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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 marzo 2008, n. 77

Regolamento recante modifiche ai decreti del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236 e 12 ottobre 2007, n. 237, concernenti le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e per la promozione alla qualifica di capo reparto nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 12 e 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/5/2008
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vigente al 24/04/2024
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Testo in vigore dal: 4-5-2008
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  2005,  n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236,
recante  «Regolamento  concernente  le  modalita'  di svolgimento dei
concorsi  per  l'accesso al ruolo dei capo squadra e dei capo reparto
del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12
del  decreto  legislativo  13 ottobre  2005, n. 217» pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 293 del 18 dicembre
2007;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 237,
recante  «Regolamento  concernente  le  modalita'  di svolgimento dei
concorsi  per  la promozione alla qualifica di capo reparto del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 16 del decreto
legislativo  13 ottobre  2005,  n.  217»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 19 dicembre 2007;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Rilevato   che   il   requisito   dell'aver  frequentato  corsi  di
aggiornamento professionale, indicato alle lettere b), comma 1, degli
articoli 12  e  16  del  decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
costituisce   parametro   indefettibile   non  solo  per  la  valenza
strategica dei percorsi formativi, ma anche per il ruolo di selezione
dei  candidati  ammessi  al  percorso accelerato di cui alla predetta
lettera b);
  Ritenuto,  inoltre,  che la funzione di individuazione di un numero
equilibrato  di candidati, rispetto ai posti disponibili, costituisce
giusta applicazione dei principi di economicita' e di buon andamento,
e  che  il livello nazionale dei corsi di aggiornamento professionale
costituisce un primo parametro oggettivo;
  Ravvisata la necessita' di disciplinare in maniera omogenea i corsi
di  aggiornamento  professionale  previsti  alle lettere b), comma 1,
degli  articoli 12  e  16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217,  sin  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del predetto decreto
legislativo  e quindi anche per il triennio antecedente al 1° gennaio
2009;
  Effettuata  l'informazione  alle  OO.SS  ai  sensi  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 novembre 2007, recante «Recepimento
dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente
del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco, relativo al quadriennio
normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi nelle adunanze dell'11 febbraio
2008 e del 25 febbraio 2008;
  Data  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri ai
sensi  dell'articolo  17 della citata legge n. 400 del 1988, con nota
n. 47268-3401 del 6 marzo 2008.
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifiche  al  decreto  del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n.
                                 236
  1.  All'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre
2007,  n.  236,  al comma 2, le parole «, nonche' le relative sedi di
nucleo disponibili» sono eliminate.
  2.  All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre
2007, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 2  le  parole  «, nonche' le relative sedi di nucleo
disponibili» sono eliminate;
    b) al  comma 3,  le parole da «durante il servizio prestato» fino
alla  fine  del comma, sono sostituite dalle seguenti parole «nei sei
anni   medesimi,   abbia   frequentato   con   profitto  i  corsi  di
aggiornamento  professionale,  a livello nazionale, individuati nella
durata,  nei  contenuti, nelle modalita' di svolgimento e nei criteri
di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno»;
    c) il comma 4 e' abrogato.
  3. All'articolo 6, del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre
2007, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 1  le  parole  «disponibili all'atto del bando» sono
sostituite dalle seguenti parole «indicate dall'amministrazione prima
dell'avvio del corso di formazione»;
    b) al  comma 2  le  parole  «all'atto  del bando» sono sostituite
dalle seguenti parole «prima dell'avvio del corso di formazione»;
    c) al  comma 3  le  parole  «nel  bando», ovunque ricorrano, sono
eliminate.
  4. All'articolo 7, del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre
2007, n. 236, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.  Il  corso  di  formazione  professionale  ha  una  durata  non
inferiore  a  tre  mesi  e  si  svolge, in relazione alla metodologia
utilizzata,  presso  le  sedi  individuate,  con  proprio  atto,  dal
Direttore  centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - Il  decreto  legislativo  13 ottobre  2005,  n.  217,
          recante  «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
          vigili   del   fuoco   a  norma  dell'art.  2  della  legge
          30 settembre  2004,  n. 252», e' pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio
          1994,   n.   487,   recante   «Regolamento   recante  norme
          sull'accesso  agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
          e  le  modalita'  di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
          unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
          impieghi»  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185.
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Il testo degli articoli 12, comma 1 e 16, comma 1 del
          citato  decreto  legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il
          seguente:
              «Art.  12. (Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei
          capi  reparto).  - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del
          ruolo dei capi squadra e dei capi reparto avviene:
                a) nel  limite  del  sessanta  per  cento  dei  posti
          disponibili  al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso
          interno  per titoli e superamento di un successivo corso di
          formazione  professionale, della durata non inferiore a tre
          mesi,  riservato  al  personale  che,  alla  predetta data,
          rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;
                b) nel  limite  del  restante  quaranta per cento dei
          posti  disponibili  al  31 dicembre  di ogni anno, mediante
          concorso  interno  per  titoli,  esame  scritto a contenuto
          tecnico-pratico    e   successivo   corso   di   formazione
          professionale,  della  durata  non  inferiore  a  tre mesi,
          riservato  al personale del ruolo dei vigili del fuoco che,
          alla  predetta  data,  abbia compiuto sei anni di effettivo
          servizio  nel  ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi,
          abbia  frequentato  con  profitto  i corsi di aggiornamento
          professionale  individuati  nella  durata,  nei  contenuti,
          nelle  modalita' di svolgimento e nei criteri di ammissione
          alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno.».
