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DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2008, n. 120

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, di attuazione della direttiva 2004/107/CE relativa all'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/7/2008
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 27-7-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  agosto  2007,  n.  152,  recante
attuazione della direttiva 2004/107/CE,  concernente  l'arsenico,  il
cadmio,  il  mercurio,  il  nichel  e  gli  idrocarburi   policiclici
aromatici nell'aria ambiente; 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti  all'Italia  dall'appartenenza
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2006, ed,  in  particolare,
l'articolo 1, comma 5, che consente, entro diciotto mesi  dalla  data
della loro entrata in vigore, di apportare correzioni ed integrazioni
ai decreti legislativi ivi previsti; 
  Considerata la necessita' di apportare  al  decreto  legislativo  3
agosto 2007, n. 152, correzioni e integrazioni volte a precisarne, in
aderenza  alla  citata  direttiva   2004/107/CE,   alcune   modalita'
applicative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 2008; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 20 marzo 2008; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 maggio 2008; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia  e
delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche  sociali  e
per i rapporti con le regioni; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
Disposizioni correttive  e  integrative  del  decreto  legislativo  3
                         agosto 2007, n. 152 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto  legislativo  3
agosto 2007, n. 152, la parola: «spaziale» e' soppressa e le  parole:
«e dei modelli» sono sostituite dalle seguenti:  «o  sulla  base  dei
modelli». 
  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 agosto  2007,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Le regioni e le province  autonome  individuano,  sulla  base
delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 4, le zone e  gli
agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui al comma 1  sono
inferiori al rispettivo valore obiettivo. In tali zone e  agglomerati
le regioni e le province autonome assicurano che i livelli  di  detti
inquinanti si mantengano inferiori al rispettivo valore  obiettivo  e
si adoperano per mantenere il migliore stato  di  qualita'  dell'aria
compatibilmente con le esigenze dello sviluppo sostenibile.»; 
    b) al comma 3, le parole: «in conformita' alle disposizioni» sono
sostituite dalle seguenti: «sulla base delle  valutazioni  effettuate
ai sensi». 
  3. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, il
comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Nelle zone e negli agglomerati diversi da  quelli  previsti  al
comma 2 il numero delle stazioni  di  misurazione  e  la  risoluzione
spaziale delle tecniche  di  modellizzazione  e  di  stima  obiettiva
devono risultare  sufficienti  a  rilevare  la  concentrazione  degli
inquinanti  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  conformemente  alle
previsioni dell'allegato  III,  paragrafo  II,  e  dell'allegato  IV,
paragrafo I.». 
  4. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 agosto  2007,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: «all'anno 2007» sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'anno 2008»; 
    b) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
    «8-bis. I dati relativi ai  livelli  di  concentrazione  ed  alle
deposizioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, sono trasmessi  dalle
regioni e dalle province autonome al Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare e all'APAT, secondo quanto  previsto
ai commi 2, 3, 5 e 7. Il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare provvede alla trasmissione di  tali  dati  alla
Commissione europea secondo quanto previsto al comma 8». 
  5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto  2007,
n. 152, le parole: «,anche in via delegata,» sono soppresse. 
  6. L'allegato I al decreto legislativo 3 agosto 2007,  n.  152,  e'
sostituito dal seguente allegato: 
 
                                                          «Allegato I 
                                       (previsto all'art. 3, comma 1) 
 
 
Valori  obiettivo  per  l'arsenico,  il  cadmio  il   nichel   e   il
                           benzo(a)pirene 
 
 
    

+-------------------------------+-------------------------------------+
|           Inquinante          |        Valore obiettivo [1]         |
+-------------------------------+-------------------------------------+
|             Arsenico          |              6,0 ng/m3              |
+-------------------------------+-------------------------------------+
|             Cadmio            |              5,0 ng/m3              |
+-------------------------------+-------------------------------------+
|              Nichel           |              20,0 ng/m3             |
+-------------------------------+-------------------------------------+
|          Benzo(a)pirene       |              1,0 ng/m3              |
+-------------------------------+-------------------------------------+

    
 
