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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2007, n. 254

Regolamento concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle infrastrutture.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-1-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/2009)
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Testo in vigore dal: 24-1-2008
al: 19-1-2009
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di
investimenti,  delega  al  Governo  per  il  riordino degli incentivi
all'occupazione  e  della  normativa  che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, che istituisce
il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  12  giugno  2003,  n. 152, recante
modifiche  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la  struttura  organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.
184,  recante  riorganizzazione  del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n.
204,  recante  Regolamento  di  riordino  del Consiglio superiore dei
lavori pubblici;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   17  luglio  2006,  n.  233,  recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
  Visti  i  decreti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
luglio  2006  e del 5 aprile 2007, pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  179  del 3 agosto 2006 e n. 154 del 5 luglio
2007, con i quali e' stata data attuazione al citato decreto-legge n.
181/2006;
  Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni
urgenti   in   materia  tributaria  e  finanziaria,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge  24  novembre  2006,  n.  286,  ed  in
particolare   l'articolo   1,   commi   170  e  171,  concernente  la
soppressione  del  Registro  italiano dighe ed il trasferimento delle
relative   competenze   e   risorse   in   capo  al  Ministero  delle
infrastrutture  e  l'articolo  2,  commi  da  82  a  84 in materia di
convenzioni uniche autostradali;
  Visto l'articolo 14 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163,
recante   attuazione  della  direttiva  2004/50/CE  che  modifica  le
direttive  1996/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilita' del
sistema ferroviario transeuropeo;
  Visto  l'articolo  1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli atti normativi nell'Adunanza del 9 luglio 2007 e
del 27 agosto 2007;
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Conferenza  Stato-Regioni nella
seduta del 1° agosto 2007;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 2007;
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i
Ministri   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  dell'economia  e delle finanze e per i rapporti con
il Parlamento e le riforme istituzionali;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
         Organizzazione centrale e decentrata del Ministero

  1.  Il  Ministero  delle  infrastrutture,  di  seguito  denominato:
"Ministero",  esercita  le  funzioni di cui all'articolo 42, comma 1,
lettere  a),  b),  d-ter),  d-quater)  e,  per  quanto di competenza,
lettera d-bis), e comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.  Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati,
e' articolato, a livello centrale, in undici direzioni generali.
  2 . Le direzioni assumono rispettivamente la denominazione di:
a) Direzione generale per la programmazione;
b) Direzione generale per lo sviluppo del territorio;
c) Direzione generale per la regolazione;
d) Direzione generale per gli affari generali e del personale;
e) Direzione generale per le politiche abitative;
f) Direzione generale per le infrastrutture stradali;
g) Direzione  generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali ed
   aeroportuali;
h) Direzione  generale  per  le  dighe,  le infrastrutture idriche ed
   elettriche;
i) Direzione   generale  per  l'edilizia  statale  e  gli  interventi
   speciali;
j) Direzione   generale   per  la  sicurezza  e  la  vigilanza  sulle
   infrastrutture;
k) Direzione generale per l'interoperabilita' del sistema ferroviario
   transeuropeo.
  3.  Sono,  inoltre previsti, nel quadro della dotazione organica di
cui  alla  allegata  Tabella A, tre incarichi di livello dirigenziale
generale  con  funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca ai
sensi  dell'articolo  19,  commi  4  e 10, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165,  nonche',  nell'ambito degli uffici di diretta
collaborazione   del   Ministro,   quattro   incarichi   di   livello
dirigenziale non generale.
  4.  Il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  e' incardinato
nell'assetto  organizzativo  in  cui  e'  articolato  il Ministero ed
esercita  le funzioni di competenza secondo le modalita' previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204. Resta
ferma,  a  tale  fine,  la  dotazione  delle  posizioni  di  funzione
dirigenziale  presso  lo stesso Consiglio, nel quadro della dotazione
organica di cui alla allegata Tabella A, rispettivamente in numero di
sette  posizioni  dirigenziali  generali, di cui una da attribuire ai
sensi  dell'articolo  19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e 26 posizioni dirigenziali non generali.
  5.    Costituiscono    organi   decentrati   del   Ministero   nove
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.
  6.  Nell'ambito  del  Ministero  operano  gli  organismi collegiali
individuati  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto
2007, ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
come  riordinati  in  attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4
luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.
