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DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 116

Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-7-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/2013)
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-7-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  6 febbraio 2007, n. 13, recante delega al Governo
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 2006, ed in particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
  Vista   la   direttiva  2006/7/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del  15 febbraio  2006,  relativa  alla  gestione  della
qualita'  delle  acque  di  balneazione  e  che  abroga  la direttiva
76/160/CEE;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
470,  e  successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
76/160/CEE, relativa alla qualita' delle acque di balneazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  11 luglio  2007,  n.  94,  recante
attuazione  della  direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle
acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  recante
disposizioni  in  materia  ambientale, che prevede, tra l'altro, agli
articoli  76  e  77,  il  raggiungimento  di  obiettivi  di  qualita'
ambientale;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 20 marzo 2008;
  Acquisito il parere della competente Commissione parlamentare della
Camera dei deputati;
  Considerato   che   la  competente  Commissione  del  Senato  della
Repubblica non si e' espressa nei termini previsti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 maggio 2008;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze,  dell'ambiente  e del territorio e del mare e per i rapporti
con le regioni;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                  Finalita' e campo di applicazione

  1.  Il presente decreto e' finalizzato a proteggere la salute umana
dai rischi derivanti dalla scarsa qualita' delle acque di balneazione
anche  attraverso  la  protezione  ed  il miglioramento ambientale ed
integra   le  disposizioni  di  cui  alla  parte  terza  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
  2. Il presente decreto stabilisce disposizioni in materia di:
    a) monitoraggio  e  classificazione della qualita' delle acque di
balneazione;
    b) gestione della qualita' delle acque di balneazione;
    c) informazione  al  pubblico in merito alla qualita' delle acque
di balneazione.
  3.  Il  presente decreto si applica alle acque superficiali o parte
di   esse  nelle  quali  l'autorita'  competente  prevede  che  venga
praticata  la  balneazione  e non ha imposto un divieto permanente di
balneazione.
  4. Le norme del presente decreto non si applicano:
    a) alle piscine e alle terme;
    b) alle  acque  confinate  soggette  a trattamento o utilizzate a
fini terapeutici;
    c) alle  acque  confinate create artificialmente e separate dalle
acque superficiali e dalle acque sotterranee.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  legge 6 febbraio 2007, n. 13, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2007, n. 40, supplemento
          ordinario.
              - La  direttiva  2006/7/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio relativa alla gestione della qualita' delle acque
          di  balneazione  e  che  abroga  la direttiva 76/160/CEE e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 4 marzo 2006.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno
          1982,  n.  470,  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          26 luglio 1982, n. 203.
              - Il  decreto  legislativo  11 luglio  2007,  n. 94, e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2007, n.
          163.
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 76  e  77 del
          decreto  legislativo  del 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88:
              «Art.  76  (Disposizioni  generali). - 1. Al fine della
          tutela   e  del  risanamento  delle  acque  superficiali  e
          sotterranee,  la parte terza del presente decreto individua
          gli  obiettivi  minimi  di  qualita' ambientale per i corpi
          idrici  significativi  e  gli  obiettivi  di  qualita'  per
          specifica  destinazione  per i corpi idrici di cui all'art.
          78, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.
              2.  L'obiettivo  di  qualita' ambientale e' definito in
          funzione  della  capacita'  dei corpi idrici di mantenere i
          processi   naturali  di  autodepurazione  e  di  supportare
          comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate.
              3.  L'obiettivo  di qualita' per specifica destinazione
          individua   lo   stato  dei  corpi  idrici  idoneo  ad  una
          particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei
          pesci e dei molluschi.
