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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 marzo 2008, n. 87

Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/5/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/01/2011)
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Testo in vigore dal: 4-5-2008
                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto l'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
che,   al   fine   di   perseguire  maggiore  efficacia  al  sostegno
dell'innovazione  industriale, prevede l'istituzione del Fondo per la
competitivita' e lo sviluppo;
  Visto  l'articolo 1, comma 842, della citata legge n. 296 del 2006,
che  prevede  che,  nel  rispetto  degli obiettivi della strategia di
Lisbona,   siano   finanziati  progetti  di  innovazione  industriale
adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico;
  Visto  l'articolo  1, comma 845, della gia' citata legge n. 296 del
2006  che  prevede  che  il  Ministro  dello  sviluppo economico, con
proprio  decreto,  istituisca appositi regimi di aiuto in conformita'
alla normativa comunitaria;
  Considerato che i predetti regimi di aiuto devono essere utilizzati
prioritariamente  per  l'attuazione dei citati progetti e degli altri
interventi di competenza del Ministero dello sviluppo economico volti
ad innalzare il livello tecnologico del sistema industriale italiano;
  Ritenuto,  pertanto,  necessario  istituire uno specifico regime di
aiuto secondo i criteri fissati dalla Comunicazione della Commissione
europea  recante «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato
a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» 2006/C323/01, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre
2006;
  Ritenuto   altresi'  necessario  che  detto  regime  di  aiuto  sia
caratterizzato da una adeguata flessibilita', tale da rispondere alle
specifiche  esigenze  derivanti dall'attuazione dei predetti progetti
ed interventi;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea C (2007) 6461 del
12 dicembre  2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale e' stato
autorizzato  il  predetto  regime  di  aiuto  per  la  concessione di
agevolazioni  in  favore  di  programmi  di  ricerca,  di sviluppo ed
innovazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123, recante
disposizioni  per  la  razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese;
  Visto  l'articolo  17,  commi  3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il parere n. 358/2008 del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione  consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza dell'11
febbraio 2008;
  Ritenuto  di  non  poter aderire alle osservazioni del Consiglio di
Stato per quanto riguarda il numero di anni relativi alla definizione
di  «nuova  impresa  innovatrice»  contenuta all'articolo 2, comma 4,
lettera  l),  in  quanto  l'indicazione riportata nel testo in lingua
italiana  della  citata disciplina comunitaria 2006/C323/01 e' errata
ed  e' pertanto necessario disporre in conformita' al testo ufficiale
in  lingua  inglese,  che  indica  6  anni,  pubblicato nell'Official
Journal  of  the European Union C323/16 del 30 dicembre 2006, nonche'
alla  richiamata  autorizzazione  della  Commissione europea C (2007)
6461, che riporta il medesimo dato;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota del 14 marzo 2008;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Soggetti beneficiari

  1.  Possono  essere  destinatari  delle agevolazioni concesse sulla
base del presente decreto:
    a) le imprese piccole, medie e grandi operanti in tutti i settori
di  attivita',  con  esclusione dei settori agricolo e dei trasporti,
sono   inoltre   escluse  le  imprese  in  difficolta'  di  cui  alla
definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' 2004/C244
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C244 del 1°
ottobre 2004;
    b) gli organismi e i centri di ricerca pubblici e privati;
    c) le  persone  giuridiche  che  assumono  la gestione di poli di
innovazione,  cosi'  come  definiti  dalla  disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
2006/C   323/01,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea C 323 del 30 dicembre 2006.
  2.  Ai  fini  del presente decreto, le imprese beneficiarie vengono
classificate di piccola, media o grande dimensione, secondo i criteri
stabiliti dall'allegato I al Regolamento (CE) 70/01, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  L10  del 13 gennaio 2001 e
successive modificazioni.
          Avvertenza:
              Le    note    qui   pubblicate   sono   state   redatte
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3  del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee  (GUCE)  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea (GUUE).