  7.  Le  Direzioni  generali in cui e' articolato il Ministero delle
infrastrutture costituiscono centro di responsabilita' amministrativa
ai  sensi  dell'articolo  3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della  Repubblica  il  potere  di  promulgare le leggi e di
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
              -  Il  testo  dell'art.  17,  comma 4-bis,  della legge
          23 agosto  1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
              "Art.  4-bis.  - L'organizzazione e la disciplina degli
          uffici  dei  Ministeri  sono  determinate,  con regolamenti
          emanati  ai  sensi  del  comma 2,  su proposta del Ministro
          competente  d'intesa  con  il  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  e  con  il  Ministro del tesoro, nel rispetto dei
          principi  posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  e  successive  modificazioni,  con  i  contenuti e con
          l'osservanza dei criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              -  La  legge  15 marzo  1997, n. 59, recante "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della Pubblica
          Amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa",
          e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n.
          63, supplemento ordinario.
              - Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante
          "Individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base  del
          bilancio  dello  Stato,  riordino  del sistema di tesoreria
          unica  e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale dello
          Stato",  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
          1997, n. 195, supplemento ordinario.
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
          "Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo  I  della  legge  15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento
          ordinario.
              -  La  legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in
          materia  di investimenti, delega al Governo per il riordino
          degli  incentivi  all'occupazione  e  della  normativa  che
          disciplina  l'INAIL,  nonche'  disposizioni per il riordino
          degli  enti  previdenziali",  e'  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario.
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          recante  "Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art.   11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59",  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          supplemento ordinario.
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle   amministrazioni  pubbliche",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  9 maggio  2001,  n.  106,  supplemento
          ordinario.
              -  Il  decreto  legislativo  12 giugno  2003,  n.  152,
          recante  "Modifiche  al decreto legislativo 30 luglio 1999,
          n.   300,   concernente   la  struttura  organizzativa  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti a norma
          dell'art.   1  della  legge  6 luglio  2002,  n.  137",  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2003, n. 149.
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio
          2004, n. 184, recante "Riorganizzazione del Ministero delle
          infrastrutture   e  dei  trasporti",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2004, n. 174.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
          2006,   n.   204,  recante  "Regolamento  di  riordino  del
          Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici", e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2006, n. 129.
              -  Il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, recante
          "Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei  Ministeri",  convertito  in  legge, con modificazioni,
          dall'art.  1,  della  legge  17 luglio  2006,  n.  233,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          del  5 luglio  2006,  recante "Organizzazione del Ministero
          delle   infrastrutture",   e'   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          del  5 aprile  2007,  recante  "Modifiche  al  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  20 ottobre  2006
          relativo  alla  ricognizione  in  via  amministrativa delle
          strutture  trasferite  del Ministero delle infrastrutture e
          del  Ministero  dei  trasporti,  ai sensi del decreto-legge
          18 maggio  2006,  n.  181",  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2007.
              -   Il   testo   dell'art.  2,  commi 170  e  171,  del
          decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante "Disposizioni
          urgenti  in  materia  tributaria e finanziaria", pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   3 ottobre   2006,   n.  230,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre
          2006, n. 286, e' il seguente:
              "170.  Il  Registro  italiano dighe (RID), istituito ai
          sensi   dell'art.  91,  comma 1,  del  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112, e' soppresso.
              171.  I  compiti  e  le  attribuzioni  facenti  capo al
          Registro  italiano  dighe,  ai  sensi  del  citato art. 91,
          comma 1,  del  decreto legislativo n. 112 del 1998, nonche'
          dell'art.   10  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24 marzo  2003, n. 136, sono
          trasferiti   al  Ministero  delle  infrastrutture,  e  sono
          esercitati  dalle  articolazioni amministrative individuate
          con   il   regolamento  di  organizzazione  del  Ministero,
          adottato  ai sensi dell'art. 1, comma 23, del decreto-legge
          18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  17 luglio 2006, n. 233. Fino all'adozione del
          citato  regolamento,  l'attivita'  facente capo agli uffici
          periferici  del  Registro italiano dighe continua ad essere
          esercitata  presso le sedi e gli uffici gia' individuati ai
          sensi  dell'art.  11  del regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.".
