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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 234

Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria 2004;
  Vista  la  legge  20 giugno 2007, n. 77, recante delega legislativa
per  il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo
e  del  Consiglio,  dell'11  marzo  2002,  2004/25/CE  del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  21 aprile  2004  e  2004/39/CE  del
Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonche' per
l'adozione  delle  disposizioni  integrative e correttive del decreto
legislativo,  19 agosto  2005,  n. 191, di attuazione della direttiva
2002/98/CE;
  Visto  l'articolo 2  del  decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
che esclude i lavoratori mobili dal campo di applicazione del decreto
sull'organizzazione dell'orario di lavoro;
  Vista   la  direttiva  2002/15/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,    dell'11 marzo    2002    concernente   l'organizzazione
dell'orario  di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili
di autotrasporto;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 561/06 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che  modifica  i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n.
2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 settembre 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 novembre 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dei trasporti e dell'economia e
delle finanze;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

                              Finalita'

  1. Il presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva
n.  2002/15/CE  del Consiglio e del Parlamento europeo, dell'11 marzo
2002,  e'  diretto  a  regolamentare  in  modo  uniforme  su tutto il
territorio  nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia
negoziale  collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro
connessi  alla organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che
effettuano  operazioni  mobili  di  autotrasporto,  per migliorare la
tutela  della  salute,  la  sicurezza  delle  persone,  la  sicurezza
stradale,   nonche'  a  ravvicinare  maggiormente  le  condizioni  di
concorrenza.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).

          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  legge  18 aprile 2005, n. 62, e' pubblicata nelle
          Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, S.O.
              - La  legge  20 giugno 2007, n. 77, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2007, n. 142.
              - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile
          2003,  n. 66, (Attuazione della direttiva 93/104/CE e della
          direttiva    2000/34/CE    concernenti    taluni    aspetti
          dell'organizzazione   dell'orario  di  lavoro),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O., e' il
          seguente:
              «Art.  2  (Campo di applicazione). - 1. Le disposizioni
          contenute  nel  presente  decreto  si  applicano  a tutti i
          settori  di  attivita'  pubblici  e  privati  con le uniche
          eccezioni  del  lavoro  della  gente  di  mare  di cui alla
          direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione
          civile  di  cui  alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori
          mobili  per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva
          2002/15/CE.
              2.  Nei  riguardi dei servizi di protezione civile, ivi
          compresi  quelli  dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
          nonche'    nell'ambito    delle    strutture   giudiziarie,
          penitenziarie   e   di   quelle   destinate  per  finalita'
          istituzionali  alle  attivita'  degli organi con compiti in
          materia  di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche,
          dei  musei  e  delle  aree  archeologiche  dello  Stato  le
          disposizioni  contenute  nel  presente  decreto non trovano
          applicazione  in  presenza di particolari esigenze inerenti
          al  servizio  espletato o di ragioni connesse ai servizi di
          protezione  civile,  nonche'  degli altri servizi espletati
          dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  cosi' come
          individuate   con   decreto  del  Ministro  competente,  di
          concerto  con  i  Ministri  del  lavoro  e  delle politiche
          sociali,  della salute, dell'economia e delle finanze e per
          la  funzione  pubblica, da adottare entro centoventi giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
              3.   Le   disposizioni  del  presente  decreto  non  si
          applicano  al  personale  della  scuola  di  cui al decreto
          legislativo  16 aprile  1994,  n.  297.  Non  si applicano,
          altresi',  al personale delle Forze di polizia, delle Forze
          armate,   nonche'  agli  addetti  al  servizio  di  polizia
          municipale  e  provinciale,  in  relazione  alle  attivita'
          operative specificamente istituzionali.
              4.  La  disciplina  contenuta  nel  presente decreto si
          applica anche agli apprendisti maggiorenni.».
              - La  direttiva 2002/15/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          23 marzo 2002, n. L 80.
              - Il  regolamento  (CE) n. 561/2006 e' pubblicato nella
          G.U.C.E. dell'11 aprile 2006, n. L 102.
          Nota all'art. 1:
              - Per  la  direttiva  2002/15/CE si vedano le note alle
          premesse.