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LEGGE 23 luglio 2008, n. 124

Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/7/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/10/2009)
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 22-10-2009
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione,
i  processi  penali  nei  confronti  dei  soggetti  che  rivestono la
qualita'  di  Presidente  della  Repubblica, di Presidente del Senato
della  Repubblica,  di  Presidente  della  Camera  dei  deputati e di
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sono sospesi dalla data di
assunzione  e  fino alla cessazione della carica o della funzione. La
sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti
l'assunzione della carica o della funzione.
  2.  L'imputato  o  il suo difensore munito di procura speciale puo'
rinunciare in ogni momento alla sospensione.
  3.  La  sospensione  non  impedisce  al giudice, ove ne ricorrano i
presupposti,  di  provvedere,  ai  sensi degli articoli 392 e 467 del
codice   di  procedura  penale,  per  l'assunzione  delle  prove  non
rinviabili.
  4.  Si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  159  del codice
penale.
  5.  La  sospensione  opera per l'intera durata della carica o della
funzione  e  non  e'  reiterabile,  salvo il caso di nuova nomina nel
corso  della  stessa legislatura ne' si applica in caso di successiva
investitura in altra delle cariche o delle funzioni.
  6.  Nel  caso  di  sospensione,  non  si  applica  la  disposizione
dell'articolo  75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la
parte  civile  trasferisce  l'azione  in  sede  civile, i termini per
comparire,  di  cui  all'articolo  163-bis  del  codice  di procedura
civile,  sono  ridotti  alla  meta',  e  il giudice fissa l'ordine di
trattazione   delle  cause  dando  precedenza  al  processo  relativo
all'azione trasferita.
  7.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai  processi  penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data
di entrata in vigore della presente legge.
  8.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ((1))

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 luglio 2008

                             NAPOLITANO
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
                                     Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte Costituzionale, con sentenza 07 - 19 ottobre 2009, n. 262
(in  G.U.  1a  s.s.  21/10/2009 n. 42) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo.