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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 2007, n. 233

Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2014)
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Testo in vigore dal: 30-12-2007
al: 31-7-2009
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n.  279,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633; 
  Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996,  n.  545,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del  paesaggio,
di seguito denominato: "Codice"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto il decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge  finanziaria  2007),
ed in particolare l'articolo 1, commi 404 e 1133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
89; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici
nelle riunioni dell'11 aprile 2007 e del 27 aprile 2007; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2007; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Considerato che la previsione di due Direzioni generali, l'una  con
compiti in materia di risorse umane, servizi generali ed innovazione,
l'altra  con  compiti  in  materia  di  bilancio,  programmazione   e
monitoraggio della spesa e promozione, in  luogo  delle  preesistenti
due Direzioni generali, l'una per le risorse umane  ed  il  bilancio,
l'altra per l'innovazione e la promozione, non comporta  duplicazione
di strutture di supporto, attesa la specificita'  e  differenziazione
dei  compiti  ad  esse  attribuiti,  ma  risponde  ad  obiettivi   di
efficacia, efficienza ed economicita'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 ottobre 2007; 
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali  di
concerto con il Ministro  per  le  riforme  e  le  innovazioni  della
pubblica amministrazione,  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro per i  rapporti  con  il  Parlamento  e  le
riforme istituzionali; 
                   Emana il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
         Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale 
 
  1. Il Ministero per i beni e le  attivita'  culturali,  di  seguito
denominato: "Ministero", si articola in nove uffici  dirigenziali  di
livello generale centrali e in  diciassette  uffici  dirigenziali  di
livello generale periferici, coordinati da  un  Segretario  generale,
nonche' in due uffici dirigenziali  di  livello  generale  presso  il
Gabinetto del Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali.  Sono
inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  due
incarichi di funzione dirigenziale  di  livello  generale  presso  il
collegio  di  direzione  del  Servizio  di  controllo   interno   del
Ministero, anche in posizione di  fuori  ruolo,  entro  i  limiti  di
dotazione organica dei dirigenti di prima fascia. 
  2. Ai sensi dello stesso articolo 19, comma 10, del citato  decreto
legislativo n. 165 del 2001, possono essere, altresi', conferiti,  al
di fuori della relativa dotazione organica e per un  periodo  di  sei
anni a decorrere dal  30  gennaio  2004,  fino  a  sei  incarichi  di
funzioni dirigenziali di  livello  generale,  anche  presso  enti  od
organismi vigilati, anche in posizione di fuori  ruolo.  In  sede  di
prima applicazione del presente regolamento,  all'esclusivo  fine  di
consentire il conferimento delle  funzioni  dirigenziali  di  livello
generale al personale dirigente generale attualmente in servizio  nei
ruoli del Ministero,  i  predetti  sei  incarichi  sono  conferiti  a
dirigenti appartenenti al ruolo  del  Ministero  ovvero  in  servizio
presso il Ministero. 
  3. Ai sensi  del  medesimo  articolo  19,  comma  10,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, puo' essere, altresi', conferito  ad  un
dirigente al  quale  non  sia  affidata  la  titolarita'  di  ufficio
dirigenziale di livello generale un incarico di consulenza, studio  e
ricerca. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della  Repubblica  di  promulgare  le  leggi  ed  emanare i
          decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
              - Il  testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) .
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              - Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante
          "Individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base  del
          bilancio  dello  Stato,  riordino  del sistema di tesoreria
          unica  e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale dello
          Stato",   e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195.
              - Il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368,
          recante   "Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  a  norma  dell'art.  11  della legge
          15 marzo   1997,  n.  59",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
              - Il  decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante
          "Riorganizzazione  del  Ministero per i beni e le attivita'
          culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002,
          n.  137", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio
          2004, n. 11.
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          recante  "Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art.   11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59",  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,
          recante  "Ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei
          Ministri,  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59",  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205.
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle   amministrazioni   pubbliche",   e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  9 maggio
          2001, n. 106.
              - La  legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione
          del  diritto  d'autore  e  di altri diritti connessi al suo
          esercizio",   e'   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale
          16 luglio 1941, n. 166.
              - Il  decreto-legge  23 ottobre  1996,  n. 545, recante
          "Disposizioni   urgenti   per   l'esercizio  dell'attivita'
          radiotelevisiva  e  delle telecomunicazioni", e' pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249; la legge
          di  conversione  23 dicembre  1996,  n.  650, e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300.
              - Il   decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n.  28,
          recante  "Riforma  della disciplina in materia di attivita'
          cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio
          2002,  n.  137",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          5 febbraio 2004, n. 29.
              - Il   decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42,
          recante  "Codice  dei  beni  culturali  e del paesaggio, ai
          sensi  dell'art.  10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
          2004,  n.  173,  recante "Regolamento di organizzazione del
          Ministero   per  i  beni  e  le  attivita'  culturali",  e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 17 luglio 2004, n. 166.
