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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2008, n. 32

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/3/2008
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vigente al 01/05/2024
Testo in vigore dal: 2-3-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  29 aprile  2004,  relativa  al diritto dei cittadini
dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri;
  Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  Europee - Legge Comunitaria 2004, che ha delegato il
Governo   a   recepire   la  citata  direttiva  2004/38/CE,  compresa
nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;
  Visto  il  decreto  legislativo  6 febbraio  2007,  n.  30, recante
attuazione   della  direttiva  2004/38/CE  relativa  al  diritto  dei
cittadini  dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri;
  Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, che
autorizza il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive
dei  decreti legislativi di attuazione delle direttive comprese negli
elenchi  allegati  alla medesima legge entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore dei provvedimenti stessi;
  Vista  la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 2008;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,
dell'economia e delle finanze e della giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
       Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
  1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le
seguenti modifiche:
    a) all'articolo 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente comma: «5-bis. In ragione della
prevista  durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo
familiare puo' presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la
propria  presenza  nel  territorio  nazionale,  secondo  le modalita'
stabilite  con  decreto  del  Ministro dell'interno da adottare entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione.  Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di
presenza,  si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia
protratto da oltre tre mesi.»;
    b) all'articolo 18,  comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, che costituisce causa di cancellazione anagrafica»;
    c) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
                              «Art. 20.
          Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e
soggiorno  dei  cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi
sia   la   loro  cittadinanza,  puo'  essere  limitato  con  apposito
provvedimento  solo  per:  motivi  di  sicurezza  dello Stato; motivi
imperativi  di  pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o
di pubblica sicurezza.
  2.  I  motivi  di  sicurezza dello Stato sussistono anche quando la
persona  da  allontanare  appartiene  ad  una  delle categorie di cui
all'articolo 18  della  legge  22 maggio 1975, n. 152, ovvero vi sono
fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello
Stato  possa  in  qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita'
terroristiche, anche internazionali.
  3.  I  motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la
persona  da  allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono
una  minaccia  concreta,  effettiva  e  grave ai diritti fondamentali
della  persona  ovvero  all'incolumita'  pubblica,  rendendo  urgente
l'allontanamento  perche'  la sua ulteriore permanenza sul territorio
e'   incompatibile  con  la  civile  e  sicura  convivenza.  Ai  fini
dell'adozione  del  provvedimento,  si tiene conto anche di eventuali
condanne,  pronunciate  da un giudice italiano o straniero, per uno o
piu'  delitti  non  colposi,  consumati  o  tentati, contro la vita o
l'incolumita'  della persona, o per uno o piu' delitti corrispondenti
alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005,
n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi
delitti,  ovvero  dell'appartenenza  a  taluna delle categorie di cui
all'articolo 1  della  legge  27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575,  e  successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o
di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita' straniere.
  4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del
principio  di  proporzionalita'  e  non  possono  essere  motivati da
ragioni di ordine economico, ne' da ragioni estranee ai comportamenti
individuali  dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta
e  attuale all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza
di  condanne  penali  non  giustifica  di  per se' l'adozione di tali
provvedimenti.
  5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto
della  durata  del  soggiorno  in  Italia dell'interessato, della sua
eta',  della  sua  situazione familiare e economica, del suo stato di
salute,  della  sua  integrazione  sociale e culturale nel territorio
nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
  6. I   titolari   del   diritto  di  soggiorno  permanente  di  cui
all'articolo 14  possono  essere allontanati dal territorio nazionale
solo  per  motivi  di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di
pubblica  sicurezza  o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza.
  7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel
territorio  nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni
possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o
per  motivi  imperativi di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento
sia  necessario  nell'interesse  stesso  del  minore,  secondo quanto
previsto  dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
  8. Le malattie o le infermita' che possono giustificare limitazioni
alla  liberta'  di  circolazione  nel  territorio nazionale sono solo
quelle   con  potenziale  epidemico  individuate  dall'Organizzazione
mondiale   della   sanita',   nonche'   altre  malattie  infettive  o
parassitarie  contagiose, sempreche' siano oggetto di disposizioni di
protezione  che  si  applicano ai cittadini italiani. Le malattie che
insorgono  successivamente  all'ingresso nel territorio nazionale non
possono giustificare l'allontanamento.
