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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2008, n. 105

Recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera prefettizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/01/2017)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 25-6-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 maggio  2000,  n.  139, recante
disposizioni  in  materia  di rapporto di impiego del personale della
carriera  prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266;
  Visto  l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000,
n.   139,   che   disciplina   il   procedimento   negoziale  per  la
regolamentazione  di  alcuni  aspetti  del  rapporto  di  impiego del
personale  della  carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di
un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente
della Repubblica;
  Viste  le  disposizioni  di  cui all'articolo 27 del citato decreto
legislativo  19 maggio  2000, n. 139, che dispongono che la procedura
negoziale  intercorra  tra  una  delegazione di parte pubblica ed una
delegazione  sindacale  rappresentativa  del personale della carriera
prefettizia;
  Atteso  che, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo
19 maggio  2000,  n. 139, le organizzazioni sindacali rappresentative
del  personale  della  carriera prefettizia devono essere individuate
con  decreto  del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri
generali  in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il
pubblico impiego;
  Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica  amministrazione  in  data  13 luglio 2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  178 del 2 agosto 2006, con il quale e' stata
individuata  la  delegazione  sindacale che partecipa al procedimento
negoziale  per  la  definizione  dell'accordo relativo al quadriennio
2006-2009  per  gli  aspetti giuridici e al biennio 2006-2007 per gli
aspetti   economici,   riguardante   il   personale   della  carriera
prefettizia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n.
252,  di  recepimento  dell'accordo  sindacale per il personale della
carriera  prefettizia,  relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e
al biennio economico 2002-2003;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005,
n.  293, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale della
carriera prefettizia, relativo al biennio economico 2004-2005;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n.
179,  di  recepimento  dell'accordo sindacale integrativo relativo al
biennio  economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera
prefettizia;
  Visti  i  decreti del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003,
27 marzo   2006  e  28  marzo  2007,  adottati  in  attuazione  degli
articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
  Vista  l'«ipotesi di accordo» relativa al quadriennio 2006-2009 per
gli  aspetti  giuridici  e  al  biennio  2006-  2007  per gli aspetti
economici,  riguardante  il  personale  della  carriera  prefettizia,
sottoscritta,  ai  sensi  dell'articolo 29  del  decreto  legislativo
19 maggio  2000,  n.  139, in data 18 marzo 2008 dalla delegazione di
parte  pubblica  e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul
piano  nazionale  della  carriera  prefettizia SI.N.PRE.F. (Sindacato
Nazionale  dei Funzionari Prefettizi), S.N.A.DI.P. - CISAL (Sindacato
Nazionale   Autonomo  Dirigenti  Prefettizi),  CISL  -  FPS  e  AP  -
ASSOCIAZIONE PREFETTIZI;
  Visto  l'articolo 1,  comma 184,  della  legge 23 dicembre 2005, n.
266;
  Visto  l'articolo 1,  comma 549,  della  legge 27 dicembre 2006, n.
296;
  Visto  l'articolo 3,  comma 133,  della  legge 24 dicembre 2007, n.
244;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2008, con la quale e' stata approvata, ai sensi
dell'articolo 29  del  decreto  legislativo  19 maggio  2000, n. 139,
previa  verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle
osservazioni  di  cui  al  citato  articolo 29,  comma 3, la predetta
ipotesi di accordo;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,   del   Ministro   dell'interno   e   del   Ministro
dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1.  Ai  sensi  dell'articolo 26  del  decreto legislativo 19 maggio
2000,   n.   139,   il  presente  decreto  si  applica  al  personale
appartenente alla carriera prefettizia.
          Avvertenza:

              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:

              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si  riportano  gli  articoli 26,  27 e 29 del decreto
          legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia
          di   rapporto  di  impiego  del  personale  della  carriera
          prefettizia,  a  norma  dell'art.  10 della legge 28 luglio
          1999, n. 266):
              «Art.  26  (Ambito  di  applicazione). - 1. Il presente
          capo  disciplina  il  procedimento per la definizione degli
          aspetti  giuridici ed economici del rapporto di impiego del
          personale    della    carriera   prefettizia   oggetto   di
          negoziazione.
