delle relative norme di
          attuazione.
              20-bis.  Con  la  stessa  legge  regionale  di  cui  al
          comma 20  la  regione  Valle  d'Aosta stabilisce tipologia,
          modalita'  di svolgimento e di certificazione di una quarta
          prova  scritta  di  lingua francese, in aggiunta alle altre
          prove  scritte  previste  dalla  legge 10 dicembre 1997, n.
          425.  Le  modalita'  e i criteri di valutazione delle prove
          d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato  il  comma 5  dell'art.  3 della legge 10 dicembre
          1997, n. 425.».
              - Il testo dell'art.29 del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del
          lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e'
          il seguente:
              «Art.  29 (Reclutamento dei dirigenti scolastici). - 1.
          Il   reclutamento  dei  dirigenti  scolastici  si  realizza
          mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto
          con  decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto
          in  sede  regionale  con  cadenza periodica, comprensivo di
          moduli  di  formazione  comune  e  di  moduli di formazione
          specifica  per  la scuola elementare e media, per la scuola
          secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso
          concorso e' ammesso il personale docente ed educativo delle
          istituzioni  statali  che abbia maturato, dopo la nomina in
          ruolo,  un servizio effettivamente prestato di almeno sette
          anni   con  possesso  di  laurea,  nei  rispettivi  settori
          formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
              2.  Il  numero  di  posti  messi  a  concorso  in  sede
          regionale rispettivamente per la scuola elementare e media,
          per  la  scuola  secondaria  superiore e per le istituzioni
          educative  e'  calcolato  sommando  i  posti gia' vacanti e
          disponibili  per  la  nomina  in  ruolo alla data della sua
          indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'art.
          25,  ovvero  dopo  la  nomina  di  tutti  i  vincitori  del
          precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso
          del  triennio  successivo  per  collocamento  a  riposo per
          limiti   di   eta',   maggiorati  della  percentuale  media
          triennale  di cessazione dal servizio per altri motivi e di
          un'ulteriore  percentuale  del  25 per cento, tenendo conto
          dei posti da riservare alla mobilita'.
              3.  Il corso concorso, si articola in una selezione per
          titoli,  in  un  concorso  di  ammissione, in un periodo di
          formazione  e in un esame finale. Al concorso di ammissione
          accedono  coloro  che  superano  la  selezione  per  titoli
          disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo
          di   formazione   i   candidati  utilmente  inseriti  nella
          graduatoria  del concorso di ammissione entro il limite del
          numero  dei  posti  messi  a  concorso  a norma del comma 2
          rispettivamente  per  la  scuola elementare e media, per la
          scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative,
          maggiorati  del  dieci per cento. Nel primo corso concorso,
          bandito  per  il  numero  di posti determinato ai sensi del
          comma 2  dopo  l'avvio  delle procedure di inquadramento di
          cui   all'art.   25,  il  50  per  cento  dei  posti  cosi'
          determinati    e'    riservato   a   coloro   che   abbiano
          effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni
          di  preside  incaricato  previo  superamento di un esame di
          ammissione  a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso
          di  formazione il predetto personale viene graduato tenendo
          conto  dell'esito  del  predetto  esame  di ammissione, dei
          titoli    culturali    e    professionali    posseduti    e
          dell'anzianita'   di   servizio   maturata   quale  preside
          incaricato.
              4.  Il periodo di formazione, di durata non inferiore a
          quello  previsto  dal  decreto di cui all'art. 25, comma 2,
          comprende  periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e
          istituzioni;  il  numero  dei moduli di formazione comune e
          specifica,  i  contenuti,  la  durata  e  le  modalita'  di
          svolgimento  sono  disciplinati  con  decreto  del Ministro
          della  pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la
          funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati
          a  realizzare  la  formazione.  Con  lo stesso decreto sono
          disciplinati  i  requisiti  e i limiti di partecipazione al
          corso  concorso per posti non coerenti con la tipologia del
          servizio prestato.
              5.  In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori
          coloro  che  l'hanno  superato,  in numero non superiore ai
          posti  messi  a  concorso,  rispettivamente  per  la scuola
          elementare  e  media,  per  la  scuola  secondaria e per le
          istituzioni  educative.  Nel  primo  corso concorso bandito
          dopo   l'avvio   delle  procedure  d'inquadramento  di  cui
          all'art.  25, il 50 per cento dei posti messi a concorso e'
          riservato   al  personale  in  possesso  dei  requisiti  di
          servizio  come  preside  incaricato  indicati al comma 3. I
          vincitori  sono  assunti  in  ruolo  nel  limite  dei posti
          annualmente   vacanti   e  disponibili,  nell'ordine  delle
          graduatorie  definitive.  In  caso  di rifiuto della nomina
          sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede
          e'  disposta  sulla base dei principi del presente decreto,
          tenuto  conto  delle specifiche esperienze professionali. I
          vincitori   in  attesa  di  nomina  continuano  a  svolgere
          l'attivita'  docente.  Essi  possono essere temporaneamente
          utilizzati,  per  la sostituzione dei dirigenti assenti per
          almeno  tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data
          di  approvazione  della  prima  graduatoria  non  sono piu'
          conferiti incarichi di presidenza.