    [1] Il valore obiettivo e' riferito al tenore totale  di  ciascun
inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, 
calcolato come media su un anno civile» 
  7. All'allegato II, paragrafo II, punto 2, del decreto  legislativo
3 agosto 2007, n. 152, le parole:  «e  tecniche  di  modellizzazione,
utilizzando a tal fine anche le informazioni ricavate dagli inventari
delle emissioni» e' sostituito dal  seguente:  «con  le  informazioni
derivanti  dagli  inventari  delle  emissioni  e  delle  tecniche  di
modellizzazione». 
  8. All'allegato III, paragrafo II, del decreto legislativo 3 agosto
2007, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al punto 1, lettera a),  le  parole:  «presso  le  aree»  sono
sostituite dalle seguenti: «nelle aree»; 
    b) al punto 1, lettera b), dopo  la  parola:  «popolazione»  sono
inserite le seguenti: «in generale»; 
    c) al punto 3, le  parole:  «L'area  di  rappresentativita»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «In   via   ordinaria,   l'area   di
rappresentativita»; 
    d) al punto 5, secondo periodo,  le  parole:  «installata,  negli
stessi  siti,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «installata,  con
riferimento  agli  stessi  siti,»  e  la  parola:   «sottovento»   e'
sostituita dalla seguente: «sopravento». 
  9.  All'allegato  III,  paragrafo  III,  punto   2,   del   decreto
legislativo 3 agosto 2007, n. 152, le parole: «sull'ambiente esterno»
sono soppresse e dopo le parole: «pianificazione  territoriale»  sono
aggiunte le seguenti: «ed agli altri vincoli imposti dalla legge». 
  10. All'allegato III, paragrafo IV, secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 3 agosto 2007, n. 152, dopo la  parola:  «documentazione»
sono aggiunte le seguenti: «in modo da garantire  che  i  criteri  di
selezione restino validi nel tempo». 
  11. All'allegato IV, paragrafo I, punto 3, del decreto  legislativo
3 agosto 2007, n. 152, dopo le parole:  «percentuali  di  incertezza»
sono inserite le seguenti: «riportate in tabella». 
  12. All'allegato V del decreto legislativo 3 agosto 2007,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Metodi  di  riferimento
per la valutazione dei livelli degli inquinanti»; 
    b) al punto 2.1. il periodo da:  «,o  il  metodo  previsto  dalla
norma ISO 12884:2000» fino a: «liquid cromatography» e' soppresso; 
    c) ai punti 4 e 5, le parole:  «dei  tassi  di»  sono  sostituite
dalla seguente: «della»; 
    d) al punto 7, le parole: «le procedure», ovunque presenti,  sono
sostituite dalle seguenti: «le procedure di prova». 
  13. All'appendice I del decreto legislativo 3 agosto 2007, n.  152,
al punto 3.1, la parola:  «Alconox»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Detergente»  e  al  punto  4.2,   ultimo   capoverso,   la   parola:
«concentrazione» e' sostituita dalla seguente: «quantita». 
  14. All'appendice II del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Metodo  di  riferimento
per il campionamento e l'analisi della deposizione del mercurio»; 
    b) al  punto  4,  la  parola:  «Swagelook»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «per tubi in teflon»; 
    c) al punto 5.12, le parole:  «(Merk  cod.  1.06839.1000)»  e  le
parole: «tipo swagelook» sono soppresse; le  parole:  «lo  swagelook»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  raccordo»   e   la   parola:
«swagelook» e' sostituita dalla seguente: «raccordo». 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per regolamenti e  direttive  CE  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazioni   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della
          funzione legislativa al Governo, per un  periodo  di  tempo
          limitato e per oggetti definiti, previa  determinazione  di
          principi e criteri direttivi. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il decreto legislativo 3  agosto  2007,  n.  152,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre  2007,
          n. 213, S.O. 
              - L'art. 1, comma 5, della legge 25  gennaio  2006,  n.
          29, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'8  febbraio
          2006, n. 32, S.O., cosi' recita: 
              «5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1,  nel
          rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati  dalla
          presente legge, il Governo puo' emanare, con  la  procedura
          indicata nei commi 2, 3 e  4,  disposizioni  integrative  e
          correttive dei decreti legislativi  emanati  ai  sensi  del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.». 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 3 agosto
          2007, n. 152, come modificato dal presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si applicano le seguenti definizioni: 
                a)  aria  ambiente:  l'aria  esterna  presente  nella
          troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi  di
          lavoro; 
                b)    inquinante:    qualsiasi    sostanza    immessa
          direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria  ambiente
          che  puo'  avere  effetti  dannosi  sulla  salute  umana  o
          sull'ambiente nel suo complesso; 
                c) livello: concentrazione nell'aria ambiente  di  un
          inquinante o deposito di questo su  una  superficie  in  un
          dato periodo di tempo; 
                d)   valore   obiettivo:   concentrazione   nell'aria
          ambiente stabilita al fine di evitare, prevenire o  ridurre
          effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente, il cui
          raggiungimento,  entro  un  dato   termine,   deve   essere
          perseguito mediante tutte le misure a tale fine  necessarie
          che non comportano costi sproporzionati; 
                e)  deposizione  totale:  massa  totale  di  sostanze
          inquinanti che, in una data area e in un dato  periodo,  e'
          trasferita  dall'atmosfera  al  suolo,  alla   vegetazione,
          all'acqua,  agli  edifici  e  a  qualsiasi  altro  tipo  di
          superficie; 
                f) zona: parte del territorio nazionale delimitata ai
          sensi e ai fini del presente decreto; 
                g) agglomerato: zona con una popolazione superiore  a
          250.000 abitanti o, se la popolazione e' pari o inferiore a
          250.000 abitanti, con una densita' di popolazione  per  km2
          tale da  richiedere,  secondo  la  regione  competente  per
          territorio, l'applicazione delle disposizioni del  presente
          decreto riferite agli agglomerati; 
                h) area di superamento: area,  ricadente  all'interno
          di una zona o di  un  agglomerato,  nella  quale  e'  stato
          rilevato il superamento del valore obiettivo; tale area  e'
          individuata  sulla  base  della  rappresentativita'   delle
          misurazioni fisse o indicative o sulla base dei modelli  di
          diffusione degli inquinanti; 
                i) misurazioni fisse: misurazioni dei  livelli  degli
          inquinanti effettuate in stazioni ubicate presso siti fissi
          di campionamento  continuo  o  discontinuo,  eccettuate  le
          misurazioni indicative; 
                l) misurazioni indicative:  misurazioni  dei  livelli
          degli inquinanti effettuate con  una  regolarita'  ridotta,
          alle condizioni stabilite nell'allegato IV, sezione  I,  in
          stazioni ubicate  presso  siti  fissi  di  campionamento  o
          mediante laboratori mobili o,  in  relazione  al  mercurio,
          metodi di misura manuali come le tecniche di  campionamento
          diffusivo; 
                m)  idrocarburi   policiclici   aromatici:   composti
          organici con due o  piu'  anelli  aromatici  fusi,  formati
          interamente da carbonio e idrogeno; 
                n)  mercurio  gassoso  totale:  vapore  di   mercurio
          elementare (Hg0) e mercurio gassoso reattivo.». 
              - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 3 agosto
          2007, n. 152, come modificato dal  presente  decreto  cosi'
          recita: 
              «Art. 3 (Perseguimento  del  valore  obiettivo).  -  1.
          L'allegato  I  stabilisce  i  valori   obiettivo   relativi
          all'arsenico, al cadmio, al nichel ed al benzo(a)pirene. 
              2. Le regioni e le province autonome individuano, sulla
          base delle valutazioni effettuate ai sensi dell'art. 4,  le
          zone e gli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di
          cui  al  comma  1  sono  inferiori  al  rispettivo   valore
          obiettivo. In tali zone  e  agglomerati  le  regioni  e  le
          province  autonome  assicurano  che  i  livelli  di   detti
          inquinanti si mantengano  inferiori  al  rispettivo  valore
          obiettivo e si adoperano per mantenere il migliore stato di
          qualita' dell'aria compatibilmente con  le  esigenze  dello
          sviluppo sostenibile. 
              3. Le regioni e le province autonome individuano, sulla
          base delle valutazioni effettuate ai sensi dell'art. 4,  le
          zone e gli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di
          cui al comma 1 superano  il  rispettivo  valore  obiettivo,
          evidenziando  le  aree  di  superamento  e  le  fonti   che
          contribuiscono al superamento. 
              4. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 3  le
          regioni e le province autonome adottano, nei  limiti  delle
          risorse disponibili a legislazione vigente, le  misure  che
          non comportano costi sproporzionati necessarie a perseguire
          il raggiungimento del valore obiettivo entro il 31 dicembre
          2012, con priorita' per le misure  che  intervengono  sulle
          principali fonti di emissione. Il perseguimento del  valore
          obiettivo  non  comporta,  per  gli  impianti  soggetti  al
          decreto legislativo 18 febbraio  2005,  n.  59,  condizioni
          piu' rigorose di  quelle  connesse  all'applicazione  delle
          migliori tecniche disponibili. 
              5. Per i livelli del benzo(a)pirene nelle  aree  urbane
          elencate nel decreto del Ministro dell'ambiente in data  25
          novembre 1994, i commi 2 e 3 si applicano  con  riferimento
          all'obiettivo di  qualita'  definito  e  individuato  dagli
          allegati II e IV di tale decreto. In tali aree  urbane,  le
          regioni  e  le  province  autonome  adottano,  in  caso  di
          superamento  dell'obiettivo  di  qualita',  un   piano   di
          risanamento,  al  quale  si   applicano   le   disposizioni
          contenute nel decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio 1° ottobre 2002, n. 261, e,  in  caso
          di rischio di superamento dell'obiettivo  di  qualita',  un
          piano  di  azione  ai  sensi  dell'art.   7   del   decreto
          legislativo 4 agosto 1999, n.  351.  Se  tali  aree  urbane
          coincidono anche in parte con le  zone  e  gli  agglomerati
          individuati ai sensi degli articoli 7, 8 e  9  del  decreto
          legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni e le province
          autonome possono adottare piani integrati.». 
              - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 3 agosto
          2007, n. 152, come modificato dal presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 5 (Stazioni  di  misurazione  in  siti  fissi  di
          campionamento). - 1. Alle stazioni di misurazione  in  siti
          fissi di campionamento si applicano i criteri di ubicazione
          su macroscala, i criteri di ubicazione su microscala  e  le
          procedure stabiliti dall'allegato III, sezioni  II,  III  e
          IV. I criteri previsti dall'allegato III, sezioni II e III,
          si estendono a tutte le misurazioni indicative. 
              2. Nelle zone e negli agglomerati di  cui  all'art.  4,
          commi 4 e 5, nei quali le misurazioni  fisse  costituiscono
          l'unica fonte  di  informazioni  sulla  qualita'  dell'aria
          ambiente,  deve  essere  assicurato  un  numero  minimo  di
          stazioni  di  misurazione  di  ciascun  inquinante  di  cui
          all'art. 1, comma 1, pari a quello  previsto  dall'allegato
          III, sezione V. 
              3. Nelle zone e negli  agglomerati  diversi  da  quelli
          previsti al comma 2 il numero delle stazioni di misurazione
          e la risoluzione spaziale delle tecniche di modellizzazione
          e  di  stima  obiettiva  devono  risultare  sufficienti   a
          rilevare la concentrazione degli inquinanti di cui all'art. 
          1, comma 1,  conformemente  alle  previsioni  dell'allegato
          III, sezione II, e dell'allegato IV, sezione I. 
              4. Al fine di verificare la costanza dei rapporti,  nel
          tempo e nello spazio, tra il  benzo(a)pirene  e  gli  altri
          idrocarburi    policiclici    aromatici    di     rilevanza
          tossicologica,  le   regioni   e   le   province   autonome
          assicurano, presso almeno sette stazioni di misurazione del
          benzo(a)pirene  presenti  sul  territorio   nazionale,   la
          misurazione  di   benzo(a)antracene,   benzo(b)fluorantene,
          benzo(j)fluorantene,                   benzo(k)fluorantene,
          indeno(1,2,3-cd)pirene   e   dibenzo(a,h)antracene.    Tali
          stazioni   sono   scelte,   con   decreto   del    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          d'intesa con il Ministero della salute e con la  Conferenza
          unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, in modo da individuare  le  variazioni  geografiche  e
          l'andamento a lungo termine delle  concentrazioni.  A  tali
          stazioni  di  misurazione  si  applicano  i  criteri  e  le
          procedure stabiliti dall'allegato III, sezioni  II,  III  e
          IV. 
              5.  E'  assicurata,  presso  almeno  tre  stazioni   di
          misurazione di fondo presenti sul territorio nazionale,  la
          misurazione  indicativa  delle   concentrazioni   nell'aria
          ambiente  dell'arsenico,  del  cadmio,  del   nichel,   del
          benzo(a)pirene  e  degli  altri   idrocarburi   policiclici
          aromatici di cui al  comma  4,  nonche'  della  deposizione
          totale di tali inquinanti. Tale misurazione  indicativa  ha
          altresi' ad oggetto le concentrazioni del mercurio  gassoso
          totale nell'aria  ambiente  e  la  deposizione  totale  del
          mercurio. Sulla base di appositi accordi con  altri  Stati,
          nel rispetto  degli  indirizzi  forniti  dalla  Commissione
          europea, tali stazioni di misurazione possono essere comuni
          a piu' Stati con riferimento a zone confinanti. 
              6. Le stazioni di misurazione di cui al  comma  5  sono
          scelte con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero
          della salute e  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  al
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le stazioni
          di fondo presenti sul territorio nazionale, incluse  quelle
          appartenenti alla rete realizzata in sede di attuazione del
          programma denominato "European monitoring and evaluation of
          pollutants" (EMEP). Tali stazioni sono scelte  in  modo  da
          individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo
          termine delle  concentrazioni  in  aria  ambiente  e  delle
          deposizioni. A tali  stazioni  di  misurazione  si  applica
          quanto previsto dall'allegato III, sezioni II,  III  e  IV.
          Con lo stesso decreto ministeriale si individuano,  tra  le
          stazioni prescelte, quelle in  cui  si  effettua  anche  la
          misurazione indicativa del mercurio bivalente particolato e
          gassoso. 
              7. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministero della salute, sentita la Conferenza unificata  di
          cui al decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  sono
          disciplinate le modalita' di utilizzo dei bioindicatori per
          la  valutazione  degli  effetti  degli  inquinanti  di  cui
          all'art. 1, comma 1, sugli ecosistemi.». 
              - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 3 agosto
          2007, n. 152, come modificato dal presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 8 (Comunicazione di informazioni). -  1.  Per  le
          zone e gli agglomerati individuati ai  sensi  dell'art.  3,
          comma 3, le regioni e le province autonome  trasmettono  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare   e   all'Agenzia   nazionale   per   la    protezione
          dell'ambiente  e  per  i  servizi   tecnici,   di   seguito
          denominata APAT: 
                a)  l'elenco  di  tali  zone   e   agglomerati,   con
          individuazione delle aree di superamento; 
                b)  i  livelli  di  concentrazione  degli  inquinanti
          oggetto di valutazione; 
                c) le informazioni circa i  motivi  dei  superamenti,
          con particolare riferimento alle fonti; 
                d) le informazioni circa la  popolazione  esposta  ai
          superamenti. 
              2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse con
          cadenza annuale entro il 30 giugno dell'anno  successivo  a
          quello a cui si riferiscono e,  per  la  prima  volta,  con
          riferimento all'anno 2008. 
              3. Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui
          al comma 1 si osservano, ove gia'  definite,  le  modalita'
          stabilite dalla Commissione europea. 
              4.  Le  regioni  e  le  province  autonome   comunicano
          tempestivamente al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare: 
                a)   la   documentazione   relativa   all'istruttoria
          effettuata al fine di individuare le  misure  necessarie  a
          perseguire il raggiungimento  dei  valori  obiettivo  e  di
          individuare, tra le stesse, quelle che non comportano costi
          sproporzionati; 
                b) nei casi in cui l'istruttoria ha  esito  positivo,
          le misure adottate ai sensi dell'art. 3, comma 4; 
                c) piani di risanamento adottati ai  sensi  dell'art.
          3, comma 5. 
              5. La trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1
          e  4  e'  effettuata  tramite  supporto   informatico   non
          riscrivibile. 
              6. Le regioni e le  province  autonome  trasmettono  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, entro quattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del  presente  decreto,   informazioni   circa   i   metodi
          utilizzati per la valutazione preliminare di  cui  all'art.
          4, comma 2. Il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  trasmette  tempestivamente   tali
          informazioni alla Commissione europea. 
              7. L'APAT verifica la completezza e la correttezza  dei
          dati pervenuti e la conformita' del formato e trasmette gli
          esiti di tale verifica al Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare nei  due  mesi  successivi
          alla data di cui al comma 2. 
              8.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare trasmette alla Commissione europea  e
          al Ministero della salute, nei  tre  mesi  successivi  alla
          data prevista nel comma 2, le informazioni di cui al  comma
          1 e l'elenco delle misure e dei piani di  cui  al  comma  4
          adottati nell'anno precedente. 
              8-bis. I dati relativi ai livelli di concentrazione  ed
          alle deposizioni di cui all'art.  5,  commi  4  e  5,  sono
          trasmessi  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e all'APAT, secondo quanto previsto ai commi 2, 3, 5 e
          7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare provvede alla trasmissione  di  tali  dati  alla
          Commissione europea secondo quanto previsto al comma 8.». 
              - Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 3 agosto
          2007, n. 152, come modificato dal  presente  decreto  cosi'
          recita: 
              «Art.  9  (Informazione  del   pubblico).   -   1.   Le
          amministrazioni che esercitano, le  funzioni  previste  dal
          presente  decreto  assicurano,  nel  rispetto  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'accesso del  pubblico
          e la diffusione al pubblico delle informazioni  disponibili
          circa le concentrazioni nell'aria ambiente  e  i  tassi  di
          deposizione  di   arsenico,   cadmio,   mercurio,   nichel,
          benzo(a)pirene,   benzo(a)antracene,   benzo(b)fluorantene,
          benzo(j)         fluorantene,          benzo(k)fluorantene,
          indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a, h) antracene e circa le
          misure e i piani di cui all'art. 3, commi 4 e  5.  Ai  fini
          della diffusione al pubblico  si  utilizzano  strumenti  di
          adeguata  potenzialita'  e   di   facile   accesso,   quali
          radiotelevisione,    stampa,    pubblicazioni,     pannelli
          informativi e reti informatiche. 
              2. Le informazioni di cui al comma 1 indicano  anche  i
          superamenti annuali dei valori obiettivo di cui all'art. 3,
          comma 1, segnalando  i  motivi  del  superamento  e  l'area
          interessata. In tal  caso  le  informazioni  devono  essere
          corredate da una  breve  relazione  circa  lo  stato  della
          qualita' dell'aria rispetto al valore obiettivo e circa gli
          eventuali  effetti   del   superamento   sulla   salute   e
          sull'ambiente. 
            3. Le informazioni di cui ai commi 1 e  2  devono  essere
          aggiornate, precise e confrontabili ed essere rese in forma
          chiara e comprensibile.». 
              - Il testo dell'allegato II del decreto  legislativo  3
          agosto 2007, n. 152, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
 
                                                          Allegato II 
                                      (previsto dall'art. 4, comma 1) 
 
              Soglie di valutazione superiore e inferiore per 
          arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene 
          I. Soglie di valutazione superiore e inferiore. 
            Si applicano le seguenti soglie di valutazione  superiore
          e inferiore: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
          II. Criteri per la  determinazione  del  superamento  delle
          soglie di valutazione superiore e inferiore. 
              1. Il superamento delle soglie di valutazione superiore
          e  delle  soglie  di  valutazione  inferiore  deve   essere
          determinato in base alle  concentrazioni  degli  inquinanti
          nell'aria ambiente nei cinque anni  civili  precedenti.  Il
          superamento si realizza se  la  soglia  di  valutazione  e'
          stata  superata  in  almeno  tre  sui  cinque  anni  civili
          precedenti. 
              2. Se non si dispone di dati sufficienti per  i  cinque
          anni  civili  precedenti,  il   superamento   deve   essere
          determinato  mediante  una  combinazione  di  campagne   di
          misurazione di breve  durata,  da  effettuare  nel  periodo
          dell'anno e nei luoghi in cui si  potrebbero  registrare  i
          massimi  livelli  di  inquinamento,  con  le   informazioni
          derivanti dagli inventari delle emissioni e dalle  tecniche
          di modellizzazione». 
              - Il testo dell'allegato III del decreto legislativo  3
          agosto 2007, n. 152, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
 
                 «Allegato III (previsto dall'art. 5, comma 1) 
 
 
          UBICAZIONE E NUMERO MINIMO DELLE  STAZIONI  DI  MISURAZIONE
          DELLE CONCENTRAZIONI  IN  ARIA  AMBIENTE  E  DEI  TASSI  DI
                                 DEPOSIZIONE. 
 
