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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2007, n. 264

Regolamento recante «Disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca».

note: Entrata in vigore del decreto: 9-2-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/2009)
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Testo in vigore dal: 9-2-2008
al: 27-3-2009
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed in
particolare gli articoli 2 e 50;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  17 luglio 2006, n. 233, come modificato
dall'articolo 2, comma 137, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
ed in particolare l'articolo 1, comma 8;
  Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare i commi
da 404 a 416;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 14
luglio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  206  del 5
settembre 2006;
  Sentite le organizzazioni sindacali in data 22 marzo 2007;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 aprile 2007;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nell'adunanza del 27 agosto 2007;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 2007;
  Sulla  proposta  del  Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                    Organizzazione del Ministero

  1.  Il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  di seguito
indicato come "Ministero", si articola nel Segretariato generale e in
sei uffici di livello dirigenziale generale.
  2. Sono direzioni generali del Ministero;
a) la Direzione degli affari generali e del personale;
b) la Direzione generale dell'universita';
c) la  Direzione  generale dell'alta formazione artistica, musicale e
   coreutica;
d) la Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio;
e) la Direzione generale della ricerca;
f) la Direzione generale dei sistemi informativi.
  3.  Presso  il  Segretariato  generale  opera altresi' un dirigente
generale,  con  incarico  attribuito ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  4.  Il  Segretariato generale e le direzioni generali costituiscono
centri  di  responsabilita'  amministrativa, ai sensi dell'articolo 3
del  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n. 279. Essi svolgono le
proprie   attivita'   in   attuazione   degli   atti   di   indirizzo
politico-amministrativo, adottati dal Ministro.
  5.  Con  decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto  1988,  n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  del presente regolamento, si provvede alla organizzazione del
Segretariato  generale  e delle direzioni generali e alla definizione
dei compiti delle unita' di livello dirigenziale non generale ad essi
assegnate, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della  Repubblica  il  potere  di  promulgare le leggi e di
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
              - Si  riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              - Il  decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 17 luglio 2006, n. 233, e
          successive  modificazioni  reca:  "Disposizioni  urgenti in
          materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo
          per  il  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia di
          funzioni  e  organizzazione  della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri e dei Ministeri".
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi da 404 a 416 della
          legge   27 dicembre  2006,  n.  296,  Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2007):
              "404.   Al   fine   di   razionalizzare  e  ottimizzare
          l'organizzazione  delle  spese e dei costi di funzionamento
          dei   Ministeri,  con  regolamenti  da  emanare,  entro  il
          30 aprile  2007,  ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
                a) alla  riorganizzazione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di  livello  dirigenziale  generale  ed  al  5 per cento di
          quelli  di  livello  dirigenziale non generale nonche' alla
          eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione  alle  assunzioni la possibilita' della
          immissione,  nel  quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
          assunti  ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  in  misura  non  inferiore  al 10 per cento
          degli uffici dirigenziali;
                b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
          comuni    anche    mediante    strumenti   di   innovazione
          amministrativa e tecnologica;
                c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
          prevedendo   la   loro   riduzione  e,  ove  possibile,  la
          costituzione  di  uffici  regionali  o  la riorganizzazione
          presso  le  prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
          risulti  sostenibile  e  maggiormente funzionale sulla base
          dei  principi  di  efficienza  ed economicita' a seguito di
          valutazione   congiunta  tra  il  Ministro  competente,  il
          Ministro  dell'interno,  il  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
          riforme  istituzionali  ed  il Ministro per le riforme e le
          innovazioni  nella  pubblica amministrazione, attraverso la
          realizzazione   dell'esercizio   unitario   delle  funzioni
          logistiche  e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
          e  l'utilizzazione  in via prioritaria dei beni immobili di
          proprieta' pubblica;
                d) alla  riorganizzazione  degli  uffici con funzioni
          ispettive e di controllo;
                e) alla   riduzione   degli   organismi  di  analisi,
          consulenza e studio di elevata specializzazione;
                f) alla  riduzione  delle dotazioni organiche in modo
          da  assicurare  che il personale utilizzato per funzioni di
          supporto    (gestione    delle   risorse   umane,   sistemi
          informativi,   servizi   manutentivi  e  logistici,  affari
          generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque
          il  15  per  cento  delle  risorse  umane  complessivamente
          utilizzate  da  ogni  amministrazione, mediante processi di
          riorganizzazione   e  di  formazione  e  riconversione  del
          personale  addetto alle predette funzioni che consentano di
          ridurne  il  numero in misura non inferiore all'8 per cento
          all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
                g) all'avvio  della  ristrutturazione,  da  parte del
          Ministero  degli  affari  esteri,  della  rete diplomatica,
          consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
          mutato  contesto  geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
          particolare  all'unificazione  dei  servizi contabili degli
          uffici  della  rete  diplomatica  aventi  sede nella stessa
          citta'  estera,  prevedendo che le funzioni delineate dagli
          articoli 3,  4  e  6  del regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 marzo 2000, n. 120, siano
          svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
          tutte le rappresentanze medesime.
