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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 2007, n. 259

Regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-2-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/2009)
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Testo in vigore dal: 6-2-2008
al: 27-3-2009
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed
in particolare l'articolo 13, comma 2;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed in
particolare gli articoli 7 e 50, comma 1, lettera a);
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare gli articoli 4 e 14;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,
n. 477, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n.
319;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare
l'articolo 31;
  Visto l'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 17 luglio 2006, n. 233, e in particolare
l'articolo  1,  comma  7,  che istituisce il Ministero della pubblica
istruzione, e i commi 24-quater e 24-quinquies;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14  luglio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5
settembre   2006,   attuativo   dell'articolo   1,   comma   10,  del
decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
data 15 febbraio 2007;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 23 luglio 2007;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 novembre 2007;
  Sulla  proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con  i  Ministri  dell'economia e delle finanze e per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
          Ministro, Vice Ministro e Sottosegretari di Stato

  1.  Il  Ministro  della pubblica istruzione, di seguito denominato:
"Ministro"  e'  l'organo  di  direzione  politica del Ministero della
pubblica  istruzione,  di seguito denominato: "Ministero" ed esercita
le  funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo,  ai sensi degli
articoli  4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
  2.   Per   lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni  di  indirizzo
politico-amministrativo,  il  Ministro  si  avvale  degli  uffici  di
diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2.
  3.  Il  Vice  Ministro  e  i  Sottosegretari  di Stato svolgono, in
particolare,  i  compiti  e le funzioni espressamente a loro delegati
dal Ministro con proprio decreto.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il  testo  dell'art.  17,  comma 4-bis,  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              "4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organiz-zazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              - Il  testo dell'art. 13, comma 2, della legge 15 marzo
          1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   Pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa) e' il seguente:
              "2.  Gli  schemi  di  regolamento di cui al comma 4-bis
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
          dal  comma 1  del  presente  articolo,  sono trasmessi alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  entro trenta giorni
          dalla  data  della  loro  trasmissione.  Decorso il termine
          senza  che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta
          comunque i regolamenti.".
              - Il  testo  degli articoli 7 e 50, comma 1, lettera a)
          del  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300 (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
              "Art.  7  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          Ministro).  -  1.  La  costituzione  e  la disciplina degli
          uffici   di   diretta   collaborazione  del  Ministro,  per
          l'esercizio   delle   funzioni  ad  esso  attribuite  dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,    e    successive   modificazioni   ed   integrazioni,
          l'assegnazione  di  personale  a  tali uffici e il relativo
          trattamento   economico,   il   riordino  delle  segreterie
          particolari  dei  sottosegretari  di  Stato,  sono regolati
          dall'art.  14,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29.
              2.  I  regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  si
          attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
          secondo  criteri  che  consentano  l'efficace  e funzionale
          svolgimento  dei compiti di definizione degli obiettivi, di
          elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e di valutazione
          della  relativa  attuazione  e  delle connesse attivita' di
          comunicazione,  nel  rispetto  del principio di distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
                b) assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
          del  decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, anche in
          funzione  della  verifica  della  gestione effettuata dagli
          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
          sviluppo dei sistemi informativi;
                c) organizzazione  degli uffici preposti al controllo
          interno  di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
          le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle amministrazioni pubbliche, in
          modo  da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
          compiti  ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
          provvista  di  adeguati  mezzi  finanziari, organizzativi e
          personali;
                d) organizzazione  del  settore giuridico-legislativo
          in   modo   da   assicurare:  il  raccordo  permanente  con
          l'attivita'  normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione di
          testi  normativi  del Governo garantendo la valutazione dei
          costi   della   regolazione,  la  qualita'  del  linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento  e  la semplificazione della normativa, la cura
          dei  rapporti  con  gli altri organi costituzionali, con le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
                e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
          cui    al    comma 1    ad    esperti,    anche    estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.".
