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DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 109

Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/7/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2008)
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Testo in vigore dal: 3-7-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  6 febbraio  2007, n. 13, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - Legge comunitaria 2006, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
  Vista   la  direttiva  2006/24/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  15 marzo  2006, riguardante la conservazione di dati
generati  o  trattati  nell'ambito  della  fornitura  di  servizi  di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche
di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n 196, e successive
modificazioni,  recante  Codice  in  materia  di  protezione dei dati
personali;
  Visto  il  decreto-legge  27 luglio  2005,  n. 144, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  31 luglio  2005, n. 155, recante misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
  Acquisito  il  parere della competente Commissione della Camera dei
deputati;
  Considerato   che   la  competente  Commissione  del  Senato  della
Repubblica non si e' espressa nel termine previsto;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2008;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
per  la  pubblica  amministrazione e l'innovazione, di concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, dello sviluppo economico, dell'interno e della difesa;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende:
    a) per  utente: qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza
un  servizio  di  comunicazione  elettronica accessibile al pubblico,
senza esservi necessariamente abbonata;
    b) per  dati  relativi  al  traffico: qualsiasi dato sottoposto a
trattamento  ai  fini  della trasmissione di una comunicazione su una
rete  di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione, ivi
compresi i dati necessari per identificare l'abbonato o l'utente;
    c) per  dati  relativi  all'ubicazione: ogni dato trattato in una
rete  di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica
dell'apparecchiatura   terminale   dell'utente   di  un  servizio  di
comunicazione  elettronica  accessibile  al  pubblico,  ivi  compresi
quelli relativi alla cella da cui una chiamata di telefonia mobile ha
origine o nella quale si conclude;
    d) per  traffico  telefonico: le chiamate telefoniche, incluse le
chiamate vocali, di messaggeria vocale, in conferenza e quelle basate
sulla  trasmissione dati, purche' fornite da un gestore di telefonia,
i  servizi  supplementari,  inclusi  l'inoltro  e il trasferimento di
chiamata,  la messaggeria e i servizi multimediali, inclusi i servizi
di   messaggeria   breve,   servizi   mediali   avanzati   e  servizi
multimediali;
    e) per  chiamata  senza  risposta: la connessione istituita da un
servizio   telefonico   accessibile   al  pubblico,  non  seguita  da
un'effettiva comunicazione, in quanto il destinatario non ha risposto
ovvero vi e' stato un intervento del gestore della rete;
    f) per   identificativo   dell'utente:   l'identificativo   unico
assegnato a una persona al momento dell'abbonamento o dell'iscrizione
presso un servizio di accesso internet o un servizio di comunicazione
internet;
    g) per   indirizzo   di  protocollo  internet  (IP)  univocamente
assegnato:    indirizzo    di    protocollo    (IP)    che   consente
l'identificazione   diretta   dell'abbonato  o  utente  che  effettua
comunicazioni sulla rete pubblica.
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano,  altresi',  le
ulteriori   definizioni,   non   ricomprese   nel  comma 1,  elencate
nell'articolo 4  del  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei
dati personali, di seguito denominato: «Codice».
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  6 febbraio  2007, n. 13, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - Legge comunitaria 2006, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
  Vista   la  direttiva  2006/24/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  15 marzo  2006, riguardante la conservazione di dati
generati  o  trattati  nell'ambito  della  fornitura  di  servizi  di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche
di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n 196, e successive
modificazioni,  recante  Codice  in  materia  di  protezione dei dati
personali;
  Visto  il  decreto-legge  27 luglio  2005,  n. 144, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  31 luglio  2005, n. 155, recante misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
  Acquisito  il  parere della competente Commissione della Camera dei
deputati;
  Considerato   che   la  competente  Commissione  del  Senato  della
Repubblica non si e' espressa nel termine previsto;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2008;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
per  la  pubblica  amministrazione e l'innovazione, di concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, dello sviluppo economico, dell'interno e della difesa;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende:
    a) per  utente: qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza
un  servizio  di  comunicazione  elettronica accessibile al pubblico,
senza esservi necessariamente abbonata;
    b) per  dati  relativi  al  traffico: qualsiasi dato sottoposto a
trattamento  ai  fini  della trasmissione di una comunicazione su una
rete  di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione, ivi
compresi i dati necessari per identificare l'abbonato o l'utente;
    c) per  dati  relativi  all'ubicazione: ogni dato trattato in una
rete  di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica
dell'apparecchiatura   terminale   dell'utente   di  un  servizio  di
comunicazione  elettronica  accessibile  al  pubblico,  ivi  compresi
quelli relativi alla cella da cui una chiamata di telefonia mobile ha
origine o nella quale si conclude;
    d) per  traffico  telefonico: le chiamate telefoniche, incluse le
chiamate vocali, di messaggeria vocale, in conferenza e quelle basate
sulla  trasmissione dati, purche' fornite da un gestore di telefonia,
i  servizi  supplementari,  inclusi  l'inoltro  e il trasferimento di
chiamata,  la messaggeria e i servizi multimediali, inclusi i servizi
di   messaggeria   breve,   servizi   mediali   avanzati   e  servizi
multimediali;
    e) per  chiamata  senza  risposta: la connessione istituita da un
servizio   telefonico   accessibile   al  pubblico,  non  seguita  da
un'effettiva comunicazione, in quanto il destinatario non ha risposto
ovvero vi e' stato un intervento del gestore della rete;
    f) per   identificativo   dell'utente:   l'identificativo   unico
assegnato a una persona al momento dell'abbonamento o dell'iscrizione
presso un servizio di accesso internet o un servizio di comunicazione
internet;
    g) per   indirizzo   di  protocollo  internet  (IP)  univocamente
assegnato:    indirizzo    di    protocollo    (IP)    che   consente
l'identificazione   diretta   dell'abbonato  o  utente  che  effettua
comunicazioni sulla rete pubblica.
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano,  altresi',  le
ulteriori   definizioni,   non   ricomprese   nel  comma 1,  elencate
nell'articolo 4  del  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei
dati personali, di seguito denominato: «Codice».