  9. Il    Ministro    dell'interno   adotta   i   provvedimenti   di
allontanamento  per  motivi  imperativi  di  pubblica  sicurezza  dei
soggetti di cui al comma 7, nonche' i provvedimenti di allontanamento
per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Negli altri
casi,  i  provvedimenti  di allontanamento sono adottati dal prefetto
del luogo di residenza o dimora del destinatario.
  10.  I  provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi
ostino   motivi   attinenti   alla   sicurezza  dello  Stato.  Se  il
destinatario  non  comprende  la lingua italiana, il provvedimento e'
accompagnato  da  una  traduzione  del  suo contenuto, anche mediante
appositi  formulari,  sufficientemente  dettagliati,  redatti  in una
lingua   a  lui  comprensibile  o,  se  cio'  non  e'  possibile  per
indisponibilita'    di   personale   idoneo   alla   traduzione   del
provvedimento  in tale lingua, comunque in una delle lingue francese,
inglese,   spagnola   o   tedesca,  secondo  la  preferenza  indicata
dall'interessato.  Il  provvedimento  e' notificato all'interessato e
riporta  le  modalita'  di  impugnazione  e, salvo quanto previsto al
comma 11,  indica  il  termine  stabilito  per lasciare il territorio
nazionale  che  non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della
notifica  e,  nei  casi  di comprovata urgenza, puo' essere ridotto a
dieci  giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di
reingresso  che  non  puo'  essere superiore a dieci anni nei casi di
allontanamento  per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni
negli altri casi.
  11.  Il  provvedimento  di  allontanamento  per motivi di sicurezza
dello  Stato  e  per  motivi  imperativi  di  pubblica  sicurezza  e'
immediatamente  eseguito  dal questore e si applicano le disposizioni
di   cui   all'articolo 13,   comma 5-bis,  del  decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
  12.   Nei   casi  di  cui  al  comma 10,  se  il  destinatario  del
provvedimento   di  allontanamento  si  trattiene  oltre  il  termine
fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento
di  allontanamento  dell'interessato  dal  territorio  nazionale.  Si
applicano,  per  la  convalida  del  provvedimento  del  questore, le
disposizioni del comma 11.
  13.  Il  destinatario  del  provvedimento  di  allontanamento  puo'
presentare  domanda  di  revoca  del  divieto di reingresso dopo che,
dall'esecuzione  del provvedimento, sia decorsa almeno la meta' della
durata  del  divieto,  e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda
devono  essere  addotti  gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto
oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione
di  vietarne  il  reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda,
entro  sei  mesi  dalla  sua  presentazione, decide con atto motivato
l'autorita'  che  ha  emanato  il  provvedimento  di  allontanamento.
Durante  l'esame  della  domanda  l'interessato  non  ha  diritto  di
ingresso nel territorio nazionale.
  14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra
nel  territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, e'
punito   con   la   reclusione  fino  a  due  anni,  nell'ipotesi  di
allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un
anno,  nelle  altre ipotesi. Il giudice puo' sostituire la pena della
reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di
reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci
anni. L'allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore, anche
se la sentenza non e' definitiva.
  15.  Si  applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni
in  caso  di  reingresso nel territorio nazionale in violazione della
misura  dell'allontanamento  disposta  ai sensi del comma 14, secondo
periodo.
  16.  Nei  casi  di  cui  ai  commi 14  e  15  si  procede  con rito
direttissimo.  In  caso di condanna, salvo che il giudice provveda ai
sensi  del  comma 14,  secondo  periodo,  e' sempre adottato un nuovo
provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si
applicano le norme del comma 11.
  17.   I   provvedimenti   di  allontanamento  di  cui  al  presente
articolo sono   adottati   tenendo  conto  anche  delle  segnalazioni
motivate  del  sindaco  del  luogo  di  residenza  o  di  dimora  del
destinatario del provvedimento.»;
    d) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:
                            «Art.20-bis.
       Procedimento penale pendente a carico del destinatario
                 del provvedimento di allontanamento
  1.  Qualora  il destinatario del provvedimento di allontanamento di
cui  all'articolo 20,  commi 11  e  12, sia sottoposto a procedimento
penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3,
3-bis,   3-ter,  3-quater  e  3-quinquies,  del  decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
  2.  Il  nulla  osta  di  cui  all'articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  si  intende concesso qualora
l'autorita' giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data
di ricevimento della richiesta.
