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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2007, n. 235

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/1/2008
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 2-1-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n.
59;
  Vista   la   legge  27 maggio  1991,  n.  176,  di  ratifica  della
convenzione   sui   diritti  del  fanciullo,  fatta  a  New  York  il
20 novembre 1989;
  Visti  gli  articoli  104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in
materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  o  sostanze psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309;
  Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104;
  Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996,
n. 567, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249,  concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'Adunanza del 17 settembre
2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2007;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

Modifiche  all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
                       24 giugno 1998, n. 249

  1.  L'articolo  4  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche  individuano  i  comporta-menti  che configurano mancanze
disciplinari  con  riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al
corretto   svolgimento   dei  rapporti  all'interno  della  comunita'
scolastica  e  alle  situazioni specifiche di ogni singola scuola, le
relative  sanzioni,  gli organi competenti ad irrogarle e il relativo
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
  2. I provvedimenti disciplinari hanno finalita' educativa e tendono
al  rafforzamento  del  senso  di responsabilita' ed al ripristino di
rapporti  corretti all'interno della comunita' scolastica, nonche' al
recupero  dello  studente  attraverso  attivita'  di  natura sociale,
culturale ed in generale a vantaggio della comunita' scolastica.
  3.  La  responsabilita'  disciplinare  e'  personale.  Nessuno puo'
essere  sottoposto  a  sanzioni disciplinari senza essere stato prima
invitato   ad   esporre   le   proprie  ragioni.  Nessuna  infrazione
disciplinare   connessa   al   comportamento   puo'   influire  sulla
valutazione del profitto.
  4.  In  nessun  caso  puo'  essere sanzionata, ne' direttamente ne'
indirettamente,  la  libera  espressione  di  opinioni  correttamente
manifestata e non lesiva dell'altrui personalita'.
  5.   Le   sanzioni   sono  sempre  temporanee,  proporzionate  alla
infrazione  disciplinare  e  ispirate  al  principio  di  gradualita'
nonche',  per  quanto  possibile,  al principio della riparazione del
danno.  Esse tengono conto della situazione personale dello studente,
della  gravita'  del  comportamento  e  delle conseguenze che da esso
derivano.   Allo  studente  e'  sempre  offerta  la  possibilita'  di
convertirle in attivita' in favore della comunita' scolastica.
  6.  Le  sanzioni  e  i  provvedimenti che comportano allontanamento
dalla  comunita' scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le
sanzioni  che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni
e  quelle  che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione  all'esame  di  Stato  conclusivo  del corso di studi sono
adottate dal consiglio di istituto.
  7.  Il  temporaneo  allontanamento  dello  studente dalla comunita'
scolastica  puo'  essere  disposto  solo in caso di gravi o reiterate
infrazioni  disciplinari,  per  periodi  non  superiori  ai  quindici
giorni.
  8.  Nei  periodi  di allontanamento non superiori a quindici giorni
deve  essere  previsto  un  rapporto  con  lo  studente  e con i suoi
genitori tale da preparare il rientro nella comunita' scolastica. Nei
periodi   di   allontanamento   superiori   ai  quindici  giorni,  in
coordinamento  con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi
sociali  e l'autorita' giudiziaria, la scuola promuove un percorso di
recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione
e al reintegro, ove possibile, nella comunita' scolastica.
  9.  L'allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica puo'
essere  disposto  anche quando siano stati commessi reati che violano
la  dignita'  e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per
l'incolumita'  delle  persone.  In  tale  caso,  in  deroga al limite
generale  previsto  dal  comma 7,  la  durata  dell'allontanamento e'
commisurata  alla  gravita'  del  reato  ovvero  al  permanere  della
situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto
del comma 8.
  9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi
di  recidiva,  di atti di violenza grave, o comunque connotati da una
particolare  gravita'  tale da ingenerare un elevato allarme sociale,
ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile
e   tempestivo   dello   studente   nella  comunita'  durante  l'anno
scolastico,  la  sanzione  e'  costituita  dall'allontanamento  dalla
comunita' scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione  all'esame  di  Stato conclusivo del corso di studi o, nei
casi  meno  gravi,  dal solo allontanamento fino al termine dell'anno
scolastico.
  9-ter.  Le  sanzioni  disciplinari  di  cui  al  comma 6 e seguenti
possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di
elementi  concreti  e  precisi  dai  quali si desuma che l'infrazione
disciplinare   sia  stata  effettivamente  commessa  da  parte  dello
studente incolpato.
  10. Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria, i servizi sociali o la
situazione  obiettiva  rappresentata  dalla  famiglia  o dallo stesso
studente   sconsiglino  il  rientro  nella  comunita'  scolastica  di
appartenenza,  allo  studente  e'  consentito di iscriversi, anche in
corso d'anno, ad altra scuola.
  11.  Le  sanzioni  per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni  d'esame  sono  inflitte  dalla  commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni.».
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n.
59;
  Vista   la   legge  27 maggio  1991,  n.  176,  di  ratifica  della
convenzione   sui   diritti  del  fanciullo,  fatta  a  New  York  il
20 novembre 1989;
  Visti  gli  articoli  104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in
materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  o  sostanze psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309;
  Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104;
  Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996,
n. 567, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249,  concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'Adunanza del 17 settembre
2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2007;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

