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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2007, n. 262

Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/2/2008
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 7-2-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la   legge   11 gennaio  2007,  n.  1,  ed  in  particolare
l'articolo 2,  comma 1,  lettera d),  recante  delega  al Governo per
l'incentivazione  dell'eccellenza  degli  studenti,  ottenuta a vario
titolo sulla base dei percorsi di istruzione;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative vigenti in
materia  di  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Visto  il  decreto-legge  31 gennaio  2007,  n.  7, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare
l'articolo 13,    recante    norme    in    materia   di   istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;
  Vista   la   legge   17 maggio  1999,  n.  144,  e  in  particolare
l'articolo 69, relativo alla istruzione tecnica superiore;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 luglio 2007;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,
espresso nella seduta del 20 settembre 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Ritenuto  di  non  accogliere  talune  condizioni  poste  dalla VII
Commissione  permanente della Camera dei deputati nel suddetto parere
del 15 novembre 2007, circa la previsione di un decreto ministeriale,
da  sottoporre  al  parere  delle  Commissioni  parlamentari,  per la
definizione  di  regole  e  criteri per l'accreditamento dei soggetti
esterni  all'amministrazione scolastica, nonche' l'eliminazione delle
norme  sulla  certificazione di eccellenza anche per le facilitazioni
per l'accesso all'istruzione e formazione superiore;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2007;
  Sulla  proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con  i  Ministri  dell'universita'  e  della ricerca e per gli affari
regionali e le autonomie locali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
  1.  L'incentivazione  delle eccellenze di cui all'articolo 2, comma
1,  lettera d), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, conseguite a vario
titolo nel percorso di istruzione, e' finalizzata alla valorizzazione
della qualita' dei percorsi e al riconoscimento dei risultati elevati
raggiunti   da   parte   di   studenti  che  frequentano  istituzioni
scolastiche statali e paritarie.
  2.   L'incentivazione  concorre  a  promuovere  l'innalzamento  dei
livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a
garantire  a  tutti  gli studenti pari opportunita' di pieno sviluppo
delle capacita'.
  3.   Il   riconoscimento  delle  eccellenze,  nei  diversi  settori
dell'esperienza di apprendimento, e' finalizzato anche ad incentivare
la  prosecuzione del percorso di istruzione nei licei, negli istituti
tecnico-professionali   di   cui   all'articolo 13,   comma   1,  del
decreto-legge  31 gennaio  2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  2 aprile  2007,  n.  40,  e  nella  formazione  tecnica
superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e all'articolo 13, comma 2, del decreto- legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
  4.  Il  raggiungimento di risultati elevati puo' rappresentare, nel
rispetto  dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, un fattore di
qualificazione del piano dell'offerta formativa.
  5.  L'iniziativa  di  valorizzazione  delle  eccellenze  e'  tesa a
rinsaldare  i  rapporti  tra  il  mondo  della  scuola e le comunita'
scientifiche  ed  accademiche  ed a creare situazioni di dialogo e di
cooperazione   tra   docenti  della  scuola,  ricercatori  e  docenti
universitari, esperti tecnico-professionali di settore.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il  testo  dell'art.  2,  comma 1,  lettera d), della
          legge  11 gennaio  2007,  n.  1,  recante  «Disposizioni in
          materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
          istruzione  secondaria  superiore  e  delega  al Governo in
          materia  di  raccordo  tra la scuola e le universita» e' il
          seguente:
              «Art.   2.   (Delega   in   materia   di   percorsi  di
          orientamento,  di  accesso all'istruzione post-secondaria e
          di  valorizzazione  di  risultati  di  eccellenza). - 1. Il
          Governo  e'  delegato  ad adottare, entro dodici mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
          del  Ministro  della  pubblica  istruzione  e,  per  quanto
          riguarda  le  lettere a), b) e c), su proposta del Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca  e  del  Ministro della
          pubblica   istruzione,   previo   parere  delle  competenti
          Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della
          Repubblica,  da rendere entro sessanta giorni dalla data di
          trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono
          essere  comunque  adottati,  uno o piu' decreti legislativi
          finalizzati a:
                (omissis);
                d) incentivare  l'eccellenza degli studenti, ottenuta
          a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione.».