          I. Definizioni. 
              a)  Stazioni  di  misurazione  di  traffico:   stazioni
          ubicate in posizione tale che il livello di inquinamento e'
          influenzato  prevalentemente  da  emissioni  da   traffico,
          provenienti da strade limitrofe con intensita' di  traffico
          medio alta. 
              b) Stazioni di misurazione di fondo:  stazioni  ubicate
          in posizione tale che il livello  di  inquinamento  non  e'
          influenzato  prevalentemente  da  emissioni  da  specifiche
          fonti  (industrie,  traffico,  riscaldamento  residenziale,
          ecc.) ma dal contributo integrato di tutte le  fonti  poste
          sopravento   alla   stazione   rispetto   alle    direzioni
          predominanti dei venti nel sito. 
              c) Concentrazioni di fondo: concentrazioni misurate  da
          stazioni di misurazione di fondo o  comunque  rilevate  con
          riferimento a luoghi non influenzati da emissioni derivanti
          da specifiche  fonti  (industrie,  traffico,  riscaldamento
          residenziale, ecc.), ma dal contributo integrato  di  tutte
          le fonti  poste  sopravento  alla  stazione  rispetto  alle
          direzioni predominanti dei venti. 
              d)  Stazioni  di  misurazione   industriali:   stazioni
          ubicate in posizione tale che il livello di inquinamento e'
          influenzato prevalentemente da singole fonti industriali  o
          da zone industriali limitrofe. 
              e) Siti  fissi  di  campionamento  urbani:  siti  fissi
          inseriti in aree edificate in continuo  o  almeno  in  modo
          predominante. 
              f) Siti fissi di campionamento  suburbani:  siti  fissi
          inseriti in aree largamente edificate in cui sono  presenti
          sia zone edificate, sia zone non urbanizzate. 
              g) Siti  fissi  di  campionamento  rurali:  siti  fissi
          inseriti in tutte le aree diverse da  quelle  di  cui  alle
          lettere e) ed f). Il sito fisso si definisce rurale  remoto
          se e' localizzato ad una distanza maggiore di 50  km  dalle
          fonti di emissione. 
          II. Ubicazione su macroscala. 
              1.  I  siti  fissi  di  campionamento   devono   essere
          individuati in modo da: 
                a) fornire dati sui livelli  degli  inquinanti  nelle
          aree, ubicate all'interno  di  zone  o  agglomerati,  nelle
          quali  la  popolazione,  secondo  la  valutazione  di   cui
          all'art.  4,  puo'  essere  esposta,  in  modo  diretto   o
          indiretto, alle concentrazioni,  calcolate  come  media  su
          anno civile, piu' elevate tra quelle rilevate; 
                b) fornire dati  sui  livelli  degli  inquinanti  che
          siano rappresentativi dell'esposizione della popolazione in
          generale  nelle  aree,  ubicate  all'interno  di   zone   o
          agglomerati, diverse da quelle di cui alla lettera a); 
                c) fornire dati sui tassi di deposizione totale utili
          a valutare l'esposizione indiretta della  popolazione  agli
          inquinanti attraverso la catena alimentare. 
              2.  I  siti  fissi  di  campionamento   devono   essere
          individuati   in   modo   tale   da   evitare   misurazioni
          rappresentative di microambienti nelle immediate vicinanze. 
              3. In via ordinaria, l'area di rappresentativita' delle
          stazioni di misurazione deve essere pari ad almeno  200  m2
          in caso di stazioni di traffico, ad almeno 250 m x  250  m,
          ove tecnicamente fattibile, in caso di stazioni industriali
          e ad alcuni km2 in  caso  di  stazioni  di  fondo  in  siti
          urbani. 
              4. Le stazioni  di  misurazione  di  fondo  non  devono
          essere  influenzate  da  agglomerati  o   da   insediamenti
          industriali localizzati entro pochi chilometri. 
              5.  Al  fine  di  valutare  l'influenza   delle   fonti
          industriali devono essere confrontati i  dati  rilevati  da
          almeno una stazione installata nei siti urbani o  suburbani
          interessati da tali fonti con le  concentrazioni  di  fondo
          relative agli  stessi  siti.  Ove  non  si  conoscano  tali
          concentrazioni  di  fondo,  deve  essere  installata,   con
          riferimento  agli  stessi  siti,  una  stazione  di   fondo
          sopravento alla fonte industriale rispetto  alla  direzione
          predominante dei venti. La scelta dell'ubicazione  di  tali
          stazioni deve essere funzionale anche alla  verifica  degli
          effetti   dell'applicazione   delle    migliori    tecniche
          disponibili presso gli impianti industriali. 
              6. Le stazioni di misurazione devono essere ubicate  in
          modo   tale   da   risultare,   per    quanto    possibile,
          rappresentative anche di aree simili a  quelle  in  cui  e'
          inserito il sito fisso di campionamento, incluse quelle che
          non si situano nelle immediate vicinanze. 
              7. I siti fissi di campionamento previsti dal  presente
          decreto  devono  coincidere  con  quelli  previsti  per  la
          misurazione delle concentrazioni di  materiale  particolato
          PM10 salvo il caso  in  cui  tale  ubicazione  non  risulti
          funzionale alle finalita' di cui al punto  1  del  presente
          paragrafo. 
          III. Ubicazione su microscala. 
              1. Alle stazioni di misurazione si applicano i seguenti
          criteri di ubicazione su microscala: 
                1.1 Il flusso d'aria intorno all'ingresso della sonda
          di prelievo deve essere libero da qualsiasi ostruzione.  Al
          fine  di  evitare  ostacoli   al   flusso   dell'aria,   il
          campionatore deve essere posto ad una  distanza  di  alcuni
          metri rispetto ad edifici, balconi, alberi e altri ostacoli
          e, nel caso in cui  si  intendano  valutare  i  livelli  in
          prossimita' degli edifici, ad una distanza di almeno 0,5  m
          dalla facciata dell'edificio piu' vicino. 
                1.2 Il punto di ingresso della sonda di prelievo deve
          essere collocato ad un'altezza compresa tra 1,5  m  e  4  m
          sopra il livello del suolo. Una collocazione piu'  elevata,
          fino al limite di 8 m, puo' essere richiesta in presenza di
          particolari situazioni o, anche oltre il limite di 8 m, nel
          caso in cui la stazione di misurazione sia  rappresentativa
          di un'ampia zona. 
                1.3 Il punto di ingresso della sonda non deve  essere
          posizionato nelle immediate vicinanze di fonti di emissione
          al fine di evitare l'aspirazione diretta di  emissioni  non
          disperse nell'aria ambiente. 
                1.4  Lo  scarico   del   campionatore   deve   essere
          posizionato in  modo  da  evitare  il  ricircolo  dell'aria
          scaricata verso l'ingresso della sonda di prelievo. 
                1.5 I campionatori delle stazioni di  misurazione  di
          traffico  devono  essere  localizzati  ad  almeno  4  m  di
          distanza dal centro della corsia di traffico piu' vicina  e
          ad almeno 25 m di distanza dal limite dei grandi incroci  e
          da   altri   insediamenti    caratterizzati    da    scarsa
          rappresentativita'  come  i  semafori,  i  parcheggi  e  le
          fermate degli autobus. Il punto  di  ingresso  della  sonda
          deve essere localizzato in modo tale  che  la  stazione  di
          misurazione rappresenti  i  livelli  in  prossimita'  degli
          edifici. 
              1.6 Per la misurazione della deposizione totale  presso
          siti fissi di campionamento rurale, si applicano, in quanto
          compatibili, gli orientamenti e i criteri elaborati in sede
          di attuazione del programma  EMEP,  fermo  restando  quanto
          previsto dal presente allegato. 
              2.  Nella  realizzazione  e  nella  collocazione  delle
          stazioni di misurazione si deve tenere conto  dei  seguenti
          aspetti: 
                assenza di fonti di interferenza; 
                protezione rispetto all'esterno; 
                possibilita' di accesso; 
                disponibilita' di energia elettrica e di  connessioni
          telefoniche; 
                impatto visivo; 
                sicurezza della popolazione e degli addetti; 
                opportunita' di effettuare il campionamento di  altri
          inquinanti nello stesso sito fisso di campionamento; 
                conformita'   agli   strumenti   di    pianificazione
          territoriale ed agli altri vincoli imposti dalla legge. 
          IV. Documentazione e riesame della scelta del sito. 
              1.  Le  procedure  di  selezione  dei  siti  fissi   di
          campionamento devono essere interamente documentate in fase
          di  classificazione,   ad   esempio   mediante   fotografie
          dell'ambiente circostante in direzione nord,  sud,  est  ed
          ovest  e  mappe  dettagliate.  La  selezione  deve   essere
          riesaminata a intervalli  regolari,  producendo  lo  stesso
          tipo di documentazione in modo da garantire che  i  criteri
          di selezione restino validi nel tempo. 
          V. Numero delle stazioni di misurazione nelle zone e  negli
          agglomerati  in  cui  le  misurazioni  fisse  costituiscono
          l'unica fonte  di  informazioni  sulla  qualita'  dell'aria
          ambiente. 
          1. Fonti diffuse. 
              1.1  Nelle  zone  e  negli  agglomerati   in   cui   le
          misurazioni   fisse   costituiscono   l'unica   fonte    di
          informazioni deve essere  garantito  un  numero  minimo  di
          stazioni di misurazione di fondo  e  di  traffico,  per  la
          valutazione    della    qualita'    dell'aria     ambiente,
          corrispondente a quello indicato nella seguente tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              [1]  Deve  essere  prevista  almeno  una  stazione   di
          misurazione di fondo in siti urbani. Per il  benzo(a)pirene
          deve essere prevista anche una stazione di  misurazione  di
          traffico in prossimita' di una zona  di  traffico  intenso;
          tale obbligo non comporta un aumento del numero  minimo  di
          stazioni di misurazione indicato in tabella. 
              [2] In presenza di una sola stazione,  la  stessa  deve
          essere una stazione di misurazione di fondo in siti urbani. 
          2. Fonti puntuali. 
              2.1  Nelle  zone  e  negli  agglomerati   in   cui   le
          misurazioni   fisse   costituiscono   l'unica   fonte    di
          informazioni  il  numero   di   stazioni   di   misurazione
          industriali, per la valutazione  della  qualita'  dell'aria
          ambiente, deve essere calcolato tenendo conto  dei  livelli
          delle emissioni della fonte  industriale,  delle  probabili
          modalita'  di  distribuzione  degli  inquinanti   nell'aria
          ambiente e della possibile esposizione  della  popolazione.
          L'ubicazione di tali stazioni deve essere finalizzata anche
          a  verificare  l'applicazione   delle   migliori   tecniche
          disponibili presso gli impianti industriali.». 
              - Il testo dell'allegato IV del decreto  legislativo  3
          agosto 2007, n. 152, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
 
                                                         «Allegato IV 
                                      (previsto dall'art. 6, comma 1) 
 
