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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2008, n. 62

Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/4/2008
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Testo in vigore dal: 24-4-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368, recante
istituzione  del  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, recante il
Codice  dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo 10,  comma 4,  della legge 6 luglio 2002, n. 137,
come modificato dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi
dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n. 281,
espresso nella seduta del 28 febbraio 2008;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2008;
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto  con  il  Ministro  per  gli affari regionali e le autonomie
locali;

               Emana il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                     Modifiche alla parte prima

  1. Alla parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante  il  codice  dei  beni  culturali e del paesaggio, di seguito
denominato:  «decreto  legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1,   comma 5,   dopo   le   parole:   «patrimonio
culturale»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ivi  compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti,»;
    b) all'articolo 6,  comma 1,  primo periodo, dopo le parole: «del
patrimonio  stesso,» sono inserite le seguenti: «anche da parte delle
persone diversamente abili,»;
    c) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
  «Articolo 7-bis  (Espressioni di identita' culturale collettiva). -
1. Le espressioni di identita' culturale collettiva contemplate dalle
Convenzioni  UNESCO  per  la  salvaguardia  del  patrimonio culturale
immateriale  e  per  la  protezione  e la promozione delle diversita'
culturali,  adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed
il   20 ottobre  2005,  sono  assoggettabili  alle  disposizioni  del
presente   codice   qualora   siano  rappresentate  da  testimonianze
materiali   e   sussistano   i   presupposti   e  le  condizioni  per
l'applicabilita' dell'articolo 10.».
          Avvertenza:

              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          legge  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 117 e 118 della
          Costituzione:
              «Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f)  organi  dello  Stato e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l)  giurisdizione  e  norme  processuali; ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».
              «Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai  comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
          siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
          Stato,   sulla   base   dei   principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza.
              I  comuni,  le  province e le citta' metropolitane sono
          titolari  di  funzioni  amministrative  proprie e di quelle
          conferite   con  legge  statale  o  regionale,  secondo  le
          rispettive competenze.
              La  legge statale disciplina forme di coordinamento fra
          Stato  e  regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
          del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
          di  intesa  e  coordinamento nella materia della tutela dei
          beni culturali.
              Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
          favoriscono  l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
          associati,  per  lo  svolgimento  di attivita' di interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
              - Il  testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante  la  «Disciplina  dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata   nel   Supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
              «Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di «decreto legislativo» e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.».
              - Il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368,
          recante   «Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  a  norma  dell'art.  11  della legge
          15 marzo   1997,  n.  59»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.
              - Il   decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42,
          recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi
          dell'art.  10  della  legge  6 luglio  2002,  n.  137»,  e'
          pubblicato   nel   Supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.
              - Il  testo dell'art. 10, comma 4, della legge 6 luglio
          2002,    n.   137,   recante   «Delega   per   la   riforma
          dell'organizzazione  del  Governo  e  della  Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri,   nonche'  di  enti  pubblici»,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 158 dell'8 luglio
          2002,  come  modificato  dall'art.  1-bis del decreto-legge
          18 febbraio   2003,   n.   24,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  40  del  18 febbraio  2003 e convertito, con
          modificazioni,   nella   legge   17 aprile   2003,  n.  82,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 92 del 19 aprile
          2003,  e  dall'art.  1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51,
          pubblicata   nel   Supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2006, e' il seguente:
              «4. Disposizioni  correttive ed integrative dei decreti
          legislativi  di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
          rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
          medesime  procedure  di  cui  al  presente  articolo, entro
          quattro anni dalla data della loro entrata in vigore.».
              - Il   testo   dell'art.  8.  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
          delle   attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei  comuni,  con  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie
          locali»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30
          agosto 1997, e' il seguente:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.

          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il testo degli articoli 1 e 6 del citato
          decreto  legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal
          presente decreto:
              «Art. 1. Principi.
              1.  In  attuazione  dell'art.  9 della Costituzione, la
          Repubblica  tutela  e  valorizza il patrimonio culturale in
          coerenza  con  le  attribuzioni  di  cui all'art. 117 della
          Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
              2.   La  tutela  e  la  valorizzazione  del  patrimonio
          culturale   concorrono   a   preservare  la  memoria  della
          comunita'  nazionale e del suo territorio e a promuovere lo
          sviluppo della cultura.
              3.  Lo  Stato,  le regioni, le citta' metropolitane, le
          province   e   i   comuni   assicurano   e   sostengono  la
          conservazione  del patrimonio culturale e ne favoriscono la
          pubblica fruizione e la valorizzazione.
              4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della
          loro  attivita',  assicurano la conservazione e la pubblica
          fruizione del loro patrimonio culturale.
              5.  I  privati  proprietari,  possessori o detentori di
          beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli
          enti  ecclesiastici  civilmente riconosciuti, sono tenuti a
          garantirne la conservazione.
              6.   Le  attivita'  concernenti  la  conservazione,  la
          fruizione  e  la  valorizzazione  del  patrimonio culturale
          indicate  ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformita' alla
          normativa di tutela.».
              «Art. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale). - 1.
          La  valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e
          nella  disciplina  delle  attivita' dirette a promuovere la
          conoscenza  del  patrimonio  culturale  e  ad assicurare le
          migliori  condizioni  di utilizzazione e fruizione pubblica
          del   patrimonio  stesso,  anche  da  parte  delle  persone
          diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della
          cultura.  Essa comprende anche la promozione ed il sostegno
          degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.
          In  riferimento  al  paesaggio  la valorizzazione comprende
          altresi'  la  riqualificazione  degli immobili e delle aree
          sottoposti  a  tutela  compromessi  o  degradati, ovvero la
          realizzazione  di  nuovi  valori  paesaggistici coerenti ed
          integrati.
              2.  La  valorizzazione  e' attuata in forme compatibili
          con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
              3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione
          dei   soggetti   privati,   singoli   o   associati,   alla
          valorizzazione del patrimonio culturale.».