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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 ottobre 2007, n. 238

Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/1/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2008)
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Testo in vigore dal: 3-1-2008
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante «Norme sui servizi
antincendio  negli  aeroporti  e  sui  servizi di supporto tecnico ed
amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
  Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, concernente «Modifiche alla
legge  23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi
negli aeroporti» e, in particolare l'articolo 4;
  Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modificazioni,  relativo  alla sicurezza e alla salute dei lavoratori
nei luoghi di lavoro;
  Visto  l'articolo 7  del  decreto-legge  4 ottobre  1996,  n.  517,
recante  «Interventi  nel  settore  dei  trasporti» e convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611;
  Visto   il  decreto  legislativo  8 marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative a funzioni e compiti del Corpo
nazionale  dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge
29 luglio 2003, n. 229»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n.  398,  concernente  «Regolamento  recante  l'organizzazione  degli
uffici  centrali  di  livello  dirigenziale  generale  del  Ministero
dell'interno»;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1990, n. 121,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117
del  22  maggio  1990,  «Regolamento recante norme provvisorie per la
sicurezza antincendio negli eliporti»;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'interno 7 marzo 2002 con il
quale  sono  state  individuate  le  posizioni  funzionali di livello
dirigenziale  non  generale, nonche' i relativi compiti da attribuire
ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del
Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della
difesa civile;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
8 agosto  2003,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  297  del 23 dicembre 2003, recante «Norme di attuazione
della  legge  2 aprile  1968, n. 518, concernente la liberalizzazione
dell'uso delle aree di atterraggio»;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
1° febbraio   2006,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  106  del  9 maggio  2006, recante «Norme di
attuazione   della  legge  2 aprile  1968,  n.  518,  concernente  la
liberalizzazione  dell'uso  delle  aree  di atterraggio», che apporta
alcune modifiche al decreto 8 agosto 2003 citato;
  Visto  l'annesso  14 alla Convenzione relativa all'aviazione civile
internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata con
decreto  legislativo  6 marzo  1948,  n.  616,  ratificato  con legge
17 aprile 1956, n. 561, di seguito denominato «annesso ICAO»;
  Visto il Doc. 9137 - AN 898 e il Doc. 9261 - AN 903 dell'ICAO;
  Visto  il  Volume  II  dell'Annesso  ICAO inerente gli eliporti, in
vigore dal 15 novembre 1990;
  Visto  il  regolamento  ENAC,  edizione 2 del 1° marzo 2004 recante
«Norme operative per il servizio medico d'emergenza con elicotteri»;
  Considerata  la  necessita'  di  aggiornare il decreto del Ministro
dell'interno 2 aprile 1990, n. 121, citato;
  Sentito il Ministero dei trasporti;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 maggio 2006 e
del 9 luglio 2007;
  Vista  la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400, effettuata con nota n. 21-21/A-151 (07003223) in data
1° ottobre 2007;

                               Adotta

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                             Definizioni

