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DECRETO LEGISLATIVO 29 febbraio 2008, n. 56

Attuazione della direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione e recante modifica alle direttive 73/239/CEE, 98/78/CE e 2002/83/CE.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/4/2008
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal:  23-4-2008

Art. 9

Attività in regime di stabilimento da parte di imprese di Stati terzi
1. La rubrica del capo II del titolo VI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituita dalla seguente: «IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO».
2. L'articolo 67 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
«Art. 67 (Attività in regime di stabilimento). - 1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche e al margine di solvibilità della sede secondaria, ai fini dell'esercizio dell'attività di riassicurazione nel territorio della Repubblica, nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 64, 65, 66, 66-bis, 66-ter, 66-quater, 66-quinquies, 66-sexies e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.».