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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 2008, n. 74

Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/5/2008
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vigente al 29/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-5-2008
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   4 agosto   2006,   n.  248,  recante
disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  economico e sociale, per il
contenimento  e  la  razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
  Visti,  in  particolare,  i  commi da  28 a 33 dell'articolo 35 del
decreto-legge  n.  223  del  2006, con i quali e' stata introdotta la
responsabilita'  solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia
di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e
assicurativi  obbligatori,  in  relazione  ai  contratti di appalto e
subappalto di opere, forniture e servizi;
  Visto il comma 34 del predetto articolo 35 del decreto legge n. 223
del 2006 che prevede l'adozione di un decreto interministeriale volto
ad  individuare  la  documentazione  attestante  l'assolvimento degli
adempimenti  previsti  nei  commi da  28  a  33  dell'articolo 35 del
medesimo decreto-legge;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
  Visto,  in  particolare,  l'articolo 2  del  decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 445 del 2000, in cui si stabilisce che le norme
ivi contenute disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la
conservazione,  la  gestione,  la trasmissione di atti e documenti da
parte di organi della pubblica amministrazione, nonche' la produzione
di  atti  e  documenti agli organi della pubblica amministrazione, ai
gestori  di  pubblici  servizi  nei rapporti tra loro e in quelli con
l'utenza, e ai privati che vi consentono;
  Visto  l'articolo 35,  comma 1,  del  decreto  legislativo 9 luglio
1997,  n.  241,  che  individua i soggetti abilitati al compimento di
talune attivita' di assistenza fiscale;
  Visto l'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2007;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17,  comma 3,  della  legge  n.  400  del  1988,
effettuata con nota n. 3-14700/UCL del 13 settembre 2007;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
            Comunicazioni di dati relativi ai lavoratori
              impiegati nell'esecuzione del subappalto
  1. Il subappaltatore comunica all'appaltatore il codice fiscale dei
soggetti  impiegati  nell'esecuzione  dell'opera  o nella prestazione
della  fornitura  o  del  servizio  affidati,  nonche' ogni eventuale
variazione riguardante i medesimi soggetti.
  2.  L'appaltatore comunica al committente i dati di cui al comma 1,
al  fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito, secondo
quanto  disposto  dal  comma 32  dell'articolo 35  del  decreto-legge
4 luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248.
          Avvertenze:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              Si riporta il testo dell'art. 35, commi 28, 29, 30, 31,
          32,  33  e  34  del  decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
          n.  248  (Disposizioni  urgenti per il rilancio economico e
          sociale,  per  il contenimento e la razionalizzazione della
          spesa  pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
          di contrasto all'evasione fiscale:
              «28.   L'appaltatore   risponde   in   solido   con  il
          subappaltatore  della  effettuazione e del versamento delle
          ritenute  fiscali  sui  redditi  di lavoro dipendente e del
          versamento  dei  contributi  previdenziali e dei contributi
          assicurativi  obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
          malattie  professionali  dei  dipendenti a cui e' tenuto il
          subappaltatore.
              29.   La   responsabilita'   solidale   viene  meno  se
          l'appaltatore     verifica,    acquisendo    la    relativa
          documentazione  prima  del pagamento del corrispettivo, che
          gli   adempimenti  di  cui  al  comma 28  connessi  con  le
          prestazioni  di  lavoro  dipendente concernenti l'opera, la
          fornitura  o  il servizio affidati sono stati correttamente
          eseguiti  dal subappaltatore. L'appaltatore puo' sospendere
          il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte
          del subappaltatore della predetta documentazione.
              30.  Gli importi dovuti per la responsabilita' solidale
          di  cui  al  comma 28 non possono eccedere complessivamente
          l'ammontare  del  corrispettivo  dovuto dall'appaltatore al
          subappaltatore.
              31.  Gli  atti  che  devono  essere notificati entro un
          termine  di  decadenza  al  subappaltatore  sono notificati
          entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La
          competenza   degli   uffici   degli   enti   impositori   e
          previdenziali e' comunque determinata in rapporto alla sede
          del subappaltatore.