  3.   Non  si  da'  luogo  alla  sentenza  di  cui  all'articolo 13,
comma 3-quater,  del  citato  decreto  legislativo  n.  286 del 1998,
qualora  si proceda per i reati di cui all'articolo 380 del codice di
procedura penale.
  4.  Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di
cui   all'articolo 380  del  codice  di  procedura  penale,  si  puo'
procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non
sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.
  5.  In  deroga  alle  disposizioni  sul  divieto  di reingresso, il
destinatario  del  provvedimento  di allontanamento, sottoposto ad un
procedimento  penale  ovvero  parte  offesa nello stesso, puo' essere
autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione
del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio
del  diritto  di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di
compiere atti per i quali e' necessaria la sua presenza. Salvo che la
presenza  dell'interessato  possa  procurare  gravi turbative o grave
pericolo    all'ordine    pubblico   o   alla   sicurezza   pubblica,
l'autorizzazione  e' rilasciata dal questore, anche per il tramite di
una  rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta
del  destinatario  del  provvedimento  di  allontanamento,  o del suo
difensore.
                             Art.20-ter.
          Autorita' giudiziaria competente per la convalida
                   dei provvedimenti del questore
  1. Ai fini della convalida dei provvedimenti emessi dal questore ai
sensi   degli  articoli 20  e  20-bis,  e'  competente  il  tribunale
ordinario in composizione monocratica.»;
    e) gli articoli 21 e 22 sono sostituiti dai seguenti:
                              «Art. 21.
   Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano
                       il diritto di soggiorno
  1.  Il  provvedimento  di  allontanamento dei cittadini degli altri
Stati  membri dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia
la  loro cittadinanza, puo' altresi' essere adottato quando vengono a
mancare  le  condizioni  che  determinano  il  diritto  di  soggiorno
dell'interessato  ai  sensi  degli  articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto
previsto dagli articoli 11 e 12.
  2.  Il  provvedimento  di  cui al comma 1 e' adottato dal prefetto,
territorialmente   competente  secondo  la  residenza  o  dimora  del
destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di
residenza  o  dimora, con atto motivato e notificato all'interessato.
Il provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del soggiorno
dell'interessato,  della  sua  eta',  della  sua  salute,  della  sua
integrazione  sociale  e  culturale e dei suoi legami con il Paese di
origine.  Il  provvedimento  riporta  le  modalita'  di impugnazione,
nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo'
essere  inferiore  ad  un  mese.  Se il destinatario non comprende la
lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20,
comma 10.
  3.  Unitamente  al  provvedimento  di  allontanamento e' consegnata
all'interessato   una   attestazione   di   obbligo   di  adempimento
dell'allontanamento,  secondo  le modalita' stabilite con decreto del
Ministro   dell'interno  e  del  Ministro  degli  affari  esteri,  da
presentare   presso   un  consolato  italiano.  Il  provvedimento  di
allontanamento  di  cui  al  comma 1 non puo' prevedere un divieto di
reingresso sul territorio nazionale.
  4.  Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato
sia  individuato  sul territorio dello Stato oltre il termine fissato
nel  provvedimento  di  allontanamento,  senza  aver  provveduto alla
presentazione  dell'attestazione  di  cui  al  comma 3, e' punito con
l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.
                              Art. 22.
          Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento
  1.  Avverso  il  provvedimento  di  allontanamento  per  motivi  di
sicurezza  dello  Stato  di  cui  all'articolo 20, commi 1 e 2, e per
motivi di ordine pubblico puo' essere presentato ricorso al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
  2.  Avverso  il  provvedimento  di  allontanamento  per  motivi  di
pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per
i  motivi di cui all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso entro
venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilita', al tribunale
ordinario  in composizione monocratica in cui ha sede l'autorita' che
lo ha adottato. La parte puo' stare in giudizio personalmente.
  3.  I  ricorsi  di  cui  ai commi 1 e 2, sottoscritti personalmente
dall'interessato,  possono  essere presentati anche per il tramite di
una  rappresentanza  diplomatica  o  consolare italiana; in tale caso
l'autenticazione   della  sottoscrizione  e  l'inoltro  all'autorita'
giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della
rappresentanza.   La  procura  speciale  al  patrocinante  legale  e'
rilasciata  avanti  all'autorita' consolare, presso cui sono eseguite
le comunicazioni relative al procedimento.