              - Il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n.  181, recante
          "Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei  Ministeri",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          18 maggio  2006,  n. 114; la legge di conversione 17 luglio
          2006,  n.  233,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          17 luglio 2006, n. 164.
              - Il  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223,  recante
          "Disposizioni  urgenti per il rilancio economico e sociale,
          per  il  contenimento  e  la  razionalizzazione della spesa
          pubblica,  nonche'  interventi  in  materia di entrate e di
          contrasto   all'evasione   fiscale",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  4 luglio  2006,  n.  153;  la legge di
          conversione  4 agosto  2006,  n.  248,  e'  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 11 agosto
          2006, n. 186.
              - Il  decreto-legge  3 ottobre  2006,  n.  262, recante
          "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria",
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n.
          230;  la  legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 28 novembre 2006, n. 277.
              - Il testo dei commi 404 e 1133 dell'art. 1 della legge
          27 dicembre  2006,  n.  296,  recante  "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria  2007)",  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299,
          e' il seguente:
              "404.   Al   fine   di   razionalizzare  e  ottimizzare
          l'organizzazione  delle  spese e dei costi di funzionamento
          dei   Ministeri,  con  regolamenti  da  emanare,  entro  il
          30 aprile  2007,  ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
                a) alla  riorganizzazione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di  livello  dirigenziale  generale  ed  al  5 per cento di
          quelli  di  livello  dirigenziale non generale nonche' alla
          eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione  alle  assunzioni la possibilita' della
          immissione,  nel  quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
          assunti  ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  in  misura  non  inferiore  al 10 per cento
          degli uffici dirigenziali;
                b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
          comuni    anche    mediante    strumenti   di   innovazione
          amministrativa e tecnologica;
                c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
          prevedendo   la   loro   riduzione  e,  ove  possibile,  la
          costituzione  di  uffici  regionali  o  la riorganizzazione
          presso  le  prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
          risulti  sostenibile  e  maggiormente funzionale sulla base
          dei  principi  di  efficienza  ed economicita' a seguito di
          valutazione   congiunta  tra  il  Ministro  competente,  il
          Ministro  dell'interno,  il  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
          riforme  istituzionali  ed  il Ministro per le riforme e le
          innovazioni  nella  pubblica amministrazione, attraverso la
          realizzazione   dell'esercizio   unitario   delle  funzioni
          logistiche  e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
          e  l'utilizzazione  in via prioritaria dei beni immobili di
          proprieta' pubblica;
                d) alla  riorganizzazione  degli  uffici con funzioni
          ispettive e di controllo;
                e) alla   riduzione   degli   organismi  di  analisi,
          consulenza e studio di elevata specializzazione;
                f) alla  riduzione  delle dotazioni organiche in modo
          da  assicurare  che il personale utilizzato per funzioni di
          supporto    (gestione    delle   risorse   umane,   sistemi
          informativi,   servizi   manutentivi  e  logistici,  affari
          generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque
          il  15  per  cento  delle  risorse  umane  complessivamente
          utilizzate  da  ogni  amministrazione, mediante processi di
          riorganizzazione   e  di  formazione  e  riconversione  del
          personale  addetto alle predette funzioni che consentano di
          ridurne  il  numero in misura non inferiore all'8 per cento
          all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
                g) all'avvio  della  ristrutturazione,  da  parte del
          Ministero  degli  affari  esteri,  della  rete diplomatica,
          consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
          mutato  contesto  geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
          particolare  all'unificazione  dei  servizi contabili degli
          uffici  della  rete  diplomatica  aventi  sede nella stessa
          citta'  estera,  prevedendo che le funzioni delineate dagli
          articoli 3,  4  e  6  del regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 marzo 2000, n. 120, siano
          svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
          tutte le rappresentanze medesime.".
              "1133.   I  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato
          previsti  dall'art.  1,  comma 596, della legge 23 dicembre
          2005,  n.  266, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. Ai
          fini di cui al comma 404, lettera a), del presente art. per
          gli  uffici  di livello dirigenziale generale del Ministero
          per  i  beni  e  le  attivita'  culturali si tiene conto di
          quanto   gia'   disposto   dall'art.   2,   comma 94,   del
          decreto-legge  3 ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
          2007,  n.  89,  recante  "Regolamento per il riordino degli
          organismi  operanti  presso  il  Ministero  per i beni e le
          attivita' culturali, a norma dell'art. 29 del decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  4 agosto 2006, n. 248", e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158.".
          Note all'art. 1:
              - Il  testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo
          30 marzo  2001, n. 165, citato in nota alle premesse, e' il
          seguente:
              "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19
          del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, come sostituito
          prima  dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
          e  poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998,
          e   successivamente  modificato  dall'art.  5  del  decreto
          legislativo  n.  387 del 1998). - 1. Per il conferimento di
          ciascun  incarico  di funzione dirigenziale si tiene conto,
          in  relazione  alla  natura  e  alle  caratteristiche degli
          obiettivi  prefissati,  delle  attitudini e delle capacita'
          professionali  del  singolo  dirigente,  valutate  anche in
          considerazione  dei  risultati  conseguiti  con riferimento
          agli  obiettivi  fissati  nella  direttiva  annuale e negli
          altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli
          incarichi  e  al  passaggio  ad  incarichi  diversi  non si
          applica l'art. 2103 del codice civile.