              2.  Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
          le    modalita'   e   per   le   materie   indicate   negli
          articoli seguenti,  si  concludono  con  l'emanazione di un
          decreto  del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.
          29, comma 5.
              3.  La  disciplina  emanata  con  il  decreto di cui al
          comma 2  ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e
          biennale  per gli aspetti economici a decorrere dal termine
          di  scadenza  previsto  dal  precedente  decreto e conserva
          efficacia  fino  alla data di entrata in vigore del decreto
          successivo.
              4.  Nei  casi  in  cui  le  disposizioni  generali  sul
          pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei
          ministeri  alla  contrattazione  collettiva  e  si verte in
          materie  diverse  da  quelle  indicate  nell'art.  28 e non
          disciplinate per il personale della carriera prefettizia da
          particolari  disposizioni di legge, per lo stesso personale
          si    provvede,   sentite   le   organizzazioni   sindacali
          rappresentative,   con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato
          ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400.».
              «Art.  27 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento
          negoziale  intercorre tra una delegazione di parte pubblica
          composta  dal  Ministro  per  la  funzione pubblica, che la
          presiede,  e  dai  Ministri  dell'interno e del tesoro, del
          bilancio   e   della   programmazione   economica,   o  dai
          sottosegretari  di  Stato  rispettivamente delegati, ed una
          delegazione  delle organizzazioni sindacali rappresentative
          del  personale  della  carriera prefettizia individuate con
          decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica secondo i
          criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale
          stabiliti per il pubblico impiego.».
              «Art. 29 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura
          negoziale  e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica
          almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
          all'art.  26,  comma 3.  Le  trattative  si  svolgono tra i
          soggetti  di  cui  all'art.  27  e  si  concludono  con  la
          sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
              2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
          alla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo,  verifica,
          sulla  base dei criteri utilizzati per l'accertamento della
          rappresentativita'  sindacale ai sensi dell'art. 27, che le
          organizzazioni   sindacali   aderenti   all'ipotesi  stessa
          rappresentino  almeno  il  cinquantuno  per  cento del dato
          associativo  complessivo  espresso dal totale delle deleghe
          sindacali rilasciate.
              3.  Le  organizzazioni  sindacali  dissenzienti possano
          trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
          ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
              4.  L'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da prospetti
          contenenti  l'individuazione  del  personale interessato, i
          costi   unitari   e  gli  oneri  riflessi  del  trattamento
          economico,  nonche'  la  quantificazione  complessiva della
          spesa,   diretta  ed  indiretta,  con  l'indicazione  della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'.  L'ipotesi  di  accordo  non  puo'  in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria, nonche' nel bilancio.
              5.  Il  Consiglio  dei  Ministri, entro quindici giorni
          dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
          compatibilita'  finanziarie ed esaminate le osservazioni di
          cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo
          schema  di  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  da
          adottare  ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), della
          legge  23 agosto  1988, n. 400, prescindendo dal parere del
          Consiglio  di  Stato.  Nel  caso  in  cui l'accordo non sia
          definito  entro novanta giorni dall'inizio delle procedure,
          il  Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
          della  Repubblica  nelle  forme  e  nei  modi stabiliti dai
          rispettivi regolamenti.
              6.  Nell'ambito  e  nei  limiti fissati dal decreto del
          Presidente  della  Repubblica  di  cui  al comma 5 e per le
          materie   specificamente   ivi   indicate,  possono  essere
          conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico
          che,  senza  comportare alcun onere aggiuntivo, individuano
          esclusivamente  criteri  applicativi  delle  previsioni del
          predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra
          una  delegazione  di parte pubblica presieduta dai titolari
          degli    uffici    centrali    e   periferici   individuati
          dall'amministrazione   dell'interno  entro  novanta  giorni
          dalla  data di entrata in vigore del decreto del Presidente
          della  Repubblica  di  cui  al  comma 5  ed una delegazione
          sindacale  composta dai rappresentanti delle corrispondenti
          strutture   periferiche   delle   organizzazioni  sindacali
          firmatarie  dell'ipotesi  di  accordo di cui al comma 1. In
          caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta
          impregiudicato   il   potere   di  autonoma  determinazione
          dell'amministrazione.».
