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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2008, n. 122

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, in materia di disciplina dell'uso del personal computer nello svolgimento della prova scritta dell'esame di idoneità professionale per l'accesso alla professione di giornalista.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/7/2008
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 30-7-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma  1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Vista  la  legge  3  febbraio  1963,  n. 69, sull'ordinamento della
professione di giornalista;
  Vista   la   legge   16  gennaio  2008,  n.  16,  recante  modifica
all'articolo  32  della  legge  3  febbraio 1963, n. 69. Introduzione
dell'uso   dell'elaboratore  elettronico  (personal  computer)  nello
svolgimento della prova scritta dell'esame di idoneita' professionale
per l'accesso alla professione di giornalista;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965,
n.  115,  recante regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio
1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista;
  Vista  la  legge  9  gennaio  2004, n. 4, recante: Disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 aprile 2008;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 maggio 2008;
  Sulla proposta del Ministro della giustizia;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

  1.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)   all'articolo   44,   comma   1,   lettera   a),  le  parole:
"dattiloscritte  (da  60  battute  ciascuna)"  sono  sostituite dalle
seguenti: "di 60 caratteri ciascuna, per un totale di 1.800 caratteri
compresi gli spazi";
    b)  all'articolo  44,  comma  1,  lettera c), secondo periodo, le
parole:  "una pagina e mezzo dattiloscritta di 45 righe da 60 battute
ciascuna"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "le  45  righe  da  60
caratteri  ciascuna  per  un  totale  di 2.700 caratteri compresi gli
spazi";
    c) dopo l'articolo 44, e' inserito il seguente:
  "Art.  44-bis.  - Svolgimento della prova scritta mediante utilizzo
di elaboratori elettronici (personal computer).
  1. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 44 e'
consentito  l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer)
nella  disponibilita'  dei  candidati,  o  eventualmente  forniti dal
Consiglio  nazionale  dell'ordine dei giornalisti, in cui sia inibito
l'accesso a qualunque memoria che non sia preposta alle funzionalita'
dell'elaboratore  necessarie per l'effettuazione della prova, nonche'
a  qualunque  dispositivo  di  comunicazione  con  l'esterno e il cui
programma  di  videoscrittura,  fornito dalla commissione su supporto
informatico  privo  di  qualsiasi  altro  dato  al  fine di garantire
l'anonimato  dell'elaborato,  assicuri  uniformita' di carattere e di
spaziatura.
  2.  Le  modalita'  tecniche richieste per gli adempimenti di cui al
comma  1  sono  indicate  dal  Consiglio  nazionale  dell'ordine  dei
giornalisti,   sentito   il   Ministero   della  giustizia  ai  sensi
dell'articolo  32,  quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
inserito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2008, n. 16".
    d) all'articolo 46 dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  "3-bis.  I  candidati  che  intendono  sostenere  la  prova scritta
mediante  l'utilizzo di personal computer ne fanno esplicita menzione
nella domanda di ammissione.";
    e) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1)  al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "I candidati" sono
inserite  le  seguenti:  ",  ove  non  si avvalgono della facolta' di
utilizzo  dell'elaboratore  elettronico  (personal  computer)  per lo
svolgimento della prova scritta,";
    2)  al  comma  6, secondo periodo, dopo la parola: "memorie" sono
aggiunte  le  seguenti: ", ad eccezione degli elaboratori elettronici
(personal computer) di cui all'articolo 44-bis;
    3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
  "6-bis. Per lo svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di
elaboratori  elettronici  (personal computer) la commissione consegna
al candidato il CD-ROM con il sistema operativo e la penna USB con il
programma   da   inserire   nell'elaboratore   elettronico  (personal
computer).  Il  sistema  operativo ad ogni avvio registra sulla penna
USB la data e l'ora. L'elaboratore e' riavviato dal candidato al fine
di  caricare  il  sistema  operativo nella memoria RAM, e di attivare
automaticamente il programma di videoscrittura con il quale elaborare
e salvare periodicamente i testi della prova scritta. Il programma di
videoscrittura deve consentire l'individuazione autonoma di ciascun
  elaborato  relativo alle tre prove previste dall'articolo 44, comma
  1.
