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DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2008, n. 24

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/2/2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30 (in G.U. 29/02/2008, n.51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2008)
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Testo in vigore dal: 1-3-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008,
n.  19,  recante  scioglimento  del  Senato  della Repubblica e della
Camera dei deputati;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008,
n.  20,  recante convocazione dei comizi per le elezioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la normativa vigente in materia elettorale;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di consentire lo
svolgimento del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative
nell'anno  2008  contestualmente  alle elezioni politiche, nonche' di
garantire   l'esercizio   del   voto  dei  cittadini  temporaneamente
all'estero per motivi di servizio o di missioni internazionali;
  Ritenuta,  inoltre, la necessita' ed urgenza di adottare misure per
la  funzionalita'  del  procedimento  elettorale,  anche  per  quanto
concerne  il  procedimento  di  scrutinio  del  voto  degli  elettori
italiani  residenti  all'estero, nonche' di consentire l'accesso agli
uffici   elettorali   di  sezione  ad  osservatori  elettorali  della
Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 14 e del 15 febbraio 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con
il  Parlamento e le riforme istituzionali, degli affari esteri, della
giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

il seguente decreto-legge:
                               Art. 1
  Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero.

  1.  Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)   all'articolo  7,  comma  1,  le  parole:  "composto  da  tre
magistrati,  dei  quali  uno  con  funzioni di presidente, scelti dal
presidente  della  Corte di appello." sono sostituite dalle seguenti:
"composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente
ed  uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente
della Corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre
componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.";
    b)  all'articolo  12,  comma  3,  dopo  le  parole:  "gli  uffici
consolari  inviano"  sono  inserite  le  seguenti:  ", con il sistema
postale  piu'  affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o
con  altro mezzo di analoga affidabilita',"; al medesimo comma 3 sono
soppresse le seguenti parole: ", il testo della presente legge";
    c) all'articolo 13, comma 1, le parole: "un seggio elettorale per
ogni  cinquemila elettori" sono sostituite dalle seguenti: "un seggio
elettorale  per  un  minimo  di  duemila  ed  un  massimo  di tremila
elettori";
    d)  all'articolo  13,  il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3.
L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio e' composto dal
presidente,  dal  segretario  e  da  quattro  scrutatori,  di cui uno
assume,  a  scelta  del presidente, le funzioni di vicepresidente. Il
presidente,  prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie
il  segretario  tra  gli elettori in possesso di titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.";
    e)  all'articolo  14,  comma 3, lettera d), numero 2), le parole:
"appone  la  propria  firma  sul  retro  di ciascuna di esse ed" sono
soppresse.  Conseguentemente, le tabelle B e D allegate alla legge 27
dicembre  2001,  n.  459,  sono  sostituite dalle tabelle di cui agli
allegati 1 e 2 del presente decreto.
  ((l-bis.  I1 termine per esercitare l'opzione per il voto in Italia
di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
decorre, con riferimento allo svolgimento delle elezioni politiche ed
amministrative  nell'anno 2008, dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto )).