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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 2007, n. 265

Regolamento concernente disposizioni in materia di nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/2/2008
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Testo in vigore dal: 9-2-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  5 novembre 1962, n. 1695, concernente i documenti
caratteristici  degli  ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di
truppa  dell'Esercito  della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia
di finanza;
  Visto il decreto del Ministro per la guerra 25 luglio 1941, recante
regolamento per le matricole del Regio Esercito;
  Vista  la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
concernente ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972,
n. 795, recante nuove norme sul servizio matricolare della Guardia di
finanza;
  Vista   la   legge  10 maggio  1983,  n.  212,  recante  norme  sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  della Guardia di
finanza;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante  nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni,  concernente  attuazione  dell'articolo 3  della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,
n.  34,  concernente  regolamento recante norme per la determinazione
della  struttura  ordinativa  del  Corpo della Guardia di finanza, ai
sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della  legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 2 e
23;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.   445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  28 febbraio  2001,  n. 67, recante
disposizioni   integrative   e   correttive  al  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n.  199,  in  materia  di  nuovo  inquadramento del
personale  non  direttivo  e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 marzo  2001, n. 68, concernente
adeguamento  dei  compiti  del  Corpo della Guardia di finanza, ed in
particolare l'articolo 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 marzo  2001, n. 69, concernente
riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
  Visto  il  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184,  recante regolamento recante disciplina in materia di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
  Considerata  l'esigenza,  tenuto  anche  conto  dei  nuovi  profili
ordinativi  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  di apportare le
necessarie  varianti  alle  disposizioni  sui  documenti matricolari,
adottando pertinenti soluzioni di natura tecnico-informatica;
  Acquisito,   ai   sensi  dell'articolo 154,  comma 4,  del  decreto
legislativo  27 giugno 2003, n. 196, il parere dell'Autorita' garante
per  la  protezione  dei  dati personali, espresso in data 19 ottobre
2005;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 novembre 2007;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                               Compiti
  1.  Il  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  attraverso  il proprio
servizio matricolare ed avvalendosi di sistemi informatici, individua
ed  acquisisce le notizie curriculari del proprio personale rilevanti
per  lo  stato  giuridico, l'avanzamento, l'impiego ed il trattamento
economico.
  2.  Il  presente  regolamento  si  applica a tutto il personale del
Corpo della Guardia di finanza, in servizio ed in congedo, nei limiti
delle previsioni di cui all'articolo 6.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  5 novembre 1962, n. 1695, concernente i documenti
caratteristici  degli  ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di
truppa  dell'Esercito  della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia
di finanza;
  Visto il decreto del Ministro per la guerra 25 luglio 1941, recante
regolamento per le matricole del Regio Esercito;
  Vista  la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
concernente ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972,
n. 795, recante nuove norme sul servizio matricolare della Guardia di
finanza;
  Vista   la   legge  10 maggio  1983,  n.  212,  recante  norme  sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  della Guardia di
finanza;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante  nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni,  concernente  attuazione  dell'articolo 3  della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,
n.  34,  concernente  regolamento recante norme per la determinazione
della  struttura  ordinativa  del  Corpo della Guardia di finanza, ai
sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della  legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 2 e
23;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.   445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  28 febbraio  2001,  n. 67, recante
disposizioni   integrative   e   correttive  al  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n.  199,  in  materia  di  nuovo  inquadramento del
personale  non  direttivo  e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 marzo  2001, n. 68, concernente
adeguamento  dei  compiti  del  Corpo della Guardia di finanza, ed in
particolare l'articolo 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 marzo  2001, n. 69, concernente
riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
  Visto  il  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184,  recante regolamento recante disciplina in materia di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
  Considerata  l'esigenza,  tenuto  anche  conto  dei  nuovi  profili
ordinativi  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  di apportare le
necessarie  varianti  alle  disposizioni  sui  documenti matricolari,
adottando pertinenti soluzioni di natura tecnico-informatica;
  Acquisito,   ai   sensi  dell'articolo 154,  comma 4,  del  decreto
legislativo  27 giugno 2003, n. 196, il parere dell'Autorita' garante
per  la  protezione  dei  dati personali, espresso in data 19 ottobre
2005;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 novembre 2007;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                               Compiti
  1.  Il  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  attraverso  il proprio
servizio matricolare ed avvalendosi di sistemi informatici, individua
ed  acquisisce le notizie curriculari del proprio personale rilevanti
per  lo  stato  giuridico, l'avanzamento, l'impiego ed il trattamento
economico.
  2.  Il  presente  regolamento  si  applica a tutto il personale del
Corpo della Guardia di finanza, in servizio ed in congedo, nei limiti
delle previsioni di cui all'articolo 6.