6-ter. Durante lo svolgimento della prova scritta la commissione,
anche  tramite  un  incaricato,  controlla che nessun candidato abbia
riavviato   il   sistema   operativo   e  che  consulti  altre  fonti
documentali.
  6-quater.  In  caso  di non corretto funzionamento dell'elaboratore
elettronico   (personal  computer)  la  commissione  ne  fornisce  al
candidato  uno  di riserva dotato delle stesse funzionalita' previste
dall'articolo  44-bis,  nel rispetto delle modalita' operative di cui
al  comma  7.  In  ogni  caso  non  e' concesso il recupero del tempo
trascorso dall'inizio della prova.".
    f) l'articolo 49, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  49  (Termine  della  prova  e  consegna  dei lavori). -1. Il
candidato,  compiuto  il  proprio  lavoro  lo  chiude,  senza apporvi
sottoscrizione o altro contrassegno, in una busta assieme ad un'altra
busta  contenente  un foglio nel quale avra' indicato il proprio nome
cognome e residenza.
  2.  In  caso  di  utilizzo  dell'elaboratore  elettronico (personal
computer), il candidato, completata la redazione dei testi relativi a
ciascuna prova, disattiva il programma di videoscrittura premendo sul
comando  "concludi"  del menu "file", estrae il CD e la penna USB dal
computer e li consegna alla Commissione d'esame, previa esibizione di
un  documento  di  riconoscimento.  Un  incaricato  della Commissione
identifica  il candidato, decodifica il testo degli elaborati scritti
con  la  chiave riferita al candidato e provvede alla relativa stampa
utilizzando  il  supporto  cartaceo  di cui all'articolo 48, comma 6,
primo  periodo.  Terminata  la procedura di stampa dell'elaborato, lo
stesso  viene  riconsegnato all'interessato, previa cancellazione del
contenuto  della chiave USB in modo non recuperabile. Si applicano le
disposizioni di cui al primo comma.
  3.  Nell'ipotesi di mancata decodifica dell'elaborato riconducibile
ad  una  irregolare  sostituzione  della  penna  USB, la stessa viene
consegnata  dal  candidato e riposta in un'apposita busta, unitamente
al   CD,  sigillata  e  siglata  dal  Presidente  della  Commissione.
Dell'operato viene redatto apposito verbale. La commissione decide ai
sensi dell'articolo 48, commi 7 e 8.
  4. Il lavoro e' consegnato ad uno dei componenti della commissione,
il  quale  appone  sulla  busta  esterna  e  sui margini incollati la
propria sottoscrizione.
  5.  Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate al segretario,
previa raccolta di esse in uno o piu' pacchi sigillati con cera lacca
e  firmati  all'esterno  da  due  componenti  della commissione e dal
segretario.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 13 giugno 2008

                             NAPOLITANO

                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio
                                 dei Ministri
                                 Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2008
 Ministeri istituzionali, registro n. 8 foglio n. 147
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a)
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;".
              - La  legge  3 febbraio 1963, n. 69, reca: "Ordinamento
          della professione di giornalista".

          Note all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 44, comma 1, lettere a)
          e  c), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4
          febbraio   1965,  n.  115,  come  modificato  dal  presente
          decreto:
              "Art.  44  (Prova  di idoneita' professionale). - 1. La
          prova  scritta  prevista  dall'art.  32, primo comma, della
          legge consiste:
                a) nello  svolgimento  di  una prova di sintesi di un
          articolo o  di  altro testo scelto dal candidato tra quelli
          forniti  dalla  commissione  in  un  massimo  di  30  righe
          dattiloscritte  di  60 caratteri ciascuna, per un totale di
          1.800 caratteri compresi gli spazi;
                b) (omissis);
                c) nella  redazione  di  un  articolo su argomenti di
          attualita'  scelti  dal candidato tra quelli, in numero non
          inferiore  a  sei  (interni,  esterni,  economia-sindacato,
          cronaca,    sport,   cultura-spettacolo)   proposti   dalla
          commissione, anche sulla base dell'eventuale documentazione
          dalla stessa fornita. Tale articolo non deve superare le 45
          righe  da  60  caratteri  ciascuna  per  un totale di 2.700
          caratteri compresi gli spazi.