          OBIETTIVI DI QUALITA'  DEI  DATI  E  STANDARDIZZAZIONE  DEI
                                    VOLUMI 
 
          I. Obiettivi di qualita' dei dati. 
              1. I  dati  ottenuti  dalle  misurazioni  fisse,  dalle
          misurazioni indicative, dalle tecniche di modellizzazione e
          dalle tecniche di stima obiettiva devono essere conformi ai
          seguenti obiettivi di qualita': 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              2. L'incertezza, ad un livello di confidenza  del  95%,
          deve essere determinata secondo  i  principi  della  «Guida
          all'espressione dell'incertezza di  misura»  (UNI  CEI  ENV
          13005-2000), la metodologia ISO 5725:1994 e le  indicazioni
          contenute nel rapporto  CEN  «Air  quality  -  Approach  to
          uncertainty   estimation   for   ambient   air    reference
          measurement methods» (CR 14377:2002E). 
              3.  Per  le  misurazioni   fisse   e   indicative,   le
          percentuali di incertezza riportate in  tabella  riguardano
          le singole  misurazioni  che  sono  mediate  sui  tempi  di
          prelievo prescritti ad un livello di  confidenza  del  95%.
          L'incertezza delle misure va interpretata come  applicabile
          nell'intorno dell'opportuno valore obiettivo. 
              4. Le misurazioni  fisse  e  indicative  devono  essere
          ripartite in modo uniforme nel corso dell'anno al  fine  di
          evitare risultati non rappresentativi. 
              5. Possono essere applicati periodi minimi di copertura
          inferiori a quelli indicati nella tabella di cui  al  punto
          1, senza violare il limite del 14% per le misurazioni fisse
          e del 6% per le misurazioni indicative, purche' si dimostri
          che  e'  rispettata  l'incertezza  estesa  al  livello   di
          confidenza del 95% riferita alla media annuale, calcolata a
          partire dagli obiettivi di qualita' dei  dati  indicati  in
          tabella sulla base della norma ISO 11222:2002, «Air quality
          - Determination of the uncertainty of the time  average  of
          air quality measurements». 
              6. I requisiti relativi alla raccolta  minima  di  dati
          validi e al periodo minimo di copertura non comprendono  le
          perdite di dati  dovute  alla  taratura  periodica  o  alla
          manutenzione ordinaria della strumentazione. 
              7.  Per  le  misurazioni  fisse  e   indicative   delle
          concentrazioni  del  benzo(a)pirene  e  degli   idrocarburi
          policiclici  aromatici  il  campionamento  deve  avere  una
          durata di 24 ore. I singoli campioni prelevati  durante  un
          periodo non eccedente un mese possono  essere  combinati  e
          analizzati come un campione unico, purche' sia garantita la
          stabilita' dei singoli campioni in tale periodo. In caso di
          difficolta'     nella     risoluzione     analitica     del
          benzo(b)fluorantene,   del   benzo(j)fluorantene   e    del
          benzo(k)fluorantene, le concentrazioni di  tali  inquinanti
          possono essere riportate come  somma.  Per  le  misurazioni
          fisse e indicative delle concentrazioni dell'arsenico,  del
          cadmio e  del  nichel  il  campionamento  deve  avere,  ove
          tecnicamente possibile, una durata di 24 ore. 
              8. I campionamenti di cui  al  punto  7  devono  essere
          ripartiti in modo uniforme  nel  corso  della  settimana  e
          dell'anno. 
              9. Per la  misurazione  dei  tassi  di  deposizione  il
          campionamento deve avere una durata di una settimana  o  di
          un mese. I campionamenti devono essere  ripartiti  in  modo
          uniforme nel corso dell'anno. I tassi di deposizione devono
          essere espressi in mg/m2 giornalieri. 
              10. Per la misurazione dei tassi di deposizione si puo'
          effettuare il campionamento della sola deposizione umida se
          si dimostra che la differenza con  il  campionamento  della
          deposizione totale non supera il 10%. 
              11. Per le  tecniche  di  modellizzazione  l'incertezza
          corrisponde alla deviazione massima tra  le  concentrazioni
          determinate  con  tali   tecniche   e   le   concentrazioni
          determinate con  le  misurazioni,  nel  corso  di  un  anno
          intero,  indipendentemente  dall'ordine   cronologico   dei
          periodi a cui si riferiscono i dati. 
              12. In caso di utilizzo di tecniche di modellizzazione,
          i dati devono essere  accompagnati  dalla  descrizione  del
          modello e da informazioni relative al grado di incertezza. 
          II. Standardizzazione dei volumi. 
              1. Per le misurazioni fisse e indicative delle sostanze
          che  devono  essere  analizzate  nella  frazione  PM10  del
          materiale particolato, il volume  campionato  si  riferisce
          alle condizioni ambiente». 
              - Il testo dell'allegato V del  decreto  legislativo  3
          agosto 2007, n. 152, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
 
                                                          «Allegato V 
                                      (previsto dall'art. 7, comma 1) 
 
          Metodi  di  riferimento  per  la  valutazione  dei  livelli
          inquinanti. 
              1.  Metodo  di  riferimento  per  il  campionamento   e
          l'analisi dell'arsenico, del cadmio e del nichel  nell'aria
          ambiente. 
              Si applica la norma  UNI  EN  14902:2005  «Ambient  air
          quality - Standard method for the measurements of  Pb,  Cd,
          As and Ni in the PM10  fraction  of  suspended  particulate
          matter». 
              2.  Metodo  di  riferimento  per  il  campionamento   e
          l'analisi degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria
          ambiente. 
              2.1 Si applica il metodo previsto dall'allegato VII del
          decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre  1994,  come
          modificato dal  punto  2.2.  Il  campionatore  d'aria  deve
          possedere  una  testa  di   prelievo   per   il   materiale
          particolato PM10 in conformita' alla  norma  EN  12341.  La
          frequenza del campionamento deve rispettare  gli  obiettivi
          di qualita' previsti dall'allegato IV. 
              2.2  Nell'allegato  VII  del   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente  in  data  25  novembre   1994   la   parola:
          «cicloesano» e' sostituita, nel  paragrafo  «Principio  del
          metodo», dalle seguenti: «diclorometano o toluene»  e,  nel
          paragrafo «Apparecchiatura e  materiali»,  dalla  seguente:
          «diclorometano»; nel paragrafo «Estrazione» le parole:  «80
          ml di cicloesano» sono sostituite dalle seguenti: «80 ml di
          diclorometano o toluene» e le parole: «50 ml di cicloesano»
          sono sostituite dalle seguenti: «50 ml  di  solvente»;  nel
          paragrafo «Principio del  metodo»,  dopo  le  parole:  «Una
          quantita' nota» sono inserite le seguenti: «della  frazione
          PM10»;  nel  paragrafo  «Concentrazione  dell'estratto»  la
          parola:   «cicloesanico»   e'   soppressa;   i    paragrafi
          «Determinazione mediante metodi equivalenti» e  «Efficienza
          di recupero: confronto con il metodo di  riferimento»  sono
          soppressi; la nota 3 e'  sostituita  dalla  seguente:  «[3]
          Qualora venga adoperato un campionatore operante a  diversa
          portata, si veda la nota 7»; in fine, le note 11, 13  e  18
          sono soppresse. 
              3.  Metodo  di  riferimento  per  il  campionamento   e
          l'analisi del mercurio nell'aria ambiente. 
              Si applica il metodo elaborato dal  CNR,  Istituto  per
          l'inquinamento atmosferico, riportato nell'appendice I. 
              4.  Metodo  di  riferimento  per  il  campionamento   e
          l'analisi della deposizione di arsenico, cadmio,  nichel  e
          idrocarburi policiclici aromatici. 
              Si applicano i metodi  previsti  dal  Rapporto  Istisan
          06/38 dell'Istituto Superiore di Sanita'. 
              5.  Metodo  di  riferimento  per  il  campionamento   e
          l'analisi della deposizione del mercurio. 
              Si applica il metodo elaborato dal  CNR,  Istituto  per
          l'inquinamento atmosferico, riportato nell'appendice II. 
              6. I  metodi  di  riferimento  stabiliti  dal  Comitato
          europeo  di  normalizzazione  (CEN)  si  sostituiscono,   a
          decorrere dall'adozione delle relative norme, ai metodi  di
          riferimento indicati nei punti precedenti. 
              7. E' ammesso l'utilizzo di metodi diversi da quelli di
          riferimento purche' dotati di  apposita  certificazione  di
          equivalenza, rilasciata secondo i principi, le  metodologie
          e le procedure di prova indicati nelle «Guidances  for  the
          demonstration of  equivalence  of  ambient  air  monitoring
          methods»  pubblicate  dalla   Commissione   europea.   Fino
          all'attuazione del decreto di cui all'art. 6, comma 9,  del
          decreto  legislativo  4   agosto   1999,   n.   351,   tale
          certificazione  e'  rilasciata,  su  domanda  dei  soggetti
          interessati, dai  Laboratori  primari  di  riferimento  per
          l'inquinamento atmosferico  operanti  presso  il  Consiglio
          nazionale  delle  ricerche  e  presso  l'ISPESL,  i   quali
          provvedono tempestivamente a  trasmettere  alla  competente
          Direzione generale  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela  del   territorio   e   del   mare   gli   atti   di
          certificazione,  corredati  dalla  documentazione   tecnica
          valutata  ai  fini  del  rilascio.  E'   altresi'   ammesso
          l'utilizzo  di  metodi  la  cui   equivalenza   sia   stata
          certificata da enti  di  altri  Paesi  dell'Unione  europea
          designati ai sensi dell'art. 3  della  direttiva  96/62/CE,
          purche' rilasciata secondo i principi, le metodologie e  le
          procedure  di  prova  indicati  nelle  «Guidances  for  the
          demonstration of  equivalence  of  ambient  air  monitoring
          methods» pubblicate dalla Commissione europea.». 
              - Il testo dell'appendice I del decreto  legislativo  3
          agosto 2007, n. 152, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi 
          del mercurio totale gassoso nell'aria 
              1. Introduzione. 
              Il mercurio in atmosfera e' presente prevalentemente in
          forma gassosa come mercurio elementare (Hg0) ed  in  misura
          minore come Metil e Dimetil mercurio (MHg;  MMHg),  cloruro
          di mercurio (HgCl2),  idrossido  di  mercurio  [Hg(OH)2]  e
          mercurio divalente libero (Hg2+). L'insieme di tutte queste
          forme viene indicato come «Mercurio Totale Gassoso» (TGM). 
              2. Principio del metodo. 
              Il mercurio presente in un campione d'aria puo'  essere
          rimosso dallo stesso mediante il processo di  amalgamazione
          con l'oro. Il principio su cui si basa il campionamento del
          TGM in atmosfera riportato  nel  presente  metodo  consiste
          proprio nell'amalgama che il  mercurio  gassoso  forma  con
          l'oro. Il mercurio in fase vapore viene  campionato  ad  un
          flusso di 1 L/min per mezzo di  dispositivi  (trappole)  di
          campionamento costituiti da un  tubicino  di  quarzo  della
          lunghezza di 10-12 cm e diametro interno di 4 mm contenenti
          o piccoli granuli di oro (1-2 mm) mescolati con granuli  di
          quarzo (1 mm) o, in alternativa, piccoli granuli di  quarzo
          ricoperti  con  un   sottile   film   di   oro.   Dopo   il
          campionamento, il mercurio viene riportato  allo  stato  di
          vapore  mediante  desorbimento  termico   a   500   °C   e,
          successivamente,   determinato    analiticamente    tramite
          Spettroscopia in Fluorescenza Atomica (CVAFS). 
              3. Materiale e Apparecchiature. 
              3.1  Procedura  di  pulizia  e  preparazione  materiale
          occorrente. 
                Cappa a flusso laminare di classe 100 
                Guanti Antistatici 
                Pinzette antistatiche 
                Cuffie, guanti, camice 
                Acqua Milli-Q 18 M\Omega/cm 
                Cappa aspirante 
                Acetone 
                Detergente 
                Contenitori Polietilene 
                Acido Cloridrico Ultrapuro 
                Bagno termostatato 
                Acido Nitrico Ultrapuro 
                Contenitori in polietilene muniti di coperchio 
                Buste in polietilene con chiusura a zip 
              3.2 Materiale per campionamento. 
                Pompa per il vuoto con controllo di flusso 
                MFC (Mass Flow Controller) 
                Tubi in HDPE con attacco rapido 
                Tubi in Tigon 
                Porta-filtro 
                Filtri in fibra di vetro da 47 mm 
                Pinzette in teflon 
                Trappole di campionamento 
                Tubi Teflon 
                Guanti antistatici 
                Nastro di Teflon 
                Etichette campioni 
                Contenitori da trasporto 
              3.3 Analisi. 
                Rivelatore a fluorescenza atomica munito di mass flow
          controller per il gas (CVFAS) 
                Mass Flow Controller (necessario nel caso in  cui  il
          rivelatore CVFAS non ne sia provvisto) 
                Integratore 
                Argon Ultra-Puro 
                Resistenza Ni-Cr 
                Trasformatore variabile 
                Ventole di Raffreddamento 
                Trappole di Campionamento 
                Siringa Gas-Tight 
                Porta di iniezione 
                Bagno Termostatato 
                Mercurio metallico Tridistillato 
                Contenitore mercurio 
                Termometro ad Immersione certificato 
              4. Preparazione dei Campioni. 
              4.1 Procedura di lavaggio. 
              Tutto il materiale occorrente sia per il  campionamento
          che  per  l'analisi  (Tubi  in  teflon,  raccordi,   tappi,
          contenitori, ecc.), deve essere pulito scrupolosamente  per
          evitare tutte le  possibili  contaminazioni  indirette  dei
          campioni, secondo la seguente procedura: 
                Il materiale occorrente deve essere sottoposto ad  un
          primo lavaggio con acetone, poi ad un secondo lavaggio  con
          acqua calda ed infine con detergente specifico per  analisi
          in tracce  diluito.  Si  risciacqua  abbondantemente,  piu'
          volte, con acqua deionizzata. 
                Sotto una cappa chimica si predispone  una  bacinella
          in  polietilene  munita  di  coperchio  contenente  HCl  3M
          (preparato con HCl ultra puro e acqua Milli-Q)  immersa  in
          un bagno ad acqua  e  termostato  e  si  immerge  tutto  il
          materiale trattato in precedenza ad una temperatura  di  80
          °C per 6 ore. 
                Dopo  6  ore,  si  rimuove  la  bacinella  dal  bagno
          termostatico e si fa raffreddare a T ambiente. 
                In  una  seconda  bacinella   munita   di   coperchio
          contenente HNO3 0.56 M (preparato con  HNO3  ultra  puro  e
          acqua Milli-Q) viene trasferito tutto il materiale trattato
          in precedenza con la soluzione di HCl e si lascia il  tutto
          immerso per 72 ore a temperatura ambiente. Trascorse le  72
          ore, si risciacqua il materiale  con  acqua  Milli-Q  e  si
          asciuga usando aria ultra pura esente da mercurio [1]. 
                Tutto il materiale, pronto all'uso, viene riposto  in
          triplice busta di polietilene con chiusura a Zip. 
              [1]  L'Aria  in  bombole  di  grado  UPP,  deve  essere
          ulteriormente purificata per lo scopo inserendo nella linea
          di utilizzo un filtro a carbone attivo. 
    4.2 Preparazione delle Trappole d'oro e dei pre-Filtri. I granuli
    di oro o di quarzo  ricoperti  con  oro,  usati  nelle  trappole,
    vengono impaccati in  un  tubicino  di  quarzo  di  10-12  cm  di
    lunghezza avente all'interno due dentellature come illustrato  in
    Figura 1. 
 
