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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 30 ottobre 2007, n. 240

Regolamento recante «Attuazione dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile».

note: Entrata in vigore del provvedimento: 5/1/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/06/2020)
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Testo in vigore dal: 8-7-2020
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             IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visti gli articoli 17, commi 1 e 1-bis della legge 3  agosto  1998,
n. 269; 
  Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38 e in  particolare  l'articolo
20; 
  Visto l'articolo 1, comma 19, lettera e), e comma  22,  lettera  d)
del  decreto-legge  18  maggio  2006,   n.   181,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  18
maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio
2006; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15
giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno
2006; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche per  la  famiglia  in
data 23 gennaio 2007,  col  quale  e'  stato  istituito  il  Comitato
interministeriale di  coordinamento  per  la  lotta  alla  pedofilia,
denominato "CICLOPE"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
103, recante riordino dell'Osservatorio nazionale  per  l'infanzia  e
l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e  di  analisi
per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248; 
  Sentito  il  parere  del  Garante  per  la  riservatezza  dei  dati
personali espresso nella riunione del 25 luglio 2007; 
  Preso atto che la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  non  ha  provveduto  ad
esprimere il parere richiesto; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23  luglio  e  8
ottobre 2007; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
 
Osservatorio per il contrasto della  pedofilia  e  della  pornografia
                              minorile 
 
  1.  L'Osservatorio  per  il  contrasto  della  pedofilia  e   della
pornografia  minorile,  d'ora  in  poi   denominato   "Osservatorio",
istituito  presso  la   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri
dall'articolo 17, comma 1-bis della legge  3  agosto  1998,  n.  269,
opera presso il ((Dipartimento per le politiche della famiglia)). 
  2. L'Osservatorio ha il compito di acquisire e monitorare i dati  e
le informazioni relativi alle attivita', svolte da tutte le pubbliche
amministrazioni, per la prevenzione e  la  repressione  dell'abuso  e
dello sfruttamento sessuale dei minori. 
  3. In particolare, l'Osservatorio: 
    a)  acquisisce  dati  e  informazioni  a  livello  nazionale   ed
internazionale relativi alle attivita' svolte per la prevenzione e la
repressione dell'abuso e dello sfruttamento  sessuale  dei  minori  e
alle strategie di contrasto programmate e realizzate anche  da  altri
Paesi; 
    b) analizza, studia ed elabora i  dati  forniti  dalle  pubbliche
amministrazioni; 
    c) promuove studi e ricerche sul fenomeno; 
    d) informa sull'attivita' svolta,  anche  attraverso  il  proprio
sito Internet istituzionale e la diffusione di pubblicazioni mirate; 
    e) redige una relazione tecnico-scientifica annuale a  consuntivo
delle attivita' svolte, anche ai  fini  della  predisposizione  della
relazione che il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  presenta
annualmente al Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  della
legge 3 agosto 1998, n. 269; 
    f) predispone il  Piano  nazionale  di  prevenzione  e  contrasto
dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori ((...)). Il Piano
costituisce parte integrante del Piano  nazionale  per  l'infanzia  e
l'adolescenza, predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 103; 
    g) acquisisce i dati inerenti le attivita' di monitoraggio  e  di
verifica dei risultati, coordinandone le modalita' e le tipologie  di
acquisizione ed assicurandone l'omogeneita'; 
    h) partecipa, a mezzo di suoi componenti designati dal  capo  del
((Dipartimento per le politiche della famiglia)), all'attivita' degli
organismi europei e internazionali competenti in  materia  di  tutela
dei minori e di contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale  dei
minori.