              6.  Alla  frequenza  dei moduli di formazione specifica
          sono  ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede
          di   contrattazione   collettiva,  anche  i  dirigenti  che
          facciano  domanda  di mobilita' professionale tra i diversi
          settori.   L'accoglimento   della  domanda  e'  subordinato
          all'esito  positivo  dell'esame  finale  relativo ai moduli
          frequentati.
              7.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   su   proposta   del   Ministro  della  pubblica
          istruzione,  di  concerto  col  Ministro  per  la  funzione
          pubblica  sono definiti i criteri per la composizione delle
          commissioni esaminatrici.».
              -  Il  decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n.  297,
          recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative in
          materia  di  istruzione» e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1, comma 618, della
          legge  27 dicembre  2006, n. 296, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2007)»:
              «618. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma 2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite
          le   modalita'   delle   procedure   concorsuali   per   il
          reclutamento  dei  dirigenti  scolastici secondo i seguenti
          principi:  cadenza  triennale del concorso su tutti i posti
          vacanti  nel  triennio;  unificazione  dei  tre  settori di
          dirigenza  scolastica;  accesso aperto al personale docente
          ed  educativo  delle  istituzioni  scolastiche ed educative
          statali,  in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la
          nomina  in  ruolo  un  servizio  effettivamente prestato di
          almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante
          prove  oggettive di carattere culturale e professionale, in
          sostituzione    dell'attuale   preselezione   per   titoli;
          svolgimento  di  una o piu' prove scritte, cui sono ammessi
          tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di
          una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della
          graduatoria  di  merito; periodo di formazione e tirocinio,
          di  durata  non  superiore  a  quattro mesi, nei limiti dei
          posti   messi  a  concorso,  con  conseguente  soppressione
          dell'aliquota  aggiuntiva  del  10  per  cento. Con effetto
          dalla  data  di  entrata in vigore del regolamento previsto
          dal  presente  comma sono  abrogate le disposizioni vigenti
          con  esso incompatibili, la cui ricognizione e' affidata al
          regolamento medesimo.».
              -  L'art.  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e'
          il seguente:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              -    L'art.   1,   comma 6-sexies   del   decreto-legge
          28 dicembre  2006,  n.  300, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 febbraio  2007, n. 17, recante «Proroga di
          termini  previsti da disposizioni legislative. Disposizioni
          di delegazione legislativa.» e' il seguente:
              «6-sexies.  All'art. 1, comma 619, primo periodo, della
          legge  27 dicembre  2006,  n. 296, le parole da: "In attesa
          dell'emanazione"  fino a: "comma 618" sono sostituite dalle
          seguenti:  "Il  regolamento  di cui al comma 618 e' emanato
          entro  il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione"
          e,   dopo   le  parole:  "candidati  del  citato  concorso,
          compresi"  sono  inserite  le  seguenti: ", successivamente
          alla nomina dei candidati ammessi pleno jure,".
          Note all'art. 1:
              -  Per  il  testo  dell'art.  1, comma 618, della legge
          27 dicembre  2006,  n.  296,  recante  «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2007)» si vedano le note alle premesse.
              -  L'art.  25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165,  recante  «Norme  generali sull'ordinamento del lavoro
          alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche»  e' il
          seguente:
              «Art.  25  (Dirigenti delle istituzioni scolastiche). -
          1.  Nell'ambito  dell'amministrazione scolastica periferica
          e'  istituita  la  qualifica  dirigenziale  per  i  capi di
          istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative
          alle  quali  e'  stata attribuita personalita' giuridica ed
          autonoma a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.
          59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti
          scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale
          e  rispondono,  agli  effetti  dell'art.  21,  in ordine ai
          risultati,   che   sono   valutati   tenuto   conto   della
          specificita'  delle  funzioni  e sulla base delle verifiche
          effettuate  da  un  nucleo  di valutazione istituito presso
          l'amministrazione  scolastica  regionale,  presieduto da un
          dirigente  e  composto  da  esperti  anche non appartenenti
          all'amministrazione stessa.