                                  (Omissis). 
 
              Ogni trappola contiene approssimativamente  0.7  gr  di
          granuli di quarzo ricoperti d'oro o di  oro  mescolato  con
          granuli di quarzo e sono impaccati  usando  della  lana  di
          quarzo  posizionata  all'interno  delle   dentellature.   I
          granuli, la lana di quarzo ed  il  tubicino  devono  essere
          condizionati a 600 °C per un'ora prima della preparazione e
          tutto l'occorrente (tubicini, tappi e pinzette  di  teflon)
          deve essere  pulito  usando  la  procedura  precedentemente
          descritta. 
              Dopo la preparazione le trappole  vengono  identificate
          tramite  un  codice  per  poter  rintracciare  la  data  di
          preparazione, i bianchi e le risposte  analitiche  di  ogni
          singola trappola. 
              Le trappole dopo la preparazione  vengono  condizionate
          mediante campionamento ad un flusso di  circa  1  L/min  di
          aria esente da mercurio (aria zero)  per  due  ore.  L'aria
          zero viene ottenuta inserendo nella linea di campionamento,
          prima dell'ingresso dell'aria nella trappola, un  filtro  a
          carbone attivo. 
              Dopo il condizionamento la trappola si riscalda  a  500
          °C per 5 minuti facendo passare un flusso di  Argon  a  300
          cc/min al fine di eliminare tutte  le  eventuali  impurita'
          presenti all'interno della trappola.  Questa  procedura  di
          condizionamento e pulizia viene eseguita  due  volte  prima
          che la trappola venga successivamente testata. 
              Prima di testare la trappola e'  necessario  effettuare
          un bianco della stessa. 
              Il bianco della trappola viene eseguito su una trappola
          pulita e condizionata inserendo la  trappola  stessa  nella
          linea analitica  e  riscaldandola  a  500  °C  per  2  min.
          seguendo la procedura analitica di seguito descritta per  i
          campioni. 
              La  trappola  viene  testata  inserendo  una   trappola
          condizionata e pulita,  di  cui  sia  noto  il  valore  del
          bianco, nella linea analitica (Figura 2),  al  posto  della
          trappola campione.  Dopo  aver  collegato  la  trappola  si
          lascia passare nella  linea  Argon  UPP  ad  un  flusso  30
          cc/min. per 2-3 min. in modo da pulire la  linea  dall'aria
          ambiente. La pulizia della trappola  campione  si  effettua
          attivando la resistenza R1  (Figura  2)  e  riscaldando  la
          trappola per 2 min a 500 °C; a questo punto  si  attiva  il
          raffreddamento della trappola  mediante  la  ventola  V1  e
          contemporaneamente si avvia  il  riscaldamento  (R2)  della
          trappola analitica per 2 min a 500 °C. Si  attiva,  infine,
          la  ventola  V2  per  il  raffreddamento   della   trappola
          analitica. 
              A questo punto  mediante  la  siringa  si  preleva  una
          quantita' nota di Hg dalla sorgente di vapore  di  mercurio
          (Figura 3) e si inietta nella porta di iniezione. 
              Si esegue, quindi, prima il desorbimento della trappola
          campione ed infine  quello  della  trappola  analitica.  Il
          risultato ottenuto confrontato con uno  standard  non  deve
          discostare dallo stesso piu' del 5%.  Le  trappole  testate
          con la procedura sopra descritta vengono tappate  alle  due
          estremita' e conservate in sacchetti di polietilene per  un
          massimo  di  7  giorni.  Se  non  utilizzate  per   periodi
          superiori a 7 giorni e' necessario effettuare un  ulteriore
          bianco   delle   trappole   per    controllare    eventuali
          contaminazioni delle stesse prima del loro utilizzo. 
              I bianchi delle  trappole  campione  devono  avere  una
          quantita' di mercurio inferiore ai 15 pg. 
              5. Campionamento. 
              Il sito di campionamento  deve  essere  selezionato  in
          modo  da  evitare   contaminazione   e   quindi   risultati
          non-rappresentativi. La presa di campionamento (inlet) deve
          essere posta ad una distanza maggiore di 1.5 m dal suolo  e
          da  altre  superfici  (i.e.,  muri,   ecc.)   per   evitare
          l'influenza di flussi locali. 
              Il sistema di campionamento e' costituito da: 
                un filtro in fibra di vetro (47 mm), 
                due trappole in serie, 
                una pompa di campionamento a basso flusso, 
                un mass flow controller. 
              Il filtro in fibra di vetro  serve  per  eliminare  dal
          flusso  di  aria  aspirato  attraverso   la   trappola   di
          campionamento,  la  frazione  grossolana  del   particolato
          atmosferico che puo' interferire con l'analisi. Solitamente
          tutto il mercurio totale  gassoso  viene  campionato  dalla
          prima trappola. Se sulla trappola successiva viene rilevato
          del mercurio, la trappola campione deve essere sostituita. 
              Il filtro in fibra di vetro prima di essere  utilizzato
          deve essere pre-condizionato in muffola a 500 C per  un'ora
          ed immediatamente riposto con  delle  pinzette  di  teflon,
          precedentemente lavate, in porta-filtri anche essi  puliti,
          ben sigillati con del teflon e conservati in tripla busta a
          chiusura ermetica a -40 °C. 
              6. Analisi. 
              Il mercurio in fase vapore  campionato  nelle  trappole
          viene desorbito termicamente a 500 °C secondo la  procedura
          precedentemente  descritta.  Il   mercurio   presente   nel
          campione d'aria desorbito dalla trappola viene  trasportato
          con un flusso di  Argon  ultra  puro  (5.0)  (carrier  gas)
          all'interno  della  cella  di  misura  del   rivelatore   a
          fluorescenza (CVAFS) ed  il  segnale  e'  acquisito  da  un
          integratore. 
              6.1 Analisi ed Acquisizione dei Dati. 
              Il  rivelatore  a  fluorescenza  atomica  (CVAFS)   per
          l'analisi  del  mercurio  in  fase   vapore   puo'   essere
          utilizzato in un normale laboratorio poiche'  i  rischi  di
          contaminazione dei campioni sono minimi. 
              Durante il normale  funzionamento  dello  strumento  il
          flusso di Argon 5.0 (Carrier  Gas)  viene  mantenuto  a  35
          cc/min da un Mass  Flow  Controller  (MFC)  a  monte  dello
          strumento   per   una   maggiore    caratterizzazione    ed
          individuazione del picco durante l'analisi. 
              La pressione della bombola di Argon viene regolata a 50
          PSI e, all'uscita di quest'ultima, viene posta una trappola
          filtro prima dell'ingresso nella linea analitica al fine di
          evitare contaminazioni di mercurio derivanti dalla  bombola
          stessa. 
              L'analisi della trappola campione prevede l'inserimento
          della stessa nella linea analitica. Tramite piccoli tubi di
          innesto in Viton la trappola  campione  viene  collegata  a
          tubi di teflon di 1/4» che a loro volta collegano le  varie
          parti del  sistema  analitico,  trappola  filtro,  trappola
          campione, trappola analitica e rivelatore (Figura 2). 
              In particolare, la  trappola  campione  viene  inserita
          all'interno della resistenza  che  copre  completamente  la
          sezione  della  trappola  contenente   l'impacco   (granuli
          d'oro/quarzo). Un  flusso  di  Argon  viene  fatto  passare
          all'interno di tutta la linea per 2 min. in modo da  pulire
          la  linea  stessa  dall'aria  ambiente   filtrata   durante
          l'inserimento della trappola e  per  eliminare  l'eventuale
          umidita' dalla trappola stessa. 
              Nella linea  analitica,  il  mercurio  e'  termicamente
          desorbito  dalla  trappola   campione   e   successivamente
          amalgamato nella trappola analitica a temperatura ambiente. 
          Il  desorbimento  avviene  tramite  l'attivazione  di   una
          resistenza in Nichel-Cromo avvolta  intorno  alla  trappola
          nel segmento in cui si trova  l'impacco  dei  granuli.  Due
          ventole provvedono successivamente al raffreddamento  delle
          trappole (trappola campione e trappola analitica). 
              In particolare, ad un Time-Controller vengono collegate
          le resistenze e le ventole in modo da poter  impostare  dei
          tempi di attivazione/disattivazione e le temperature  delle
          resistenze (Figura 2). Come prima operazione si riscalda la
          resistenza della trappola campione (R1) per 2 min.,  quindi
          si procede al  suo  raffreddamento  mediante  l'attivazione
          della  ventola  (V1)  e  contemporaneamente  si  attiva  il
          riscaldamento della  resistenza  della  trappola  analitica
          (R2),  quindi   l'integratore   collegato   al   rivelatore
          acquisisce il segnale. 
              Durante il riscaldamento  il  flusso  del  gas  carrier
          trasporta  il  campione  nella  cella  del   rivelatore   a
          fluorescenza, dove l'integratore fornisce l'area del  picco
          corrispondente alla concentrazione  di  atomi  di  mercurio
          presenti  nel  campione.  Alla  fine  del  desorbimento  si
          raffredda la trappola analitica (R2) attivando  la  ventola
          (V2) per 2,5 minuti. 
              L'analizzatore (CVAFS) deve essere settato in  modo  da
          dare una risposta di 1000 mV per 1 ng di standard mentre la
          linea di base viene impostata a 5 mV. 
              (Omissis). 
              6.2 Curva di Calibrazione e controlli Standard. 
              La Curva di  Calibrazione  viene  costruita  iniettando
          nella linea analitica differenti volumi di mercurio gassoso
          prelevati da una  sorgente  di  mercurio  termostatata.  Le
          quantita' di mercurio prelevate sono fortemente  dipendenti
          dalla temperatura del mercurio stesso usato come  standard.
          Questa relazione e' descritta dalla legge dei  Gas  Ideali.
          La quantita' di mercurio iniettato deve essere compresa nel
          range dei campioni che si sottoporranno ad  analisi.  Nella
          Tabella 1 sono indicate le concentrazioni di mercurio  alle
          rispettive temperature di prelievo. 
              Tabella 1 - Concentrazione di mercurio in funzione 
          della temperatura 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              Gli Standard per ogni iniezione vengono prelevati dallo
          spazio di testa di un contenitore di 150 ml contenente  2-3
          ml di mercurio metallico e  mantenuto  al  di  sotto  della
          temperatura ambiente di 4-5  ³C  tramite  il  ricircolo  di
          acqua di raffreddamento in un  bagno  termostatato  (Figura
          3). La temperatura del contenitore va tenuta  al  di  sotto
          della temperatura ambiente altrimenti durante  il  prelievo
          il mercurio gassoso condensera' all'interno della siringa. 
 