  4.  I  ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da
una  istanza  di  sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di
allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma,
l'efficacia  del  provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il
provvedimento  di  allontanamento si basi su una precedente decisione
giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su
motivi imperativi di pubblica sicurezza.
  5. Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a norma degli
articoli 737,  e  seguenti, del codice di procedura civile. Qualora i
tempi  del  procedimento dovessero superare il termine entro il quale
l'interessato  deve  lasciare  il  territorio  nazionale  ed e' stata
presentata  istanza  di  sospensione ai sensi del comma 4, il giudice
decide  con  priorita'  sulla stessa prima della scadenza del termine
fissato per l'allontanamento.
  6.  Al  cittadino  comunitario o al suo familiare, qualunque sia la
sua   cittadinanza,   cui   e'   stata   negata  la  sospensione  del
provvedimento   di   allontanamento   sono   consentiti,  a  domanda,
l'ingresso  ed  il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare
al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare
gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza
pubblica.  L'autorizzazione  e'  rilasciata dal questore anche per il
tramite  di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
richiesta dell'interessato.
  7.  Nel  caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente
sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio
nazionale.».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse.
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La direttiva n. 2004/38/CE (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  europee n. L 158 del 30 aprile
          2004)  concerne  il diritto dei cittadini dell'Unione e dei
          loro  familiari  di  circolare e di soggiornare liberamente
          nel territorio degli Stati membri.
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della legge
          18 aprile  2005,  n.  62 (Disposizioni per l'adempimento di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee. Legge comunitaria 2004):
              «5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.».
              -  Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, reca:
          «Attuazione  della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto
          dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare
          e  di  soggiornare  liberamente  nel territorio degli Stati
          membri».
              -  La  legge  23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri».
          Note all'art. 1.
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 18 del decreto
          legislativo  6 febbraio  2007,  n.  30, come modificati dal
          presente decreto:
              «Art.   5   (Diritto   di  ingresso).  -  1.  Ferme  le
          disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio
          alla  frontiera,  il  cittadino  dell'Unione in possesso di
          documento  d'identita'  valido  per  l'espatrio, secondo la
          legislazione  dello  Stato  membro, ed i suoi familiari non
          aventi  la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso
          di  un  passaporto  valido,  sono  ammessi  nel  territorio
          nazionale.
              2.  I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
          membro  sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso,
          nei  casi  in  cui e' richiesto. Il possesso della carta di
          soggiorno  di cui all'art. 10 in corso di validita' esonera
          dall'obbligo di munirsi del visto.
              3.   I   visti   di  cui  al  comma 2  sono  rilasciati
          gratuitamente   e   con   priorita'   rispetto  alle  altre
          richieste.
              4.  Nei casi in cui e' esibita la carta di soggiorno di
          cui  all'art.  10  non sono apposti timbri di ingresso o di
          uscita   nel   passaporto   del  familiare  non  avente  la
          cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.
              5.  Il  respingimento  nei  confronti  di  un cittadino
          dell'Unione   o   di   un   suo  familiare  non  avente  la
          cittadinanza  di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti
          di  viaggio  o  del  visto  di ingresso, non e' disposto se
          l'interessato,  entro  ventiquattro ore dalla richiesta, fa
          pervenire  i  documenti necessari ovvero dimostra con altra
          idonea  documentazione,  secondo  la  legge  nazionale,  la
          qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.
              5-bis.   In  ragione  della  prevista  durata  del  suo
          soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare puo'
          presentarsi  ad  un  ufficio  di  polizia per dichiarare la
          propria  presenza  nel  territorio  nazionale,  secondo  le
          modalita'  stabilite  con decreto del Ministro dell'interno
          da  adottare  entro  trenta giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente disposizione. Qualora non sia stata
          effettuata  tale  dichiarazione  di  presenza,  si presume,
          salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da
          oltre tre mesi.».
              «Art.   18   (Continuita'   del  soggiorno).  -  1.  La
          continuita'  del  soggiorno,  ai  fini del presente decreto
          legislativo,   nonche'   i   requisiti   prescritti   dagli
          articoli 13,  14,  15 e 16 possono essere comprovati con le
          modalita' previste dalla legislazione vigente.
              2.  La  continuita'  del  soggiorno  e'  interrotta dal
          provvedimento  di  allontanamento  adottato  nei  confronti
          della   persona   interessata,  che  costituisce  causa  di
          cancellazione anagrafica.».