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DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008, n. 93

Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-5-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126 (in G.U. 26/07/2008, n.174).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni urgenti di carattere  finanziario  che  incrementano  il
potere di acquisto  delle  famiglie,  anche  mediante  l'adozione  di
misure volte alla ristrutturazione  dei  mutui  bancari,  nonche'  di
rilancio e sviluppo economico; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 maggio 2008; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
  il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N.  201,  CONVERTITO  CON
     MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214 (9) ((10)) 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art.  4,  comma  5,
lettera m) del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni
dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 13, comma  14,
lettera a)) che e' abrogato l'art. 1 del presente  decreto-legge  "ad
eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per  i  soli  comuni
ricadenti nei territori delle regioni  a  statuto  speciale  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano", di seguito riportato: 
  "4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e
3, pari a 1.700 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2008,  e'
rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma
2-bis dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  n.  504  del  1992,
introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.  A  tale  fine,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'interno l'apposito fondo e'  integrato  di  un  importo  pari  a
quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. PERIODO  SOPPRESSO
DALLA L. 23 DICEMBRE 2009,  N.  191.  Relativamente  alle  regioni  a
statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e  Sicilia,  ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano,  i  rimborsi  sono  in
ogni  caso  disposti  a  favore  dei  citati  enti,  che   provvedono
all'attribuzione delle quote  dovute  ai  comuni  compresi  nei  loro
territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative  norme
di attuazione". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato  dalla  L.  27  dicembre
2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 13, comma 14, lettera  a))  che
e' abrogato l'articolo 1 del presente decreto-legge, ad eccezione del
comma 4 che continua ad applicarsi per i soli  comuni  ricadenti  nei
territori delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
di Trento e di Bolzano.  A  decorrere  dall'anno  2018,  la  suddetta
abrogazione  opera  anche  nei  confronti  dei  comuni  compresi  nel
territorio della regione Friuli Venezia Giulia.