              -   Il  testo  dell'art.  2,  commi da  82  a  84,  del
          decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante "Disposizioni
          urgenti  in  materia  tributaria e finanziaria", pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   3 ottobre   2006,   n.  230,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre
          2006, n. 286, e' il seguente:
              "82.  In  occasione  del  primo aggiornamento del piano
          finanziario   che   costituisce   parte  della  convenzione
          accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima
          revisione  della convenzione medesima, successivamente alla
          data  di entrata in vigore del presente decreto, nonche' in
          occasione   degli   aggiornamenti   periodici   del   piano
          finanziario  ovvero  delle  successive revisioni periodiche
          della  convenzione,  il  Ministro  delle infrastrutture, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          assicura  che  tutte  le  clausole convenzionali in vigore,
          nonche'  quelle  conseguenti  all'aggiornamento ovvero alla
          revisione,  siano inserite in una convenzione unica, avente
          valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti
          dall'aggiornamento  ovvero  dalla revisione. La convenzione
          unica,  che  sostituisce  ad  ogni  effetto  la convenzione
          originaria,  nonche' tutti i relativi atti aggiuntivi, deve
          perfezionarsi   entro   un  anno  dalla  data  di  scadenza
          dell'aggiornamento  periodico  ovvero  da  quella in cui si
          creano i presupposti per la revisione della convenzione.
              83.  Al  fine di garantire una maggiore trasparenza del
          rapporto  concessorio,  di adeguare la sua regolamentazione
          al   perseguimento   degli   interessi   generali  connessi
          all'approntamento  delle infrastrutture e alla gestione del
          servizio   secondo   adeguati   livelli  di  sicurezza,  di
          efficienza  e di qualita' e in condizioni di economicita' e
          di  redditivita',  e nel rispetto dei principi comunitari e
          delle  eventuali  direttive  del  CIPE,  le  clausole della
          convenzione  unica  di  cui  al  comma 82 sono in ogni caso
          adeguate in modo da assicurare:
                a) la  determinazione del saggio di adeguamento annuo
          delle  tariffe  e  il  riallineamento  in sede di revisione
          periodica  delle  stesse  in  ragione  dell'evoluzione  del
          traffico,  della  dinamica  dei  costi nonche' del tasso di
          efficienza e qualita' conseguibile dai concessionari;
                b) la    destinazione    della   extraprofittabilita'
          generata  in  virtu' dello svolgimento sui sedimi demaniali
          di attivita' commerciali;
                c) il  recupero  della parte degli introiti tariffari
          relativi  a  impegni  di investimento programmati nei piani
          finanziari e non realizzati nel periodo precedente;
                d) il   riconoscimento  degli  adeguamenti  tariffari
          dovuti  per  investimenti programmati del piano finanziario
          esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli
          stessi investimenti, accertata dal concedente;
                e) la  specificazione  del  quadro informativo minimo
          dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le
          societa'   concessionarie  trasmettono  annualmente,  anche
          telematicamente,  ad  ANAS  S.p.A. per l'esercizio dei suoi
          poteri   di   vigilanza   e   controllo  nei  riguardi  dei
          concessionari,  e  che,  a propria volta, ANAS S.p.A. rende
          analogamente  disponibili  al Ministro delle infrastrutture
          per  l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo
          nonche'  vigilanza  tecnica  ed  operativa  su ANAS S.p.A.;
          l'esercizio,  da  parte  di  ANAS  S.p.a.,  del  potere  di
          direttiva  e  di  ispezione  in  ordine  alle  modalita' di
          raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei
          concessionari;
                f) la  individuazione  del momento successivamente al
          quale  l'eventuale  variazione degli oneri di realizzazione
          dei    lavori    rientra    nel   rischio   d'impresa   del
          concessionario,  salvo  i casi di forza maggiore o di fatto
          del terzo;
                g) il   riequilibrio  dei  rapporti  concessori,  per
          quanto  riguarda  l'utilizzo  a  fini  reddituali ovvero la
          valorizzazione  dei  sedimi destinati a scopi strumentali o
          collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;
                h) l'introduzione  di  sanzioni  a  fronte di casi di
          inadempimento  delle  clausole della convenzione imputabile
          al  concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione
          di    tali    sanzioni    in    funzione   della   gravita'
          dell'inadempimento;
                i) l'introduzione  di  meccanismi  tesi alla migliore
          realizzazione  del principio di effettivita' della clausola
          di   decadenza   dalla  concessione,  nonche'  di  maggiore
          efficienza,   efficacia   ed   economicita'   del  relativo
          procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e
          del contraddittorio.
