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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2007, n. 262

Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/2/2008
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Testo in vigore dal: 7-2-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la   legge   11 gennaio  2007,  n.  1,  ed  in  particolare
l'articolo 2,  comma 1,  lettera d),  recante  delega  al Governo per
l'incentivazione  dell'eccellenza  degli  studenti,  ottenuta a vario
titolo sulla base dei percorsi di istruzione;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative vigenti in
materia  di  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Visto  il  decreto-legge  31 gennaio  2007,  n.  7, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare
l'articolo 13,    recante    norme    in    materia   di   istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;
  Vista   la   legge   17 maggio  1999,  n.  144,  e  in  particolare
l'articolo 69, relativo alla istruzione tecnica superiore;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 luglio 2007;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,
espresso nella seduta del 20 settembre 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Ritenuto  di  non  accogliere  talune  condizioni  poste  dalla VII
Commissione  permanente della Camera dei deputati nel suddetto parere
del 15 novembre 2007, circa la previsione di un decreto ministeriale,
da  sottoporre  al  parere  delle  Commissioni  parlamentari,  per la
definizione  di  regole  e  criteri per l'accreditamento dei soggetti
esterni  all'amministrazione scolastica, nonche' l'eliminazione delle
norme  sulla  certificazione di eccellenza anche per le facilitazioni
per l'accesso all'istruzione e formazione superiore;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2007;
  Sulla  proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con  i  Ministri  dell'universita'  e  della ricerca e per gli affari
regionali e le autonomie locali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
  1.  L'incentivazione  delle eccellenze di cui all'articolo 2, comma
1,  lettera d), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, conseguite a vario
titolo nel percorso di istruzione, e' finalizzata alla valorizzazione
della qualita' dei percorsi e al riconoscimento dei risultati elevati
raggiunti   da   parte   di   studenti  che  frequentano  istituzioni
scolastiche statali e paritarie.
  2.   L'incentivazione  concorre  a  promuovere  l'innalzamento  dei
livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a
garantire  a  tutti  gli studenti pari opportunita' di pieno sviluppo
delle capacita'.
  3.   Il   riconoscimento  delle  eccellenze,  nei  diversi  settori
dell'esperienza di apprendimento, e' finalizzato anche ad incentivare
la  prosecuzione del percorso di istruzione nei licei, negli istituti
tecnico-professionali   di   cui   all'articolo 13,   comma   1,  del
decreto-legge  31 gennaio  2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  2 aprile  2007,  n.  40,  e  nella  formazione  tecnica
superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e all'articolo 13, comma 2, del decreto- legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
  4.  Il  raggiungimento di risultati elevati puo' rappresentare, nel
rispetto  dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, un fattore di
qualificazione del piano dell'offerta formativa.
  5.  L'iniziativa  di  valorizzazione  delle  eccellenze  e'  tesa a
rinsaldare  i  rapporti  tra  il  mondo  della  scuola e le comunita'
scientifiche  ed  accademiche  ed a creare situazioni di dialogo e di
cooperazione   tra   docenti  della  scuola,  ricercatori  e  docenti
universitari, esperti tecnico-professionali di settore.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la   legge   11 gennaio  2007,  n.  1,  ed  in  particolare
l'articolo 2,  comma 1,  lettera d),  recante  delega  al Governo per
l'incentivazione  dell'eccellenza  degli  studenti,  ottenuta a vario
titolo sulla base dei percorsi di istruzione;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative vigenti in
materia  di  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Visto  il  decreto-legge  31 gennaio  2007,  n.  7, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare
l'articolo 13,    recante    norme    in    materia   di   istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;
  Vista   la   legge   17 maggio  1999,  n.  144,  e  in  particolare
l'articolo 69, relativo alla istruzione tecnica superiore;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 luglio 2007;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,
espresso nella seduta del 20 settembre 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Ritenuto  di  non  accogliere  talune  condizioni  poste  dalla VII
Commissione  permanente della Camera dei deputati nel suddetto parere
del 15 novembre 2007, circa la previsione di un decreto ministeriale,
da  sottoporre  al  parere  delle  Commissioni  parlamentari,  per la
definizione  di  regole  e  criteri per l'accreditamento dei soggetti
esterni  all'amministrazione scolastica, nonche' l'eliminazione delle
norme  sulla  certificazione di eccellenza anche per le facilitazioni
per l'accesso all'istruzione e formazione superiore;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2007;
  Sulla  proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con  i  Ministri  dell'universita'  e  della ricerca e per gli affari
regionali e le autonomie locali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
  1.  L'incentivazione  delle eccellenze di cui all'articolo 2, comma
1,  lettera d), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, conseguite a vario
titolo nel percorso di istruzione, e' finalizzata alla valorizzazione
della qualita' dei percorsi e al riconoscimento dei risultati elevati
raggiunti   da   parte   di   studenti  che  frequentano  istituzioni
scolastiche statali e paritarie.
  2.   L'incentivazione  concorre  a  promuovere  l'innalzamento  dei
livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a
garantire  a  tutti  gli studenti pari opportunita' di pieno sviluppo
delle capacita'.
  3.   Il   riconoscimento  delle  eccellenze,  nei  diversi  settori
dell'esperienza di apprendimento, e' finalizzato anche ad incentivare
la  prosecuzione del percorso di istruzione nei licei, negli istituti
tecnico-professionali   di   cui   all'articolo 13,   comma   1,  del
decreto-legge  31 gennaio  2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  2 aprile  2007,  n.  40,  e  nella  formazione  tecnica
superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e all'articolo 13, comma 2, del decreto- legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
  4.  Il  raggiungimento di risultati elevati puo' rappresentare, nel
rispetto  dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, un fattore di
qualificazione del piano dell'offerta formativa.
  5.  L'iniziativa  di  valorizzazione  delle  eccellenze  e'  tesa a
rinsaldare  i  rapporti  tra  il  mondo  della  scuola e le comunita'
scientifiche  ed  accademiche  ed a creare situazioni di dialogo e di
cooperazione   tra   docenti  della  scuola,  ricercatori  e  docenti
universitari, esperti tecnico-professionali di settore.