                                  (Omissis). 
 
              Nel   contenitore   contenente   il   mercurio    viene
          periodicamente fatto  circolare  un  flusso  di  Azoto  per
          ripulire l'ambiente interno dall'ossigeno  che  andrebbe  a
          ossidare la superficie del mercurio  presente  all'interno.
          Il mercurio gassoso deve essere prelevato con  una  siringa
          graduata GASTIGHT ed iniettato nella linea  analitica  come
          un normale campione da analizzare. 
              All'inizio di ogni serie di  analisi  la  siringa  deve
          essere condizionata per  almeno  15  min.  lasciando  tutto
          l'ago inserito nel setto del  calibratore  e  spingendo  lo
          stantuffo 2 o 3 volte  su  e  giu'  per  poi  lasciarlo  in
          posizione di massimo carico per 15 minuti. Nel frattempo si
          inserisce la porta di iniezione  nella  linea  analitica  a
          monte della trappola di campionamento pulita.  Trascorsi  i
          quindici minuti la siringa e' pronta per l'uso. 
              La Curva di Calibrazione  viene  costruita  con  cinque
          punti partendo da un punto a 0 mL di standard iniettato. Il
          punto a 0 uL rappresenta la quantita' di mercurio  presente
          nell'ago e nella porta di iniezione, ed il valore  dovrebbe
          essere compreso tra 1-6 pg. Se il  punto  a  0  uL  da'  un
          valore piu' alto di 10 pg verificare il setto  della  porta
          di iniezione  e  se  necessario  sostituirlo.  Dopo  trenta
          iniezioni tra standard e  controlli  vari  il  setto  della
          porta di iniezione deve essere sostituito. Dopo l'iniezione
          si  riporta  la  siringa  nel  Calibratore,  si  porta   lo
          stantuffo su e giu'  per  tre  volte  e  lo  si  lascia  in
          posizione  di  massimo  carico  pronto  per   la   prossima
          iniezione. Dopo che la trappola campione e' stata  caricata
          con la quantita' di mercurio precedentemente iniettata,  si
          esegue il desorbimento termico  e  il  mercurio  rilasciato
          viene intrappolato sulla trappola analitica. Si  esegue  la
          procedura descritta per l'analisi dei campioni annotando ad
          ogni iniezione sia i uL di Hg che la temperatura del  bagno
          termostatico. 
              Ogni punto  della  calibrazione  va  eseguito  per  tre
          volte.  Dopo  aver  calcolato  il  valore  medio  dell'area
          relativo ad ogni punto, si calcola la  regressione  lineare
          dei punti per stabilire l'r2. La pendenza della retta  deve
          essere tale che l'intercetta passi per lo zero degli assi e
          l'area dello standard a 0 uL di Hg viene sottratta all'area
          degli altri punti. 
              L'r2 deve essere \geq 0,999 ed ogni punto  della  curva
          non deve discostare piu' del 5% del suo  valore  reale.  Se
          non si soddisfano questi requisiti, i punti  errati  devono
          essere ripetuti e la regressione lineare ricalcolata. 
              Ogni  sei  campioni  devono  essere  effettuati   degli
          Standard di  controllo  posizionando  una  trappola  pulita
          nella linea analitica e  iniettando  uno  standard.  Se  il
          valore dello standard si discosta di oltre il 5% dal valore
          iniziale della curva  di  calibrazione,  significa  che  la
          sensibilita' dello strumento e' cambiata e quindi  si  deve
          ricalcolare la curva. 
              6.3 Calcolo della Concentrazione di mercurio nei 
          Campioni 
              La Concentrazione di mercurio presente  nelle  trappole
          campione viene misurata in ng/m3. 
              Si trasformano in concentrazione i  valori  delle  aree
          dei campioni analizzati mediante  l'equazione  della  retta
          ottenuta dalla curva di calibrazione, si sottrae il  valore
          del bianco relativo alla trappola ottenuto  come  descritto
          nella procedura di preparazione delle trappole ed infine la
          concentrazione si ottiene dal rapporto  con  il  volume  di
          aria campionata espresso in m3. 
              7. Risoluzione dei Problemi 
              Uno dei  problemi  piu'  ricorrenti  e'  quello  di  un
          cattivo funzionamento delle trappole che, come accennato in
          precedenza, devono essere identificate. Ogni campione  deve
          essere associato alla o alle singole trappole  in  modo  da
          tracciare un'analisi dell'efficienza di campionamento delle
          stesse. Il contatto delle trappole con fumi organici  o  il
          surriscaldamento    delle    stesse    possono     renderle
          inutilizzabili. 
              Altra fonte di  interferenza  puo'  esser  dovuto  alla
          presenza di acqua nel contenitore del calibratore;  in  tal
          caso e' necessario versarne il contenuto, lavare  bene  con
          HNO3 0.56 M e lasciar asciugare. Successivamente si riempie
          nuovamente il contenitore con 2-3 ml di mercurio  metallico
          e si lascia passare all'interno un flusso di  azoto  per  5
          min. Si ripone a questo  punto  il  contenitore  nel  bagno
          termostatato e si lascia stabilizzare per almeno tre ore. 
              Se durante l'analisi degli standard si osservano  basse
          concentrazione rispetto a quelle attese, e'  possibile  che
          vi sia una perdita nella linea analitica o di  sensibilita'
          del rivelatore oppure nella porta di iniezione. 
              Se durante l'analisi si osservano picchi molto larghi o
          non se ne rilevano affatto, il problema  potrebbe  derivare
          da   una   possibile   perdita   nella   linea   analitica.
          L'allargamento dei picchi puo'  anch'essere  dovuto  ad  un
          basso  flusso  di  gas  carrier  oppure  ad  un  inadeguato
          riscaldamento   delle   trappole.   In   questi   casi   e'
          consigliabile: 
              controllare tutta la linea analitica. 
              controllare il flusso del gas carrier. 
              controllare  la  temperatura  di   desorbimento   delle
          trappole. 
              Se si osserva un  picco  largo  subito  dopo  il  picco
          analitico il problema potrebbe derivare da un danno chimico
          o termico subito dalla trappola analitica da cui deriva  un
          rilascio di atomi d'oro che migrano fino al rivelatore.  In
          questi  casi  e'  consigliabile  sostituire   la   trappola
          analitica. 
              Se la linea di base risulta non  stabile  e'  possibile
          che la lampada UV si sia  esaurita.  Dopo  la  sostituzione
          della stessa lo strumento si deve stabilizzare  per  almeno
          24 ore fin quando  la  lampada  non  va  a  regime.  Se  il
          problema  persiste,   la   causa   potrebbe   derivare   da
          fluttuazioni di corrente  o  variazioni  della  temperatura
          interna della lampada. 
              La  temperatura  ambiente  della  stanza   dove   viene
          utilizzato il rivelatore  a  fluorescenza  atomica  (CVAFS)
          deve essere mantenuta  tra  i  20-22  ³C.  Per  temperature
          superiori ai 26 ³C, potrebbe verificarsi un incremento  del
          rumore di fondo. 
              8. Obiettivi di Qualita' 
              Tutti gli operatori devono essere istruiti per  seguire
          le   procedure   che   minimizzino   tutte   le   possibili
          contaminazioni dei campioni. 
              Il duplice campionamento e' vivamente  consigliato  per
          poter quantificare la precisione del metodo. 
              Il campionamento che prevede l'utilizzo di due trappole
          in serie e' consigliato al fine di valutare l'efficienza di
          campionamento. 
              Minimo il 25% dei  campioni  deve  essere  composto  da
          bianchi di campo ed analitici. 
              Periodicamente si deve procedere alla manutenzione  del
          rivelatore a fluorescenza atomica (CVAFS),  includendo,  se
          necessario, sostituzione della lampada  UV,  pulizia  della
          cella e dei tubi in teflon della linea analitica. 
              9. Bibliografia 
              Pirrone, N. (Chair of the EU  Working  Group),  Ahrens,
          R., Barregård, L., Boffetta,  P.,  Borowiak,  A.,  Ehrlich,
          H.C., Fernandez, R., Grandjean, P., Hansen,  J.C.,  Horvat,
          M., Munthe, J., Pacyna, J.M., Petersen,  G.,  Steinnes,  E.
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              Pirrone,  N.  and  Wiehmann-Fiebig,  M.   (2003)   Some
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          Vol. 37, S-1, 3-8. 
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          Environmental  Science  and  Technology,  Vol.   39   (23),
          9156-9165. 
              Pirrone, N. and Mahaffey, K. (2005) Dynamics of Mercury
          Pollution on Regional and Global  Scales,  Springer  Verlag
          Publishers, Norwell, MA, USA, pp. 750.». 
              - Il testo dell'appendice II del decreto legislativo  3
          agosto 2007, n. 152, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Appendice II 
              Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi 
          della deposizione del mercurio 
              1. Campionamento delle Deposizioni atmosferiche. 
              1.1 Campionatori e materiali. 
              Il campionamento delle deposizioni atmosferiche per  la
          determinazione  del  mercurio  viene  effettuato   mediante
          l'utilizzo  di  particolari   campionatori.   I   materiali
          utilizzati  (imbuti  e  bottiglie  di  raccolta)   per   il
          campionamento  del  mercurio   devono   essere   di   vetro
          borosilicato, di Teflon o PFA. 
              I campionatori utilizzati possono essere di due tipi: 
                a) Campionatori tipo «wet only» che  campionano  solo
          quando un evento di deposizioni atmosferiche  «wet»  e'  in
          atto e sono quelli piu' comunemente usati  poiche'  evitano
          la deposizione di  particelle  in  assenza  di  deposizioni
          atmosferiche di tipo «wet». 
                b)  Campionatori  tipo  «bulk»  (wet  and  dry)  dove
          l'imbuto di raccolta rimane sempre aperto. 
              I campionatori devono essere in grado di  campionare  e
          conservare il campione durante tutte le stagioni e in tutte
          le condizioni climatiche. Pertanto devono essere  provvisti
          di un sistema di termoregolazione della temperatura in modo
          tale da riscaldare durante l'inverno per fondere la neve  e
          prevenire la formazione di  ghiaccio  nell'imbuto  e  nelle
          bottiglie, e raffreddare  durante  l'estate  per  prevenire
          l'evaporazione del campione. Per periodi  di  campionamento
          lunghi e' necessario favorire  la  diffusione  di  mercurio
          elementare (Hg0) dal campione di  deposizioni  atmosferiche
          raccolto, dal momento che il mercurio  elementare  potrebbe
          subire l'ossidazione a forme solubili  in  acqua  e  quindi
          contribuire all'aumento della  concentrazione  di  mercurio
          presente nel campione raccolto. Questo e' possibile  usando
          un tubo capillare  tra  l'imbuto  e  la  bottiglia.  Eanche
          necessario schermare il campione raccolto  nella  bottiglia
          dalla luce per evitare reazioni  fotochimiche  indotte  che
          alterino  la  concentrazione  di  mercurio   presente   nel
          campione di deposizioni atmosferiche. 
              1.2 Procedura di Campionamento 
              La procedura descritta di  seguito  e'  quella  seguita
          utilizzando il campionatore rappresentato in Figura 1.  Per
          altre tipologie di campionatori  puo'  essere  adottata  la
          stessa procedura. 
              (Omissis). 
              Tutto il materiale occorrente per il campionamento deve
          essere maneggiato con cura ed  attenzione  sia  durante  il
          trasporto  che  durante  la  fase  di   conservazione   dei
          campioni. Le  bottiglie  utilizzate  per  il  campionamento
          devono  sempre  essere  poste  in  doppia   busta,   chiuse
          ermeticamente e maneggiate solo  ed  esclusivamente  usando
          guanti sterili  da  laboratorio  per  evitare  problemi  di
          contaminazione  dei  campioni.  Prima  di   utilizzare   le
          bottiglie per il campionamento, addizionare  HCl  ultrapuro
          0.5% v/v nel caso si prevede un campionamento  mensile.  In
          alternativa, per periodi di  campionamento  inferiori  a  2