              84. Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82,
          concordati  tra  le  parti e redatti conformemente a quanto
          stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per
          l'attuazione   delle  linee  guida  sulla  regolazione  dei
          servizi   di  pubblica  utilita'  (NARS),  sono  sottoposti
          all'esame    del    Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione   economica   (CIPE),   anche   al  fine  di
          verificare l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 83.
          Tale  esame  si  intende  assolto  positivamente in caso di
          mancata  deliberazione  entro  quarantacinque  giorni dalla
          richiesta  di  iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi
          di  convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del
          CIPE,  sono  successivamente  trasmessi  alle Camere per il
          parere   delle   Commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia  e  per le conseguenze di carattere finanziario. Il
          parere  e'  reso  entro  trenta  giorni dalla trasmissione.
          Decorso  il  predetto  termine  senza  che  le  Commissioni
          abbiano  espresso  i  pareri  di  rispettiva competenza, le
          convenzioni  possono  essere comunque adottate. Qualora non
          si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le
          parti  entro  quattro mesi dal verificarsi delle condizioni
          di  cui al comma 82, il concessionario formula entro trenta
          giorni  una propria proposta. Qualora il concedente ritenga
          di  non  accettare  la proposta, si applica quanto previsto
          dai commi 87 e 88.".
              -  Il  testo  dell'art.  14,  del  decreto  legislativo
          10 agosto 2007, n. 163, recante "Attuazione della direttiva
          2004/50/CE  che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE
          relative   all'interoperabilita'  del  sistema  ferroviario
          transeuropeo",    pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          8 ottobre  2007,  n.  234,  supplemento  ordinario,  e'  il
          seguente:
              "Art.  14  (Realizzazione  di  infrastrutture). - 1. Al
          fine  di  assicurare  puntuale  attuazione  alla  direttiva
          2001/16/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del
          19 marzo 2001, ed alla direttiva 96/48/CE del Consiglio del
          23 luglio  1996,  cosi'  come  modificate  dalla  direttiva
          2004/50/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del
          29 aprile   2004,   in   considerazione   dell'esigenza  di
          garantire   l'interoperabilita'   nella   realizzazione  di
          infrastrutture  ferroviarie  transeuropee nazionali ad alta
          velocita'  e  convenzionali  con  i  corrispondenti sistemi
          ferroviari  transeuropei  ad alta velocita' e convenzionali
          come  definiti  negli  allegati  1a e 1b, e' costituita una
          Direzione  generale,  articolata  in uffici dirigenziali di
          seconda   fascia,  istituita,  presso  il  Ministero  delle
          infrastrutture, come risultante dall'applicazione dell'art.
          1,  comma 404,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, con
          regolamento  adottato  ai  sensi dell'art. 17, comma 4-bis,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400.  Il Ministro delle
          infrastrutture provvede, con proprio decreto, ad attribuire
          le   relative   competenze   agli  uffici  della  Direzione
          generale,  utilizzando  posti  di funzione dirigenziale non
          generale  gia'  esistenti  nell'ambito del Ministero, senza
          ulteriori  oneri  a  carico  del  bilancio dello Stato. Per
          garantire   l'invarianza   degli   effetti  finanziari,  il
          predetto  Ministero e' articolato in direzioni generali che
          costituiscono le strutture di primo livello e provvede alla
          soppressione di posti di funzione effettivamente coperti in
          misura   finanziariamente   corrispondente.  Lo  schema  di
          decreto   del  Ministro  delle  infrastrutture  di  cui  al
          presente    articolo nonche'   i   successivi   schemi   di
          regolamento di organizzazione sono trasmessi al Parlamento,
          corredati  di  relazione  tecnica  sugli effetti finanziari
          delle  disposizioni  in  essi contenuti, ai sensi dell'art.
          11-ter,  comma 2,  della  legge  5 agosto  1978,  n. 468, e
          successive  modificazioni,  per l'espressione del parere da
          parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia
          e per le conseguenze di carattere finanziario.".