Modifiche  all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
                       24 giugno 1998, n. 249

  1.  L'articolo  4  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche  individuano  i  comporta-menti  che configurano mancanze
disciplinari  con  riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al
corretto   svolgimento   dei  rapporti  all'interno  della  comunita'
scolastica  e  alle  situazioni specifiche di ogni singola scuola, le
relative  sanzioni,  gli organi competenti ad irrogarle e il relativo
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
  2. I provvedimenti disciplinari hanno finalita' educativa e tendono
al  rafforzamento  del  senso  di responsabilita' ed al ripristino di
rapporti  corretti all'interno della comunita' scolastica, nonche' al
recupero  dello  studente  attraverso  attivita'  di  natura sociale,
culturale ed in generale a vantaggio della comunita' scolastica.
  3.  La  responsabilita'  disciplinare  e'  personale.  Nessuno puo'
essere  sottoposto  a  sanzioni disciplinari senza essere stato prima
invitato   ad   esporre   le   proprie  ragioni.  Nessuna  infrazione
disciplinare   connessa   al   comportamento   puo'   influire  sulla
valutazione del profitto.
  4.  In  nessun  caso  puo'  essere sanzionata, ne' direttamente ne'
indirettamente,  la  libera  espressione  di  opinioni  correttamente
manifestata e non lesiva dell'altrui personalita'.
  5.   Le   sanzioni   sono  sempre  temporanee,  proporzionate  alla
infrazione  disciplinare  e  ispirate  al  principio  di  gradualita'
nonche',  per  quanto  possibile,  al principio della riparazione del
danno.  Esse tengono conto della situazione personale dello studente,
della  gravita'  del  comportamento  e  delle conseguenze che da esso
derivano.   Allo  studente  e'  sempre  offerta  la  possibilita'  di
convertirle in attivita' in favore della comunita' scolastica.
  6.  Le  sanzioni  e  i  provvedimenti che comportano allontanamento
dalla  comunita' scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le
sanzioni  che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni
e  quelle  che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione  all'esame  di  Stato  conclusivo  del corso di studi sono
adottate dal consiglio di istituto.
  7.  Il  temporaneo  allontanamento  dello  studente dalla comunita'
scolastica  puo'  essere  disposto  solo in caso di gravi o reiterate
infrazioni  disciplinari,  per  periodi  non  superiori  ai  quindici
giorni.
  8.  Nei  periodi  di allontanamento non superiori a quindici giorni
deve  essere  previsto  un  rapporto  con  lo  studente  e con i suoi
genitori tale da preparare il rientro nella comunita' scolastica. Nei
periodi   di   allontanamento   superiori   ai  quindici  giorni,  in
coordinamento  con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi
sociali  e l'autorita' giudiziaria, la scuola promuove un percorso di
recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione
e al reintegro, ove possibile, nella comunita' scolastica.
  9.  L'allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica puo'
essere  disposto  anche quando siano stati commessi reati che violano
la  dignita'  e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per
l'incolumita'  delle  persone.  In  tale  caso,  in  deroga al limite
generale  previsto  dal  comma 7,  la  durata  dell'allontanamento e'
commisurata  alla  gravita'  del  reato  ovvero  al  permanere  della
situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto
del comma 8.
  9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi
di  recidiva,  di atti di violenza grave, o comunque connotati da una
particolare  gravita'  tale da ingenerare un elevato allarme sociale,
ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile
e   tempestivo   dello   studente   nella  comunita'  durante  l'anno
scolastico,  la  sanzione  e'  costituita  dall'allontanamento  dalla
comunita' scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione  all'esame  di  Stato conclusivo del corso di studi o, nei
casi  meno  gravi,  dal solo allontanamento fino al termine dell'anno
scolastico.
  9-ter.  Le  sanzioni  disciplinari  di  cui  al  comma 6 e seguenti
possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di
elementi  concreti  e  precisi  dai  quali si desuma che l'infrazione
disciplinare   sia  stata  effettivamente  commessa  da  parte  dello
studente incolpato.
  10. Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria, i servizi sociali o la
situazione  obiettiva  rappresentata  dalla  famiglia  o dallo stesso
studente   sconsiglino  il  rientro  nella  comunita'  scolastica  di
appartenenza,  allo  studente  e'  consentito di iscriversi, anche in
corso d'anno, ad altra scuola.
  11.  Le  sanzioni  per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni  d'esame  sono  inflitte  dalla  commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni.».