              - Il   decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n.  297,
          recante  «Approvazione  del  testo unico delle disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni ordine e grado», e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  19 maggio  1994,  n.  115, supplemento
          ordinario.
              - Il  testo  dell'art.  13 del decreto-legge 31 gennaio
          2007,  n.  7,  recante  «Misure  urgenti  per la tutela dei
          consumatori,  la  promozione della concorrenza, lo sviluppo
          di  attivita'  economiche,  la nascita di nuove imprese, la
          valorizzazione  dell'istruzione  tecnico-professionale e la
          rottamazione di autoveicoli», convertito, con modificazioni
          dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e' il seguente:
              «Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione
          tecnico-professionale  e  di  valorizzazione dell'autonomia
          scolastica.   Misure   in   materia   di   rottamazione  di
          autoveicoli.    Semplificazione    del    procedimento   di
          cancellazione  dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca
          delle  concessioni per la progettazione e la costruzione di
          linee   ad   alta   velocita'   e  nuova  disciplina  degli
          affidamenti    contrattuali    nella    revoca    di   atti
          amministrativi.   Clausola   di  salvaguardia.  Entrata  in
          vigore).  -  1.  Fanno  parte  del  sistema dell'istruzione
          secondaria   superiore   di   cui  al  decreto  legislativo
          17 ottobre  2005,  n.  226,  e  successive modificazioni, i
          licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di
          cui  all'art.  191,  comma 2,  del  testo  unico  di cui al
          decreto   legislativo   16 aprile   1994,   n.  297,  tutti
          finalizzati  al  conseguimento  di un diploma di istruzione
          secondaria  superiore.  Nell'art. 2 del decreto legislativo
          n.  226  del  2005,  al  primo  periodo  del  comma 6  sono
          soppresse  le  parole:  "economico,"  e "tecnologico", e il
          comma 8  e'  sostituito  dal  seguente:  "8. I percorsi del
          liceo    artistico   si   articolano   in   indirizzi   per
          corrispondere   ai   diversi   fabbisogni  formativi".  Nel
          medesimo  decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati
          il comma 7 dell'art. 2 e gli articoli 6 e 10.
              1-bis.    Gli   istituti   tecnici   e   gli   istituti
          professionali   di   cui   al  comma 1  sono  riordinati  e
          potenziati   come   istituti   tecnici   e   professionali,
          appartenenti    al   sistema   dell'istruzione   secondaria
          superiore,  finalizzati  istituzionalmente al conseguimento
          del  diploma  di  cui  al medesimo comma 1; gli istituti di
          istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto
          dall'art.   3   del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano
          ogni  opportuno  collegamento  con  il  mondo  del lavoro e
          dell'impresa,  ivi  compresi  il  volontariato e il privato
          sociale, con la formazione professionale, con l'universita'
          e la ricerca e con gli enti locali.
              1-ter.  Nel  quadro del riordino e del potenziamento di
          cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con
          decreto  del  Ministro  della  pubblica istruzione ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          previo  parere delle competenti Commissioni parlamentari da
          rendere  entro  il  termine  di trenta giorni dalla data di
          trasmissione  dei  relativi  schemi,  decorso  il  quale  i
          regolamenti   possono   comunque   essere   adottati,  sono
          previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e
          il   loro   ammodernamento   nell'ambito  di  ampi  settori
          tecnico-professionali,  articolati in un'area di istruzione
          generale,   comune  a  tutti  i  percorsi,  e  in  aree  di
          indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi
          risultati  di  apprendimento; la previsione di un monte ore
          annuale  delle  lezioni  sostenibile  per  gli  allievi nei
          limiti  del monte ore complessivo annuale gia' previsto per
          i  licei  economico  e  tecnologico dal decreto legislativo
          17 ottobre  2005,  n.  226,  e  del  monte  ore complessivo
          annuale  da  definire  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 605,
          lettera  f),  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296; la
          conseguente    riorganizzazione    delle    discipline   di
          insegnamento   al   fine   di   potenziare   le   attivita'
          laboratoriali,  di stage e di tirocini; l'orientamento agli
          studi   universitari   e   al   sistema  dell'istruzione  e
          formazione tecnica superiore.