              "Art.  50  (Aree  funzionali).  -  1.  Il Ministero, in
          particolare,  svolge le funzioni di spettanza statale nelle
          seguenti aree funzionali:
                a) istruzione   non   universitaria:   organizzazione
          generale    dell'istruzione   scolastica,   ordinamenti   e
          programmi   scolastici,   stato  giuridico  del  personale;
          definizione    dei    criteri    e    dei   parametri   per
          l'organizzazione della rete scolastica; criteri e parametri
          per  l'attuazione  delle  politiche  sociali  nella scuola;
          determinazione  e  assegnazione delle risorse finanziarie a
          carico  del  bilancio  dello  Stato  e  del  personale alle
          istituzioni  scolastiche  autonome; valutazione del sistema
          scolastico;  ricerca  e  sperimentazione  delle innovazioni
          funzionali  alle  esigenze  formative;  riconoscimento  dei
          titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e
          internazionale  e  attivazione di politiche dell'educazione
          comuni  ai  paesi  dell'Unione europea; assetto complessivo
          dell'intero   sistema   formativo,   individuazione   degli
          obiettivi  e  degli standard formativi e percorsi formativi
          in  materia di istruzione superiore e di formazione tecnica
          superiore;   consulenza   e  supporto  all'attivita'  delle
          istituzioni  scolastiche  autonome;  competenze di cui alla
          legge  11 gennaio  1996, n. 23; istituzioni di cui all'art.
          137,   comma 2,  ed  all'art.  138,  comma 3,  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".
              - Il   testo   degli   articoli 4   e  14  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
              "Art.  4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
          responsabilita).  -  1. Gli organi di governo esercitano le
          funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo, definendo
          gli  obiettivi  ed  i programmi da attuare ed adottando gli
          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa  e  della gestione agli indirizzi impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare:
                a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo;
                b) la  definizione  di  obiettivi,  priorita', piani,
          programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa
          e per la gestione;
                c) la  individuazione  delle risorse umane, materiali
          ed   economico-finanziarie   da   destinare   alle  diverse
          finalita'  e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
          dirigenziale generale;
                d) la  definizione dei criteri generali in materia di
          ausili  finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
                e) le  nomine,  designazioni ed atti analoghi ad essi
          attribuiti da specifiche disposizioni;
                f) le    richieste    di    pareri   alle   autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
                g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
              2.   Ai   dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e
          provvedimenti  amministrativi,  compresi tutti gli atti che
          impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche' la
          gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa mediante
          autonomi  poteri  di  spesa di organizzazione delle risorse
          umane,  strumentali  e di controllo. Essi sono responsabili
          in   via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,  della
          gestione e dei relativi risultati.
              3.  Le  attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
          possono  essere  derogate soltanto espressamente e ad opera
          di specifiche disposizioni legislative.
              4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
          non  siano  direttamente  o  indirettamente  espressione di
          rappresentanza  politica,  adeguano i propri ordinamenti al
          principio  della  distinzione tra indirizzo e controllo, da
          un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".
