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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 2007, n. 268

Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/2/2008
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 13-2-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative vigenti in
materia  di  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Visto  l'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 20 giugno 1996,
n.  323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
425;
  Vista  la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante l'istituzione del
Fondo  per  l'arricchimento  e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275,  recante  le  norme  in  materia  di autonomia delle istituzioni
scolastiche,  ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996,
n.  567,  e successive modificazioni, concernente regolamento recante
la  disciplina  delle  iniziative  complementari  e  delle  attivita'
integrative nelle istituzioni scolastiche;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2007, n.
75,  recante  regolamento  per  il  riordino degli organismi operanti
presso    il   Ministero   della   pubblica   istruzione,   a   norma
dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  Ritenuta  la  necessita'  di  apportare  ulteriori  modificazioni e
integrazioni  al  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 ottobre 1996, n. 567, in particolare per quanto concerne la durata
e  il  funzionamento delle consulte provinciali e l'istituzione di un
consiglio  nazionale  dei presidenti delle consulte provinciali dello
studente;
  Udito  il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
espresso nell'adunanza del 25 giugno 2007;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza del
12 ottobre 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 2007;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Modifiche all'articolo 6 del decreto
       del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567
  1.  All'articolo 6  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
10 ottobre 1996, n. 567, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola
di   istruzione   secondaria  superiore  si  riuniscono  in  consulta
provinciale   in   una   sede  appositamente  attrezzata  e  messa  a
disposizione dall'ufficio scolastico locale a livello provinciale che
assicura  alla  consulta  il  supporto  organizzativo e la consulenza
tecnico-scientifica.  La durata in carica dei predetti rappresentanti
e'  di  due  anni. L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il
31 ottobre   dell'anno  di  scadenza  dell'organismo  con  le  stesse
modalita'  della  elezione  dei  rappresentanti  degli  studenti  nel
consiglio  di  istituto.  Per  la  sostituzione degli eletti venuti a
cessare  per  qualsiasi  causa,  o  che  abbiano perso i requisiti di
eleggibilita',  anche per aver conseguito il diploma, si procede alla
nomina  di  coloro  che, in possesso dei detti requisiti, risultino i
primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento
delle  liste  si  procede  ad  elezioni suppletive. La prima riunione
della  consulta  e'  convocata  dal dirigente dell'ufficio scolastico
locale  a livello provinciale entro quindici giorni dal completamento
delle operazioni elettorali.»;
    b) al  comma 3,  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole: «e
puo'   articolarsi   in   commissioni  di  lavoro,  territoriali  e/o
tematiche.».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (abrogato).».
              - Il testo unico delle disposizioni legislative vigenti
          in  materia  di  istruzione,  relative  alle scuole di ogni
          ordine  e  grado,  di  cui al decreto legislativo 16 aprile
          1994,  n. 297, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.
              - Il  testo  dell'art 3, comma 5-bis, del decreto legge
          20 giugno  1996,  n.  323,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  8 agosto 1996, n. 425, (Conversione in legge,
          con  modificazioni,  del  decreto-legge  20 giugno 1996, n.
          323,  recante disposizioni urgenti per il risanamento della
          finanza pubblica) e' il seguente:
              «Art.  3  (Riduzione  stanziamenti e blocco impegni). -
          (Omissis).
              5-bis.  Con  regolamento  governativo,  da  emanarsi ai
          sensi  dell'art.  17,  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e
          successive   modificazioni,   e'  disciplinata  la  materia
          prevista   dalla  direttiva  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione  3 aprile  1996, n. 133. Il finanziamento di cui
          al  comma 5  e'  finalizzato  all'attuazione  del  predetto
          regolamento.».
              - La   legge   18 dicembre   1997,   n.   440,  recante
          istituzione  del  Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
          dell'offerta  formativa e per gli interventi perequativi e'
          stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997,
          n. 298.
              - Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 marzo
          1999,  n.  275  (Regolamento  recante  norme  in materia di
          autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
          21  della  legge  15 marzo 1997, n. 59) e' stato pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   10 agosto   1999,   n.  186,
          supplemento ordinario.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
          1996,  n.  567  (Regolamento  recante  la  disciplina delle
          iniziative  complementari  e  delle  attivita'  integrative
          nelle  istituzioni  scolastiche)  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 5 novembre 1996, n. 259.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 marzo
          2007,  n.  75  (Regolamento per il riordino degli organismi
          operanti  presso  il Ministero della pubblica istruzione, a
          norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
          n.  248)  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          19 giugno 2007, n. 140.