              1-quater.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1-ter sono
          adottati   entro   il   31 luglio  2008.  Conseguentemente,
          all'art.   27,   comma 4,   primo   periodo,   del  decreto
          legislativo   17   ottobre   2005,  n.  226,  e  successive
          modificazioni, le parole: "a decorrere dall'anno scolastico
          e  formativo 2008-2009," sono sostituite dalle seguenti: "a
          decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010,".
              1-quinquies.   Sono   adottate  apposite  linee  guida,
          predisposte   dal  Ministro  della  pubblica  istruzione  e
          d'intesa,  ai  sensi  dell'art.  3  del decreto legislativo
          28 agosto  1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui
          all'art.  8  del  medesimo  decreto legislativo, al fine di
          realizzare  organici raccordi tra i percorsi degli istituti
          tecnico-professionali   e   i   percorsi  di  istruzione  e
          formazione  professionale  finalizzati  al conseguimento di
          qualifiche  e  diplomi  professionali  di  competenza delle
          regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.
              1-sexies.   All'attuazione   dei   commi da   1-bis   a
          1-quinquies  si  provvede  nell'ambito delle risorse umane,
          strumentali   e   finanziarie  disponibili  a  legislazione
          vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza
          pubblica.
              2.    Fatta   salva   l'autonomia   delle   istituzioni
          scolastiche  e  nel  rispetto  delle  competenze degli enti
          locali  e  delle  regioni,  possono  essere  costituiti, in
          ambito     provinciale     o     sub-provinciale,     "poli
          tecnico-professionali"  tra  gli  istituti  tecnici  e  gli
          istituti   professionali,  le  strutture  della  formazione
          professionale  accreditate ai sensi dell'art. 1, comma 624,
          della  legge  27 dicembre  2006, n. 296, e le strutture che
          operano   nell'ambito   del   sistema   dell'istruzione   e
          formazione  tecnica  superiore denominate "istituti tecnici
          superiori"   nel   quadro  della  riorganizzazione  di  cui
          all'art.  1,  comma 631,  della  legge 27 dicembre 2006, n.
          296.   I   "poli"   sono   costituiti   sulla   base  della
          programmazione  dell'offerta  formativa,  comprensiva della
          formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono
          alla  loro  realizzazione  in relazione alla partecipazione
          delle   strutture  formative  di  competenza  regionale.  I
          "poli",  di  natura  consortile, sono costituiti secondo le
          modalita'  previste  dall'art. 7, comma 10, del regolamento
          di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
          1999,  n.  275, con il fine di promuovere in modo stabile e
          organico  la diffusione della cultura scientifica e tecnica
          e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica
          e  produttiva  del Paese. Essi sono dotati di propri organi
          da  definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del
          presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
          strumentali   e   finanziarie  disponibili  a  legislazione
          vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza
          pubblica.  Sono  fatte  salve le competenze delle regioni a
          statuto  speciale  e delle province autonome di Trento e di
          Bolzano,  in  conformita'  ai  loro statuti e alle relative
          norme di attuazione.
              3.  Al  testo unico delle imposte sui redditi di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) all'art.  15,  comma 1, dopo la lettera i-septies)
          e'  aggiunta la seguente: "i-octies) le erogazioni liberali
          a  favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
          statali  e  paritari  senza  scopo di lucro appartenenti al
          sistema  nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo
          2000,   n.  62,  e  successive  modificazioni,  finalizzate
          all'innovazione   tecnologica,  all'edilizia  scolastica  e
          all'ampliamento   dell'offerta   formativa;  la  detrazione
          spetta  a  condizione  che il versamento di tali erogazioni
          sia   eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale  ovvero
          mediante  gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art.
