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DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-5-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 (in G.U. 25/07/2008, n.173).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2018)
Testo in vigore dal: 26-7-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di introdurre
disposizioni  volte ad apprestare un quadro normativo piu' efficiente
per   contrastare   fenomeni   di   illegalita'   diffusa   collegati
all'immigrazione  illegale  e  alla criminalita' organizzata, nonche'
norme  dirette a tutelare la sicurezza della circolazione stradale in
relazione  all'incremento  degli  incidenti stradali e delle relative
vittime;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con
i  Ministri  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, dell'economia e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                     Modifiche al codice penale

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 235 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  235  (Espulsione  od  allontanamento dello straniero dallo
Stato).  -  Il  giudice  ordina  l'espulsione  dello straniero ovvero
l'allontanamento   dal   territorio   dello   Stato   del   cittadino
appartenente  ad  uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei
casi  espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero ((o il
cittadino  appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea)) sia
condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
    ((Ferme  restando  le disposizioni in materia di esecuzione delle
misure  di  sicurezza  personali, l'espulsione e l'allontanamento dal
territorio   dello  Stato  sono  eseguiti  dal  questore  secondo  le
modalita'  di  cui,  rispettivamente,  all'articolo  13, comma 4, del
testo  unico  di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
all'articolo  20,  comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 30.))
    Il  trasgressore  dell'ordine  di  espulsione  od  allontanamento
pronunciato  dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro
anni.  ((In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto,
anche   fuori   dei   casi  di  flagranza,  e  si  procede  con  rito
direttissimo))";
    b) l'articolo 312 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  312  (Espulsione  od  allontanamento dello straniero dallo
Stato).  -  Il  giudice  ordina  l'espulsione  dello straniero ovvero
l'allontanamento   dal   territorio   dello   Stato   del   cittadino
appartenente  ad  uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei
casi  espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero ((o il
cittadino appartenente ad uno Stato membro )) dell'Unione europea sia
condannato  ad  una  pena  restrittiva  della  liberta' personale per
taluno  dei  delitti preveduti da questo titolo. (( Ferme restando le
disposizioni  in  materia  di  esecuzione  delle  misure di sicurezza
personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato
sono   eseguiti   dal   questore   secondo   le   modalita'  di  cui,
rispettivamente,  all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al
decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma
11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.))
    Il  trasgressore  dell'ordine  di  espulsione  od  allontanamento
pronunciato  dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro
anni.  ((In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto,
anche   fuori   dei   casi  di  flagranza,  e  si  procede  con  rito
direttissimo.))";
    ((b-bis)   all'articolo   416-bis,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
      1)  al  primo  comma,  le parole: "da cinque a dieci anni" sono
sostituite dalle seguenti: "da sette a dodici anni";
      2)  al  secondo comma, le parole: "da sette a dodici anni" sono
sostituite dalle seguenti: "da nove a quattordici anni";
      3) al quarto comma, le parole: "da sette" sono sostituite dalle
seguenti:  "da  nove"  e  le parole: "da dieci" sono sostituite dalle
seguenti: "da dodici".
      4)  all'ottavo  comma,  dopo  le  parole:  "comunque localmente
denominate," sono inserite le seguenti: "anche straniere,";
      5)  la  rubrica  e' sostituita dalla seguente: "Associazioni di
tipo mafioso anche straniere".
    b-ter) l'articolo 495 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  495  (Falsa  attestazione  o  dichiarazione  a un pubblico
ufficiale  sulla  identita'  o  su  qualita'  personali  proprie o di
altri).   -  Chiunque  dichiara  o  attesta  falsamente  al  pubblico
ufficiale  l'identita',  lo  stato  o  altre qualita' della propria o
dell'altrui persona e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
    La reclusione non e' inferiore a due anni:
      1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
      2)  se  la  falsa  dichiarazione  sulla  propria identita', sul
proprio   stato   o   sulle   proprie   qualita'  personali  e'  resa
all'autorita'  giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta
ad  indagini,  ovvero  se, per effetto della falsa dichiarazione, nel
casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso
nome";
    b-quater) dopo l'articolo 495-bis, e' inserito il seguente:
    "Art.    495-ter    (Fraudolente    alterazioni    per   impedire
l'identificazione   o   l'accertamento   di  qualita'  personali).  -
Chiunque,  al  fine  di impedire la propria o altrui identificazione,
altera  parti  del  proprio  o dell'altrui corpo utili per consentire
l'accertamento  di identita' o di altre qualita' personali, e' punito
con la reclusione da uno a sei anni.
    Il   fatto   e'  aggravato  se  commesso  nell'esercizio  di  una
professione sanitaria";
    b-quinquies) l'articolo 496 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  496  (False  dichiarazioni  sulla  identita' o su qualita'
personali  proprie  o  di altri). - Chiunque, fuori dei casi indicati
negli articoli precedenti, interrogato sulla identita', sullo stato o
su  altre  qualita'  della  propria o dell'altrui persona, fa mendaci
dichiarazioni  a  un  pubblico ufficiale o a persona incaricata di un
pubblico  servizio,  nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e'
punito con la reclusione da uno a cinque anni".
    b-sexies)  all'articolo 576, primo comma, e' aggiunto il seguente
numero:  "5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria,
ovvero  un  ufficiale  o  agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a
causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio."))
    c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  al  secondo  comma, la parola: "cinque" e' sostituita dalla
seguente: (("sette"));
      2)  dopo il secondo comma, e' inserito il seguente: "Si applica
la  pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso
con  violazione  delle  norme  sulla  disciplina  della  circolazione
stradale da:
      1)   soggetto   in   stato   di   ebbrezza  alcolica  ai  sensi
dell'articolo  186,  comma  2, lettera c), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
      2)   soggetto   sotto  l'effetto  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope.";
      3)  al  terzo  comma,  le parole: "anni dodici" sono sostituite
dalle seguenti: "anni quindici";
    ((c-bis)  all'articolo 157, sesto comma, le parole: "589, secondo
e  terzo comma", sono sostituite dalle seguenti: "589, secondo, terzo
e quarto comma.";))
    d)  al  terzo  comma  dell'articolo  590, e' aggiunto il seguente
periodo:  "Nei  casi  di  violazione  delle  norme sulla circolazione
stradale,  se  il  fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza
alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e successive modificazioni,
ovvero  da  soggetto  sotto  l'effetto  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope,  la  pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei
mesi  a  due  anni  e  la  pena  per  le  lesioni gravissime e' della
reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.";
    e) dopo l'articolo 590 e' inserito il seguente:
    "Art.  590-bis  (Computo  delle circostanze). - Quando ricorre la
circostanza  di  cui  all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di
cui all'articolo 590, ((terzo comma, ultimo periodo)), le concorrenti
circostanze  attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98
e  114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto
a  queste  e  le  diminuzioni  si  operano  sulla  quantita'  di pena
determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.";
    f)   all'articolo   61,   primo  comma,  dopo  il  numero  11  e'
((aggiunto)) il seguente: "11-bis. ((l'avere il colpevole commesso il
fatto mentre si trova)) illegalmente sul territorio nazionale.";
    ((f-bis)  all'articolo 62-bis, dopo il secondo comma, e' aggiunto
il  seguente:  "In  ogni  caso,  l'assenza di precedenti condanne per
altri  reati  a carico del condannato non puo` essere, per cio' solo,
posta  a  fondamento  della  concessione  delle circostanze di cui al
primo comma."))