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DECRETO-LEGGE 28 agosto 2008, n. 134

Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-8-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166 (in G.U. 27/10/2008, n.252).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2009)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 28-10-2008
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  e  considerata  l'importanza  che  i  servizi  forniti dalle
societa'  operanti  nei  settori  dei servizi pubblici essenziali non
subiscano interruzioni;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  ampliare
l'operativita'   del   decreto-legge   23   dicembre  2003,  n.  347,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
alla   ristrutturazione   di   grandi   imprese  in  crisi  non  solo
finanziaria, ma anche di tipo industriale, individuando una specifica
disciplina  per  le  grandi  imprese operanti nei settori dei servizi
pubblici   essenziali   volta   a   garantire  la  continuita'  nella
prestazione di tali servizi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 agosto 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'economia e delle
finanze  e  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  delle infrastrutture e dei
trasporti;

                              E m a n a


                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  23  dicembre 2003, n. 347,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
di  seguito  denominato:  "decreto-legge  n.  347",  dopo  le parole:
(("decreto  legislativo  n.  270," sono inserite le seguenti: "ovvero
del   programma   di   cessione   dei  complessi  aziendali,  di  cui
all'articolo 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto,")).
  ((  1-bis.  All'articolo  27,  comma  2,  del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis)  per  le  societa'  operanti nel settore dei servizi pubblici
essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti
sulla   base   di   un   programma   di  prosecuzione  dell'esercizio
dell'impresa  di  durata  non  superiore  ad  un  anno ("programma di
cessione dei complessi di beni e contratti")".))
  2.  All'articolo  2,  comma 1, del decreto-legge n. 347, le parole:
"la  ristrutturazione  economica e finanziaria di cui all'articolo 1"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la  ristrutturazione economica e
finanziaria  di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo   n.  270,  ovvero  tramite  la  cessione  dei  complessi
aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 27".
  3.  All'articolo  2,  comma  2,  del  decreto-legge  n. 347, ((sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi)): "((Per le imprese)) operanti
nel  settore  dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata
alla  procedura  di  amministrazione  straordinaria,  la  nomina  del
commissario  straordinario e la determinazione del relativo compenso,
ivi  incluse  le  altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla
vigente   normativa   in  materia,  sono  disposte  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo
economico,  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  38 del decreto
legislativo  n.  270,  in  quanto  compatibili,  e  in conformita' ai
criteri  fissati  dal medesimo decreto. Tale decreto puo' prescrivere
il  compimento  di  atti  necessari  al conseguimento delle finalita'
della procedura.".
  4.  All'articolo  3,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  n. 347, le
parole: "di ristrutturazione" sono soppresse.
  5.  All'articolo  3,  comma  3,  del  decreto-legge  n. 347, ((sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi)): "Per "imprese del gruppo" si
intendono  anche  le  imprese  partecipate  che intrattengono, in via
sostanzialmente   esclusiva,   rapporti  contrattuali  con  l'impresa
sottoposta  alle  procedure  previste  dal  presente  decreto, per la
fornitura  di  servizi  necessari  allo  svolgimento  dell'attivita'.
((Alle  imprese  del  gruppo si applica la stessa disciplina prevista
dal  presente decreto per l'impresa soggetta alle procedure di cui al
presente comma.))".
  6.  Nella  rubrica  dell'articolo  4  del  decreto-legge n. 347, le
parole:  "di  ristrutturazione"  sono sostituite dalle seguenti: "del
commissario straordinario".
  ((   6-bis.   Al  comma  2,  primo  periodo,  dell'articolo  4  del
decreto-legge  n.  347,  sono premesse le seguenti parole: "Salvo che
per  le  imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali
per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa di cui
al  comma 4-quater del presente articolo, e con esclusivo riferimento
ai beni, rami e complessi aziendali oggetto della stessa,".))
  7.  All'articolo  4,  comma  2,  del  decreto-legge n. 347, dopo le
parole: "di cui all'articolo 27, comma 2," sono inserite le seguenti:
"lettera a), ovvero ".
  8.  Il  comma  4  dell'articolo  4  del  decreto-legge  n.  347  e'
sostituito  dal  seguente:  "4.  Qualora  non sia possibile adottare,
oppure il Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27,
comma  2,  lettera a), ne' quello di cui alla lettera b), del decreto
legislativo   n.   270,   il   tribunale,   sentito   il  commissario
straordinario,    dispone   la   conversione   della   procedura   di
amministrazione   straordinaria  in  fallimento,  ferma  restando  la
disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.".
  9.  Al  comma  4-bis  dell'articolo  4 del decreto-legge n. 347, le
parole:  "e'  presentato" sono sostituite dalle seguenti: "puo' anche
essere presentato".
  10.  Dopo  il comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347,
sono aggiunti i seguenti:
"4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza ((e
non  discriminazione))  per ogni operazione disciplinata dal presente
decreto,   in   deroga  al  disposto  dell'articolo  62  del  decreto
legislativo   n.  270,  ((e  con  riferimento  alle  imprese  di  cui
all'articolo  2,  comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo
)), il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa
privata,  tra  i  soggetti  che garantiscono la continuita' nel medio
periodo  del  relativo  servizio,  la  rapidita' dell'intervento e il
rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonche'
dai  Trattati  sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non e'
inferiore  a  quello di mercato come risultante da perizia effettuata