              2.   Il   dirigente  scolastico  assicura  la  gestione
          unitaria  dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza,
          e'  responsabile della gestione delle risorse finanziarie e
          strumentali  e  dei  risultati  del  servizio. Nel rispetto
          delle   competenze   degli  organi  collegiali  scolastici,
          spettano   al   dirigente  scolastico  autonomi  poteri  di
          direzione,  di  coordinamento  e  di  valorizzazione  delle
          risorse  umane.  In  particolare,  il dirigente scolastico,
          organizza   l'attivita'   scolastica   secondo  criteri  di
          efficienza  e  di  efficacia formative ed e' titolare delle
          relazioni sindacali.
              3.  Nell'esercizio  delle competenze di cui al comma 2,
          il   dirigente   scolastico  promuove  gli  interventi  per
          assicurare   la   qualita'  dei  processi  formativi  e  la
          collaborazione   delle  risorse  culturali,  professionali,
          sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della
          liberta'  di  insegnamento,  intesa  anche come liberta' di
          ricerca   e   innovazione  metodologica  e  didattica,  per
          l'esercizio   della  liberta'  di  scelta  educativa  delle
          famiglie  e  per l'attuazione del diritto all'apprendimento
          da parte degli alunni.
              4.   Nell'ambito   delle   funzioni   attribuite   alle
          istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei
          provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
              5.    Nello    svolgimento   delle   proprie   funzioni
          organizzative  e amministrative il dirigente puo' avvalersi
          di  docenti  da  lui  individuati,  ai quali possono essere
          delegati   specifici   compiti,   ed   e'   coadiuvato  dal
          responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
          operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
          e  degli  obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed
          ai    servizi    generali    dell'istituzione   scolastica,
          coordinando il relativo personale.
              6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di
          circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla
          direzione  e  il  coordinamento  dell'attivita'  formativa,
          organizzativa e amministrativa al fine di garantire la piu'
          ampia  informazione  e un efficace raccordo per l'esercizio
          delle competenze degli organi della istituzione scolastica.
              7.  I  capi  di istituto con rapporto di lavoro a tempo
          indeterminato,  ivi  compresi i rettori e i vicerettori dei
          convitti  nazionali,  le direttrici e vice direttrici degli
          educandati,  assumono  la  qualifica  di  dirigente, previa
          frequenza  di  appositi corsi di formazione, all'atto della
          preposizione   alle   istituzioni   scolastiche  dotate  di
          autonomia  e della personalita' giuridica a norma dell'art.
          21   della   legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni, salvaguardando, per quanto
          possibile, la titolarita' della sede di servizio.
              8.  Il  Ministro della pubblica istruzione, con proprio
          decreto,  definisce  gli obiettivi, i contenuti e la durata
          della  formazione; determina le modalita' di partecipazione
          ai  diversi  moduli  formativi  e delle connesse verifiche;
          definisce  i  criteri  di  valutazione  e di certificazione
          della  qualita'  di  ciascun  corso;  individua  gli organi
          dell'amministrazione         scolastica        responsabili
          dell'articolazione   e  del  coordinamento  dei  corsi  sul
          territori,  definendone  i criteri; stabilisce le modalita'
          di  svolgimento  dei  corsi  con  il  loro  affidamento  ad
          universita',  agenzie  specializzate  ed  enti  pubblici  e
          privati anche tra loro associati o consorziati.
              9.  La  direzione  dei  conservatori  di  musica, delle
          accademie  di  belle  arti, degli istituti superiori per le
          industrie  artistiche  e  delle accademie nazionali di arte
          drammatica  e  di  danza,  e' equiparata alla dirigenza dei
          capi  d'istituto.  Con  decreto del Ministro della pubblica
          istruzione sono disciplinate le modalita' di designazione e
          di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le
          posizioni degli attuali direttori di ruolo.
              10.  Contestualmente  all'attribuzione  della qualifica
          dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e delle
          vicedirettrici    degli   educandati   sono   soppressi   i
          corrispondenti  posti.  Alla  conclusione  delle operazioni
          sono soppressi i relativi ruoli.
              11.  I  capi  d'istituto  che  rivestano  l'incarico di
          Ministro  o  Sottosegretario  di  Stato,  ovvero  siano  in
          aspettativa  per  mandato  parlamentare  o amministrativo o
          siano   in   esonero   sindacale,   distaccati,  comandati,
          utilizzati   o  collocati  fuori  ruolo  possono  assolvere
          all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
          moduli  nell'ambito  della formazione prevista dal presente
          articolo,  ovvero  della  formazione di cui all'art. 29. In
          tale  ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici
          dalla  prima  applicazione  degli  inquadramenti  di cui al
          comma 7  ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad
          una istituzione scolastica autonoma.».