              2.  Tutti  gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono   conferiti   secondo  le  disposizioni  del  presente
          articolo.    Con    il    provvedimento   di   conferimento
          dell'incarico,   ovvero   con  separato  provvedimento  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente  per  gli  incarichi  di  cui  al  comma 3, sono
          individuati  l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi da
          conseguire,  con  riferimento alle priorita', ai piani e ai
          programmi  definiti  dall'organo di vertice nei propri atti
          di  indirizzo  e  alle eventuali modifiche degli stessi che
          intervengano  nel  corso  del  rapporto,  nonche' la durata
          dell'incarico,  che  deve  essere  correlata agli obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni  ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
          sono   rinnovabili.   Al   provvedimento   di  conferimento
          dell'incarico  accede  un  contratto individuale con cui e'
          definito   il  corrispondente  trattamento  economico,  nel
          rispetto  dei  principi  definiti  dall'art.  24. E' sempre
          ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
              3.  Gli  incarichi di Segretario generale di Ministeri,
          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
          della  prima  fascia  dei  ruoli  di cui all'art. 23 o, con
          contratto  a tempo determinato, a persone in possesso delle
          specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
              4.  Gli  incarichi  di funzione dirigenziale di livello
          generale  sono  conferiti  con  decreto  del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  o,  in  misura  non superiore al 70 per cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai   medesimi   ruoli   ovvero,   con   contratto  a  tempo
          determinato,   a   persone  in  possesso  delle  specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6.
              4-bis.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
          funzione  dirigenziale  di  livello  generale, conferiti ai
          sensi  del  comma 4  del  presente  articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
              5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
              5-bis.  Gli  incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  e del 5 per cento della dotazione organica di
          quelli  appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
          non  appartenenti  ai  ruoli  di  cui  al medesimo art. 23,
          purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma 2,    ovvero   di   organi   costituzionali,   previo
          collocamento  fuori  ruolo, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti.
              5-ter.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
          direzione  degli  uffici di livello dirigenziale, conferiti
          ai  sensi  del comma 5 del presente articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
              6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
          quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo
          determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La
          durata  di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
          gli  incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
          4,  il  termine  di tre anni, e, per gli altri incarichi di
          funzione  dirigenziale  il  termine  di  cinque  anni. Tali
          incarichi   sono  conferiti  a  persone  di  particolare  e
          comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
          attivita'  in  organismi  ed enti pubblici o privati ovvero
          aziende  pubbliche  o  private con esperienza acquisita per
          almeno  un  quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o che
          abbiano   conseguito   una   particolare   specializzazione
          professionale,  culturale  e  scientifica  desumibile dalla
          formazione    universitaria    e    postuniversitaria,   da
          pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete  esperienze di
          lavoro  maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi
          comprese   quelle   che   conferiscono  gli  incarichi,  in
          posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
          o  che  provengano dai settori della ricerca, della docenza
          universitaria,   delle   magistrature  e  dei  ruoli  degli
          avvocati   e   procuratori   dello  Stato.  Il  trattamento
          economico   puo'   essere   integrato   da  una  indennita'
          commisurata  alla  specifica  qualificazione professionale,
          tenendo  conto  della  temporaneita'  del  rapporto e delle
          condizioni  di  mercato relative alle specifiche competenze
          professionali.  Per  il  periodo di durata dell'incarico, i
          dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni sono collocati
          in    aspettativa   senza   assegni,   con   riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.
              7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di  cui  ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
          responsabilita'   dirigenziale   per   inosservanza   delle
          direttive    generali    e   per   i   risultati   negativi
          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,
          disciplinate  dall'art.  21, ovvero nel caso di risoluzione
          consensuale  del  contratto individuale di cui all'art. 24,
          comma 2.
              8.  Gli  incarichi  di  funzione dirigenziale di cui al
          comma 3,  al  comma 5-bis,  limitatamente  al personale non
          appartenente  ai  ruoli  di  cui all'art. 23, e al comma 6,
          cessano  decorsi  novanta  giorni dal voto sulla fiducia al
          Governo.
              9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi 3  e 4 e' data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti.
              10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la
          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
          dall'ordinamento,  ivi  compresi quelli presso i collegi di
          revisione   degli   enti   pubblici  in  rappresentanza  di
          amministrazioni ministeriali.
              11.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          il   Ministero   degli   affari   esteri   nonche'  per  le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
              12.  Per  il  personale  di cui all'art. 3, comma 1, il
          conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti  di  settore.  Restano ferme le disposizioni di
          cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
              12-bis. Le disposizioni del presente art. costituiscono
          norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.".