          23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
                b) all'art.  100,  comma 2,  dopo  la  lettera o), e'
          aggiunta  la  seguente:  "o-bis)  le  erogazioni liberali a
          favore  degli  istituti  scolastici di ogni ordine e grado,
          statali  e  paritari  senza  scopo di lucro appartenenti al
          sistema  nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo
          2000,   n.  62,  e  successive  modificazioni,  finalizzate
          all'innovazione   tecnologica,  all'edilizia  scolastica  e
          all'ampliamento  dell'offerta  formativa,  nel limite del 2
          per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella
          misura  massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a
          condizione   che  il  versamento  di  tali  erogazioni  sia
          eseguito  tramite  banca  o ufficio postale ovvero mediante
          gli  altri  sistemi  di pagamento previsti dall'art. 23 del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
                c) all'art.  147,  comma 1,  le parole: "e i-quater)"
          sono sostituite dalle seguenti: ", i-quater) e i-octies)".
              4.  All'onere  derivante  dal  comma 3,  valutato in 54
          milioni  di  euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a
          decorrere dall'anno 2009, si provvede:
                a) per   l'anno   2008,   mediante   utilizzo   delle
          disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali di cui
          all'art.  5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio
          2002,  n.  16,  che  a  tale fine sono vincolate per essere
          versate  all'entrata  del bilancio dello Stato nel predetto
          anno.  Con  decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          da  emanare  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in
          vigore  del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le
          modalita' per la determinazione delle somme da vincolare su
          ciascuna  delle  predette contabilita' speciali ai fini del
          relativo versamento;
                b) a   decorrere  dal  2009  mediante  corrispondente
          riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 1,
          comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
              5.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.
              6.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze provvede
          al  monitoraggio  degli  oneri  di cui al comma 3, anche ai
          fini  dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi  di cui
          all'art.  11-ter,  comma 7,  della  legge 5 agosto 1978, n.
          468,  e  successive  modificazioni.  Gli  eventuali decreti
          emanati  ai  sensi  dell'art. 7, secondo comma, n. 2, della
          legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in
          vigore  dei provvedimenti o delle misure di cui al presente
          comma,   sono   tempestivamente   trasmessi   alle  Camere,
          corredati da apposite relazioni illustrative.
              6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce,
          dopo  due anni di applicazione, alle competenti Commissioni
          parlamentari  sull'andamento  delle  erogazioni liberali di
          cui al comma 3.
              7.  I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui
          al  comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto
          e  della  giunta  esecutiva  delle istituzioni scolastiche.
          Sono  esclusi  dal  divieto coloro che hanno effettuato una
          donazione  per  un  valore  non  superiore  a 2.000 euro in
          ciascun  anno  scolastico. I dati concernenti le erogazioni
          liberali  di  cui  al  comma 3,  e  in  particolare  quelli
          concernenti  la  persona  fisica  o  giuridica  che  le  ha
          effettuate,  sono dati personali agli effetti del codice in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
              8.  Le  disposizioni  di cui al comma 3 hanno effetto a
          decorrere  dal  periodo  di imposta in corso dal 1° gennaio
          2007.
              8-bis.  Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) al comma 1 dell'art. 1 dopo le parole: "costituito
          dal  sistema"  sono  aggiunte le seguenti: "dell'istruzione
          secondaria  superiore"  e  conseguentemente le parole: "dei
          licei"  sono soppresse; al medesimo comma, le parole: "Esso
          e' il secondo grado in cui" sono sostituite dalle seguenti:
          "Assolto   l'obbligo  di  istruzione  di  cui  all'art.  1,
          comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo
          ciclo";
                b) all'art.  2,  comma 3, i riferimenti agli allegati
          C/3 e C/8 sono soppressi;
                c) all'art.   3,   comma   2,  ultimo  periodo,  sono
          soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;
                d) all'allegato  B  le  parole  da: "Liceo economico"
          fino  a:  "i  fenomeni  economici  e  sociali" e da: "Liceo
          tecnologico" fino alla fine sono soppresse.
              8-ter.   Dalle   abrogazioni   previste  dall'art.  31,
          comma 2,  del  decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
          sono  escluse  le  disposizioni  del  testo unico di cui al
          decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n.  297,  che fanno
          riferimento agli istituti tecnici e professionali.