  1. Ai fini antincendio si definisce:
    a) eliporto:   area   idonea   alla  partenza  e  all'approdo  di
elicotteri,  conforme  alle prescrizioni di cui all'annesso 14 ICAO -
Volume II;
    b) aviosuperficie:  area  idonea  alla  partenza e all'approdo di
aeromobili,  diversa  dall'aeroporto,  non  appartenente  al  demanio
aeronautico,  disciplinata  da  norme  speciali,  ferme  restando  le
competenze  dell'ENAC in materia di sicurezza, nonche' delle regioni,
degli  enti  locali  e  delle  altre  autorita' secondo le rispettive
attribuzioni,  come riportato dall'articolo 1 del decreto 1° febbraio
2006   del   Ministero   delle   infrastrutture  e  dei  trasporti  e
dall'articolo 701 del Nuovo codice della navigazione;
    c) elisuperficie: aviosuperficie destinata ad uso esclusivo degli
elicotteri, che non sia un eliporto;
    d) elisuperficie  in elevazione: elisuperficie posta su struttura
avente elevazione di tre metri o piu' rispetto al livello del terreno
o del mare, se trattasi di piattaforma fissa in acqua;
    e) tempo   di  risposta:  tempo  intercorrente  tra  la  chiamata
iniziale  ricevuta dal servizio di soccorso e lotta antincendio ed il
primo  intervento  effettivo  sul  luogo  dell'incidente da parte del
servizio di assistenza antincendio e soccorso;
    f) lunghezza  fuori  tutto: massima lunghezza fra i punti estremi
dell'elicottero con i rotori in moto;
    g) assistenza  antincendio  e  soccorso:  presenza  di  dotazioni
antincendio e personale addetto pronto ad intervenire in occasione di
movimenti aerei;
    h) movimento aereo: un atterraggio o un decollo di elicotteri.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - La  legge  23 dicembre 1980, n. 930, reca: «Norme sui
          servizi  antincendio  negli  aeroporti  e  sui  servizi  di
          supporto  tecnico  ed  amministrativo-contabile  del  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1981, n. 7.
              - Il testo dell'art. 4, della legge 2 dicembre 1991, n.
          384 (Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante
          norme  sui  servizi  antincendi  negli  aeroporti),  e'  il
          seguente:
              «Art.  4.  - 1. Le abilitazioni di cui all'art. 3 della
          citata  legge  n. 930 del 1980 sono rilasciate dal servizio
          ispettivo  antincendi  aeroportuale  e  portuale  del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco.
              2.  Ai  fini  degli  adempimenti  di cui al decreto del
          Ministro  dell'interno  30 settembre 1985, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 259 del
          4 novembre   1985,   le   modalita'   di   pagamento  delle
          prestazioni  rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
          di  cui  alla  legge  26 luglio  1965, n. 966, e successive
          modificazioni    e    integrazioni,    possono    prevedere
          l'accorpamento semestrale o annuale dei pagamenti medesimi.
          Fino   all'adozione   del   regolamento  di  cui  al  primo
          comma dell'art.  2  della  legge  8 agosto  1985,  n.  425,
          l'entita'  del  deposito  provvisorio,  di  cui  all'ultimo
          comma dell'art.  3  e  all'art. 6 della citata legge n. 966
          del  1965,  e'  commisurata alle prestazioni effettuate nel
          semestre o nell'anno precedente.
              3.   Le   disposizioni   tecniche   di  cui  al  quarto
          comma dell'art.  687  del  codice  della  navigazione,  per
          quanto  concerne  il  servizio  antincendi negli aeroporti,
          sono emanate con decreto del Ministro dell'interno, sentito
          il Ministro dei trasporti.».
              - Il  decreto  legislativo  19 settembre  1994, n. 626,
          reca:  «Attuazione  delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
          90/679/CEE,   93/88/CEE,   95/63/CE,   97/42/CE,  98/24/CE,
          99/38/CE,  99/92/CE,  2001/45/CE,  2003/10/CE  e 2003/18/CE
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          dei  lavoratori  durante  il  lavoro»,  e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  12  novembre 1994, n. 265, supplemento
          ordinario.
              - Il  testo  dell'art.  7,  del decreto-legge 4 ottobre
          1996,  n.  517,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 dicembre   1996,  n.  611  (Interventi  nel  settore  dei
          trasporti), e' il seguente:
              «Art. 7 (Disposizioni in materia di elisuperfici). - 1.
          In  attesa  dell'emanazione  del  regolamento relativo alla
          disciplina   delle   aviosuperfici   ed   elisuperfici,  le
          disposizioni  di  cui  all'art.  2 del decreto ministeriale
          2 aprile 1990, n. 121, non si applicano alle elisuperfici a
          livello del suolo.
              2.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  2  del decreto
          ministeriale   2 aprile   1990,   n.   121,  continuano  ad
          applicarsi  alle  elisuperfici  in  elevazione,  nonche'  a
          quelle   a  livello  del  suolo  nelle  quali  si  svolgono
          attivita'  di  trasporto  pubblico  passeggeri  di linea, a
          quelle  a  servizio  di  strutture  ospedaliere ed a quelle
          comunque destinate ad attivita' sanitarie e di soccorso.».
              - Il  decreto  legislativo  8 marzo 2006, n. 139, reca:
          «Riassetto delle disposizioni relative a funzioni e compiti
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art.
          11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  5  aprile  2006,  n.  80,  supplemento
          ordinario.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          7 settembre   2001,  n.  398,  reca:  «Regolamento  recante
          l'organizzazione   degli   uffici   centrali   di   livello
          dirigenziale   generale  del  Ministero  dell'interno»,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6 novembre 2001, n.
          258.
              - Il  decreto  del Ministro dell'interno 2 aprile 1990,
          n. 121, abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento
          recante  norme  provvisorie  per  la  sicurezza antincendio
          negli eliporti».
              - Il  decreto  legislativo  6 marzo 1948, n. 616, reca:
          «Approvazione    della   Convenzione   internazionale   per
          l'aviazione  civile,  stipulata  a  Chicago  il  7 dicembre
          1944».
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Note all'art. 1:
              -  Il  testo dell'art. 1 del decreto del Ministro delle
          infrastrutture  e  dei trasporti 1° febbraio 2006, recante:
          «Norme  di  attuazione  della  legge 2 aprile 1968, n. 518,
          concernente  la  liberalizzazione  dell'uso  delle  aree di
          atterraggio», e' il seguente:
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1. Per "aviosuperficie" si
          intende  un'area  idonea  alla  partenza  e  all'approdo di
          aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico.
              2.  Per  "elisuperficie"  si  intende un'aviosuperficie
          destinata  all'uso  esclusivo degli elicotteri, che non sia
          un eliporto.
              3.  Per  "idrosuperficie"  si intende un'aviosuperficie
          destinata  all'uso  esclusivo  di  idrovolanti o elicotteri
          muniti di galleggianti.
              4. Per "aviosuperficie in pendenza (AP)" si intende una
          aviosuperficie  la  cui  pendenza,  ottenuta  dividendo  la
          differenza  tra  l'elevazione massima e quella minima lungo
          l'asse  dell'aviosuperficie  per  la  lunghezza  di questa,
          superi il due percento.
              5.  Per  "aviosuperficie  non  in  pendenza  (ANP)"  si
          intende   una  aviosuperficie  la  cui  pendenza,  ottenuta
          dividendo  la  differenza tra l'elevazione massima e quella
          minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di
          questa, non ecceda il due percento.
              6.  Per  "elisuperficie  in  elevazione" si intende una
          elisuperficie  posta  su una struttura avente elevazione di
          tre metri o piu' rispetto al livello del terreno.».
              -  Il  testo  dell'art.  701  del  decreto  legislativo
          9 maggio 2005, n. 96 (Revisione della parte aeronautica del
          Codice  della  navigazione, a norma dell'art. 2 della legge
          9 novembre 2004, n. 265), e' il seguente:
              «Art.  701  (Aviosuperfici).  -  Le  aviosuperfici sono
          aree,  diverse  dagli  aeroporti,  idonee  alla partenza ed
          all'approdo, non appartenenti al demanio aeronautico e sono
          disciplinate   dalle  norme  speciali,  ferme  restando  le
          competenze dell'ENAC in materia di sicurezza.».