              4. In attuazione della parte terza del presente decreto
          sono  adottate,  mediante il Piano di tutela delle acque di
          cui  all'art.  121,  misure atte a conseguire gli obiettivi
          seguenti entro il 22 dicembre 2015:
                a) sia  mantenuto  o  raggiunto  per  i  corpi idrici
          significativi  superficiali  e  sotterranei  l'obiettivo di
          qualita' ambientale corrispondente allo stato di «buono»;
                b) sia  mantenuto,  ove  gia'  esistente, lo stato di
          qualita' ambientale «elevato» come definito nell'allegato 1
          alla parte terza del presente decreto;
                c) siano  mantenuti  o raggiunti altresi' per i corpi
          idrici  a  specifica  destinazione  di  cui all'art. 79 gli
          obiettivi  di  qualita'  per  specifica destinazione di cui
          all'allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi
          i   termini   di   adempimento   previsti  dalla  normativa
          previgente.
              5.   Qualora   per  un  corpo  idrico  siano  designati
          obiettivi   di   qualita'   ambientale   e   per  specifica
          destinazione  che prevedono per gli stessi parametri valori
          limite   diversi,  devono  essere  rispettati  quelli  piu'
          cautelativi  quando  essi  si  riferiscono al conseguimento
          dell'obiettivo   di   qualita'   ambientale;  l'obbligo  di
          rispetto  di  tali  valori  limite  decorre dal 22 dicembre
          2015.
              6.  Il  Piano di tutela provvede al coordinamento degli
          obiettivi di qualita' ambientale con i diversi obiettivi di
          qualita' per specifica destinazione.
              7.  Le  regioni  possono definire obiettivi di qualita'
          ambientale  piu'  elevati,  nonche'  individuare  ulteriori
          destinazioni  dei  corpi  idrici  e  relativi  obiettivi di
          qualita'.».
              «Art. 77 (Individuazione e perseguimento dell'obiettivo
          di  qualita' ambientale). - 1. Entro dodici mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  parte  terza  del  presente
          decreto, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei risultati
          del   primo   rilevamento   effettuato   ai   sensi   degli
          articoli 118   e   120,  le  regioni  che  non  vi  abbiano
          provveduto    identificano   per   ciascun   corpo   idrico
          significativo,  o  parte  di  esso,  la  classe di qualita'
          corrispondente  ad  una  di quelle indicate nell'allegato 1
          alla parte terza del presente decreto.
              2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1,
          le  regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al
          raggiungimento   o   al  mantenimento  degli  obiettivi  di
          qualita' ambientale di cui all'art. 76, comma 4, lettere a)
          e b),  tenendo  conto  del  carico massimo ammissibile, ove
          fissato  sulla  base  delle  indicazioni delle autorita' di
          bacino, e assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici
          l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
              3.  Al  fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il
          raggiungimento   dell'obiettivo   di   qualita'  ambientale
          corrispondente  allo stato di «buono», entro il 31 dicembre
          2008  ogni  corpo idrico superficiale classificato o tratto
          di  esso  deve conseguire almeno i requisiti dello stato di
          «sufficiente»  di  cui  all'allegato 1 alla parte terza del
          presente decreto.
              4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere
          conformi agli obiettivi e agli standard di qualita' fissati
          nell'allegato  1  alla  parte  terza  del presente decreto,
          secondo  le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa
          disposizione della normativa di settore a norma della quale
          le singole aree sono state istituite.
              5.  La  designazione  di  un corpo idrico artificiale o
          fortemente   modificato  e  la  relativa  motivazione  sono
          esplicitamente  menzionate  nei  piani  di  bacino  e  sono
          riesaminate  ogni  sei anni. Le regioni possono definire un
          corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:
                a) le       modifiche      delle      caratteristiche
          idromorfologiche    di    tale    corpo,    necessarie   al
          raggiungimento   di   un  buono  stato  ecologico,  abbiano
          conseguenze negative rilevanti:
                  1) sull'ambiente in senso ampio;
                  2)  sulla  navigazione,  comprese le infrastrutture
          portuali, o sul diporto;
                  3)   sulle   attivita'  per  le  quali  l'acqua  e'
          accumulata,  quali  la  fornitura  di  acqua  potabile,  la
          produzione di energia o l'irrigazione;
                  4)  sulla  regolazione  delle  acque, la protezione
          dalle inondazioni o il drenaggio agricolo;
                  5) su altre attivita' sostenibili di sviluppo umano
          ugualmente importanti;
                b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche
          artificiali  o modificate del corpo idrico non possono, per
          motivi   di  fattibilita'  tecnica  o  a  causa  dei  costi
          sproporzionati,   essere  raggiunti  con  altri  mezzi  che
          rappresentino  un'opzione  significativamente  migliore sul
          piano ambientale.