da   primaria   istituzione   finanziaria  con  funzione  di  esperto
indipendente,  individuata  con  decreto  del Ministro dello sviluppo
economico.  Si  applicano i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo
105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
4-quinquies.  Con  riferimento  alle  imprese  di cui all'articolo 2,
comma  2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o
contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato
di  cui al comma 2 del presente articolo, ovvero nel provvedimento di
autorizzazione  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  5, rispondono a
preminenti   interessi  generali  e  sono  escluse  dalla  necessita'
dell'autorizzazione  di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo
quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge.((Fatto salvo
quanto  previsto  dalla  normativa  comunitaria,  qualora le suddette
operazioni    di    concentrazione    rientrino    nella   competenza
dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del mercato, le parti
sono,  comunque,  tenute  a  notificare  preventivamente  le suddette
operazioni   all'Autorita'))   unitamente  alla  proposta  di  misure
comportamentali  idonee  a  prevenire  il  rischio  di imposizione di
prezzi  o  altre  condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose
per  i  consumatori  in conseguenza dell'operazione. L'Autorita', con
propria    deliberazione   adottata   entro   trenta   giorni   dalla
comunicazione  dell'operazione,  prescrive  le suddette misure con le
modificazioni  e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresi'
il  termine,  comunque  non  inferiore  a tre anni, entro il quale le
posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In
caso  di  inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo
19 della citata legge n. 287 del 1990. ((Il presente comma si applica
alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009.))
4-sexies.  ((L'ammissione  delle imprese di cui all'articolo 2, comma
2,  secondo  periodo,  alla  procedura  di  amministrazione di cui al
presente  decreto  e lo stato economico e finanziario di tali imprese
non  comportano,  per un periodo di sei mesi dalla data di ammissione
alle  procedure  previste  dal  presente decreto)), il venir meno dei
requisiti  per  il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali
autorizzazioni,  certificazioni,  licenze, concessioni o altri atti o
titoli  per  l'esercizio  e  la  conduzione  delle relative attivita'
svolte  alla  data  di  sottoposizione  delle  stesse  alle procedure
previste  dal presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami
di   aziende  ai  sensi  del  presente  decreto,  le  autorizzazioni,
certificazioni,  licenze,  concessioni  o  altri  atti  o titoli sono
trasferiti all'acquirente.
4-septies.  Per  le procedure il cui programma risulti gia' prorogato
ai  sensi  del  comma  4-ter e che, in ragione della loro particolare
complessita',  non  possano essere definite entro il termine indicato
al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico puo' disporre
con  le  medesime  modalita'  un'ulteriore  proroga  del  termine  di
esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.".
  11.  All'articolo  5,  comma  1,  del decreto-legge n. 347, dopo la
parola:   "ristrutturazione"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  alla
salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale".
  12.  All'articolo  5,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  347, sono
aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi: "Per motivi di urgenza le
medesime  operazioni  possono  essere  autorizzate  anche prima della
dichiarazione  dello  stato  di  insolvenza. Gli atti del Commissario
straordinario  restano  devoluti  alla  cognizione del giudice di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999.".
  13.  All'articolo  5 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 2-bis,
sono aggiunti i seguenti:
"2-ter.  Nel  caso  di  ammissione  alla procedura di amministrazione
straordinaria  di  imprese  di  cui  all'articolo 2, comma 2, secondo
periodo,  e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di
cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291,  e  successive  modificazioni,  i termini di cui all'articolo 4,
commi  6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui all'articolo
2,  comma  6,  del  decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
2000,  n.  218,  e  di  cui  all'articolo 47, comma 1, della legge 29
dicembre  1990,  n.  428, sono ridotti della meta'. Nell'ambito delle
consultazioni   di   cui   all'articolo  63,  comma  4,  del  decreto
legislativo  8  luglio  1999,  n.  270,  ovvero  esaurite  le  stesse
infruttuosamente,  il Commissario e il cessionario possono concordare
il  trasferimento  solo  parziale  di complessi aziendali o attivita'
produttive  in  precedenza  unitarie  e definire i contenuti di uno o
piu'  rami  d'azienda,  anche non preesistenti, con individuazione di
quei  lavoratori  che  passano  alle  dipendenze  del  cessionario. I
passaggi  anche  solo  parziali  di  lavoratori  alle  dipendenze del
cessionario  possono  essere  effettuati anche previa collocazione in
((cassa   integrazione))  guadagni  straordinaria  o  cessazione  del
rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.
2-quater.  Nel  caso  di  assunzione  o  trasferimento  di lavoratori
dipendenti  di  imprese  ammesse  alla  procedura  di amministrazione
straordinaria  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  secondo periodo,
destinatari   di   trattamenti   di   cassa   integrazione   guadagni
straordinaria  e  di  mobilita',  al fine di agevolarne il reimpiego,
sono  garantiti  i  benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e di
cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.".
  ((13-bis. Il rinvio operato dalle disposizioni del presente decreto
nonche'  da quelle del decreto-legge n. 347 e del decreto legislativo
8  luglio  1999,  n. 270, all'articolo 27, comma 2, lettera a) ovvero
lettera b) del medesimo decreto legislativo n. 270 si intende operato
anche alla lettera b-bis) del medesimo comma.
  13-ter.  Le  disposizioni  del  presente decreto nonche' quelle del
decreto-legge n. 347 e del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
che si applicano alla cessione di complessi aziendali, aziende o rami
di  aziende  si  applicano,  altresi', alla cessione dei complessi di
beni e contratti.))