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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2007, n. 252

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, in materia di ecobonus per le imprese di autotrasporto.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/1/2008
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Testo in vigore dal: 22-1-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 24 settembre
2002,  n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per
disciplinare le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma
di  cui  al  comma 2-ter  del  medesimo articolo 3, in relazione agli
interventi   correlati   alle   finalita'  specificate  nello  stesso
comma 2-ter;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica   11 aprile   2006,   n.  205,  recante  le  modalita'  di
ripartizione  e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema
dell'autotrasporto  merci,  dello  sviluppo delle catene logistiche e
del potenziamento dell'intermodalita';
  Ravvisata  l'opportunita'  di modificare l'articolo 3, comma 1, del
citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 205 del 2006,
affinche'  le  imprese  beneficiarie  degli  incentivi per l'utilizzo
delle vie del mare possano accedere agli incentivi medesimi anche per
l'imbarco  di  veicoli  adibiti  al  trasporto di vetture, ovvero del
corrispondente volume di carico, espresso in metri lineari;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
  Acquisito  il  parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'Adunanza del 17 settembre
2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2007;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dei  trasporti,  di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

Modifiche  all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
                       11 aprile 2006, n. 205

  1.  Il  comma 1  dell'articolo 3  del  decreto del Presidente della
Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, e' sostituito dal seguente:
  «1.  Per  il  conseguimento  delle finalita' di cui all'articolo 2,
comma  1, lettera a), alle imprese di autotrasporto, costituite anche
in  forma  di  raggruppamenti temporanei o permanenti, o societa' tra
operatori   del   trasporto   che   imbarchino   su   nave  destinata
prevalentemente  al trasporto merci i propri veicoli e cassemobili, o
veicoli  adibiti  al  trasporto  di vetture, ovvero il corrispondente
volume  di  carico espresso in metri lineari, accompagnati o meno dai
relativi   autisti,   al  fine  di  percorrere  le  tratte  marittime
individuate  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei
trasporti  con  i  criteri  previsti  al  comma  6,  e'  concesso  un
contributo diretto alla compensazione dei costi esterni non sostenuti
dal   trasporto   su  strada,  relativamente  alle  tratte  marittime
individuate.».
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 24 settembre
2002,  n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per
disciplinare le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma
di  cui  al  comma 2-ter  del  medesimo articolo 3, in relazione agli
interventi   correlati   alle   finalita'  specificate  nello  stesso
comma 2-ter;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica   11 aprile   2006,   n.  205,  recante  le  modalita'  di
ripartizione  e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema
dell'autotrasporto  merci,  dello  sviluppo delle catene logistiche e
del potenziamento dell'intermodalita';
  Ravvisata  l'opportunita'  di modificare l'articolo 3, comma 1, del
citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 205 del 2006,
affinche'  le  imprese  beneficiarie  degli  incentivi per l'utilizzo
delle vie del mare possano accedere agli incentivi medesimi anche per
l'imbarco  di  veicoli  adibiti  al  trasporto di vetture, ovvero del
corrispondente volume di carico, espresso in metri lineari;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
  Acquisito  il  parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'Adunanza del 17 settembre
2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2007;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dei  trasporti,  di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

Modifiche  all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
                       11 aprile 2006, n. 205

  1.  Il  comma 1  dell'articolo 3  del  decreto del Presidente della
Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, e' sostituito dal seguente:
  «1.  Per  il  conseguimento  delle finalita' di cui all'articolo 2,
comma  1, lettera a), alle imprese di autotrasporto, costituite anche
in  forma  di  raggruppamenti temporanei o permanenti, o societa' tra
operatori   del   trasporto   che   imbarchino   su   nave  destinata
prevalentemente  al trasporto merci i propri veicoli e cassemobili, o
veicoli  adibiti  al  trasporto  di vetture, ovvero il corrispondente
volume  di  carico espresso in metri lineari, accompagnati o meno dai
relativi   autisti,   al  fine  di  percorrere  le  tratte  marittime
individuate  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei
trasporti  con  i  criteri  previsti  al  comma  6,  e'  concesso  un
contributo diretto alla compensazione dei costi esterni non sostenuti
dal   trasporto   su  strada,  relativamente  alle  tratte  marittime
individuate.».