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DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2008, n. 46

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/4/2008
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  • Articoli
  • Servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale
    e locale erogati dalle ferrovie della Sardegna e
    dalle ferrovie meridionali sarde.
    Trasferimento delle Aziende
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  • Servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale
    erogati da Trenitalia S.p.A. e infrastrutture ferroviarie
    di proprietà di R.F.I. S.p.A.
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-4-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  costituzionale  26 febbraio  1948,  n.  3, che ha
approvato lo Statuto Speciale della regione autonoma della Sardegna;
  Vista   la   proposta   della   Commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3
del 1948;
  Visto  il  parere  del Consiglio regionale della Sardegna, espresso
nella seduta del 25 ottobre 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 gennaio 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto
con i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, e dell'economia e
delle finanze;
                              E m a n a
                   il segue e decreto legislativo:
                               Art. 1.
            Trasferimento delle Ferrovie della Sardegna e
                  delle Ferrovie Meridionali Sarde
  1.  In  attuazione  dello  Statuto  Speciale  sono  trasferite alla
Regione  autonoma  della  Sardegna  tutte le funzioni ed i compiti di
programmazione  e  di  amministrazione  relativamente  ai  servizi di
trasporto  pubblico  di  interesse  regionale  e  locale  attualmente
erogati dalle Gestioni Governative Ferrovie della Sardegna e Ferrovie
Meridionali   Sarde,   nonche'  le  relative  aziende  e  le  risorse
finanziarie  necessarie  a  garantire  l'attuale  livello dei servizi
erogati  dalle  gestioni  stesse  senza  maggiori  oneri a carico del
bilancio dello Stato.
  2.  Sono  trasferiti  a  titolo  gratuito  dal demanio e patrimonio
indisponibile  e  disponibile  dello  Stato  al  demanio e patrimonio
indisponibile  e  disponibile  della  Regione  i  beni,  il materiale
rotabile,  le  infrastrutture  e  i  relativi  impianti  in  uso alle
Ferrovie della Sardegna e alle Ferrovie Meridionali Sarde.
  3.   I   soggetti   individuati   dalla  Regione  subentrano  nella
titolarita'  dei  rapporti  giuridici  attivi  e passivi in essere al
momento   dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  connessi
all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti. Contestualmente
sono  messi  a disposizione dei soggetti individuati i relativi beni,
l'organizzazione ed il personale.
          Avvertenza:
              -  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il   testo  dell'art.  56,  primo  comma della  legge
          costituzionale  2 febbraio  1948,  n.  3  (pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  9 marzo  1948,  n. 58) e' il seguente:
          «Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal
          Governo  della  Repubblica  e  dall'Alto commissario per la
          Sardegna  sentita la consulta regionale, proporra' le norme
          relative  al  passaggio  degli uffici e del personale dallo
          Stato  alla  regione,  nonche'  le  norme di attuazione del
          presente statuto.».