          settimane, si addiziona al campione raccolto HCl  ultrapuro
          1% v/v. 
              Per controllare ulteriori  problemi  di  contaminazione
          (i.e.,   insetti,   materiale    organico)    durante    il
          campionamento si raccomanda l'utilizzo in parallelo di  due
          o tre  campionatori.  In  tal  modo,  infatti,  i  campioni
          contaminati possono  essere  facilmente  individuati  e  di
          conseguenza i risultati analitici eliminati. 
              1.3 Conservazione del campione 
              I Campioni delle  deposizioni  atmosferiche  contengono
          basse quantita'  di  elementi  in  tracce  e  quindi  vanno
          manipolati con estrema cura per evitare contaminazioni  dei
          campioni stessi. I campioni prelevati  vanno  stabilizzati,
          subito dopo il prelievo, con l'aggiunta di HCl ultrapuro 1%
          v/v, successivamente sigillati in sacchetti di  polietilene
          e conservati in frigorifero a +4 ³C. L'analisi puo'  essere
          effettuata al massimo entro sei mesi. 
              1.4 Procedura di lavaggio 
              Tutto il materiale occorrente sia per il  campionamento
          che  per  l'analisi  (tubi  in  teflon,  raccordi,   tappi,
          contenitori, ecc.) deve essere pulito in  modo  da  evitare
          tutte le possibili  contaminazioni  indirette,  secondo  la
          seguente procedura: 
              Il materiale occorrente va prima  di  tutto  sciacquato
          con acetone, poi con acqua calda ed infine  con  detergente
          diluito specifico per l'analisi in  tracce.  Si  risciacqua
          abbondantemente, piu' volte, con acqua deionizzata. 
              Sotto cappa si predispone una bacinella in  polietilene
          munita di coperchio contenente HCl 3M  (preparato  con  HCl
          ultra puro e acqua Milli-Q) immersa in un bagno ad acqua  e
          termostato e si immerge  tutto  il  materiale  trattato  in
          precedenza ad una temperatura di 80 °C per 6 ore. 
              Dopo  6  ore,  si  rimuove  la  bacinella   dal   bagno
          termostatico e si fa raffreddare a temperatura ambiente. 
              In una seconda bacinella munita di coperchio contenente
          HNO3 0.56 M (preparato con HNO3 ultra puro e acqua Milli-Q)
          viene trasferito tutto il materiale trattato in  precedenza
          con la soluzione di Acido Cloridrico e si lascia  il  tutto
          immerso per 72 ore a temperatura ambiente. Trascorse le  72
          ore si risciacqua il tutto con acqua Milli-Q e  si  asciuga
          usando Aria ultra pura esente da mercurio [1]. 
              [1]  L'Aria  in  bombole  di  grado  UPP,  deve  essere
          ulteriormente purificata per lo scopo inserendo nella linea
          di utilizzo un filtro a carbone attivo. 
              Tutto il materiale, pronto all'uso,  viene  riposto  in
          triplice busta di polietilene con chiusura a Zip. 
              1.5 Controllo di qualita'. 
              Tutti gli operatori devono essere istruiti al  fine  di
          seguire  esattamente  le  procedure   che   eliminano   e/o
          minimizzano tutte le possibili contaminazioni dei campioni. 
              Il duplice campionamento e' vivamente  consigliato  per
          poter quantificare la precisione del metodo. 
              2. Principio del metodo. 
              Il   presente   metodo   viene   utilizzato   per    la
          determinazione  del  mercurio  totale   nelle   deposizioni
          atmosferiche. Il mercurio presente nelle sue  varie  forme,
          viene ossidato a mercurio divalente (Hg2+) per aggiunta  al
          campione di Bromo mono-Cloruro (BrCl). Dopo 12 ore il  BrCl
          viene neutralizzato con  una  soluzione  di  Idrossilammina
          Idroclururo (NH2OH*HCl). Tutto il mercurio divalente (Hg2+)
          viene ridotto a mercurio elementare (Hg0) per addizione  al
          campione di Stagno Cloruro (SnCl2). 
              Mediante la tecnica purge and trap con  Azoto  o  Argon
          5.0 i vapori di mercurio elementare vengono  preconcentrati
          (secondo il  principio  dell'amalgama  con  l'oro)  su  una
          trappola    contenente    quarzo    ricoperto    di    oro.
          Successivamente, per desorbimento  termico  della  trappola
          (campione), i vapori di mercurio vengono trasportati  nella
          linea analitica da un  flusso  di  Argon  (carrier  gas)  e
          amalgamati nuovamente su una seconda trappola  (analitica).
          Si  procede  successivamente  al  desorbimento  termico  di
          quest'ultima ed il mercurio trasportato dal  carrier  nella
          cella  di  misura  viene  rilevato  mediante   fluorescenza
          atomica                                               CVAFS
          (Cold-Vapor-Atomic-Fluorescence-Spectrometry). 
              L'Azoto o l'Argon utilizzato per il purge and trap  del
          campione  deve  essere  di  elevato  grado  di  purezza  ed
          eventuali  tracce  di  mercurio  presenti   devono   essere
          eliminate mediante una  trappola  d'oro  (Trappola  filtro)
          inserita  sulla  linea  del  gas  prima  dell'ingresso  nel
          gorgogliatore. 
              3. Campo di applicazione. 
              Questo metodo consente la determinazione  del  mercurio
          totale nelle deposizioni  atmosferiche  nell'intervallo  di
          concentrazione  0.04  -  100   ng/L.   Per   concentrazioni
          superiori a 100 ng/L e' possibile rientrare nell'intervallo
          indicato ricorrendo alla diluizione del campione. 
              4. Materiale e apparecchiature. 
              Rivelatore a fluorescenza atomica munito di  mass  flow
          controller per il gas (CVFAS). 
              Mass Flow Controller (necessario nel  caso  in  cui  il
          rivelatore CVFAS non ne sia provvisto). 
              Integratore  o  sistema  equivalente  di   acquisizione
          segnale dal CVFAS. 
              Cappa a Flusso Laminare di Classe 100. 
              Argon 5.0. 
              Azoto 5.0. 
              Bilancia analitica precisione 0.1 g. 
              Sistema   di   calibrazione   costituito   da:    bagno
          termostatico ad acqua, termometro,  ampolla  di  vetro  per
          mercurio metallico, siringa gas tight. 
              Flussimetro a sfera regolabile a 300-500 cc/min. 
              Flussimetro a sfera regolabile a 30-40 cc/min. 
              Gorgogliatori in vetro borosilicato. 
              Tubi in Teflon da 1/4"e 1/8". 
              Tubi in  Teflon  da  3/8"  per  la  preparazione  delle
          trappole di Soda Lime. 
    Raccordi per tubi in teflon con attacco da 3/8" a 1/4". Pompa  di
    campionamento a basso flusso. 
              Trappole in quarzo. 
              Quarzo ricoperto d'oro. 
              Trappola di Soda Lime. 
              Guanti Anti-Statici. 
              Pinzette Anti-Statiche. 
              Occhiali, Cuffie e Camici 
              Resistenze Ni-Cr. 
              Ventole di raffreddamento. 
              Contenitori in polietilene. 
              Bacinelle in teflon da 20 L con coperchio per procedura
          di lavaggio «acid clean». 
              Rubinetto in Teflon. 
              Gorgogliatore per purge and trap da 100 ml. 
              Bottiglie in Teflon da 50, 100, 250, 500, 1000 ml. 
              Termometro digitale con sonda di temperatura > 500 °C. 
              5. Reattivi. 
              Tutti i reattivi, l'acqua utilizzata  per  il  lavaggio
          della  vetreria  e  dei   materiali   utilizzati   per   la
          preparazione delle soluzioni devono essere ad elevato grado
          di purezza. 
              Tutti i reagenti devono  riportare:  numero  di  lotto,
          data e procedura di preparazione. 
              Un Bianco reagenti  deve  essere  effettuato  per  ogni
          reagente preparato. 
              5.1 Acido Cloridrico. 
              Viene impiegato Acido Cloridrico concentrato (d = 1.40)
          di grado ultrapuro. 
              5.2 Acido Nitrico. 
              Viene impiegato Acido Nitrico di grado ultrapuro. 
              5.3 Acetone. 
              Viene impiegato Acetone di grado ACS. 
              5.4 Acqua Milli-Q. 
              Acqua deionizzata con una conducibilita' di 18  M\Omega
          /cm, preparata  da  un  sistema  ad  Osmosi-Inversa.  Viene
          utilizzata per la preparazione di tutti i reagenti e per il
          risciacquo di tutta la vetreria e materiali utilizzati  per
          l'analisi e il campionamento. 
              5.5 IdrossilAmmina Cloridrato. 
              Si sciolgono 30 gr di NH2OH.HCl in  acqua  Milli-Q  per
          arrivare al volume finale di 100 ml in un matraccio. Questa
          Soluzione viene purificata tramite l'aggiunta di 0,5 ml  di
          SnCl2 e lasciata gorgogliare per 12 ore con  Azoto  (esente
          da mercurio). La soluzione preparata deve essere conservata
          in una bottiglia scura di  Teflon  in  frigorifero  per  un
          massimo di trenta  giorni,  allo  scadere  dei  quali  deve
          essere preparata nuovamente. 
              5.6 Bromo MonoCloruro. 
              10.8 gr di Potassio Bromuro (KBr) vengono sciolti in  1
          L di HCl Conc. di grado  ultrapuro  agitando  la  soluzione
          tramite un piccolo  magnete  rivestito  in  Teflon.  Quando
          tutto il  KBr  e'  disciolto  si  aggiungono  15.2  gr.  di
          Potassio Bromato (KBrO3) [2]. Questo  processo  porta  alla
          formazione di Bromo e  Cloro  gassosi,  pertanto  tutto  il
          trattamento  deve  essere  effettuato  rigorosamente  sotto
          cappa chimica. Dopo l'aggiunta del sale, la soluzione  deve
          raggiungere una colorazione giallo scuro. La  soluzione  di
          BrCl preparata deve esser conservata a temperatura ambiente
          sotto  cappa.  Tale   soluzione   deve   essere   preparata
          nuovamente ogni mese. Prima dell'addizione della  quantita'
          opportuna ai campioni da analizzare, deve essere effettuato
          un bianco della soluzione stessa come di seguito  riportato
          nella procedura «bianco dei reattivi». 
              [2] Per ridurre il contenuto di mercurio  nei  reagenti
          di partenza si consiglia di porre in muffola a 250  °C  per
          una notte il KBr e il KBrO3, quindi si lasciano raffreddare
          in essiccatore contenente gel di silice e  carbone  attivo.
          Quest'operazione e'  consigliata  ogni  qualvolta  si  deve
          preparare la soluzione di BrCl. 
              5.7 Cloruro Stannoso. 
              In un matraccio da 100 ml si  solubilizzano  20  gr  di
          SnCl2 con circa 70 ml di acqua Milli-Q; si aggiungono  alla
          soluzione 10 ml di HCl Conc. di grado ultrapuro e si  porta
          a volume con acqua Milli-Q. Per eliminare  dalla  soluzione
          eventuali tracce di mercurio si lascia passare  all'interno
          della stessa un flusso di  Azoto  (esente  da  mercurio)  a
          300-400 cc/min per una notte. La soluzione preparata  viene
          conservata in frigorifero a  +4  °C  in  una  bottiglia  di
          Teflon scura per un massimo di trenta giorni  allo  scadere
          dei quali la soluzione deve essere preparata nuovamente. 
              5.8 Soluzione Madre di mercurio. 
              La  soluzione  Madre  di  mercurio  e'  una   soluzione
          standard (1000 mg/l in HNO3). 
              5.9 Standard Secondario (100 ng Hg/ml). 
              Lo Standard Secondario si ottiene  trasferendo  100  mL
          della soluzione madre (1 mg/ml in HNO3) dentro un matraccio
          da 1 L cui si aggiungono 5 ml di BrCl  conc.,  si  porta  a
          volume con acqua  Milli-Q  e  si  agita  vigorosamente.  La
          soluzione e' stabile per piu' di un anno. 
              5.10 Standard di Lavoro (2ng Hg/ml). 
              Lo Standard di Lavoro viene preparato prelevando  2  µl
          di Standard Secondario  successivamente  trasferiti  in  un
          matraccio da 100 ml, con l'aggiunta  di  1  ml  di  BrCl  e
          portando a volume con acqua Milli-Q. Lo Standard di  Lavoro
          deve essere preparato ogni trenta giorni. 
              5.11 Lana di quarzo. 
              Viene utilizzata per  la  preparazione  delle  trappole
          campione, trappole analitiche e trappole soda  Lime.  Prima
          dell'uso viene riposta in muffola a 500 °C per due/tre  ore
          al fine di eliminare eventuali tracce di mercurio  presenti
          all'interno  della  stessa,  si   lascia   raffreddare   in
          essiccatore contenente gel di silice e carbone attivo e  si