              -   Il   testo  dell'art.  1,  comma 404,  della  legge
          27 dicembre  2006,  n.  296,  recante  "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2007),   pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario,
          e' il seguente:
              "404.   Al   fine   di   razionalizzare  e  ottimizzare
          l'organizzazione  delle  spese e dei costi di funzionamento
          dei   Ministeri,  con  regolamenti  da  emanare,  entro  il
          30 aprile  2007,  ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
                a) alla  riorganizzazione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di  livello  dirigenziale  generale  ed  al  5 per cento di
          quelli  di  livello  dirigenziale non generale nonche' alla
          eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione  alle  assunzioni la possibilita' della
          immissione,  nel  quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
          assunti  ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  in  misura  non  inferiore  al 10 per cento
          degli uffici dirigenziali;
                b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
          comuni    anche    mediante    strumenti   di   innovazione
          amministrativa e tecnologica;
                c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
          prevedendo   la   loro   riduzione  e,  ove  possibile,  la
          costituzione  di  uffici  regionali  o  la riorganizzazione
          presso  le  prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
          risulti  sostenibile  e  maggiormente funzionale sulla base
          dei  principi  di  efficienza  ed economicita' a seguito di
          valutazione   congiunta  tra  il  Ministro  competente,  il
          Ministro  dell'interno,  il  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
          riforme  istituzionali  ed  il Ministro per le riforme e le
          innovazioni  nella  pubblica amministrazione, attraverso la
          realizzazione   dell'esercizio   unitario   delle  funzioni
          logistiche  e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
          e  l'utilizzazione  in via prioritaria dei beni immobili di
          proprieta' pubblica;
                d) alla  riorganizzazione  degli  uffici con funzioni
          ispettive e di controllo;
                e) alla   riduzione   degli   organismi  di  analisi,
          consulenza e studio di elevata specializzazione;
                f) alla  riduzione  delle dotazioni organiche in modo
          da  assicurare  che il personale utilizzato per funzioni di
          supporto    (gestione    delle   risorse   umane,   sistemi
          informativi,   servizi   manutentivi  e  logistici,  affari
          generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque
          il  15  per  cento  delle  risorse  umane  complessivamente
          utilizzate  da  ogni  amministrazione, mediante processi di
          riorganizzazione   e  di  formazione  e  riconversione  del
          personale  addetto alle predette funzioni che consentano di
          ridurne  il  numero in misura non inferiore all'8 per cento
          all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
                g) all'avvio  della  ristrutturazione,  da  parte del
          Ministero  degli  affari  esteri,  della  rete diplomatica,
          consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
          mutato  contesto  geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
          particolare  all'unificazione  dei  servizi contabili degli
          uffici  della  rete  diplomatica  aventi  sede nella stessa
          citta'  estera,  prevedendo che le funzioni delineate dagli
          articoli 3,  4  e  6  del regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 marzo 2000, n. 120, siano
          svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
          tutte le rappresentanze medesime.".

          Note all'art. 1:
              -   Il  testo  dell'art.  42  del  decreto  legislativo
          30 luglio     1999,     n.     300,     recante    "Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          L.   15 marzo  1997,  n.  59",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, e'
          il seguente:
              "Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in
          particolare  le  funzioni  e i compiti di spettanza statale
          nelle seguenti aree funzionali:
                a) programmazione,   finanziamento,  realizzazione  e
          gestione   delle   reti   infrastrutturali   di   interesse
          nazionale,  ivi  comprese  le reti elettriche, idrauliche e
          acquedottistiche,   e   delle   altre  opere  pubbliche  di
          competenza  dello  Stato, ad eccezione di quelle in materia
          di   difesa;   qualificazione  degli  esecutori  di  lavori
          pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;
                b) edilizia residenziale: aree urbane;
                c) navigazione  e  trasporto marittimo; vigilanza sui
          porti;  demanio  marittimo;  sicurezza  della navigazione e
          trasporto   nelle  acque  interne;  programmazione,  previa
          intesa  con  le regioni interessate, del sistema idroviario
          padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
                d) trasporto  terrestre,  circolazione  dei veicoli e
          sicurezza dei trasporti terrestri;
                d-bis)  sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto
          disposto  da leggi e regolamenti, concernenti le competenze
          disciplinate   dall'art.  41  e  dal  presente  comma,  ivi
          comprese le espropriazioni;
                d-ter)  pianificazione  delle reti, della logistica e
          dei   nodi   infrastrutturali   di   interesse   nazionale,
          realizzazione  delle opere corrispondenti e valutazione dei
          relativi interventi;
                d-quater)  politiche  dell'edilizia concernenti anche
          il sistema delle citta' e delle aree metropolitane.