              2.-4. (Omissis).".
            - Si riporta il testo dell'art. 46 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, come
          modificato dal Regolamento qui pubblicato:
              "Art.   46   (Ammissione   alla   prova   di  idoneita'
          professionale).  - 1. Sono  ammessi a sostenere la prova di
          idoneita'  professionale  i  candidati  che  documentino di
          essere  iscritti  nel  registro  dei  praticanti  da almeno
          diciotto  mesi e di aver compiuto presso una o piu' testate
          la  pratica  giornalistica  prevista  dall'art.  29,  primo
          comma, della legge.
              2.  L'iscrizione  nel  registro  dei praticanti decorre
          dalla data di effettivo inizio del tirocinio dichiarata dal
          direttore  o accertata dal competente consiglio regionale o
          in seconda istanza dal Consiglio nazionale.
              3.  La  domanda  di  ammissione,  diretta  al Consiglio
          nazionale  dell'Ordine, deve essere consegnata o inoltrata,
          nel  termine  stabilito dalla deliberazione di cui al primo
          comma dell'articolo precedente,    alla    segreteria   del
          Consiglio  nazionale dell'Ordine. La prova della tempestiva
          spedizione  della domanda e' costituita dal timbro postale,
          nel  caso  di  inoltro  a mezzo posta; nel caso di consegna
          diretta,  la data di presentazione e' annotata in calce o a
          margine  della  domanda  a  cura  della  segreteria, che ne
          rilascia ricevuta.
              3-bis.  I  candidati  che  intendono sostenere la prova
          scritta  mediante  l'utilizzo di personal computer ne fanno
          esplicita menzione nella domanda di ammissione.
              4.  Alla domanda debbono essere allegati un certificato
          di  iscrizione  nel  registro dei praticanti rilasciato dal
          competente   consiglio  regionale  o  interregionale  e  la
          dichiarazione  motivata  di cui all'art. 34, secondo comma,
          della legge ed all'art. 43 del presente regolamento.
              5.  Alla  domanda  va  altresi'  allegato un curriculum
          concernente  le  esperienze professionali svolte durante il
          praticantato;  in particolare il candidato deve indicare in
          quali  servizi  redazionali  ha  svolto  il  tirocinio.  Il
          candidato  puo'  altresi'  indicare  i  corsi di formazione
          professionale teorica seguiti e presso quali strutture.
              6.  I  candidati  che  compiano  la  prescritta pratica
          giornalistica  nel  periodo  compreso tra fa data stabilita
          per  la presentazione della domanda e quella fissata per la
          prova scritta, possono produrre la documentazione di cui al
          comma precedente prima dell'inizio della prova scritta.
              7.  La  commissione  esaminatrice  forma  senza ritardo
          l'elenco   degli   ammessi:   i   candidati   di   cui   al
          comma precedente  sono  inclusi  nell'elenco con riserva di
          definitiva   ammissione  subordinata  alla  produzione  dei
          prescritti documenti.
              8.   Ai   candidati   inclusi   nell'elenco   e'   data
          comunicazione dell'ammissione, nonche' del giorno, dell'ora
          e  del luogo in cui si svolge la prova scritta, con lettera
          raccomandata,  ricevuta  dai  candidati almeno venti giorni
          prima di tale data.
              9.    La   lettera   di   comunicazione   di   cui   al
          comma precedente  costituisce, per il praticante, documento
          sufficiente  per  ottenere  da  parte  del  direttore della
          pubblicazione  o del servizio giornalistico, il permesso di
          assenza   occorrente   per  la  partecipazione  alla  prova
          scritta.".
