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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2007, n. 258

Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/2/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2017)
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Testo in vigore dal: 2-2-2008
al: 8-7-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  ed  in particolare
l'articolo 1, comma 404;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed in
particolare l'articolo 12;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.
267,  come  modificato  e  integrato dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 2002, n. 157;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n.
368;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13  aprile  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3
luglio  2007, recante linee guida per l'attuazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;
  Acquisito  il  parere delle Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 novembre 2007;
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                      Amministrazione centrale
  1.   Ferma   restando   la   disciplina  degli  uffici  di  diretta
collaborazione  del Ministro, l'Amministrazione centrale degli affari
esteri e' articolata nelle seguenti strutture di primo livello:
    a) Segreteria generale;
    b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
    c) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
    d) Direzioni generali:
      1) Direzione generale per i Paesi dell'Europa;
      2) Direzione generale per i Paesi delle Americhe;
      3)  Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio
Oriente;
      4) Direzione generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana;
      5)  Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del
Pacifico e dell'Antartide;
      6) Direzione generale per l'integrazione europea;
      7)    Direzione   generale   per   la   cooperazione   politica
multilaterale ed i diritti umani;
      8)   Direzione   generale   per  la  cooperazione  economica  e
finanziaria multilaterale;
      9)  Direzione  generale  per  la  promozione  e la cooperazione
culturale;
      10)  Direzione  generale  per  gli  italiani  all'estero  e  le
politiche migratorie;
      11) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
      12) Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione;
      13)  Direzione  generale  per  gli  affari  amministrativi,  di
bilancio e il patrimonio;
    e) Servizi:
      1) Servizio stampa e informazione;
      2) Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra.
  2.  Le  articolazioni interne delle strutture di primo livello sono
stabilite  in  106  unita',  ivi  comprese  le  seguenti strutture di
livello  dirigenziale  non  generale:  nell'ambito  della  Segreteria
generale,  l'Unita'  per  il  contenzioso diplomatico ed i trattati e
l'Unita'  per  la  documentazione  storico-diplomatica e gli archivi,
nonche'  l'Istituto diplomatico, nell'ambito della Direzione generale
per le risorse umane e l'organizzazione. I compiti delle strutture di
livello   dirigenziale   non   generale  sono  definiti  con  decreto
ministeriale  non  regolamentare,  adottato  nel  termine di sessanta
giorni dalla data di emanazione del presente regolamento.
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione    delle   leggi   e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87   della   Costituzione,  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              -  Il  testo  dell'art.  17,  comma 4-bis  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale   generale,  centrali  e  perferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              - La  legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
          il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la  semplificazione  amministrativa)  e'  stata  pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
          ordinario.
              -   Il   testo  dell'art.  1,  comma 404,  della  legge
          27 dicembre  2006,  n.  296 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria 2007), e' il seguente:
              «404.   Al   fine   di   razionalizzare  e  ottimizzare
          l'organizzazione  delle  spese e dei costi di funzionamento
          dei   Ministeri,  con  regolamenti  da  emanare,  entro  il
          30 aprile  2007,  ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
                a) alla  riorganizzazione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di  livello  dirigenziale  generale  ed  al  5 per cento di
          quelli  di  livello  dirigenziale non generale nonche' alla
          eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione  alle  assunzioni la possibilita' della
          immissione,  nel  quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
          assunti  ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  in  misura  non  inferiore  al 10 per cento
          degli uffici dirigenziali;
                b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
          comuni    anche    mediante    strumenti   di   innovazione
          amministrativa e tecnologica;
                c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
          prevedendo   la   loro   riduzione  e,  ove  possibile,  la
          costituzione  di  uffici  regionali  o  la riorganizzazione
          presso  le  prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
          risulti  sostenibile  e  maggiormente funzionale sulla base
          dei  principi  di  efficienza  ed economicita' a seguito di
          valutazione   congiunta  tra  il  Ministro  competente,  il
          Ministro  dell'interno,  il  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
          riforme  istituzionali  ed  il Ministro per le riforme e le
          innovazioni  nella  pubblica amministrazione, attraverso la
          realizzazione   dell'esercizio   unitario   delle  funzioni
          logistiche  e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
          e  l'utilizzazione  in via prioritaria dei beni immobili di
          proprieta' pubblica;
                d) alla  riorganizzazione  degli  uffici con funzioni
          ispettive e di controllo;
                e) alla   riduzione   degli   organismi  di  analisi,
          consulenza e studio di elevata specializzazione;
                f) alla  riduzione  delle dotazioni organiche in modo
          da  assicurare  che il personale utilizzato per funzioni di
          supporto    (gestione    delle   risorse   umane,   sistemi
          informativi,   servizi   manutentivi  e  logistici,  affari
          generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque
          il  15  per  cento  delle  risorse  umane  complessivamente
          utilizzate  da  ogni  amministrazione, mediante processi di
          riorganizzazione   e  di  formazione  e  riconversione  del
          personale  addetto alle predette funzioni che consentano di
          ridurne  il  numero in misura non inferiore all'8 per cento
          all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
                g) all'avvio  della  ristrutturazione,  da  parte del
          Ministero  degli  affari  esteri,  della  rete diplomatica,
          consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
          mutato  contesto  geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
          particolare  all'unificazione  dei  servizi contabili degli
          uffici  della  rete  diplomatica  aventi  sede nella stessa
          citta'  estera,  prevedendo che le funzioni delineate dagli
          articoli 3,  4  e  6  del regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 marzo 2000, n. 120, siano
          svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
          tutte le rappresentanze medesime.».