              «Art.   16.  (Promozione  a  capo  reparto).  -  1.  La
          promozione alla qualifica di capo reparto avviene:
                a) nel  limite  del  sessanta  per  cento  dei  posti
          disponibili  al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso
          interno  per titoli e superamento di un successivo corso di
          formazione  professionale, della durata non inferiore a tre
          mesi,  al  quale  sono  ammessi i capi squadra esperti che,
          alla   predetta  data,  abbiano  compiuto  cinque  anni  di
          effettivo servizio nella qualifica;
                b) nel  limite  del  restante  quaranta per cento dei
          posti  disponibili  al  31 dicembre  di ogni anno, mediante
          concorso  interno  per  titoli,  esame  scritto a contenuto
          tecnico-pratico    e   successivo   corso   di   formazione
          professionale,  della  durata  non  inferiore  a  tre mesi,
          riservato  al  personale  appartenente  al  ruolo  dei capi
          squadra  e  dei capi reparto che, alla predetta data, abbia
          compiuto  quattro  anni  di  effettivo  servizio  nel ruolo
          medesimo e che, nel quadriennio medesimo, abbia frequentato
          con   profitto   i  corsi  di  aggiornamento  professionale
          individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalita' di
          svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con
          decreto del Ministro dell'interno.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          29 novembre   2007,   recante   «Recepimento   dell'accordo
          sindacale  per il personale direttivo e dirigente del Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco, relativo al quadriennio
          normativo  2006-2009  e  al biennio economico 2006-2007» e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2008, n. 12.
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 1, 3, 6 e 7 del
          decreto  del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236,
          come modificato dal presente decreto:
              «Art.  1.  (Modalita'  di  accesso).  -  1. Il concorso
          interno di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) del decreto
          legislativo  13 ottobre  2005, n. 217, avviene per titoli e
          superamento   di   un   successivo   corso   di  formazione
          professionale.
              2.   Nel  bando  di  concorso  sono  indicati  i  posti
          disponibili,   individuando   quelli   per   il   personale
          specialista.
              3.  Sono  ammessi  i  dipendenti  che,  alla  data  del
          31 dicembre  dell'anno in cui si sono verificate le vacanze
          dei  posti  messi  a  concorso,  rivestono  la qualifica di
          vigile coordinatore.
              4.  Non  e'  ammesso  al concorso il personale che, nel
          biennio  precedente  la data di scadenza dei termini per la
          presentazione  delle  domande, abbia riportato una sanzione
          disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
              5.  Sulla  base  del  punteggio  riportato  nei  titoli
          indicati  all'art.  2,  viene formata la graduatoria per la
          successiva ammissione al corso di formazione professionale.
          A  parita'  di  punteggio  si  applicano  i  criteri di cui
          all'art.  12, comma 3, prima parte, del decreto legislativo
          13 ottobre 2005, n. 217.
              6.  Il  personale  collocato  in  posizione utile viene
          ammesso  al  corso,  previa  scelta della sede di servizio,
          secondo le procedure indicate all'art. 6.
              7. In prima applicazione, per il conferimento dei posti
          con  decorrenza  1° gennaio 2006, al concorso interno viene
          ammesso  il  personale inquadrato nella qualifica di vigile
          coordinatore  ai  sensi  dell'art. 149, comma 4 del decreto
          legislativo  13 ottobre  2005,  n. 217, purche' in possesso
          degli altri requisiti previsti.».
              «Art.  3.  (Modalita'  di  accesso).  -  1. Il concorso
          interno di cui all'art. 12, comma 1, lettera b) del decreto
          legislativo  13 ottobre  2005,  n. 217, avviene per titoli,
          esame  scritto a contenuto tecnico-pratico e superamento di
          un successivo corso di formazione professionale.
              2.   Nel  bando  di  concorso  sono  indicati  i  posti
          disponibili,   individuando   quelli   per   il   personale
          specialista.
              3.  Sono  ammessi  i  dipendenti  che,  alla  data  del
          31 dicembre  dell'anno in cui si sono verificate le vacanze
          dei  posti  messi  a concorso, abbiano compiuto sei anni di
          effettivo  servizio  nel  ruolo dei vigili del fuoco e che,
          nei  sei  anni  medesimi,  abbia frequentato con profitto i
          corsi  di aggiornamento professionale, a livello nazionale,
          individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalita' di
          svolgimento  e nei criteri di ammissione alla frequenza con
          decreto del Ministro dell'interno.».
