stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 2007, n. 276

Regolamento concernente i criteri e le modalità per l'affidamento in locazione ad uso abitativo dei beni immobili appartenenti al Fondo edifici di culto.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/3/2008
nascondi
vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 8-3-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli
enti  e beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero cattolico
in servizio nelle diocesi, e in particolare gli articoli 56, e 58;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987,
n. 33, recante approvazione del regolamento di esecuzione della legge
20 maggio 1985, n. 222;
  Visto  il  regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
  Visto  il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento
per  l'amministrazione  del patrimonio e per la contabilita' generale
dello Stato;
  Vista  la  legge  9 dicembre 1998, n. 431, recante disciplina delle
locazioni  e  del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, e
successive modificazioni;
  Considerato  che  la  missione  del Fondo edifici di culto consiste
nella   conservazione,   nel   restauro,   nella   tutela   e   nella
valorizzazione  degli  edifici  di  culto  che  gli appartengono; che
l'adempimento  della  missione si fonda in gran parte sulla regolare,
costante  e  integrale  riscossione  dei  proventi derivanti dai beni
fruttiferi  del Fondo; che in tale senso assumono rilievo, da un lato
il   buono  stato  di  manutenzione  dei  predetti  beni  fruttiferi,
dall'altro,  la  circostanza che i criteri e le modalita' per il loro
affidamento  in  locazione  ad  uso  abitativo  siano  confacenti  al
peculiare  regime  a  cui i medesimi sono assoggettati ai sensi delle
disposizioni  della  legge  20 maggio  1985,  n.  222, e del relativo
regolamento  di  esecuzione  approvato  con il decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 novembre 2007;
  Sulla proposta del Ministro dell'interno;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
               Procedure per la scelta del contraente
  1.  Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, la locazione degli
immobili  appartenenti  al  Fondo  edifici  di  culto  (FEC) consegue
all'esperimento di pubblici incanti.
  2. Si procede a licitazione privata:
    a) quando  la locazione riguarda immobili per i quali sussiste la
dichiarazione  di  interesse  culturale,  di  cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
    b) in  ogni  altro  caso  in  cui  per  ragioni  particolari,  da
menzionare  nel  decreto  di  approvazione  del contratto, il FEC non
trovi conveniente esperire i pubblici incanti.
  3. Si procede a trattativa privata, quando:
    a) la  procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto o
licitazione  privata  e'  andata deserta o comunque e' stata esperita
infruttuosamente;
    b) il  canone  complessivo  previsto  per  l'intera  durata della
locazione non supera l'importo di 60.000 euro;
    c) un  soggetto  gia'  locatario di un immobile di proprieta' del
FEC   chiede   l'affidamento   in  locazione  di  un  altro  immobile
costituente  pertinenza  del  bene  gia' locato ovvero confinante con
quest'ultimo.  La  superficie  dell'immobile confinante da locare non
puo'   essere   superiore   ad   un  terzo  della  superficie  totale
originariamente locata;
    d) un  dipendente  dell'amministrazione  civile  dell'interno, in
servizio  nella  provincia  in  cui  e'  ubicato  l'immobile,  chiede
l'affidamento  del  medesimo  in  locazione,  anche  in attuazione di
apposite   convenzioni   stipulate  tra  il  FEC  e  il  dipartimento
competente   per   l'amministrazione  del  predetto  personale;  tale
disposizione  non si applica al personale destinatario di alloggio di
servizio;
    e) quando,  ricorrendo  la  fattispecie di cui all'articolo 4, il
costo degli interventi di ripristino, adattamento, ristrutturazione o
restauro   dell'immobile  e'  pari  ad  almeno  il  venti  per  cento
dell'importo  complessivo  del  canone  previsto  per l'intera durata
della locazione.
  4.  Salvo  che  nei  casi  in cui la procedura ad evidenza pubblica
mediante  pubblico incanto o licitazione privata sia andata deserta e
in  quelli  di  cui  alle  lettere c) e d) del comma 3, la trattativa
privata e' preceduta da un'adeguata pubblicita' delle caratteristiche
degli immobili che il FEC intende locare e dei relativi canoni minimi
richiesti,  con  indicazione della ragione che, per ciascun immobile,
ha  comportato  tale  modalita'  di  scelta  del contraente. Nei casi
previsti  dalla  lettera a),  del  comma 3, la trattativa privata non
puo'  concludersi  a  condizioni  piu'  favorevoli  per  il locatario
rispetto  a  quelle  offerte  al  pubblico, ai sensi dei commi 1 e 2,
nella  gara.  La trattativa privata e' altresi' preceduta da una gara
informale   tra   coloro   che,   entro   un  congruo  termine  dalla
pubblicazione  dell'avviso,  abbiano  comunicato  al  FEC  il proprio
interesse alla locazione.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 1, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          ministri
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.».
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 56 e 58 della
          legge  20 maggio  1985,  n.  222 (Disposizioni sugli enti e
          beni  ecclesiastici  in  Italia  e per il sostentamento del
          clero cattolico in servizio nelle diocesi):
              «Art.  56.  - Il Fondo edifici di culto ha personalita'
          giuridica  ed  e'  amministrato  in  base  alle  norme  che
          regolano   le  gestioni  patrimoniali  dello  Stato  con  i
          privilegi,  le  esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse
          riconosciuti.».
              «Art. 58. - I proventi del patrimonio del Fondo edifici
          di   culto,   integrati   nella  misura  di  cui  al  terzo
          comma dell'art.  50,  sono utilizzati per la conservazione,
          il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici di
          culto  appartenenti  al  Fondo, nonche' per gli altri oneri
          posti a carico del Fondo stesso.
              La  progettazione  e  l'esecuzione delle relative opere
          edilizie  sono  affidate, salve le competenze del Ministero
          per  i beni culturali e ambientali, al Ministero dei lavori
          pubblici.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          13 febbraio   1987,   n.   33,   reca:   «Approvazione  del
          regolamento  di  esecuzione  della legge 20 maggio 1985, n.
          222,  recante  disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici
          in  Italia  e  per  il sostentamento del clero cattolico in
          servizio nelle diocesi».
              - Il  regio  decreto  18 novembre  1923, n. 2440, reca:
          «Nuove  disposizioni  sull'amministrazione del patrimonio e
          sulla contabilita' generale dello Stato».
              - Il  regio  decreto  23 maggio  1924,  n.  827,  reca:
          «Regolamento  per l'amministrazione del patrimonio e per la
          contabilita' generale dello Stato».
              - La  legge  9 dicembre 1988, n. 431, reca: «Disciplina
          delle  locazioni  e  del rilascio degli immobili adibiti ad
          uso abitativo».
          Nota all'art. 1:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  13  del  decreto
          legislativo  22   gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei beni
          culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi dell'art. 10 della
          legge 6 luglio 2002, n. 137):
              «Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). - 1.
          La  dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne
          forma   oggetto,  dell'interesse  richiesto  dall'art.  10,
          comma 3.
              2.  La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui
          all'art.  10,  comma 2.  Tali  beni  rimangono sottoposti a
          tutela  anche  qualora  i  soggetti  cui  essi appartengono
          mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.».