stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 109

Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/7/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2008)
nascondi
vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 3-7-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  6 febbraio  2007, n. 13, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - Legge comunitaria 2006, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
  Vista   la  direttiva  2006/24/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  15 marzo  2006, riguardante la conservazione di dati
generati  o  trattati  nell'ambito  della  fornitura  di  servizi  di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche
di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n 196, e successive
modificazioni,  recante  Codice  in  materia  di  protezione dei dati
personali;
  Visto  il  decreto-legge  27 luglio  2005,  n. 144, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  31 luglio  2005, n. 155, recante misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
  Acquisito  il  parere della competente Commissione della Camera dei
deputati;
  Considerato   che   la  competente  Commissione  del  Senato  della
Repubblica non si e' espressa nel termine previsto;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2008;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
per  la  pubblica  amministrazione e l'innovazione, di concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, dello sviluppo economico, dell'interno e della difesa;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende:
    a) per  utente: qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza
un  servizio  di  comunicazione  elettronica accessibile al pubblico,
senza esservi necessariamente abbonata;
    b) per  dati  relativi  al  traffico: qualsiasi dato sottoposto a
trattamento  ai  fini  della trasmissione di una comunicazione su una
rete  di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione, ivi
compresi i dati necessari per identificare l'abbonato o l'utente;
    c) per  dati  relativi  all'ubicazione: ogni dato trattato in una
rete  di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica
dell'apparecchiatura   terminale   dell'utente   di  un  servizio  di
comunicazione  elettronica  accessibile  al  pubblico,  ivi  compresi
quelli relativi alla cella da cui una chiamata di telefonia mobile ha
origine o nella quale si conclude;
    d) per  traffico  telefonico: le chiamate telefoniche, incluse le
chiamate vocali, di messaggeria vocale, in conferenza e quelle basate
sulla  trasmissione dati, purche' fornite da un gestore di telefonia,
i  servizi  supplementari,  inclusi  l'inoltro  e il trasferimento di
chiamata,  la messaggeria e i servizi multimediali, inclusi i servizi
di   messaggeria   breve,   servizi   mediali   avanzati   e  servizi
multimediali;
    e) per  chiamata  senza  risposta: la connessione istituita da un
servizio   telefonico   accessibile   al  pubblico,  non  seguita  da
un'effettiva comunicazione, in quanto il destinatario non ha risposto
ovvero vi e' stato un intervento del gestore della rete;
    f) per   identificativo   dell'utente:   l'identificativo   unico
assegnato a una persona al momento dell'abbonamento o dell'iscrizione
presso un servizio di accesso internet o un servizio di comunicazione
internet;
    g) per   indirizzo   di  protocollo  internet  (IP)  univocamente
assegnato:    indirizzo    di    protocollo    (IP)    che   consente
l'identificazione   diretta   dell'abbonato  o  utente  che  effettua
comunicazioni sulla rete pubblica.