              4.  Per  le promozioni a decorrere dal 1° gennaio 2009,
          saranno ammessi al concorso interno i candidati che abbiano
          frequentato   con   profitto   i   corsi  di  aggiornamento
          professionale  individuati  tra quelli indicati nel decreto
          ministeriale di cui all'art. 12, comma 1, lettera b) ultima
          parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
              5.  Non  e'  ammesso  al concorso il personale che, nel
          biennio  precedente  la data di scadenza dei termini per la
          presentazione  delle  domande, abbia riportato una sanzione
          disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
              6.  L'esame  consta  in  una  prova scritta a contenuto
          tecnico-pratico  consistente in appositi quesiti a risposta
          multipla,   da   risolvere   in  un  tempo  predeterminato,
          concernenti  le  materie istituzionali che saranno indicate
          nel bando di concorso.
              7.   All'esame   scritto   di  cui  al  comma 6,  viene
          attribuito  un  punteggio  massimo di 30 punti. La prova si
          intende superata con un punteggio minimo di 21 punti.
              8.  La  valutazione  dei titoli viene effettuata, sulla
          base  dei  criteri  indicati  all'art.  4, nei confronti di
          coloro che hanno superato la prova scritta.
              9.  Ai  sensi  dell'art.  8  del decreto del Presidente
          della  Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non puo'
          essere  attribuito  un  punteggio  complessivo  superiore a
          punti 10.
              10.  La  graduatoria  viene formata sommando i punteggi
          riportati   nell'esame  scritto  e  nella  valutazione  dei
          titoli.  A  parita'  di punteggio si applicano i criteri di
          cui  all'art.  12,  comma 3,  seconda  parte,  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
              11.  Il  personale  che,  nell'ambito dei posti messi a
          concorso, risulta collocato utilmente in graduatoria, viene
          ammesso al corso di formazione professionale, previa scelta
          della  sede  di  servizio,  secondo  le  procedure indicate
          all'art. 6.»
              «Art.  6.  (Scelta  della  sede). - 1. Sulla base delle
          graduatorie  di  cui  all'art.  1,  comma 5  e  all'art. 3,
          comma 10,  accede  al  corso  di  formazione  un  numero di
          concorrenti  pari  a  quello dei posti messi a concorso. Al
          fine   di  una  migliore  razionalizzazione  dei  corsi  di
          formazione,  le  predette graduatorie determinano la scelta
          della    sede   di   assegnazione   tra   quelle   indicate
          dall'amministrazione   prima   dell'avvio   del   corso  di
          formazione  e non producono effetti ai fini della posizione
          di  ruolo  che resta disciplinata dal successivo art. 8 del
          presente decreto.
              2.  I  concorrenti  utilmente collocati nell'ambito dei
          posti  messi  a  concorso  scelgono, secondo l'ordine della
          graduatoria, la sede di assegnazione tra quelle disponibili
          prima dell'avvio del corso di formazione. A norma dell'art.
          12,   comma 6,   ultima   parte,  del  decreto  legislativo
          13 ottobre  2005,  n. 217, hanno la precedenza nella scelta
          della  sede  i  candidati  del  concorso di cui al comma 1,
          lettera a) del medesimo art. 12.
              3.   Nell'ambito  di  ciascuna  graduatoria,  hanno  la
          precedenza i candidati che scelgono la stessa sede ove gia'
          prestano  servizio. Nel caso in cui, siano resi disponibili
          posti nei nuclei specialistici, il personale in possesso di
          specializzazioni areonaviganti, nautiche (padroni di barca,
          motoristi navali e comandanti d'altura), i sommozzatori e i
          radioriparatori  possono  scegliere  esclusivamente le sedi
          dove  operano  i  relativi nuclei specialistici, nel limite
          dei posti indicati per ciascun nucleo.
              4.  Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si
          procede   allo  scorrimento  della  graduatoria  fino  alla
          copertura  dei  posti disponibili. I posti rimasti comunque
          scoperti   sono  devoluti,  fino  alla  data  d'inizio  dei
          rispettivi   corsi  di  formazione  professionale,  secondo
          quanto   previsto   dall'art.   12,  comma 5,  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
              5.  In  ogni caso, i posti non coperti, compresi quelli
          destinati  al  personale  specialista, verranno considerati
          disponibili   e   saranno   attribuiti  con  le  successive
          procedure concorsuali secondo quanto previsto dall'art. 12,
          comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.».
              «Art.  7.  (Corso di formazione professionale). - 1. Il
          corso   di  formazione  professionale  ha  una  durata  non
          inferiore  a  tre  mesi  e  si  svolge,  in  relazione alla
          metodologia  utilizzata,  presso  le  sedi individuate, con
          proprio  atto, dal Direttore centrale per la formazione del
          Dipartimento  dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
          della difesa civile.
              2. Il programma didattico, le materie e l'articolazione
          delle  verifiche  intermedie,  sono stabiliti dal direttore
          centrale  della  formazione del Dipartimento dei vigili del
          fuoco,  del  soccorso pubblico e della difesa civile, prima
          dell'inizio del corso stesso.
              3.   Durante   la   frequenza  dei  corsi,  l'eventuale
          dimissione   dei   candidati  ammessi  avviene  secondo  le
          disposizioni   dell'art.   13   del   decreto   legislativo
          13 ottobre 2005, n. 217.».