          conserva in buste di polietilene con chiusura a zip. 
              5.12 Soda Lime (Calce Sodata). 
              La Trappola Soda Lime viene  utilizzata  per  adsorbire
          l'umidita' e gli alogeni nella fase di Purge and  Trap  del
          mercurio dal campione, poiche' la presenza di umidita'  e/o
          alogeni  riduce  l'efficienza  delle  trappole  e,  quindi,
          l'affidabilita' delle stesse. 
              La Trappola di Soda Lime puo' essere realizzata con  un
          tubo di teflon della lunghezza di  10  cm  e  del  diametro
          esterno di 3/8" con alle due  estremita'  due  raccordi  in
          teflon da 3/8" a 1/4". L'impaccamento della trappola  viene
          eseguito nel seguente modo: ad  una  delle  due  estremita'
          avvitare  il  raccordo  in  teflon,  inserire  dalla  parte
          opposta uno strato  di  circa  1  cm  di  lana  di  quarzo,
          riempire il tubo con la Soda  Lime  fino  a  circa  1.5  cm
          dall'estremita' del tubo, inserire uno strato  di  lana  di
          quarzo di circa 1 cm e  avvitare  il  secondo  raccordo  in
          teflon. Nelle due estremita' da 1/4"  inserire  e  avvitare
          due pezzi  di  tubo  in  Teflon  da  1/4"  della  lunghezza
          appropriata per il posizionamento nella linea del purge and
          trap dove viene condizionata come descritto  nella  sezione
          6.2. 
              5.13 Preparazione delle Trappole d'oro. 
              I granuli di oro o di quarzo ricoperti con  oro,  usati
          nelle trappole vengono impaccati in un tubicino  di  quarzo
          di  10-12  cm   di   lunghezza   avente   all'interno   due
          dentellature come illustrato in Figura 2. 
              (Omissis). 
              Ogni trappola contiene approssimativamente  0.7  gr  di
          granuli di quarzo ricoperti d'oro o di  oro  mescolato  con
          granuli di quarzo e sono impaccati  usando  della  lana  di
          quarzo  posizionata  all'interno  delle   dentellature.   I
          granuli, la lana di quarzo ed  il  tubicino  devono  essere
          condizionati a 600 °C per un'ora prima della preparazione e
          tutto l'occorrente (tubicini, tappi e pinzette  di  teflon)
          deve essere  pulito  usando  la  procedura  precedentemente
          descritta. 
              Dopo la preparazione le trappole  vengono  identificate
          tramite  un  codice  per  poter  rintracciare  la  data  di
          preparazione, i bianchi e le risposte  analitiche  di  ogni
          singola trappola. 
              Le trappole prima dell'uso devono  essere  condizionate
          mediante riscaldamento  a  500  °C  per  5  minuti  facendo
          passare un  flusso  di  Argon  a  300  cc/min  al  fine  di
          eliminare tutte le eventuali impurita' presenti all'interno
          della  trappola.  Questa  procedura  di  condizionamento  e
          pulizia viene eseguita due volte. 
              6. Analisi. 
              6.1. Analisi dei campioni 
              Ad un'aliquota di campione da  100  ml,  introdotta  in
          bottiglie di teflon da 125 ml, si addiziona l'1%  (v/v)  di
          BrCl, si chiude la bottiglia e si lascia  reagire  al  buio
          per almeno 24 ore agitando periodicamente. Nel caso in  cui
          i campioni presentino un  elevato  contenuto  di  materiale
          particellare la quantita' di BrCl che si aggiunge a 100  ml
          di campione deve essere del 5%. Allo scadere delle  24h  la
          soluzione deve avere una colorazione giallina dovuta ad  un
          eccesso di BrCl. Nel  caso  in  cui  la  soluzione  risulti
          incolore deve essere ripetuto il trattamento con il BrCl. 
              Nel gorgogliatore (Figura  3)  si  versano  100  ml  di
          campione trattato con il BrCl. Si aggiungono 250  µL  della
          soluzione di  Idrossilammina  cloridrato  o  una  quantita'
          maggiore rapportata alla  quantita'  di  BrCl  aggiunta  al
          campione, si chiude e si lascia  reagire  per  5  min.  per
          ridurre l'eccesso di BrCl nella soluzione.  Trascorsi  i  5
          min. la soluzione diventa incolore indicando che  tutto  il
          BrCl e' stato ridotto. 
              Si aggiungono alla soluzione cosi' trattata 500  µL  di
          Cloruro Stannoso, si inserisce nella linea  del  purge  and
          trap una trappola d'oro campione,  precedentemente  pulita,
          all'estremita' libera della Soda Lime Trap (Figura  3),  si
          apre il regolatore di gas  impostato  a  450  cc/min  e  la
          soluzione si lascia gorgogliare  per  7  min.  La  trappola
          campione  viene  successivamente   inserita   nella   linea
          analitica (Figura 4) assicurandosi che la parte  contenente
          il quarzo ricoperto di oro sia completamente avvolta  dalla
          resistenza. Si lascia passare un flusso di Argon per 2 min. 
          all'interno  della  linea  analitica  in  modo  da   pulire
          completamente  la  stessa   dall'aria   ambiente   filtrata
          all'interno  del  sistema   durante   l'inserimento   della
          trappola campione. 
              (Omissis). 
              Si  procede  quindi  al  desorbimento  della   trappola
          campione attivando il riscaldamento della  resistenza  (R1)
          per 2 min.; il mercurio desorbito viene trasportato dal gas
          carrier nella linea ed intrappolato sulla seconda  trappola
          del sistema (trappola  analitica).  Si  procede  quindi  al
          raffreddamento    della    trappola    campione    mediante
          l'attivazione  della  ventola  di  raffreddamento  (V1)   e
          contemporaneamente  si  attiva   il   riscaldamento   della
          resistenza (R2) per 2 min. all'interno della quale si trova
          la  trappola  analitica.  Il   mercurio   desorbito   viene
          trasportato per mezzo del gas Carrier (Argon),  regolato  a
          35 cc/min da un mass flow controller (MFC), nella cella  di
          misura del rivelatore a fluorescenza atomica. Alla fine dei
          due minuti si attiva la ventola (V2) per il  raffreddamento
          della trappola analitica. 
              Il segnale del rivelatore viene acquisito  mediante  un
          integratore  o  un  sistema  di   acquisizione   dati   per
          convertire il segnale in area usata successivamente  per  i
          calcoli. Il rivelatore a fluorescenza atomica (CVAFS)  deve
          essere settato in modo da dare una risposta di 1000 mV  per
          1 ng di standard di Hg,  mentre  la  linea  di  base  viene
          impostata a 5 mV. 
              (Omissis). 
              6.2 Condizionamento Trappola Soda lime  e  Pulizia  del
          Sistema. 
              Prima di analizzare la serie di campioni, e' necessario
          condizionare la Trappola di Soda Lime  e  pulire  la  linea
          riempiendo il gorgogliatore con 50  ml  di  acqua  Milli-Q,
          aggiungendo 1 ml di SnCl2 e lasciando gorgogliare per 15-20
          min. a 450 cc/min. Successivamente si effettua un bianco di
          sistema per accertare l'assenza di contaminazioni. 
              6.2.1 Bianco di Sistema. 
              Si collega una trappola pulita alla Trappola Soda  Lime
          e si aggiunge 1  ml  di  SnCl2  alla  soluzione  utilizzata
          precedentemente per  la  pulizia  del  sistema,  quindi  si
          lascia gorgogliare per 5 min. a 450 cc/min. 
              Successivamente si procede all'analisi  come  descritto
          precedentemente per i campioni. 
              6.2.2 Bianco Reagenti. 
              Prima di ogni serie di analisi deve  essere  effettuato
          un Bianco per testare i reagenti  impiegati  per  l'analisi
          dei campioni. Il Bianco viene  effettuato  su  un  campione
          precedentemente analizzato e quindi esente da mercurio. Per
          un'aliquota di 100 ml di campione, si utilizzano: 1  ml  di
          BrCl, 0.25 ml di NH2OH HCl e 0.5 ml di SnCl2. 
              Si inserisce una trappola pulita immediatamente dopo la
          Trappola Soda Lime e si lascia gorgogliare  per  7  min.  a
          450cc/min.  Successivamente  si  procede  all'analisi  come
          descritto precedentemente per i campioni. 
              Il  risultato  ottenuto  servira'  per  determinare  il
          limite di rilevabilita' del metodo e per il  calcolo  della
          concentrazione del campione. 
              6.3 Curva di Calibrazione e Standard di Controllo. 
              La curva di calibrazione deve essere  effettuata  prima
          di ogni serie di analisi, con un minimo di quattro punti. 
              Per ogni standard si inserisce  una  trappola  campione
          pulita immediatamente  dopo  la  Trappola  Soda  Lime.  Nel
          gorgogliatore  contenente  100  ml  di  acqua  Milli-Q,  si
          addiziona l'aliquota di standard di lavoro e 1 ml di  SnCl2
          e si lascia gorgogliare per 7 min. a 450 cc/min. Alla  fine
          del processo si analizza la trappola campione  seguendo  la
          procedura descritta per il campione. 
              Gli Standard di controllo devono essere analizzati ogni
          sei campioni, nella maniera precedentemente descritta. 
              6.3.1 Calcolo della Concentrazione di mercurio. 
              La Concentrazione di mercurio totale nelle  deposizioni
          atmosferiche viene espressa in ng/L. 
              La Concentrazione di mercurio viene calcolata  mediante
          la seguente formula: 
                Hg ng/L = (C - B)/V x 1000. 
              Dove: 
                C = Concentrazione in ng di Hg ricavata  dalla  curva
          di calibrazione; 
                B = Concentrazione in ng di Hg del  bianco  calcolato
          come segue: 
                  B =  Bianco  dei  reagenti  +  Bianco  del  sistema
          analitico; 
                  V = Volume dell'Aliquota Analitica. 
              7. Risoluzione dei Problemi. 
              Uno dei  problemi  piu'  ricorrenti  e'  quello  di  un
          cattivo funzionamento delle trappole che, come accennato in
          precedenza, devono essere identificate. Ogni campione  deve
          essere associato alla o alle singole trappole  in  modo  da
          tracciare un'analisi dell'andamento delle stesse nel  corso
          delle determinazioni. 
              Il contatto delle trappole con vapori di alogeni  o  il
          surriscaldamento    delle    stesse    possono     renderle
          inutilizzabili. 
              Pertanto  e'  consigliabile   controllare   spesso   la
          Trappola  Soda  Lime,  sostituirla  quando   necessario   e
          controllare che la temperatura di desorbimento non superi i
          550 °C. 
              Se durante l'analisi si osserva una risposta bassa  del
          rivelatore  e'  possibile  che  vi  sia   qualche   perdita
          all'interno  della  linea  analitica   o   in   quella   di
          gorgogliamento. Ispezionare le  trappole  campione  e  Soda
          Lime e tutti i raccordi. 
              Se durante l'analisi si osservano picchi molto larghi o
          non se ne rilevano affatto, il problema  potrebbe  derivare
          da   una   possibile   perdita   nella   linea   analitica.
          L'allargamento dei picchi puo'  anch'essere  dovuto  ad  un
          basso flusso di gas o condensa all'interno delle  trappole,
          oppure ad un inadeguato riscaldamento. In  questi  casi  e'
          consigliabile sostituire le trappole. 
              Se la linea di base risulta non  stabile  e'  possibile
          che la lampada UV sia esaurita. Dopo la sostituzione  della
          stessa lo strumento si deve stabilizzare per almeno 24  ore
          fin quando la lampada non  va  a  regime.  Se  il  problema
          persiste, la causa potrebbe  derivare  da  fluttuazioni  di
          corrente  o  variazioni  della  temperatura  interna  della
          lampada. 
              La  temperatura  ambiente  della  stanza   dove   viene
          utilizzato il rivelatore  a  fluorescenza  atomica  (CVAFS)
          deve essere mantenuta  tra  i  20-22  °C.  Per  temperature
          superiori ai 26 °C potrebbe verificarsi un  incremento  del
          rumore di fondo. 
              8. Bibliografia. 
              Horvat, M., Kotnik, J., Fajon, V., Logar, M., Zvonaric,
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              CEN/TC   264/WG   25:   Speciation    for    Validation
          Measurements of a Method for Determination  of  Mercury  in
          Ambient       Air       and        Deposition.        (URL:
          http://www.cs.iia.cnr.it/CEN/index.htm).».