              6.   Le  regioni  possono  motivatamente  prorogare  il
          termine   del   23 dicembre   2015   per  poter  conseguire
          gradualmente  gli obiettivi dei corpi idrici purche' non si
          verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi
          idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:
                a) i  miglioramenti  necessari  per il raggiungimento
          del  buono  stato di qualita' ambientale non possono essere
          raggiunti  entro  i  termini  stabiliti  almeno per uno dei
          seguenti motivi:
                  1)  i  miglioramenti  dello  stato dei corpi idrici
          possono  essere  conseguiti per motivi tecnici solo in fasi
          successive al 23 dicembre 2015;
                  2)  il  completamento  dei  miglioramenti  entro  i
          termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso;
                  3)   le   condizioni  naturali  non  consentono  il
          miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti;
                b) la  proroga  dei termini e le relative motivazioni
          sono   espressamente   indicate   nei  piani  di  cui  agli
          articoli 117 e 121;
                c) le   proroghe  non  possono  superare  il  periodo
          corrispondente  a  due ulteriori aggiornamenti dei piani di
          cui  alla  lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le
          condizioni   naturali  non  consentano  di  conseguire  gli
          obiettivi entro detto periodo;
                d) l'elenco  delle misure, la necessita' delle stesse
          per il miglioramento progressivo entro il termine previsto,
          la  giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo
          nella   attuazione   delle   misure,  nonche'  il  relativo
          calendario   di   attuazione  delle  misure  devono  essere
          riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni
          devono essere aggiornate nel riesame dei piani.
              7.   Le  regioni,  per  alcuni  corpi  idrici,  possono
          stabilire  di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi
          rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle
          ripercussioni  dell'impatto  antropico  rilevato  ai  sensi
          dell'art.  118  o  delle  loro condizioni naturali, non sia
          possibile    o   sia   esageratamente   oneroso   il   loro
          raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti
          condizioni:
                a) la  situazione  ambientale  e  socioeconomica  non
          consente  di  prevedere  altre  opzioni  significativamente
          migliori sul piano ambientale ed economico;
                b) la garanzia che:
                  1)  per  le  acque superficiali venga conseguito il
          migliore  stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto
          degli  impatti  che  non  potevano  ragionevolmente  essere
          evitati    per    la    natura   dell'attivita'   umana   o
          dell'inquinamento;
                  2)   per   le  acque  sotterranee  siano  apportate
          modifiche  minime  al  loro stato di qualita', tenuto conto
          degli  impatti  che  non  potevano  ragionevolmente  essere
          evitati    per    la    natura   dell'attivita'   umana   o
          dell'inquinamento;
                c) per  lo  stato  del  corpo idrico non si verifichi
          alcun ulteriore deterioramento;
                d) gli   obiettivi  ambientali  meno  rigorosi  e  le
          relative  motivazioni  figurano  espressamente nel piano di
          gestione  del  bacino  idrografico e del piano di tutela di
          cui  agli  articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti
          ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti piani.
              8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la
          definizione   di  obiettivi  meno  rigorosi  e'  consentita
          purche'  essi  non  comportino  l'ulteriore  deterioramento
          dello  stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui
          alla  lettera b)  del  medesimo  comma 7,  purche'  non sia
          pregiudicato  il  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati
          dalla  parte  terza  del  presente  decreto  in altri corpi
          idrici compresi nello stesso bacino idrografico.