              405.  I  regolamenti  di  cui al comma 404 prevedono la
          completa  attuazione dei processi di riorganizzazione entro
          diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
              406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
          comma 404   sono   abrogate   le   previgenti  disposizioni
          regolatrici  delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi
          regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
              407.  Le  amministrazioni, entro due mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, trasmettono al
          Dipartimento  della  funzione pubblica della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
          finanze  gli  schemi di regolamento di cui al comma 404, il
          cui  esame  deve  concludersi  entro  un  mese  dalla  loro
          ricezione, corredati:
                a) da  una  dettagliata relazione tecnica asseverata,
          ai  fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui
          al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20 febbraio
          1998,  n.  38, dai competenti uffici centrali del bilancio,
          che  specifichi,  per  ciascuna  modifica organizzativa, le
          riduzioni di spesa previste nel triennio;
                b) da  un  analitico  piano  operativo asseverato, ai
          fini  di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
          n.  38,  dai  competenti  uffici centrali del bilancio, con
          indicazione  puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle
          azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.
              408.   In  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui  al
          comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo
          delle   assunzioni   di  cui  alla  normativa  vigente,  le
          amministrazioni  statali  attivano con immediatezza, previa
          consultazione  delle  organizzazioni  sindacali,  piani  di
          riallocazione   del   personale   in  servizio,  idonei  ad
          assicurare  che  le  risorse umane impegnate in funzioni di
          supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
          al  comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre
          entro  il  31 marzo  2007,  sono  approvati con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  per  le  riforme  e le innovazioni nella pubblica
          amministrazione,  di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
          possono  essere  disposte nuove assunzioni. La disposizione
          di  cui  al  presente  comma si  applica  anche  alle Forze
          armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
          del fuoco.
              409.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e il
          Ministro  per  le  riforme  e le innovazioni nella pubblica
          amministrazione   verificano  semestralmente  lo  stato  di
          attuazione  delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416
          e  trasmettono  alle  Camere una relazione sui risultati di
          tale verifica.
              410.  Alle  amministrazioni  che non abbiano provveduto
          nei  tempi  previsti  alla  predisposizione degli schemi di
          regolamento  di  cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli
          anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
          qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
              411.   I   competenti   organi   di   controllo   delle
          amministrazioni,     nell'esercizio     delle    rispettive
          attribuzioni,  effettuano  semestralmente  il  monitoraggio
          sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
          416  e  ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e
          alla  Corte  dei  conti.  Successivamente al primo biennio,
          verificano  il  rispetto del parametro di cui al comma 404,
          lettera  f),  relativamente  al personale utilizzato per lo
          svolgimento delle funzioni di supporto.
              412.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
          il  Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
          amministrazione,  il Ministro dell'economia e delle finanze
          e   il   Ministro   dell'interno,  emana  linee  guida  per
          l'attuazione  delle  disposizioni  di cui ai commi da 404 a
          416.