          Nota all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art 6 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come
          modificato dal presente decreto:
              «Art. 6 (Consulta provinciale). - 1. Due rappresentanti
          degli  studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione
          secondaria  superiore si riuniscono in consulta provinciale
          in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione
          dall'ufficio  scolastico  locale  a livello provinciale che
          assicura  alla  consulta  il  supporto  organizzativo  e la
          consulenza  tecnico-scientifica.  La  durata  in carica dei
          predetti  rappresentanti e' di due anni. L'elezione di tali
          rappresentanti  avviene  entro  il  31 ottobre dell'anno di
          scadenza  dell'organismo  con  le  stesse  modalita'  della
          elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di
          istituto. Per la sostituzione degli eletti venuti a cessare
          per  qualsiasi  causa,  o  che abbiano perso i requisiti di
          eleggibilita',  anche  per  aver  conseguito il diploma, si
          procede  alla  nomina  di coloro che, in possesso dei detti
          requisiti,  risultino  i  primi  fra  i  non  eletti  delle
          rispettive  liste.  In  caso  di esaurimento delle liste si
          procede  ad  elezioni  suppletive.  La prima riunione della
          consulta e' convocata dal dirigente dell'ufficio scolastico
          locale  a  livello  provinciale  entro  quindici giorni dal
          completamento delle operazioni elettorali.
              2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito
          di:
                a) assicurare   il   piu'  ampio  confronto  fra  gli
          studenti  di  tutte le istituzioni di istruzione secondaria
          superiore  della provincia, anche al fine di ottimizzare ed
          integrare   in  rete  le  iniziative  di  cui  al  presente
          regolamento  e  di  formulare  proposte  di  intervento che
          superino  la  dimensione  del singolo istituto, anche sulla
          base  di  accordi di rete previsti dall'art. 7, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  8 marzo  1999,  n. 275,
          nonche'  di  accordi quadro da stipularsi tra la competente
          autorita'   scolastica  periferica,  gli  enti  locali,  la
          regione,   le   associazioni  degli  studenti  e  degli  ex
          studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni
          del mondo del lavoro e della produzione;
                b) formulare proposte ed esprimere pareri agli uffici
          scolastici,  agli  enti  locali  competenti  e  agli organi
          collegiali territoriali;
                b-bis) collaborare        con        gli       organi
          dell'amministrazione   scolastica   e   con   i  centri  di
          informazione  e  consulenza di cui all'art. 326, commi 17 e
          18,  del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per la
          realizzazione  di  progetti  di  attivita' informativa e di
          consulenza   intesi   alla   prevenzione   e   cura   delle
          tossicodipendenze,  nonche'  alla  lotta  contro l'abuso di
          farmaci  e  di  sostanze per l'incremento artificiale delle
          prestazioni  sportive.  Le relative iniziative previste dai
          commi 19,  20  e  21 del citato art. 326, sono disciplinate
          dal presente regolamento;
                c) istituire,   in   collaborazione   con   l'ufficio
          scolastico   locale,  uno  sportello  informativo  per  gli
          studenti  con  particolare  riferimento  all'attuazione del
          presente  regolamento  e  dello statuto delle studentesse e
          degli studenti e alle attivita' di orientamento;
                d) promuovere iniziative di carattere trasnazionale;
                d-bis) designare  i rappresentanti degli studenti nei
          consigli scolastici locali;
                e) designare    i   rappresentanti   degli   studenti
          nell'organo  di garanzia previsto dall'art. 5, comma 4, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
          249.
              3.  La  consulta  si  dota di un proprio regolamento, a
          norma  del  quale  elegge  un presidente ed un consiglio di
          presidenza  e  puo'  articolarsi  in commissioni di lavoro,
          territoriali e/o tematiche.
              4. Al fine di assicurare continuita' di indirizzo nella
          gestione  e favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i
          componenti  del  consiglio di presidenza della consulta che
          hanno  terminato  il  curriculo scolastico o non sono stati
          rieletti  dal  proprio  istituto,  possono, a richiesta e a
          titolo  gratuito, essere nominati dalla consulta consulenti
          per  non  piu'  di  un  anno  scolastico.  Per quel periodo
          transitorio  ad essi si applica il trattamento previsto per
          i membri della consulta.
              5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione danno
          vita  ad  un  coordinamento  regionale  rappresentativo, il
          quale  viene insediato dal dirigente del competente ufficio
          scolastico    regionale.    Detto   ufficio   assicura   al
          coordinamento   il   supporto   tecnico-organizzativo.   Il
          coordinamento   regionale  adotta  un  proprio  regolamento
          interno con il quale sono disciplinate la composizione e le
          modalita' organizzative.
              6.  Con  decreto del Ministro della pubblica istruzione
          e'   individuata   una   sede   di   coordinamento   e   di
          rappresentanza delle consulte a livello nazionale.».