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano,  altresi',  le
ulteriori   definizioni,   non   ricomprese   nel  comma 1,  elencate
nell'articolo 4  del  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei
dati personali, di seguito denominato: «Codice».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni,     sulla    promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - L'art.  1 e l'allegato B della legge 6 febbraio 2007,
          n. 13,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio
          2007, n. 40, supplemento ordinario, cosi' recitano:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il  termine  di dodici mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A  e  B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia
          gia' scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data
          di  entrata  in vigore della presente legge, il termine per
          l'adozione  dei  decreti  legislativi  di  cui  al presente
          comma e' ridotto a sei mesi.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.   14  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche  europee  e  del  Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  comprese  nell'elenco di cui all'allegato A sono
          trasmessi,  dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
          dalla  legge,  alla  Camera  dei deputati e al Senato della
          Repubblica  affinche' su di essi sia espresso il parere dei
          competenti  organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza  del  parere. Qualora il termine per l'espressione
          del  parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i
          diversi  termini  previsti  dai  commi 4  e  9, scadano nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi 1  o 5 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione   delle  direttive  che  comportano  conseguenze
          finanziarie  sono  corredati dalla relazione tecnica di cui
          all'art.  11-ter,  comma  2,  della  legge  5 agosto  1978,
          n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
          anche  il  parere delle Commissioni parlamentari competenti
          per  i  profili  finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda
          conformarsi   alle  condizioni  formulate  con  riferimento
          all'esigenza  di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati    dei    necessari   elementi   integrativi   di
          informazione,  per  i  pareri  definitivi delle Commissioni
          competenti  per  i  profili  finanziari,  che devono essere
          espressi  entro  venti  giorni.  La  procedura  di  cui  al
          presente  comma si  applica in ogni caso per gli schemi dei
          decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle direttive:
          2005/32/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del
          6 luglio  2005;  2005/33/CE  del  Parlamento  europeo e del
          Consiglio,  del  6 luglio  2005;  2005/35/CE del Parlamento
          europeo  e  del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE
          del   Consiglio,   del   18 luglio   2005;  2005/56/CE  del
          Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 26 ottobre 2005;
          2005/61/CE   della   Commissione,  del  30 settembre  2005;
          2005/62/CE   della   Commissione,  del  30 settembre  2005;
          2005/65/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del
          26 ottobre  2005;  2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre
          2005;  2005/81/CE  della Commissione, del 28 novembre 2005;
          2005/85/CE  del Consiglio, del 1° dicembre 2005; 2005/94/CE
          del   Consiglio,   del  20 dicembre  2005;  2006/54/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi adottati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
              6.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore dei
          decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, adottati per il
          recepimento  di  direttive  per  le  quali  la  Commissione
          europea  si  sia  riservata  di  adottare  disposizioni  di
          attuazione,   il   Governo  e'  autorizzato,  qualora  tali
          disposizioni   siano   state   effettivamente  adottate,  a
          recepirle   nell'ordinamento   nazionale   con  regolamento
          emanato   ai  sensi  dell'art.  17,  comma 1,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo
          quanto   disposto   dagli   articoli 9  e  11  della  legge
          4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.
              7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione  e  dall'art. 16, comma 3 della
          legge  4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
          2005.
              8.  Il  Ministro  per le politiche europee, nel caso in
          cui  una  o  piu'  deleghe  di cui al comma 1 non risultino
          ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto
          dalla  direttiva  per  la  sua  attuazione,  trasmette alla
          Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica una
          relazione che da' conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          europee  ogni  sei  mesi  informa  altresi'  la  Camera dei
          deputati  e  il  Senato  della  Repubblica  sullo  stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome nelle materie di loro competenza.
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese negli elenchi di cui
          agli  allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
          con   eventuali  modificazioni  i  testi  alla  Camera  dei
          deputati  e  al  Senato  della  Repubblica.  Decorsi trenta
          giorni  dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati
          anche in mancanza di nuovo parere.».

                                                          «Allegato B
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)

              2005/32/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 luglio  2005,  relativa  all'istituzione di un quadro per
          l'elaborazione   di   specifiche   per   la   progettazione
          eco-compatibile   dei  prodotti  che  consumano  energia  e
          recante  modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e
          delle   direttive  96/57/CE  e  2000/55/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio.
              2005/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 luglio  2005,  che  modifica  la  direttiva 1999/32/CE in
          relazione  al  tenore  di  zolfo  dei  combustibili per uso
          marittimo.
              2005/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle
          navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
              2005/47/CE   del   Consiglio,   del   18 luglio   2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee  (CER)  e la Federazione europea dei lavoratori dei
          trasporti  (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni di
          lavoro  dei  lavoratori  mobili  che  effettuano servizi di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario.
              2005/56/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 ottobre  2005,  relativa  alle  fusioni transfrontaliere
          delle societa' di capitali.
              2005/61/CE  della  Commissione,  del 30 settembre 2005,
          che  applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema
          di  rintracciabilita' e la notifica di effetti indesiderati
          ed incidenti gravi.