              2. Il Ministero svolge, altresi', funzioni e compiti di
          monitoraggio,  controllo  e  vigilanza nelle aree di cui al
          comma 1,  nonche'  funzioni  di  vigilanza  sui gestori del
          trasporto  derivanti  dalla  legge, dalla concessione e dai
          contratti  di  programma  o di servizio, fatto salvo quanto
          previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.".
              -   Il  testo  dell'art.  19  del  decreto  legislativo
          30 marzo    2001,   n.   165,   recante   "Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni   pubbliche",   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, e'
          il seguente:
              "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale  si  tiene  conto,  in relazione alla natura e
          alle  caratteristiche  degli  obiettivi  prefissati,  delle
          attitudini  e  delle  capacita'  professionali  del singolo
          dirigente,  valutate  anche in considerazione dei risultati
          conseguiti  con  riferimento  agli  obiettivi fissati nella
          direttiva  annuale  e  negli  altri  atti  di indirizzo del
          Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
          incarichi  diversi  non  si  applica l'art. 2103 del codice
          civile.
              2.  Tutti  gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono   conferiti   secondo  le  disposizioni  del  presente
          articolo.    Con    il    provvedimento   di   conferimento
          dell'incarico,   ovvero   con  separato  provvedimento  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente  per  gli  incarichi  di  cui  al  comma 3, sono
          individuati  l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi da
          conseguire,  con  riferimento alle priorita', ai piani e ai
          programmi  definiti  dall'organo di vertice nei propri atti
          di  indirizzo  e  alle eventuali modifiche degli stessi che
          intervengano  nel  corso  del  rapporto,  nonche' la durata
          dell'incarico,  che  deve  essere  correlata agli obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni  ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
          sono   rinnovabili.   Al   provvedimento   di  conferimento
          dell'incarico  accede  un  contratto individuale con cui e'
          definito   il  corrispondente  trattamento  economico,  nel
          rispetto  dei  principi  definiti  dall'art.  24. E' sempre
          ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
              3.  Gli  incarichi di Segretario generale di ministeri,
          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
          della  prima  fascia  dei  ruoli  di cui all'art. 23 o, con
          contratto  a tempo determinato, a persone in possesso delle
          specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
              4.  Gli  incarichi  di funzione dirigenziale di livello
          generale  sono  conferiti  con  decreto  del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  o,  in  misura  non superiore al 70 per cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai   medesimi   ruoli   ovvero,   con   contratto  a  tempo
          determinato,   a   persone  in  possesso  delle  specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6.
              4-bis.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
          funzione  dirigenziale  di  livello  generale, conferiti ai
          sensi  del  comma 4  del  presente  articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
              5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
              5-bis.  Gli  incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  e del 5 per cento della dotazione organica di
          quelli  appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
          non  appartenenti  ai  ruoli  di  cui  al medesimo art. 23,
          purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma 2,    ovvero   di   organi   costituzionali,   previo
          collocamento  fuori  ruolo, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti.
              5-ter.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
          direzione  degli  uffici di livello dirigenziale, conferiti
          ai  sensi  del comma 5 del presente articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
              6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
          quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo
          determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La
          durata  di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
          gli  incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
          4,  il  termine  di tre anni, e, per gli altri incarichi di
          funzione  dirigenziale  il  termine  di  cinque  anni. Tali
          incarichi   sono  conferiti  a  persone  di  particolare  e
          comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
          attivita'  in  organismi  ed enti pubblici o privati ovvero
          aziende  pubbliche  o  private con esperienza acquisita per
          almeno  un  quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o che
          abbiano   conseguito   una   particolare   specializzazione
          professionale,  culturale  e  scientifica  desumibile dalla
          formazione    universitaria    e   post-universitaria,   da
          pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete  esperienze di
          lavoro  maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi
          comprese   quelle   che   conferiscono  gli  incarichi,  in
          posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
          o  che  provengano dai settori della ricerca, della docenza
          universitaria,   delle   magistrature  e  dei  ruoli  degli
          avvocati   e   procuratori   dello  Stato.  Il  trattamento
          economico   puo'   essere   integrato   da  una  indennita'
          commisurata  alla  specifica  qualificazione professionale,
          tenendo  conto  della  temporaneita'  del  rapporto e delle
          condizioni  di  mercato relative alle specifiche competenze
          professionali.  Per  il  periodo di durata dell'incarico, i
          dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni sono collocati
          in    aspettativa   senza   assegni,   con   riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.