              8-quater.   Il   contributo   concesso   dall'art.   1,
          comma 224,  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296, e il
          beneficio  previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al
          fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti
          ed  il  risparmio  energetico  nell'ambito del riordino del
          regime  giuridico  dei  veicoli, si applicano limitatamente
          alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso
          di  acquisto  di  un  altro veicolo nuovo o usato entro tre
          anni  dalla  data  della rottamazione medesima. Il medesimo
          contributo  e il beneficio predetti sono estesi alle stesse
          condizioni  e  modalita' indicate nelle citate disposizioni
          anche  alle  autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1
          consegnate  ad  un  demolitore  a  decorrere  dalla data di
          entrata   in   vigore   del  presente  decreto  e  sino  al
          31 dicembre 2007.
              8-quinquies.   All'art.   1,   comma 225,  della  legge
          27 dicembre  2006,  n. 296, dopo le parole: "di domicilio,"
          sono  inserite  le  seguenti:  "ovvero  del  comune dove e'
          ubicata la sede di lavoro,".
              8-sexies. Ai  fini  di  cui  all'art.  2878  del codice
          civile, ed in deroga all'art. 2847 del codice civile, se il
          creditore   e'  soggetto  esercente  attivita'  bancaria  o
          finanziaria,  l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni
          derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente
          alla   data   di   avvenuta   estinzione  dell'obbligazione
          garantita.
              8-septies.  Il  creditore  e'  tenuto  a  rilasciare al
          debitore   quietanza   attestante  la  data  di  estinzione
          dell'obbligazione   e  a  trasmettere  al  conservatore  la
          relativa  comunicazione  entro  trenta  giorni dalla stessa
          data, secondo le modalita' di cui al comma 8-octies e senza
          alcun onere per il debitore.
              8-octies. L'Agenzia del territorio, entro il termine di
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di   conversione   del   presente   decreto,   con  proprio
          provvedimento  determina le modalita' di trasmissione della
          comunicazione  di  cui  al  comma 8-septies,  anche  in via
          telematica,  tali da assicurare la provenienza della stessa
          dal  creditore  o da persona da questo addetta o preposta a
          qualsiasi titolo.
              8-novies. L'estinzione non si verifica se il creditore,
          ricorrendo   un   giustificato  motivo  ostativo,  comunica
          all'Agenzia   del  territorio  ed  al  debitore,  entro  il
          medesimo  termine di trenta giorni successivi alla scadenza
          dell'obbligazione,  con  le  modalita'  previste dal codice
          civile  per  la  rinnovazione  dell'ipoteca,  che l'ipoteca
          permane.  In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo
          al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione
          in  margine  all'iscrizione  dell'ipoteca  e  fino  a  tale
          momento  rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la
          comunicazione di cui al presente comma.
              8-decies.  Decorso il termine di cui al comma 8-septies
          il  conservatore, accertata la presenza della comunicazione
          di  cui  al  medesimo comma secondo modalita' conformi alle
          previsioni   del   comma  8-octies  ed  in  mancanza  della
          comunicazione  di  cui al comma 8-novies, procede d'ufficio
          alla  cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo
          e    fino   all'avvenuta   cancellazione   rende   comunque
          conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al
          comma 8-septies.
              8-undecies. Ai fini dei commi da 8-sexies a 8-terdecies
          non e' necessaria l'autentica notarile.
              8-duodecies. Le   disposizioni   di   cui  ai  commi da
          8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal
          sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di entrata in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto.
          Dalla   medesima   data  decorrono  i  termini  di  cui  ai
          commi 8-septies  e 8-novies per i mutui immobiliari estinti
          a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della stessa
          legge  di  conversione  e  sono  abrogate  le  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  statali incompatibili con le
          disposizioni  di cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies e le
          clausole  in  contrasto  con  le  prescrizioni  di  cui  ai
          commi da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e non comportano
          la nullita' del contratto.