              9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i piani di tutela
          devono  comprendere  le  misure volte alla tutela del corpo
          idrico,   ivi   compresi   i  provvedimenti  integrativi  o
          restrittivi  della  disciplina  degli scarichi ovvero degli
          usi  delle  acque.  I  tempi  e  gli  obiettivi, nonche' le
          relative  misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni
          eventuale  modifica deve essere inserita come aggiornamento
          del piano.
              10.  Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo
          idrico  dovuto  a  circostanze naturali o di forza maggiore
          eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni
          violente  e  siccita' prolungate, o conseguente a incidenti
          ragionevolmente   imprevedibili,   non   da'  luogo  a  una
          violazione   delle   prescrizioni  della  parte  terza  del
          presente  decreto,  purche'  ricorrano  tutte  le  seguenti
          condizioni:
                a) che  siano  adottate  tutte  le  misure  volte  ad
          impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualita'
          dei  corpi  idrici  e  la compromissione del raggiungimento
          degli   obiettivi   di  cui  all'art.  76  ed  al  presente
          articolo in   altri   corpi  idrici  non  interessati  alla
          circostanza;
                b) che  il  piano  di tutela preveda espressamente le
          situazioni  in  cui  detti eventi possono essere dichiarati
          ragionevolmente    imprevedibili   o   eccezionali,   anche
          adottando gli indicatori appropriati;
                c) che siano previste ed adottate misure idonee a non
          compromettere il ripristino della qualita' del corpo idrico
          una volta conclusisi gli eventi in questione;
                d) che   gli   effetti  degli  eventi  eccezionali  o
          imprevedibili  siano sottoposti a un riesame annuale e, con
          riserva dei motivi di cui all'art. 76, comma 4, lettera a),
          venga  fatto  tutto il possibile per ripristinare nel corpo
          idrico,  non  appena cio' sia ragionevolmente fattibile, lo
          stato precedente tali eventi;
                e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle
          misure  adottate  o da adottare sia inserita nel successivo
          aggiornamento del piano di tutela.
              10-bis.  Le  regioni  non  violano  le disposizioni del
          presente decreto nei casi in cui:
                a) il  mancato  raggiungimento  del  buon stato delle
          acque  sotterranee,  del  buono stato ecologico delle acque
          superficiali   o,   ove  pertinente,  del  buon  potenziale
          ecologico    ovvero    l'incapacita'    di    impedire   il
          deterioramento  del corpo idrico superficiale e sotterraneo
          sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche
          di   un   corpo   idrico   superficiale  o  ad  alterazioni
          idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
                b) l'incapacita' di impedire il deterioramento da uno
          stato  elevato  ad  un  buono  stato  di  un  corpo  idrico
          superficiale  sia  dovuto  a nuove attivita' sostenibili di
          sviluppo umano purche' sussistano le seguenti condizioni:
                  1)  siano  state  avviate  le  misure possibili per
          mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
                  2)  siano  indicate  puntualmente ed illustrate nei
          piani  di  cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle
          modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti
          ogni sei anni;
                  3)   le   motivazioni   delle   modifiche  o  delle
          alterazioni  di  cui  alla  lettera b) siano di prioritario
          interesse  pubblico  ed  i  vantaggi  per  l'ambiente  e la
          societa',  risultanti  dal conseguimento degli obiettivi di
          cui  al  comma 1,  siano  inferiori  rispetto  ai  vantaggi
          derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute
          umana,  per  il mantenimento della sicurezza umana o per lo
          sviluppo sostenibile;
                  4)  per  motivi  di fattibilita' tecnica o di costi
          sproporzionati,  i  vantaggi  derivanti  dalle  modifiche o
          dalle  alterazioni  del  corpo  idrico  non  possano essere
          conseguiti  con  altri  mezzi  che  garantiscono  soluzioni
          ambientali migliori.».

          Nota all'art. 1 e 2
              - Per il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152,
          si vedano le note alle premesse.