stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 116

Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-7-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/2013)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-7-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  6 febbraio 2007, n. 13, recante delega al Governo
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 2006, ed in particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
  Vista   la   direttiva  2006/7/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del  15 febbraio  2006,  relativa  alla  gestione  della
qualita'  delle  acque  di  balneazione  e  che  abroga  la direttiva
76/160/CEE;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
470,  e  successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
76/160/CEE, relativa alla qualita' delle acque di balneazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  11 luglio  2007,  n.  94,  recante
attuazione  della  direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle
acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  recante
disposizioni  in  materia  ambientale, che prevede, tra l'altro, agli
articoli  76  e  77,  il  raggiungimento  di  obiettivi  di  qualita'
ambientale;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 20 marzo 2008;
  Acquisito il parere della competente Commissione parlamentare della
Camera dei deputati;
  Considerato   che   la  competente  Commissione  del  Senato  della
Repubblica non si e' espressa nei termini previsti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 maggio 2008;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze,  dell'ambiente  e del territorio e del mare e per i rapporti
con le regioni;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                  Finalita' e campo di applicazione

  1.  Il presente decreto e' finalizzato a proteggere la salute umana
dai rischi derivanti dalla scarsa qualita' delle acque di balneazione
anche  attraverso  la  protezione  ed  il miglioramento ambientale ed
integra   le  disposizioni  di  cui  alla  parte  terza  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
  2. Il presente decreto stabilisce disposizioni in materia di:
    a) monitoraggio  e  classificazione della qualita' delle acque di
balneazione;
    b) gestione della qualita' delle acque di balneazione;
    c) informazione  al  pubblico in merito alla qualita' delle acque
di balneazione.
  3.  Il  presente decreto si applica alle acque superficiali o parte
di   esse  nelle  quali  l'autorita'  competente  prevede  che  venga
praticata  la  balneazione  e non ha imposto un divieto permanente di
balneazione.
  4. Le norme del presente decreto non si applicano:
    a) alle piscine e alle terme;
    b) alle  acque  confinate  soggette  a trattamento o utilizzate a
fini terapeutici;
    c) alle  acque  confinate create artificialmente e separate dalle
acque superficiali e dalle acque sotterranee.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  6 febbraio 2007, n. 13, recante delega al Governo
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 2006, ed in particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
  Vista   la   direttiva  2006/7/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del  15 febbraio  2006,  relativa  alla  gestione  della
qualita'  delle  acque  di  balneazione  e  che  abroga  la direttiva
76/160/CEE;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
470,  e  successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
76/160/CEE, relativa alla qualita' delle acque di balneazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  11 luglio  2007,  n.  94,  recante
attuazione  della  direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle
acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  recante
disposizioni  in  materia  ambientale, che prevede, tra l'altro, agli
articoli  76  e  77,  il  raggiungimento  di  obiettivi  di  qualita'
ambientale;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 20 marzo 2008;
  Acquisito il parere della competente Commissione parlamentare della
Camera dei deputati;
  Considerato   che   la  competente  Commissione  del  Senato  della
Repubblica non si e' espressa nei termini previsti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 maggio 2008;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze,  dell'ambiente  e del territorio e del mare e per i rapporti
con le regioni;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                  Finalita' e campo di applicazione

  1.  Il presente decreto e' finalizzato a proteggere la salute umana
dai rischi derivanti dalla scarsa qualita' delle acque di balneazione
anche  attraverso  la  protezione  ed  il miglioramento ambientale ed
integra   le  disposizioni  di  cui  alla  parte  terza  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
  2. Il presente decreto stabilisce disposizioni in materia di:
    a) monitoraggio  e  classificazione della qualita' delle acque di
balneazione;
    b) gestione della qualita' delle acque di balneazione;
    c) informazione  al  pubblico in merito alla qualita' delle acque
di balneazione.
  3.  Il  presente decreto si applica alle acque superficiali o parte
di   esse  nelle  quali  l'autorita'  competente  prevede  che  venga
praticata  la  balneazione  e non ha imposto un divieto permanente di
balneazione.
  4. Le norme del presente decreto non si applicano:
    a) alle piscine e alle terme;
    b) alle  acque  confinate  soggette  a trattamento o utilizzate a
fini terapeutici;
    c) alle  acque  confinate create artificialmente e separate dalle
acque superficiali e dalle acque sotterranee.