              413.    Le    direttive    generali   per   l'attivita'
          amministrativa  e  per la gestione, emanate annualmente dai
          Ministri,   contengono  piani  e  programmi  specifici  sui
          processi  di  riorganizzazione  e  di  riallocazione  delle
          risorse  necessari  per il rispetto del parametro di cui al
          comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.
              414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
          nel  piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei
          piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
          della  corresponsione  ai  dirigenti  della retribuzione di
          risultato e della responsabilita' dirigenziale.
              415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
          404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
          risultati  finanziari  di cui al comma 416 dall'"Unita' per
          la riorganizzazione" composta dai Ministri per le riforme e
          le     innovazioni    nella    pubblica    amministrazione,
          dell'economia  e  delle  finanze  e dell'interno, che opera
          anche   come   centro   di   monitoraggio  delle  attivita'
          conseguenti  alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle
          relative  funzioni  l'Unita'  per  la  riorganizzazione  si
          avvale,  nell'ambito  delle  attivita' istituzionali, senza
          nuovi  o  maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle
          strutture    gia'    esistenti    presso    le   competenti
          amministrazioni.
              416.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi da  404  a  415  e  da  425  a  429 devono conseguire
          risparmi  di  spesa  non  inferiori a 7 milioni di curo per
          l'anno 2007,14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni
          di curo per l'anno 2009.".
              - Il   decreto   legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
          supplemento     ordinario     reca:     "Norme     generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche".
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          14 luglio  2006  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206
          del   5 settembre  2006  reca:  "Competenze  e  Uffici  del
          Ministero  dell'istruzione e del Ministero dell'universita'
          e della ricerca".
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo del comma 10, dell'art. 19 del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
              "10.   I   dirigenti  ai  quali  non  sia  affidata  la
          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
          dall'ordinamento,  ivi  compresi quelli presso i collegi di
          revisione   degli   enti,  pubblici  in  rappresentanza  di
          amministrazioni ministeriali.".
              - Il   testo   dell'art.  3,  del  decreto  legislativo
          7 agosto   1997,   n.   279  (Individuazione  delle  unita'
          previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
          sistema   di   tesoreria   unica   e  ristrutturazione  del
          rendiconto generale dello Stato) prevede:
              "Art.  3  (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
          all'entrata  in  vigore  della  legge  di  approvazione del
          bilancio  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
          le  amministrazioni  interessate,  provvede  a ripartire le
          unita'  previsionali  di  base  in  capitoli, ai fini della
          gestione e della rendicontazione.
              2.  I  Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
          della   legge   di   bilancio,  assegnano,  in  conformita'
          dell'art.  14  del  citato  decreto  legislativo 3 febbraio
          1993,  n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
          risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di
          responsabilita'  delle  rispettive  amministrazioni, previa
          definizione  degli  obiettivi che l'amministrazione intende
          perseguire  e  indicazione  del  livello dei servizi, degli
          interventi   e   dei   programmi   e   progetti  finanziati
          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di
          assegnazione  delle  risorse  e' comunicato alla competente
          ragioneria  anche ai fini della rilevazione e del controllo
          dei costi, e alla Corte dei conti.
              3.   Il   titolare   del   centro   di  responsabilita'
          amministrativa  e'  il  responsabile  della  gestione e dei
          risultati   derivanti  dall'impiego  delle  risorse  umane,
          finanziarie e strumentali assegnate.
              4.  Il  dirigente  generale esercita autonomi poteri di
          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di
          acquisizione  delle  entrate;  individua i limiti di valore
          delle  spese  che  i  dirigenti  possono impegnare ai sensi
          dell'art.  16  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29, e successive modificazioni ed integrazioni.
              5.  Variazioni compensative possono essere disposte, su
          proposta  del  dirigente generale responsabile, con decreti
          del  Ministro  competente, esclusivamente nell'ambito della
          medesima   unita'   previsionale  di  base.  I  decreti  di
          variazione    sono    comunicati,    anche   con   evidenze
          informatiche,  al Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  per  il tramite della competente
          ragioneria,    nonche'    alle   Commissioni   parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti.".
              - Per il comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988, n. 400, si veda la nota alle premesse.