              7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di  cui  ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
          responsabilita'   dirigenziale   per   inosservanza   delle
          direttive    generali    e   per   i   risultati   negativi
          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,
          disciplinate  dall'art.  21, ovvero nel caso di risoluzione
          consensuale  del  contratto individuale di cui all'art. 24,
          comma 2.
              8.  Gli  incarichi  di  funzione dirigenziale di cui al
          comma 3,  al  comma 5-bis,  limitatamente  al personale non
          appartenente  ai  ruoli  di  cui all'art. 23, e al comma 6,
          cessano  decorsi  novanta  giorni dal voto sulla fiducia al
          Governo.
              9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi 3  e 4 e' data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti.
              10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la
          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
          dall'ordinamento,  ivi  compresi quelli presso i collegi di
          revisione   degli   enti   pubblici  in  rappresentanza  di
          amministrazioni ministeriali.
              11.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          il   Ministero   degli   affari   esteri   nonche'  per  le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
              12.  Per  il  personale  di cui all'art. 3, comma 1, il
          conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti  di  settore.  Restano ferme le disposizioni di
          cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
              12-bis.      Le      disposizioni      del     presente
          articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o
          accordi collettivi.".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
          2006,   n.   204,  recante  "Regolamento  di  riordino  del
          Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici", e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2006, n. 129.
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          11 maggio  2007, recante "Riordino degli organismi operanti
          presso   il   Ministero   delle  infrastrutture,  ai  sensi
          dell'art.  29  del  decreto-legge  4 luglio  2006,  n. 223,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
          n.  248", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del
          27 agosto 2007, supplemento ordinario.
              - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
          1997,   n.   279,   recante  "Individuazione  delle  unita'
          previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
          sistema   di   tesoreria   unica   e  ristrutturazione  del
          rendiconto generale dello Stato", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario e'
          il seguente:
              "Art.  3  (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
          all'entrata  in  vigore  della  legge  di  approvazione del
          bilancio  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
          le  amministrazioni  interessate,  provvede  a ripartire le
          unita'  previsionali  di  base  in  capitoli, ai fini della
          gestione e della rendicontazione.
              2.  I  Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
          della   legge   di   bilancio,  assegnano,  in  conformita'
          dell'art.  14  del  citato  decreto  legislativo 3 febbraio
          1993,  n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
          risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di
          responsabilita'  delle  rispettive  amministrazioni, previa
          definizione  degli  obiettivi che l'amministrazione intende
          perseguire  e  indicazione  del  livello dei servizi, degli
          interventi   e   dei   programmi   e   progetti  finanziati
          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di
          assegnazione  delle  risorse  e' comunicato alla competente
          ragioneria  anche ai fini della rilevazione e del controllo
          dei costi, e alla Corte dei conti.
              3.   Il   titolare   del   centro   di  responsabilita'
          amministrativa  e'  il  responsabile  della  gestione e dei
          risultati   derivanti  dall'impiego  delle  risorse  umane,
          finanziarie e strumentali assegnate.
              4.  Il  dirigente  generale esercita autonomi poteri di
          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di
          acquisizione  delle  entrate;  individua i limiti di valore
          delle  spese  che  i  dirigenti  possono impegnare ai sensi
          dell'art.  16  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29, e successive modificazioni ed integrazioni.
              5.  Variazioni compensative possono essere disposte, su
          proposta  del  dirigente generale responsabile, con decreti
          del  Ministro  competente, esclusivamente nell'ambito della
          medesima   unita'   previsionale  di  base.  I  decreti  di
          variazione    sono    comunicati,    anche   con   evidenze
          informatiche,  al Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  per  il tramite della competente
          ragioneria,    nonche'    alle   Commissioni   parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti.".