              "Art.  14  (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A
          tal  fine  periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
          giorni  dalla  pubblicazione della legge di bilancio, anche
          sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
                a) definisce  obiettivi, priorita', piani e programmi
          da  attuare  ed emana le conseguenti direttive generali per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione;
                b) effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei compiti
          definiti  ai  sensi  della  lettera a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
          comma 1,  lettera c),  del  presente  decreto, ivi comprese
          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
          esclusione  delle  risorse  necessarie per il funzionamento
          degli  uffici  di  cui al comma 2; provvede alle variazioni
          delle  assegnazioni  con le modalita' previste dal medesimo
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
          conto  dei  procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti ed
          adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
              2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato  ai  sensi  dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le  assegnazioni  di  personale, ivi compresi gli incarichi
          anche   di   livello  dirigenziale  e  le  consulenze  e  i
          contratti,  anche  a  termine,  conferiti nell'ambito degli
          uffici  di  cui al presente comma, decadono automaticamente
          ove  non  confermati entro trenta giorni dal giuramento del
          nuovo  Ministro.  Per  i  dipendenti pubblici si applica la
          disposizione  di  cui  all'art.  17,  comma 14, della legge
          15 maggio  1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento si
          provvede  al  riordino  delle  segretarie  particolari  dei
          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
          dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
          comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
          aggravi  di  spesa  e,  per  il  personale disciplinato dai
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
          Tale  trattamento,  consiste  in  un  unico  emolumento, e'
          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del  regolamento  di cui al presente comma sono abrogate le
          norme  del  regio  decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed ogni altra
          norma  riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina dei
          gabinetti  dei  Ministri e delle segretarie particolari dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
              3.  Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
          o  avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
          di  competenza  dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
          il  Ministro  puo'  fissare  un termine perentorio entro il
          quale   il   dirigente   deve   adottare   gli   atti  o  i
          provvedimenti.  Qualora  l'inerzia  permanga,  o in caso di
          grave  inosservanza  delle  direttive generali da parte del
          dirigente   competente,  che  determinano  pregiudizio  per
          l'interesse  pubblico,  il  Ministro puo' nominare, salvi i
          casi  di  urgenza  previa  contestazione, un commissario ad
          acta,  dando  comunicazione al Presidente del Consiglio dei
          Ministri  del  relativo  provvedimento.  Resta salvo quanto
          previsto  dall'art.  2,  comma 3,  lettera p)  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400.  Resta  altresi'  salvo  quanto
          previsto  dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno
          1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          dall'art.  10  del  relativo  regolamento emanato con regio
          decreto  6 maggio  1940,  n.  635. Resta salvo il potere di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          1° dicembre  1999,  n.  477, abrogato dal presente decreto,
          recava:  "Regolamento recante la disciplina degli uffici di
          diretta   collaborazione   del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca",  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1999, n. 295.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 26 marzo
          2002,  n.  128  (Norme  di  organizzazione  degli uffici di
          diretta   collaborazione   del   Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca) e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2002, n. 154.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto
          2003, n. 319, recante Norme di organizzazione del Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 20 novembre 2003, n.
          270, supplemento ordinario.
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  286,
          recante Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti
          di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti
          e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
          pubbliche  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          18 agosto 1999, n. 193.
              - Il  testo  dell'art.  31,  del decreto-legge 4 luglio
          2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 agosto   2006,   n.   248   (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni,  del  decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223,
          recante  disposizioni  urgenti  per il rilancio economico e
          sociale,  per  il contenimento e la razionalizzazione della
          spesa  pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
          di contrasto all'evasione fiscale), e' il seguente:
              "Art.  31  (Riorganizzazione  del servizio di controllo
          interno). - 1. All'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n.  286,  le  parole: "anche ad un organo
          collegiale"  sono  sostituite dalle seguenti: "ad un organo
          monocratico  o  composto  da  tre  componenti.  In  caso di
          previsione  di  un organo con tre componenti viene nominato
          un presidente".
              2.  Il  contingente  di  personale  addetto agli uffici
          preposti   all'attivita'   di   valutazione   e   controllo
          strategico,  ai  sensi  dell'art.  14, comma 2, del decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, non puo' superare il
          numero  massimo  di  unita'  pari al 10 per cento di quello
          complessivamente   assegnato   agli   uffici   di   diretta
          collaborazione degli organi di indirizzo politico.".
              - Il testo dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              "Art. 10 (Sottosegretari di Stato). - (Omissis).
