stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-5-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 (in G.U. 25/07/2008, n.173).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2018)
nascondi
Testo in vigore dal: 27-5-2008
al: 25-7-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di introdurre
disposizioni  volte ad apprestare un quadro normativo piu' efficiente
per   contrastare   fenomeni   di   illegalita'   diffusa   collegati
all'immigrazione  illegale  e  alla criminalita' organizzata, nonche'
norme  dirette a tutelare la sicurezza della circolazione stradale in
relazione  all'incremento  degli  incidenti stradali e delle relative
vittime;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con
i  Ministri  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, dell'economia e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                     Modifiche al codice penale

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 235 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  235  (Espulsione  od  allontanamento dello straniero dallo
Stato).  -  Il  giudice  ordina  l'espulsione  dello straniero ovvero
l'allontanamento   dal   territorio   dello   Stato   del   cittadino
appartenente  ad  uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei
casi  espressamente  preveduti  dalla  legge, quando lo straniero sia
condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
    Il  trasgressore  dell'ordine  di  espulsione  od  allontanamento
pronunciato  dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro
anni";
    b) l'articolo 312 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  312  (Espulsione  od  allontanamento dello straniero dallo
Stato).  -  Il  giudice  ordina  l'espulsione  dello straniero ovvero
l'allontanamento   dal   territorio   dello   Stato   del   cittadino
appartenente  ad  uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei
casi  espressamente  preveduti  dalla legge, quando lo straniero o il
cittadino  di  Stato  dell'Unione  europea sia condannato ad una pena
restrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti preveduti
da questo titolo.
    Il  trasgressore  dell'ordine  di  espulsione  od  allontanamento
pronunciato  dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro
anni.";
    c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  al  secondo  comma, la parola: "cinque" e' sostituita dalla
seguente: "sei";
      2)  dopo il secondo comma, e' inserito il seguente: "Si applica
la  pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso
con  violazione  delle  norme  sulla  disciplina  della  circolazione
stradale da:
      1)   soggetto   in   stato   di   ebbrezza  alcolica  ai  sensi
dell'articolo  186,  comma  2, lettera c), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
      2)   soggetto   sotto  l'effetto  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope.";
      3)  al  terzo  comma,  le parole: "anni dodici" sono sostituite
dalle seguenti: "anni quindici";
    d)  al  terzo  comma  dell'articolo  590, e' aggiunto il seguente
periodo:  "Nei  casi  di  violazione  delle  norme sulla circolazione
stradale,  se  il  fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza
alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e successive modificazioni,
ovvero  da  soggetto  sotto  l'effetto  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope,  la  pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei
mesi  a  due  anni  e  la  pena  per  le  lesioni gravissime e' della
reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.";
    e) dopo l'articolo 590 e' inserito il seguente:
    "Art.  590-bis  (Computo  delle circostanze). - Quando ricorre la
circostanza  di  cui  all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di
cui  all'articolo  590,  quarto  comma,  le  concorrenti  circostanze
attenuanti,  diverse  da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non
possono  essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e
le  diminuzioni  si  operano  sulla  quantita' di pena determinata ai
sensi delle predette circostanze aggravanti.";
    f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 e' inserito il
seguente:  "11-bis.  Se il fatto e' commesso da soggetto che si trovi
illegalmente sul territorio nazionale.".