              - Il   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  286
          (Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a noema dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59),  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          18 agosto 1999, n. 193.
              -   Il  testo  dell'art.  12  del  decreto  legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma dell'organizzazione del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59) e' il seguente:
              «Art. 12 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero degli affari
          esteri  sono  attribuite  le funzioni e i compiti spettanti
          allo  Stato  in  materia  di  rapporti politici, economici,
          sociali  e  culturali  con  l'estero; di rappresentanza, di
          coordinamento  e di tutela degli interessi italiani in sede
          internazionale,   di   analisi,  definizione  e  attuazione
          dell'azione italiana in materia di politica internazionale;
          di  rapporti  con  gli  altri  Stati  con le organizzazioni
          internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati
          e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle
          relative  attivita' di gestione; di studio e di risoluzione
          delle  questioni  di  diritto  internazionale,  nonche'  di
          contenzioso   internazionale;   di   rappresentanza   della
          posizione   italiana   in   ordine   all'attuazione   delle
          disposizioni  relative  alla politica estera e di sicurezza
          comune  previste  dal  Trattato  dell'Unione  europea  e di
          rapporti  attinenti  alle relazioni politiche ed economiche
          esterne dell'Unione europea, di cooperazione allo sviluppo;
          di  emigrazione e tutela delle collettivita' italiane e dei
          lavoratori all'estero, cura delle attivita' di integrazione
          europea  in relazione alle istanze ed ai processi negoziali
          riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunita'
          europea, della CECA, dell'EURATOM.
              2.  Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Ministero
          degli  affari  esteri  assicura la coerenza delle attivita'
          internazionali ed europee delle singole amministrazioni con
          gli obiettivi di politica internazionale.
              3. Restano attribuite alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  le  funzioni  ad  essa  spettanti  in ordine alla
          partecipazione  dello  Stato  italiano  all'Unione europea,
          nonche' all'attuazione delle relative politiche.».
              - Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni   pubbliche),  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  9 maggio  2001,  n.  106,  supplemento
          ordinario.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
          1967, n. 18, (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari
          esteri)   e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio
          1999,    n.    267    (Regolamento    recante   norme   per
          l'individuazione   degli  uffici  di  livello  dirigenziale
          generale,      nonche'     delle     relative     funzioni,
          dell'Amministrazione  centrale  del  Ministero degli affari
          esteri), abrogato dal presente decreto, e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183, supplemento
          ordinario.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
          2002,  n. 157 (Regolmento recante modifiche ed integrazioni
          al  decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999,
          n.   267,  concernente  l'individuazione  degli  uffici  di
          livello   dirigenziale  generale,  nonche'  delle  relative
          funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli
          affari  esteri),  abrogato  dal  presente decreto, e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2002, n. 176.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto
          2000,    n.    368    (Regolamento    recante   norme   per
          l'individuazione   dei   posti   di   funzione  di  livello
          dirigenziale   del   Ministero   degli  affari  esteri  non
          attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'art. 2
          della  legge  28 luglio  1999,  n. 266) e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2000, n. 290.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          13 aprile   2007   (Linee   guida  per  l'attuazione  delle
          disposizioni  contenute  nell'art.  l,  commi da  404 a 416
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Finanziaria 2007) e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2007, n.
          152.