              - Il   decreto   del  Ministro  per  le  riforme  e  le
          innovazioni  nella  pubblica amministrazione 13 luglio 2006
          reca  l'«individuazione  della  delegazione  sindacale  che
          partecipa  al  procedimento  negoziale  per  la definizione
          dell'accordo  relativo  al  quadriennio  2006-2009  per gli
          aspetti  giuridici  ed al biennio 2006-2007 per gli aspetti
          economici,   riguardante   il   personale   della  carriera
          prefettizia,  ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo
          19 maggio 2000, n. 139».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
          2003,  n.  252, reca il «recepimento dell'accordo sindacale
          per  il  personale  della carriera prefettizia, relativo al
          quadriennio  normativo  2002-2005  ed  al biennio economico
          2002-2003,  ai  sensi  dell'art. 26 del decreto legislativo
          19 maggio 2000, n. 139».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          28 novembre 2005, n. 293, reca il «recepimento dell'accordo
          sindacale  per  il  personale  della  carriera prefettizia,
          relativo al biennio economico 2004-2005, ai sensi dell'art.
          26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139».
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 aprile
          2006,  n.  179, reca il «recepimento dell'accordo sindacale
          integrativo  relativo  al  biennio  economico  2004 - 2005,
          riguardante il personale della carriera prefettizia».
              - Si  riporta  il  comma 184  dell'art.  1  della legge
          23 dicembre  2005,  n.  266,  recante  «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2006)»:
              «184.  Per  il  biennio  2006-2007,  le  risorse  per i
          miglioramenti  economici del rimanente personale statale in
          regime     di    diritto    pubblico    sono    determinate
          complessivamente  in  108 milioni di euro per l'anno 2006 e
          in  183  milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2007 con
          specifica   destinazione,  rispettivamente,  di  70  e  105
          milioni  di  euro per il personale delle Forze armate e dei
          Corpi  di  polizia  di cui al decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 195.».
              - Si  riporta  il  comma 549  dell'art.  1  della legge
          27 dicembre  2006,  n.  296,  recante  «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2007)»:
              «549. Le risorse previste dall'art. 1, comma 184, della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266,  per  corrispondere  i
          miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
          diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate
          per  l'anno  2007  di  374  milioni  di  euro e a decorrere
          dall'anno  2008  di  1.032  milioni  di euro, con specifica
          destinazione,  rispettivamente, di 304 milioni di euro e di
          805  milioni  di euro per il personale delle Forze armate e
          dei   Corpi  di  polizia  di  cui  al  decreto  legislativo
          12 maggio  1995,  n. 195. In aggiunta a quanto previsto dal
          primo periodo e' stanziata, per l'anno 2007, la somma di 40
          milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la somma di 80
          milioni  di euro da destinare al trattamento accessorio del
          personale  delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui
          al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione
          alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e
          della   sicurezza   pubblica,   con  la  prevenzione  e  la
          repressione dei reati, nonche' alle speciali esigenze della
          difesa  nazionale,  anche  in  relazione  agli  accresciuti
          impegni in campo internazionale.».
              - Si  riporta  il  comma 133  dell'art.  3  della legge
          24 dicembre  2007,  n.  244,  recante  «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2008)»:
              «133.  Per  le  finalita'  indicate  al  comma 131,  le
          risorse   previste  dall'art.  1,  comma 549,  della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti
          retributivi  al  personale  statale  in  regime  di diritto
          pubblico  per  il  biennio  2006-2007 sono incrementate per
          l'anno  2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno
          2009  di  105  milioni di euro, con specifica destinazione,
          rispettivamente,  di 181 milioni di euro e di 80 milioni di
          euro  per  il  personale  delle Forze armate e dei Corpi di
          polizia  di  cui  al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          195.».
          Nota all'art. 1:
              - L'art.  26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
          139, e' riportato nelle note alle premesse.