              32.   Il   committente   provvede   al   pagamento  del
          corrispettivo  dovuto  all'appaltatore previa esibizione da
          parte  di  quest'ultimo della documentazione attestante che
          gli   adempimenti  di  cui  al  comma 28  connessi  con  le
          prestazioni  di  lavoro  dipendente concernenti l'opera, la
          fornitura  o  il servizio affidati sono stati correttamente
          eseguiti dall'appaltatore.
              33.   L'inosservanza   delle   modalita'  di  pagamento
          previste   al   comma 32   e'   punita   con   la  sanzione
          amministrativa   da  euro  5.000  a  euro  200.000  se  gli
          adempimenti  di cui al comma 28 connessi con le prestazioni
          di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il
          servizio  affidati  non  sono  stati correttamente eseguiti
          dall'appaltatore  e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini
          della   presente  sanzione  si  applicano  le  disposizioni
          previste  per  la  violazione commessa dall'appaltatore. La
          competenza  dell'ufficio che irroga la presente sanzione e'
          comunque     determinata     in    rapporto    alla    sede
          dell'appaltatore.
              34.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi da 28 a 33 si
          applicano,  successivamente  all'adozione di un decreto del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, da emanare
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge  di  conversione del presente decreto, che stabilisca
          la    documentazione    attestante   l'assolvimento   degli
          adempimenti  di  cui al comma 28, in relazione ai contratti
          di  appalto  e  subappalto  di  opere,  forniture e servizi
          conclusi  da  soggetti  che  stipulano i predetti contratti
          nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini dell'imposta sul
          valore  aggiunto  di  cui  al  decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  con esclusione dei
          committenti non esercenti attivita' commerciale, e, in ogni
          caso,  dai  soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta
          fermo  quanto  previsto  dall'art. 29, comma 2, del decreto
          legislativo   10 settembre   2003,  n.  276,  e  successive
          modificazioni,  che  deve  intendersi  esteso  anche per la
          responsabilita'   solidale   per   l'effettuazione   ed  il
          versamento  delle  ritenute  fiscali  sui redditi di lavoro
          dipendente.».
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia di documentazione amministrativa:
              «Art.  2  (Oggetto).  -  1. Le norme del presente testo
          unico  disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e
          la  conservazione,  la  gestione, la trasmissione di atti e
          documenti    da    parte    di    organi   della   pubblica
          amministrazione;  disciplinano  altresi'  la  produzione di
          atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione
          nonche'  ai  gestori  di  pubblici servizi nei rapporti tra
          loro  e  in  quelli  con  l'utenza,  e  ai  privati  che vi
          consentono.».
              Si   riporta   il   testo   dell'art.  35  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei  redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni):
              «Art.   35   (Responsabili   dei   centri).   -  1.  Il
          responsabile  dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
          dai  soggetti  di  cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b)
          e c), su richiesta del contribuente:
                a) rilascia  un  visto  di conformita' dei dati delle
          dichiarazioni   predisposte   dal   centro,  alla  relativa
          documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,
          nonche'  di  queste  ultime  alla  relativa  documentazione
          contabile;
                b) assevera    che    gli   elementi   contabili   ed
          extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e
          rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi di settore
          corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili
          e da altra documentazione idonea.».
              Si  riporta  il  testo dell'art. 3, comma 3, lettera a)
          del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
          n.  322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione
          delle  dichiarazioni  relative  alle  imposte  sui redditi,
          all'imposta   regionale   sulle   attivita'   produttive  e
          all'imposta  sul  valore  aggiunto,  ai  sensi dell'art. 3,
          comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
              «3.    Ai   soli   fini   della   presentazione   delle
          dichiarazioni   in  via  telematica  mediante  il  servizio
          telematico  Entratel  si  considerano  soggetti  incaricati
          della trasmissione delle stesse:
                a) gli    iscritti    negli    albi    dei    dottori
          commercialisti,  dei  ragionieri e dei periti commerciali e
          dei consulenti del lavoro;».
              Si  riporta  il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
          Nota all'art. 1:
              Per   il   testo   del   comma   32  dell'art.  35  del
          decreto-legge    n.   223   del   2006,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge n. 248 del 2006, si veda nelle
          note alle premesse.