            - Si riporta il testo dell'art. 48 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, come
          modificato dal Regolamento qui pubblicato:
              "Art.  48  (Svolgimento  della  prova scritta). - 1. La
          commissione  esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio
          della   prova   scritta  formula  tre  diverse  ipotesi  di
          argomenti  da indicare ai candidati scegliendo per ciascuna
          la  relativa  documentazione; ogni proposta viene chiusa in
          una  busta  sigillata  dopo  essere  stata sottoscritta dal
          presidente e dal segretario.
              2.  La  commissione  invita  uno dei candidati presenti
          nell'aula  di  esame  a  scegliere  una  tra  le  tre buste
          anzidette   che  viene  immediatamente  aperta,  procedendo
          quindi  alla  lettura  dei  testi  in  essa  contenuti;  la
          commissione  puo'  fornire  ai  candidati  che  ne facciano
          richiesta  copia  fotostatica  dei  testi di cui si e' data
          lettura, ove richiesta la commissione previa apertura delle
          stesse,  da'  lettura anche dei testi contenuti nelle altre
          buste  sigillate. Di dette operazioni e' fatta menzione nel
          verbale.
              3.  Immediatamente dopo effettuate le operazioni di cui
          al comma precedente si da' inizio alla prova di esame.
              4.  Il  termine  per  la  prova  scritta  decorre dalla
          assegnazione,  da  parte della commissione, degli argomenti
          da trattare.
              5.  Durante  il  tempo in cui si svolge la prova devono
          essere   presenti   nel   locale  degli  esami  almeno  due
          componenti  della  commissione  ai  quali  e'  affidata  la
          vigilanza sul regolare svolgimento della prova.
              6.  I  candidati ove non si avvalgano della facolta' di
          utilizzo  dell'elaboratore  elettronico (personal computer)
          per  lo  svolgimento della prova scritta, devono usare, per
          la  stesura  dell'elaborato,  esclusivamente  carta  munita
          della  firma  del  presidente  della  commissione  o  di un
          componente  da  lui  delegato.  Essi, durante la prova, non
          possono  conferire  tra loro o comunicare in qualsiasi modo
          con  estranei,  ne'  portare  nella  sede dell'esame libri,
          opuscoli,  scritti  ed  appunti di qualsiasi specie nonche'
          mezzi  di  comunicazione  portatili o macchine per scrivere
          elettroniche  con  memorie,  ad eccezione degli elaboratori
          elettronici (personal computer) di cui all'art. 44-bis.
              6-bis.  Per lo svolgimento della prova scritta mediante
          utilizzo  di elaboratori elettronici (personal computer) la
          commissione  consegna al candidato il CD-ROM con il sistema
          operativo  e  la  penna  USB  con  il programma da inserire
          nell'elaboratore   elettronico   (personal   computer).  Il
          sistema operativo ad ogni avvio registra sulla penna USB la
          data  e  l'ora. L'elaboratore e' riavviato dal candidato al
          fine  di caricare il sistema operativo nella memoria RAM, e
          di  attivare automaticamente il programma di videoscrittura
          con  il  quale  elaborare  e salvare periodicamente i testi
          della  prova  scritta.  Il programma di videoscrittura deve
          consentire  l'individuazione  autonoma di ciascun elaborato
          relativo alle tre prove previste dall'art. 44, comma 1.
              6-ter.  Durante  lo  svolgimento della prova scritta la
          commissione,  anche  tramite  un  incaricato, controlla che
          nessun candidato abbia riavviato il sistema operativo e che
          consulti altre fonti documentali.
              6-quater.   In   caso  di  non  corretto  funzionamento
          dell'elaboratore   elettronico   (personal   computer)   la
          commissione  ne fornisce al candidato uno di riserva dotato
          delle  stesse  funzionalita' previste dall'art. 44-bis, nel
          rispetto  delle  modalita'  operative di cui al comma 7. In
          ogni  caso  non e' concesso il recupero del tempo trascorso
          dall'inizio della prova.
              7.  E'  escluso  dalla  prova  chi  contravvenga a tali
          divieti  ed  in  genere  alle  disposizioni impartite dalla
          commissione per assicurare la regolarita' dell'esame.
              8.  L'esclusione e' disposta dai commissari presenti e,
          in caso di disaccordo, la decisione spetta al presidente.".