              2005/62/CE  della  Commissione,  del 30 settembre 2005,
          recante   applicazione   della   direttiva  2002/98/CE  del
          Parlamento  europeo  e del Consiglio per quanto riguarda le
          norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di
          qualita' per i servizi trasfusionali.
              2005/64/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per
          quanto riguarda la loro riutilizzabilita', riciclabilita' e
          recuperabilita'  e che modifica la direttiva 70/156/CEE del
          Consiglio.
              2005/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 ottobre  2005, relativa al miglioramento della sicurezza
          dei porti.
              2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa
          a  una  procedura specificamente concepita per l'ammissione
          di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
              2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che
          modifica  la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza
          delle  relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le foro
          imprese pubbliche nonche' fra determinate imprese.
              2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante
          norme  minime per le procedure applicate negli Stati membri
          ai  fini  del riconoscimento e della revoca dello status di
          rifugiato.
              2005/89/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 gennaio   2006,  concernente  misure  per  la  sicurezza
          dell'approvvigionamento   di   elettricita'   e   per   gli
          investimenti    nelle    infrastrutture.   2005/94/CE   del
          Consiglio,   del   20 dicembre   2005,  relativa  a  misure
          comunitarie  di  lotta  contro  l'influenza  aviaria  e che
          abroga la direttiva 92/40/CEE.
              2006/7/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 febbraio  2006,  relativa  alla  gestione  della qualita'
          delle  acque  di  balneazione  e  che  abroga  la direttiva
          76/160/CEE
              2006/21/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 marzo  2006,  relativa  alla  gestione dei rifiuti delle
          industrie   estrattive   e   che   modifica   la  direttiva
          2004/35/CE.
              2006/23/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 aprile  2006,  concernente  la  licenza  comunitaria  dei
          controllori del traffico aereo.
              2006/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 marzo   2006,   riguardante  la  conservazione  di  dati
          generati  o trattati nell'ambito della fornitura di servizi
          di  comunicazione  elettronica accessibili al pubblico o di
          reti   pubbliche   di   comunicazione  e  che  modifica  la
          direttiva, 2002/58/CE.
              2006/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 aprile  2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
          salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
          derivanti   dagli   agenti   fisici   (radiazioni   ottiche
          artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi
          dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 83/391/CEE).
              2006/32/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 aprile  2006,  concernente  l'efficienza degli usi finali
          dell'energia  e  i servizi energetici e recante abrogazione
          della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.
              2006/38/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17 maggio   2006,  che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa  alla  tassazione  a carico di autoveicoli pesanti
          adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
          infrastrutture.
              2006/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17 maggio  2006,  relativa  alle macchine e che modifica la
          direttiva 95/16/CE (rifusione).
              2006/48/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 giugno  2006,  relativa  all'accesso all'attivita' degli
          enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).
              2006/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle
          imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).
              2006/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
          pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini
          e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).».
              - La  direttiva 2006/24/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          del 13 aprile 2006, n. L 105.
              - Il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n. 196, e
          successive  modificazioni,  recante  Codice  in  materia di
          protezione  dei dati personali e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale   del   29 luglio   2003,   n. 174,   supplemento
          ordinario.
              - Il   decreto-legge   27 luglio   2005,   n. 144,   e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2005, n. 173
          e  convertito  in  legge,  con  modificazioni, dall'art. 1,
          legge  31 luglio  2005,  n. 155,  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 1° agosto 2005, n. 177.
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo dell'art. 4, del citato decreto legislativo
          30 giugno 2003, n. 196, e' il seguente:
              «Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
          si intende per:
                a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di
          operazioni,  effettuati  anche senza l'ausilio di strumenti
          elettronici,  concernenti  la  raccolta,  la registrazione,
          l'organizzazione,   la   conservazione,  la  consultazione,
          l'elaborazione,    la    modificazione,    la    selezione,
          l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
          il    blocco,   la   comunicazione,   la   diffusione,   la
          cancellazione  e  la  distruzione  di  dati,  anche  se non
          registrati in una banca di dati;
                b) «dato  personale», qualunque informazione relativa
          a  persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
          identificati   o   identificabili,   anche  indirettamente,
          mediante  riferimento  a  qualsiasi altra informazione, ivi
          compreso un numero di identificazione personale;
                c) «dati   identificativi»,   i  dati  personali  che
          permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
                d) «dati   sensibili»,  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le  convinzioni
          religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  le opinioni
          politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
          organizzazioni  a carattere religioso, filosofico, politico
          o  sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
          stato di salute e la vita sessuale;
                e) «dati  giudiziari»,  i  dati  personali  idonei  a
          rivelare  provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere
          da a)  a o)  e da r) a u), del decreto del Presidente della
          Repubblica   14 novembre   2002,   n. 313,  in  materia  di
          casellario   giudiziale,   di   anagrafe   delle   sanzioni
          amministrative  dipendenti  da reato e dei relativi carichi
          pendenti,  o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi
          degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
                f) «titolare»,   la   persona   fisica,   la  persona
          giuridica,  la  pubblica  amministrazione e qualsiasi altro
          ente,   associazione  od  organismo  cui  competono,  anche
          unitamente  ad  altro titolare, le decisioni in ordine alle
          finalita', alle modalita' del trattamento di dati personali
          e  agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
          sicurezza;
                g) «responsabile»,  la  persona  fisica,  la  persona
          giuridica,  la  pubblica  amministrazione e qualsiasi altro
          ente,  associazione  od  organismo preposti dal titolare al
          trattamento di dati personali;
                h) «incaricati»,  le  persone  fisiche  autorizzate a
          compiere  operazioni  di  trattamento  dal  titolare  o dal
          responsabile;
                i) «interessato»,   la  persona  fisica,  la  persona
          giuridica,  l'ente  o  l'associazione  cui si riferiscono i
          dati personali;
                l) «comunicazione»,   il  dare  conoscenza  dei  dati
          personali   a  uno  o  piu'  soggetti  determinati  diversi
          dall'interessato,   dal  rappresentante  del  titolare  nel
          territorio   dello   Stato,   dal   responsabile   e  dagli
          incaricati,  in  qualunque  forma,  anche  mediante la loro
          messa a disposizione o consultazione;
                m) «diffusione»,   il   dare   conoscenza   dei  dati
          personali  a  soggetti  indeterminati,  in qualunque forma,
          anche   mediante   la   loro   messa   a   disposizione   o
          consultazione;
                n) «dato  anonimo»,  il  dato  che  in  origine,  o a
          seguito  di  trattamento,  non  puo' essere associato ad un
          interessato identificato o identificabile;
                o) «blocco»,  la  conservazione di dati personali con
          sospensione   temporanea   di  ogni  altra  operazione  del
          trattamento;
                p) «banca  di  dati», qualsiasi complesso organizzato
          di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate
          in uno o piu' siti;
                q) «Garante»,   l'autorita'   di  cui  all'art.  153,
          istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
              2.  Ai  fini  del  presente codice si intende, inoltre,
          per:
                a) «comunicazione   elettronica»,  ogni  informazione
          scambiata  o  trasmessa  tra  un  numero finito di soggetti
          tramite    un   servizio   di   comunicazione   elettronica
          accessibile  al  pubblico.  Sono  escluse  le  informazioni
          trasmesse  al  pubblico  tramite  una rete di comunicazione
          elettronica,  come parte di un servizio di radiodiffusione,
          salvo  che  le  stesse  informazioni  siano collegate ad un
          abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
                b) «chiamata»,   la   connessione   istituita  da  un
          servizio  telefonico  accessibile al pubblico, che consente
          la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
                c) «reti  di comunicazione elettronica», i sistemi di
          trasmissione,  le  apparecchiature  di  commutazione  o  di
          instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere
          segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con
          altri  mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari,
          le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito
          e  a  commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
          utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori
          e  televisivi,  i  sistemi  per il trasporto della corrente
          elettrica,   nella   misura  in  cui  sono  utilizzati  per
          trasmettere   i  segnali,  le  reti  televisive  via  cavo,
          indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
                d) «rete  pubblica  di  comunicazioni»,  una  rete di
          comuni-cazioni   elettroniche   utilizzata   interamente  o
          prevalentemente   per   fornire  servizi  di  comunicazione
          elettronica accessibili al pubblico;
                e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi
          consistenti    esclusivamente   o   prevalentemente   nella
          trasmissione   di   segnali   su   reti   di  comunicazioni
          elettroniche,  compresi  i servizi di telecomunicazioni e i
          servizi  di  trasmissione  nelle  reti  utilizzate  per  la
          diffusione  circolare  radiotelevisiva, nei limiti previsti
          dall'art.  2,  lettera c),  della  direttiva 2002/21/CE del
          7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio;
                f) «abbonato»,   qualunque  persona  fisica,  persona
          giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
          fornitore   di   servizi   di   comunicazione   elettronica
          accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o
          comunque   destinatario  di  tali  servizi  tramite  schede
          prepagate;
                g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un
          servizio   di   comunicazione  elettronica  accessibile  al
          pubblico,  per  motivi privati o commerciali, senza esservi
          necessariamente abbonata;
                h) «dati   relativi   al  traffico»,  qualsiasi  dato
          sottoposto  a trattamento ai fini della trasmissione di una
          comunicazione  su  una  rete di comunicazione elettronica o
          della relativa fatturazione;
                i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato
          in  una  rete  di  comunicazione  elettronica che indica la
          posizione    geografica    dell'apparecchiatura   terminale
          dell'utente  di  un  servizio  di comunicazione elettronica
          accessibile al pubblico;
                l) «servizio  a  valore  aggiunto»,  il  servizio che
          richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei
          dati  relativi  all'ubicazione diversi dai dati relativi al
          traffico,  oltre a quanto e' necessario per la trasmissione
          di una comunicazione o della relativa fatturazione;
                m) «posta  elettronica»,  messaggi  contenenti testi,
          voci,  suoni  o  immagini  trasmessi  attraverso  una  rete
          pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in
          rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che
          il ricevente non ne ha preso conoscenza.
              3.  Ai  fini  del presente codice si intende, altresi',
          per:
                a) «misure   minime»,   il   complesso  delle  misure
          tecniche,   informatiche,   organizzative,   logistiche   e
          procedurali  di sicurezza che configurano il livello minimo
          di  protezione  richiesto  in  relazione ai rischi previsti
          nell'art. 31;
                b) «strumenti   elettronici»,   gli   elaboratori,  i
          programmi   per   elaboratori   e   qualunque   dispositivo
          elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il
          trattamento;
                c) «autenticazione   informatica»,   l'insieme  degli
          strumenti  elettronici  e  delle  procedure per la verifica
          anche indiretta dell'identita';
                d) «credenziali  di  autenticazione»,  i  dati  ed  i
          dispositivi,   in   possesso  di  una  persona,  da  questa
          conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per
          l'autenticazione informatica;
                e) «parola  chiave», componente di una credenziale di
          autenticazione  associata  ad una persona ed a questa nota,
          costituita  da  una  sequenza  di caratteri o altri dati in
          forma elettronica;
                f) «profilo   di   autorizzazione»,  l'insieme  delle
          informazioni,  univocamente  associate  ad una persona, che
          consente  di  individuare  a quali dati essa puo' accedere,
          nonche' i trattamenti ad essa consentiti;
                g) «sistema   di   autorizzazione»,  l'insieme  degli
          strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati
          e  alle  modalita' di trattamento degli stessi, in funzione
          del profilo di autorizzazione del richiedente.
              4. Ai fini del presente codice si intende per:
                a) «scopi storici», le finalita' di studio, indagine,
          ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del
          passato;
                b) «scopi   statistici»,  le  finalita'  di  indagine
          statistica o di produzione di risultati statistici, anche a
          mezzo di sistemi informativi statistici;
                c) «scopi  scientifici»,  le finalita' di studio e di
          indagine   sistematica   finalizzata  allo  sviluppo  delle
          conoscenze scientifiche in uno specifico settore.