          Nota al titolo:
              - Il   testo   dell'art.   1,  comma 845,  della  legge
          27 dicembre  2006,  n.  296,  recante  «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2007)»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario,
          e' il seguente:
              «845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
          decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformita'
          alla  normativa  comunitaria.  Lo stesso Ministro riferisce
          annualmente  al Parlamento e alla Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di   Trento   e  di  Bolzano  sui  criteri  utilizzati  per
          l'individuazione  dei  progetti e delle azioni, sullo stato
          degli  interventi  finanziati e sul grado di raggiungimento
          degli  obiettivi,  allegando il prospetto inerente le spese
          sostenute  per  la  gestione,  che  sono poste a carico dei
          singoli  progetti  nel  limite  massimo  del 5 per cento di
          ciascuno stanziamento.».
          Note alle premesse:
              - Il  testo  dei  commi  842  dell'art.  1, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296, sono i seguenti:
              «841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle
          misure  di  sostegno all'innovazione industriale, presso il
          Ministero  dello  sviluppo  economico  e'  istituito, ferme
          restando  le  vigenti  competenze del CIPE, il Fondo per la
          competitivita'  e  lo  sviluppo, al quale sono conferite le
          risorse  assegnate  ai  Fondi  di cui all'art. 60, comma 3,
          della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 52 della
          legge  23 dicembre  1998,  n. 448, che sono contestualmente
          soppressi.  Al  Fondo e' altresi' conferita la somma di 300
          milioni  di  euro  per il 2007 e di 360 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al
          finanziamento   dei   progetti  di  cui  al  comma 842,  la
          continuita'   degli  interventi  previsti  dalla  normativa
          vigente.  Per  la  programmazione delle risorse nell'ambito
          del  Fondo per la competitivita' e lo sviluppo si applicano
          le  disposizioni di cui all'art. 60 della legge 27 dicembre
          2002,  n.  289,  e  quelle dettate per il funzionamento del
          Fondo  di  cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
          448.  Il  Fondo e' altresi' alimentato, per quanto riguarda
          gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in
          coerenza  con i relativi documenti di programmazione, dalle
          risorse  assegnate  dal  CIPE  al  Ministero dello sviluppo
          economico  nell'ambito  del  riparto  del Fondo per le aree
          sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
          2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni,  e,  per gli
          esercizi  successivi  al  2009,  dalle risorse stanziate ai
          sensi  dell'art.  11,  comma 3,  lettera  f),  della  legge
          5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
              842.  A  valere sulla quota di risorse del Fondo di cui
          al  comma 841  individuata  con  decreto del Ministro dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle finanze nonche' con il Ministro per
          gli  affari regionali e le autonomie locali di concerto con
          il Ministro per i diritti e le pari opportunita', di intesa
          con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano,
          ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi
          della  Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo
          dei  Capi  di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i
          progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito
          delle  aree  tecnologiche dell'efficienza energetica, della
          mobilita'  sostenibile,  delle nuove tecnologie della vita,
          delle  nuove  tecnologie  per  il  made  in  Italy  e delle
          tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali e
          turistiche.».
              - Per  il  testo  dell'art.  1,  comma 845, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296, si veda la nota al titolo.
              - Il   testo   della  comunicazione  della  Commissione
          europea recante «Disciplina comunitaria in materia di aiuti
          di  Stato  a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C
          323 del 30 dicembre 2006.
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
          «Disposizioni  per la razionalizzazione degli interventi di
          sostegno  pubblico  alle  imprese,  a  norma  dell'art.  4,
          comma 4,  lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.
              - Il  testo  dell'art.  17,  commi 3  e  4, della legge
          23 agosto  1988,  n. 400 recante «Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
              - Il testo degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di
          Stato  per  il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
          in  difficolta'  2004/C244  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004.
              - Il  testo  della disciplina comunitaria in materia di
          aiuti  di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
          2006/C   323/01  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006.
              - Il   testo   dell'Allegato   I  al  Regolamento  (CE)
          12 gennaio 2001, n. 70/2001 relativo all'applicazione degli
          articoli 87  e  88  del  trattato  CE agli aiuti di Stato a
          favore  delle  piccole  e medie imprese e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea L 10 del 13 gennaio
          2001.