              3.  I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed
          esercitano   i   compiti   ad  essi  delegati  con  decreto
          ministeriale  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale. Fermi
          restando   la   responsabilita'  politica  e  i  poteri  di
          indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della
          Costituzione,  a  non  piu'  di  dieci  Sottosegretari puo'
          essere  attribuito  il  titolo di vice Ministro, se ad essi
          sono  conferite  deleghe  relative  ad  aree  o progetti di
          competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di
          piu'  direzioni generali. In tale caso la delega, conferita
          dal  Ministro  competente,  e'  approvata dal Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri.".
              - Il   testo   dell'art   1,   commi 7,   24-quater   e
          24-quinquies,  del  decreto-legge  18 maggio  2006, n. 181,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
          n.  233  (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei Ministeri), e' il seguente:
              "7.   E'   istituito   il   Ministero   della  pubblica
          istruzione.  A  detto  Ministero  sono  trasferite,  con le
          inerenti  risorse  finanziarie, strumentali e di personale,
          le   funzioni   attribuite  al  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  dall'art. 50, comma 1,
          lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          ad  eccezione  di  quelle riguardanti le istituzioni di cui
          alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.".
              "24-quater.   Ai   Vice   Ministri   e'   riservato  un
          contingente  di  personale  pari  a  quello previsto per le
          segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si
          intende  compreso nel contingente complessivo del personale
          degli   uffici  di  diretta  collaborazione  stabilito  per
          ciascun  Ministro,  con  relativa  riduzione  delle risorse
          complessive a tal fine previste.".
              "24-quinquies.    Il   Ministro,   in   ragione   della
          particolare  complessita'  della  delega  attribuita,  puo'
          autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al
          primo  periodo  del  comma 24-quater  e  comunque  entro il
          limite  complessivo  della  spesa  per  il  personale degli
          uffici   di   diretta  collaborazione  del  Ministro,  come
          rideterminato  ai  sensi  dello stesso comma, a nominare un
          consigliere giuridico, che e' responsabile dei rapporti con
          gli  uffici  di  diretta  collaborazione del Ministro, o un
          altro  soggetto  esperto  nelle  materie  delegate, un capo
          della   segreteria,   il  quale  coordina  l'attivita'  del
          personale   di  supporto,  un  segretario  particolare,  un
          responsabile  della  segreteria  tecnica  ovvero  un  altro
          esperto,  un  addetto  stampa  o  un portavoce nonche', ove
          necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un
          responsabile   per   gli  affari  internazionali.  Il  vice
          Ministro,  per  le materie inerenti alle funzioni delegate,
          si   avvale   dell'ufficio   di  gabinetto  e  dell'ufficio
          legislativo del Ministero.".
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          14 luglio   2006   attuativo   dell'art.  1,  comma 10  del
          decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, recante Competenze e
          Uffici   del  Ministero  dell'istruzione  e  del  Ministero
          dell'universita'  e della ricerca e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 5 settembre 2006, n. 206.
              - Il   testo   dell'art.   1,   comma  10,  del  citato
          decreto-legge n. 181 del 2006, e' il seguente:
              "10.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  d'intesa  con  il Ministro dell'economia e delle
          finanze  e  sentiti  i  Ministri  interessati,  si  procede
          all'immediata  ricognizione  in  via  amministrativa  delle
          strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche'
          alla  individuazione,  in  via provvisoria, del contingente
          minimo    degli    uffici    strumentali   e   di   diretta
          collaborazione,  garantendo in ogni caso l'invarianza della
          spesa.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze,   su   proposta   dei  Ministri  competenti,  sono
          apportate   le   variazioni   di  bilancio  occorrenti  per
          l'adeguamento  del  bilancio di previsione dello Stato alla
          nuova  struttura  del  Governo.  Le funzioni di controllo e
          monitoraggio  attribuite  alla  Ragioneria  generale  dello
          Stato,  nella  fase  di  prima  applicazione, continuano ad
          essere   svolte   dagli  uffici  competenti  in  base  alla
          normativa previgente.".
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo  degli  articoli  4  e  14 del decreto
          legislativo  30 marzo  2001, n. 165, si vedano le note alle
          premesse.