              8-terdecies.  Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a
          8-duodecies  estinti  prima della data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione del presente decreto e la cui
          ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data,
          il  termine  di  cui  al comma 8-septies decorre dalla data
          della  richiesta  della quietanza da parte del debitore, da
          effettuarsi  mediante  lettera  raccomandata  con avviso di
          ricevimento.
              8-quaterdecies.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi da
          8-sexies  a 8-terdecies del presente articolo e di cui agli
          articoli 7  e  8  trovano  applicazione,  nei  casi  e alle
          condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi
          da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.
              8-quinquiesdecies.   Al   fine  di  consentire  che  la
          realizzazione  del  Sistema  alta velocita' avvenga tramite
          affidamenti e modalita' competitivi conformi alla normativa
          vigente a livello nazionale e comunitario, nonche' in tempi
          e  con  limiti  di  spesa compatibili con le priorita' ed i
          programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie,
          nelrispetto  dei vincoli economici e finanziari imposti dal
          decreto  legislativo  8 luglio  2003,  n.  188,  al gestore
          dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale e degli impegni
          assunti  dallo  Stato  nei confronti dell'Unione europea in
          merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico:
                a) sono  revocate  le concessioni rilasciate alla TAV
          S.p.a.  dall'Ente  Ferrovie  dello  Stato  il 7 agosto 1991
          limitatamente  alla  tratta Milano-Verona e alla sub-tratta
          Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni,
          e  il  16 marzo  1992  relativa  alla  linea Milano-Genova,
          comprensiva  delle  relative interconnessioni, e successive
          loro integrazioni e modificazioni;
                b) e'  altresi'  revocata l'autorizzazione rilasciata
          al  Concessionario  della  Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
          all'art.  5  del decreto del Ministro dei trasporti e della
          navigazione   31 ottobre  2000,  n.  138  T,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni, nella parte in cui consente
          di  proseguire  nel  rapporto convenzionale con la societa'
          TAV S.p.a., relativo alla progettazione e costruzione della
          linea  Terzo  valico  dei Giovi/Milano-Genova, della tratta
          Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.
              8-sexiesdecies.  Gli  effetti  delle  revoche di cui al
          comma  8-quinquiesdecies  si  estendono  a tutti i rapporti
          convenzionali  da  esse  derivanti o collegati stipulati da
          TAV  S.p.a.  con  i  general contractors in data 15 ottobre
          1991  e  in  data  16 marzo  1992,  incluse  le  successive
          modificazioni ed integrazioni.
              8-septiesdecies.   La   Ferrovie   dello  Stato  S.p.a.
          provvede   direttamente   o  tramite  societa'  del  gruppo
          all'accertamento  e  al  rimborso,  anche  in  deroga  alla
          normativa   vigente,   secondo  la  disciplina  di  cui  al
          comma 8-duodevicies,    degli    oneri    delle   attivita'
          progettuali  e preliminari ai lavori di costruzione oggetto
          di   revoca   nei  limiti  dei  soli  costi  effettivamente
          sostenuti,   adeguatamente   documentati   e   non   ancora
          rimborsati  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto.
              8-duodevicies.   All'art.   21-quinquies   della  legge
          7 agosto  1990,  n.  241,  dopo  il  comma 1 e' aggiunto il
          seguente:
              "1-bis.  Ove  la  revoca  di  un atto amministrativo ad
          efficacia   durevole   o   istantanea  incida  su  rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati  e' parametrato al solo danno emergente e tiene
          conto  sia  dell'eventuale  conoscenza  o conoscibilita' da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo  oggetto  di  revoca all'interesse pubblico,
          sia  dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di altri
          soggetti  all'erronea  valutazione  della compatibilita' di
          tale atto con l'interesse pubblico".
              8-undevicies. Il Governo trasmette al Parlamento, entro
          il  30 giugno  di ciascun anno, una relazione sugli effetti
          economici-finanziari    derivanti   dall'attuazione   delle
          disposizioni   di   cui  ai  commi da  8-quinquiesdecies  a
          8-duodevicies,    con    particolare    riferimento    alla
          realizzazione delle opere del Sistema alta velocita'.
              8-vicies.  Le  disposizioni  del  presente decreto sono
          applicabili  nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano compatibilmente
          con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,
          anche  con riferimento alle disposizioni del titolo V della
          parte  seconda  della  Costituzione  per  le  parti  in cui
          prevedono  forme  di autonomia piu' ampie rispetto a quelle
          gia' attribuite.
              8-vicies semel. 1 . Il presente decreto entra in vigore
          il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
          Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  sara'
          presentato alle Camere per la conversione in legge.».
              - Il testo dell'art. 69, della legge 17 maggio 1999, n.
          144,  recante «Misure in materia di investimenti, delega al
          Governo  per  il riordino degli incentivi all'occupazione e
          della    normativa    che   disciplina   l'INAIL,   nonche'
          disposizioni  per il riordino degli enti previdenziali», e'
          il seguente:
              «Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). -
          1.   Per   riqualificare  e  ampliare  l'offerta  formativa
          destinata   ai  giovani  e  agli  adulti,  occupati  e  non
          occupati,  nell'ambito  del sistema di formazione integrata
          superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e
          formazione  tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di
          norma  con  il  possesso  del  diploma di scuola secondaria
          superiore.  Con  decreto  adottato di concerto dai Ministri
          della  pubblica  istruzione,  del lavoro e della previdenza
          sociale  e  dell'universita'  e della ricerca scientifica e
          tecnologica,  sentita  la  Conferenza  unificata  di cui al
          decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
          le  condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che
          non  sono  in  possesso  del  diploma  di scuola secondaria
          superiore,  gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le
          modalita'  che  favoriscono  l'integrazione  tra  i sistemi
          formativi  di  cui  all'art. 68 e determinano i criteri per
          l'equipollenza  dei  rispettivi  percorsi  e titoli; con il
          medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi
          che   vi   si   acquisiscono  e  le  modalita'  della  loro
          certificazione  e  utilizzazione,  a  norma  dell'art. 142,
          comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.
              2.  Le  regioni  programmano  l'istituzione  dei  corsi
          dell'IFTS,   che   sono   realizzati   con   modalita'  che
          garantiscono  l'integrazione  tra  sistemi formativi, sulla
          base  di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della
          pubblica  istruzione, del lavoro e della previdenza sociale
          e   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e
          tecnologica,  la  Conferenza  unificata  di  cui al decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  e le parti sociali
          mediante  l'istituzione  di un apposito comitato nazionale.
          Alla   progettazione   dei   corsi   dell'IFTS   concorrono
          universita',  scuole  medie  superiori,  enti  pubblici  di
          ricerca,  centri  e  agenzie  di  formazione  professionale
          accreditati  ai  sensi  dell'art.  17 della legge 24 giugno
          1997,  n.  196,  e  imprese  o  loro associazioni, tra loro
          associati anche in forma consortile.
              3.  La  certificazione  rilasciata in esito ai corsi di
          cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
          un  modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e'
          valida in ambito nazionale.
              4.  Gli  interventi  di  cui  al presente articolo sono
          programmabili  a  valere  sul Fondo di cui all'art. 4 della
          legge  18 dicembre  1997,  n. 440, nei limiti delle risorse
          preordinate   allo   scopo  dal  Ministero  della  pubblica
          istruzione,  nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo
          dalle  regioni  nei  limiti delle proprie disponibilita' di
          bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
          pubbliche  e  private.  Alle  finalita'  di cui al presente
          articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
          Trento   e   di   Bolzano  provvedono,  in  relazione  alle
          competenze  e  alle  funzioni  ad  esse attribuite, secondo
          quanto  disposto  dagli  statuti  speciali e dalle relative
          norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al
          presente  comma e  la certificazione rilasciata in esito ai
          corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.».
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
          delle   attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei  comuni,  con  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie
          locali», e' il seguente:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Nota all'art. 1:
              - Per  il testo dell'art. 2, comma 1, lettera d), della
          legge 11 gennaio 2007, n. 1, dell'art. 13 del decreto-legge
          31  gennaio 2007, n. 7 e dell'art. 69 della legge 17 maggio
          1999, n. 144, si vedano le note alle premesse.